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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1216/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TO IA BE, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1216/2017, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pace, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti;
- opponente
(P.L. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pompei, giusta procura in atti;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 331/2017.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 27/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 06/12/2017 , in Parte_1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
, ha convenuto in giudizio la opponendosi al decreto ingiuntivo
[...] Controparte_2
n. 331/2017, emesso il 19/10/2017 e notificatole il 30/10/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.071,50 oltre interessi, spese e competenze, per il mancato pagamento di una fornitura di pellet avvenuta in data 17/07/2017.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che il materiale oggetto dell'ordine effettuato dovesse essere pagato dalla ditta individuale per il tramite dell'addetta alle Controparte_3 vendite , come specificato nella nota/ordine; Controparte_4
- che, nel caso specifico, ha versato in contanti l'importo dell'ordine comprensivo delle provvigioni alla presenza dei signori e;
Parte_2 Parte_3
- che, nel corso dell'anno 2017, la ha provveduto a rifornirsi di pellet attraverso CP_1 la versando direttamente loro l'importo richiesto;
CP_5
- che la ha proceduto all'evasione della fornitura senza attendere prova del CP_2 pagamento (invio copia bonifico effettuato) da parte di CP_5
In virtù di quanto innanzi esposto, parte opponente ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o invalido l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 331/2017 emesso dal Tribunale di Isernia il 19.10.17 e notificato in data 30.10.2017 nei confronti del'odierna opponente;
2) accertare e dichiarare che la somma portata dal D.I. opposto è stata interamente versata alla ditta individuale e CP_5 per l'effetto dichiarare la richiamata ditta individuale unica debitrice nei confronti della CP_5 società opposta;
4) in via subordinta, ritenere manlevata la opponente e condannare la ditta individuale
in persona del titolare e legale rappresentante, al pagamento di quanto portato nel D.I. CP_5 opposto n. 331/2017; 5) condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, anche in solido alla ditta individuale . CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/03/2018 si è costituito in giudizio la
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, in quanto la CP_2 [...] non ha mai prodotto la prova dell'assunzione dell'obbligo satisfattivo da CP_1 parte del terzo, né questo ha mai offerto l'adempimento in favore dell'opposta, con la conseguenza che non è liberata dall'obbligazione di pagamento assunta con il contratto di fornitura. Autorizzata la chiamata in causa del terzo all'udienza del 15/03/2018, con atto notificato il 12/04/2018 l'odierno opponente ha convenuto in giudizio la quale non CP_3 si è costituita.
La causa, istruita documentalmente e tramite escussine testimoniale, assegnata a questo giudice con variazione tabellare del 26/02/2024, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18/02/2025.
OSSERVA
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata è emerso che la fornitura oggetto del decreto ingiuntivo è stata effettuata dalla società opposta su ordine della
[...]
e che nessun documento è stato prodotto dalla parte Controparte_1 opponente per dimostrare l'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte di un terzo.
Dunque, l'opponente non nega l'intervenuta consegna della merce, ma eccepisce di aver già pagato la somma dovuta alla CP_5
In particolare, l'opponente afferma di aver effettuato il pagamento in contanti in favore della alla presenza di due testimoni. Tuttavia, tale circostanza non è idonea CP_5
a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della in quanto il Controparte_2 presunto pagamento non è stato eseguito in favore del creditore, bensì – secondo l'assunto dell'opponente – in favore di un terzo soggetto, il quale non è risultato titolare di alcuna legittimazione a incassare somme per conto della società opposta.
L'art. 1188 c.c. fissa il principio generale per cui il pagamento effettuato a soggetto diverso dal destinatario non ha efficacia liberatoria per il debitore, non essendo idoneo ad estinguere l'obbligazione. Tale principio soffre di due eccezioni, in quanto l'ordinamento riconosce effetto liberatorio anche al non legittimato quando: a) il creditore lo abbia ratificato;
b) ne abbia approfittato ex art. 1188, II° comma codice civile. La prima ipotesi, la ratifica, atto unilaterale recettizio, comporta la sanatoria del pagamento già effettuato con effetti ex tunc. La seconda eccezione opera qualora il pagamento sia effettuato ad un soggetto non legittimato, ma il creditore abbia approfittato del pagamento, in quanto lo stesso sia pervenuto in qualche modo nel suo patrimonio, oppure perché da tale atto gli sia comunque derivato un vantaggio economico.
Nella fattispecie in esame non risulta che fosse investita di un mandato o CP_5 che fosse autorizzata ad incassare per conto della Nessun documento contrattuale CP_2
o comunicazione scritta comprovante tale legittimazione è stato prodotto.
Né può dirsi che la apparisse legittimata a ricevere il pagamento, ai sensi CP_5 dell'art. 1188 c.c.. La circostanza che l'opponente abbia in passato interagito con
[...] come canale di ordinazione non implica automaticamente che quest'ultima fosse CP_5 autorizzata a incassare per conto della fornitrice.
Inoltre, il presunto pagamento è stato eseguito in contanti, in assenza di qualsivoglia prova documentale, come una ricevuta, una quietanza o altra attestazione scritta che potesse comprovare l'effettivo esborso e la sua riferibilità alla fornitura in oggetto. Neppure risultano esibiti in giudizio ordini sottoscritti da con chiara indicazione di CP_5 essa come soggetto obbligato al pagamento del prezzo.
La testimonianza dei soggetti presenti al presunto pagamento ( e Parte_2 Pt_3
, rispettivamente cliente e dipendente della escussi all'udienza
[...] Controparte_1 del 06/09/2019), pur confermando la ricostruzione dei fatti effettuata dall'odierno opponente, non è sufficiente a dimostrare né l'effettivo versamento della somma né, soprattutto, la legittimazione della a riceverlo. CP_5
L'eventuale rapporto intercorrente tra l'opponente e la non può rilevare ai CP_5 fini liberatori rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della creditrice, in assenza di prova di una delegazione di pagamento, accollo o espromissione, né risulta che l'opposta abbia accettato, espressamente o tacitamente, un diverso soggetto obbligato in luogo della
. Controparte_1
Ne consegue che il pagamento eventualmente eseguito alla non ha effetto CP_5 liberatorio nei confronti della creditrice della fornitura. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2017.
Condanna la parte attrice, , in proprio e quale titolare Parte_1 della omonima ditta individuale , alla rifusione, in Controparte_1 CP_1 favore di delle spese di lite che liquida in € 1.580,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
TO IA BE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. TO IA BE, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1216/2017, tra le seguenti parti:
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pace, giusta
[...] P.IVA_1 procura in atti;
- opponente
(P.L. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pompei, giusta procura in atti;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 331/2017.
Conclusioni.
Come da verbale di udienza del 27/11/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato il 06/12/2017 , in Parte_1 proprio e quale titolare della omonima ditta individuale Controparte_1
, ha convenuto in giudizio la opponendosi al decreto ingiuntivo
[...] Controparte_2
n. 331/2017, emesso il 19/10/2017 e notificatole il 30/10/2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.071,50 oltre interessi, spese e competenze, per il mancato pagamento di una fornitura di pellet avvenuta in data 17/07/2017.
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto:
- che il materiale oggetto dell'ordine effettuato dovesse essere pagato dalla ditta individuale per il tramite dell'addetta alle Controparte_3 vendite , come specificato nella nota/ordine; Controparte_4
- che, nel caso specifico, ha versato in contanti l'importo dell'ordine comprensivo delle provvigioni alla presenza dei signori e;
Parte_2 Parte_3
- che, nel corso dell'anno 2017, la ha provveduto a rifornirsi di pellet attraverso CP_1 la versando direttamente loro l'importo richiesto;
CP_5
- che la ha proceduto all'evasione della fornitura senza attendere prova del CP_2 pagamento (invio copia bonifico effettuato) da parte di CP_5
In virtù di quanto innanzi esposto, parte opponente ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare illegittimo, nullo e/o invalido l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 331/2017 emesso dal Tribunale di Isernia il 19.10.17 e notificato in data 30.10.2017 nei confronti del'odierna opponente;
2) accertare e dichiarare che la somma portata dal D.I. opposto è stata interamente versata alla ditta individuale e CP_5 per l'effetto dichiarare la richiamata ditta individuale unica debitrice nei confronti della CP_5 società opposta;
4) in via subordinta, ritenere manlevata la opponente e condannare la ditta individuale
in persona del titolare e legale rappresentante, al pagamento di quanto portato nel D.I. CP_5 opposto n. 331/2017; 5) condannare la società opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, anche in solido alla ditta individuale . CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/03/2018 si è costituito in giudizio la
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, in quanto la CP_2 [...] non ha mai prodotto la prova dell'assunzione dell'obbligo satisfattivo da CP_1 parte del terzo, né questo ha mai offerto l'adempimento in favore dell'opposta, con la conseguenza che non è liberata dall'obbligazione di pagamento assunta con il contratto di fornitura. Autorizzata la chiamata in causa del terzo all'udienza del 15/03/2018, con atto notificato il 12/04/2018 l'odierno opponente ha convenuto in giudizio la quale non CP_3 si è costituita.
La causa, istruita documentalmente e tramite escussine testimoniale, assegnata a questo giudice con variazione tabellare del 26/02/2024, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18/02/2025.
OSSERVA
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata è emerso che la fornitura oggetto del decreto ingiuntivo è stata effettuata dalla società opposta su ordine della
[...]
e che nessun documento è stato prodotto dalla parte Controparte_1 opponente per dimostrare l'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte di un terzo.
Dunque, l'opponente non nega l'intervenuta consegna della merce, ma eccepisce di aver già pagato la somma dovuta alla CP_5
In particolare, l'opponente afferma di aver effettuato il pagamento in contanti in favore della alla presenza di due testimoni. Tuttavia, tale circostanza non è idonea CP_5
a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della in quanto il Controparte_2 presunto pagamento non è stato eseguito in favore del creditore, bensì – secondo l'assunto dell'opponente – in favore di un terzo soggetto, il quale non è risultato titolare di alcuna legittimazione a incassare somme per conto della società opposta.
L'art. 1188 c.c. fissa il principio generale per cui il pagamento effettuato a soggetto diverso dal destinatario non ha efficacia liberatoria per il debitore, non essendo idoneo ad estinguere l'obbligazione. Tale principio soffre di due eccezioni, in quanto l'ordinamento riconosce effetto liberatorio anche al non legittimato quando: a) il creditore lo abbia ratificato;
b) ne abbia approfittato ex art. 1188, II° comma codice civile. La prima ipotesi, la ratifica, atto unilaterale recettizio, comporta la sanatoria del pagamento già effettuato con effetti ex tunc. La seconda eccezione opera qualora il pagamento sia effettuato ad un soggetto non legittimato, ma il creditore abbia approfittato del pagamento, in quanto lo stesso sia pervenuto in qualche modo nel suo patrimonio, oppure perché da tale atto gli sia comunque derivato un vantaggio economico.
Nella fattispecie in esame non risulta che fosse investita di un mandato o CP_5 che fosse autorizzata ad incassare per conto della Nessun documento contrattuale CP_2
o comunicazione scritta comprovante tale legittimazione è stato prodotto.
Né può dirsi che la apparisse legittimata a ricevere il pagamento, ai sensi CP_5 dell'art. 1188 c.c.. La circostanza che l'opponente abbia in passato interagito con
[...] come canale di ordinazione non implica automaticamente che quest'ultima fosse CP_5 autorizzata a incassare per conto della fornitrice.
Inoltre, il presunto pagamento è stato eseguito in contanti, in assenza di qualsivoglia prova documentale, come una ricevuta, una quietanza o altra attestazione scritta che potesse comprovare l'effettivo esborso e la sua riferibilità alla fornitura in oggetto. Neppure risultano esibiti in giudizio ordini sottoscritti da con chiara indicazione di CP_5 essa come soggetto obbligato al pagamento del prezzo.
La testimonianza dei soggetti presenti al presunto pagamento ( e Parte_2 Pt_3
, rispettivamente cliente e dipendente della escussi all'udienza
[...] Controparte_1 del 06/09/2019), pur confermando la ricostruzione dei fatti effettuata dall'odierno opponente, non è sufficiente a dimostrare né l'effettivo versamento della somma né, soprattutto, la legittimazione della a riceverlo. CP_5
L'eventuale rapporto intercorrente tra l'opponente e la non può rilevare ai CP_5 fini liberatori rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della creditrice, in assenza di prova di una delegazione di pagamento, accollo o espromissione, né risulta che l'opposta abbia accettato, espressamente o tacitamente, un diverso soggetto obbligato in luogo della
. Controparte_1
Ne consegue che il pagamento eventualmente eseguito alla non ha effetto CP_5 liberatorio nei confronti della creditrice della fornitura. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 331/2017.
Condanna la parte attrice, , in proprio e quale titolare Parte_1 della omonima ditta individuale , alla rifusione, in Controparte_1 CP_1 favore di delle spese di lite che liquida in € 1.580,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2.12.2025
Il giudice
TO IA BE