Decreto presidenziale 26 settembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor OL SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Giulia Demaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Montespertoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fausto Falorni e Federico Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle signore LA EN e OR UC, rappresentate e difese dall’avvocato Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Ribalta S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Falsini e Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della delibera del Consiglio comunale di Montespertoli n. 128 del 28.10.2021, pubblicata nell’albo pretorio il 2.11.2021, con cui è stato approvato il piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Piano di Pesa”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi per quanto possa occorrere:
a) la delibera del Consiglio comunale di Montespertoli n. 37 del 25.03.2021, con cui è stato adottato il piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Piano di Pesa”;
b) il verbale della conferenza paesaggistica, prot. 23726 del 29.09.2021;
c) il regolamento urbanistico del Comune di Montespertoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30.07.2015, quanto alle previsioni relative all’UTOE 5 15 AS-S n. 15 (E) – “Centro ippico Pian di Pesa” (da PRG ex U.O. n.1), con particolare riferimento alla previsione del punto 15.3.6. laddove, nel prevedere che “ per quanto concerne viabilità e parcheggi, è previsto e consentito: a. l’ampliamento della viabilità in prossimità dell’innesto su via Ripa; b. l’allargamento del primo tratto della viabilità minore fino al nuovo tratto previsto; c. la sistemazione della viabilità poderale preesistente, per la creazione di un nuovo accesso al centro ippico, così come individuato nella cartografia di riferimento ”, debba essere interpretato come derogatorio degli artt. 48 e 48 delle NTA dello stesso regolamento urbanistico;
- nonché per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.07.2023
- del permesso di costruire n. 512/2022 per la realizzazione di una tensostruttura per la copertura di un campo di equitazione in attuazione del PUA AS-S n. 15 “Centro Ippico Pian di Pesa”, pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Montespertoli il 2.5.02023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 26.09.2023
- del permesso di costruire n. 182/2023 per la realizzazione di una tensostruttura per la copertura di un campo di equitazione in attuazione del PUAAS-S n. 15 “Centro Ippico Pian di Pesa”;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23.09.2025
- del permesso di costruire n. 494/2023 per l’esecuzione dei lavori di costruzione di scuderie, giostra e depuratore – UMI “E” piano di recupero aree specialistiche per attività sportive o tempo libero As-S n. 15 (E) “Centro Ippico Pian di Pesa” (da PRG ex U.O. n. 1);
- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente e, in particolare, del parere dell’ufficio ambiente del Comune di Montespertoli del 21.08.2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montespertoli, delle signore LA EN e OR UC e di Ribalta S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. ID De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. OL SI riferisce di essere proprietario di una unità immobiliare con ingresso al civico n. 6 della strada vicinale ad uso pubblico via Pian di Pesa, nel Comune di Montespertoli, posta nelle immediate adiacenze del centro ippico Pian di Pesa, e di essere comproprietario della medesima strada vicinale.
2. – Secondo quanto si evince dalla documentazione versata in giudizio, la presenza del centro ippico Pian di Pesa risale a molti anni prima dell’adozione degli atti in questa sede impugnati.
Con il piano attuativo adottato con delibera consiliare n. 10 del 9.02.2004 ed approvato con delibera consiliare n. 153 del 26.11.2004 fu disposta, su proposta della sig.ra LA EN, la riperimetrazione del comparto già contemplato nel piano regolatore generale del 1999 e già destinato ad attrezzature sportive e centro ippico.
La successiva variante al piano regolatore generale, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25.02.2007, mantenne la previsione relativa alla destinazione funzionale dell’area per “ attrezzature sportive-centro ippico ”, consentendo la realizzazione di nuovi volumi per servizi ed attrezzature sportive inseriti nelle aree di resede degli edifici esistenti e commisurati alle effettive potenzialità del centro e di nuovi edifici da destinare a foresteria per il turismo viaggiante a cavallo nella misura massima di 30 posti letto con servizi igienici e attrezzature per attività di ristoro e quant’altro necessario al funzionamento del centro.
3. – Con deliberazioni consiliari n. 49 del 31.07.2014 e n. 71 del 30.07.2015 veniva adottato ed approvato il regolamento urbanistico, con il quale il comparto in questione veniva ricondotto alle aree ad uso specialistico di cui agli artt. 52 e ss. delle norme tecniche di attuazione.
In particolare, per quanto riguarda il centro ippico Pian di Pesa, oggetto delle previsioni dell’art. 55 delle NTA (“ 15. AS-S n. 15 (E) – Centro ippico Pian di Pesa (da PRG ex U.O. n. 1) ”), veniva previsto il potenziamento della struttura esistente attraverso la realizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento dell’attività ippica e di tutte quelle funzionali e connesse con l’attività stessa (scuderie e box, campi di gara coperti, locali di servizio all’attività, locali per uffici e infermeria veterinaria, punto bar ristoro e locali di servizio, alloggi per il personale del centro, manufatti accessori quali giostre, locali destinati ad impianti tecnologici) con un dimensionamento massimo di mq 16.500 di superficie coperta.
Le citate norme tecniche attuative stabilivano che i suddetti interventi, previa approvazione di piano attuativo, avrebbero potuto consistere nella demolizione dei volumi esistenti e nella successiva ricostruzione al fine di ottimizzare la funzionalità del centro ippico.
Venivano stabilite specifiche disposizioni che avrebbero dovuto essere osservate nella realizzazione degli interventi quanto a progettazione (secondo i « principi che ispirano l’architettura naturale e con un elevato standard di eco efficienza energetica »), tipologia dei manufatti (« adeguata all’attività ed al contesto paesaggistico di inserimento »), materiali (legno o, per le strutture di tipo prefabbricato dei box cavalli, materiali compatibili con le altre strutture e con i principi di sostenibilità ambientale; materiali permeabili e con finitura naturale per le pavimentazioni), disposizione dei fabbricati e delle attrezzature (con preservazione dei tracciati di canalette di scolo e delle gore ancorché inutilizzate e limitazione dei movimenti terra) e interventi sulla viabilità (prevedendosi l’ampliamento della viabilità in prossimità dell’innesto su via Ripa, l’allargamento del primo tratto della viabilità minore fino al nuovo tratto previsto, la sistemazione della viabilità poderale preesistente per la creazione di un nuovo accesso al centro ippico, così come individuato nella cartografia di riferimento, e la realizzazione di un parcheggio alberato e sistemato con finitura permeabile in stabilizzato nell’area individuata lungo il nuovo tracciato viario).
Veniva altresì previsto che l’Amministrazione comunale, a propria discrezione, avrebbe potuto prevedere nel piano attuativo la realizzazione di un tratto di pista pedo-ciclabile e/o una passerella di attraversamento del torrente Pesa, ovvero altre opere alternative analoghe, al fine di integrare l’attività ippica con le finalità del parco fluviale.
Con delibera della Giunta regionale n. 1070 del 9.11.2015 veniva disposto che il regolamento urbanistico approvato fosse sottoposto, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 1/2005, alla conferenza paritetica interistituzionale ai fini della pronuncia su eventuali profili di contrasto con il PIT.
Le previsioni relative al centro ippico non venivano fatte oggetto di rilievi da parte della conferenza.
Quindi, con delibera n. 22 del 31.03.2016, il Consiglio comunale prendeva atto dei lavori e delle decisioni della conferenza paritetica interistituzionale e delle rettifiche conseguentemente apportate agli elaborati del regolamento urbanistico.
4. – In data 4.02.2020 le sig.re LA EN e OR UC, proprietarie delle aree su cui insiste il centro ippico Pian di Pesa, presentavano ai sensi degli artt. 107 e 109 della legge regionale n. 65/2014 la proposta di piano attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 55 delle NTA del regolamento urbanistico.
Come si legge nella relazione tecnica, la proposta di piano prevedeva interventi di potenziamento del centro ippico mediante la realizzazione di manufatti – tutti di un piano fuori terra con fondazioni in calcestruzzo armato, strutture verticali in pilastri d’acciaio o tamponamenti portanti in legno e orizzontamenti e coperture il legno o ferro con manto di copertura in lamiera con pannelli “ sandwich ” in alluminio con interposto isolante termico di colore verde o marrone – da adibire a scuderie per cavalli, l’ampliamento del locale bar-ristorante, una nuova giostra per cavalli, un nuovo fienile, una giuria ed una struttura pressostatica a copertura parziale del campo in sabbia da allenamento oltre ad una nuova costruzione, previa demolizione di un fabbricato esistente adibito a scuderia, per la realizzazione di quattro unità abitative ad uso foresteria necessarie per dare ospitalità ai giudici della Federazione italiana sport equestri in occasione delle manifestazioni, il tutto per una superficie coperta totale di mq 5.567,80, che, sommata a quella già esistente, pari a mq. 3.074,12, costituisce circa la metà di quella massima consentita dall’art. 55, punto 15.3.4, delle NTA del regolamento urbanistico (pari a mq. 16.500).
Il piano prevede inoltre la realizzazione di un nuovo campo in sabbia per lo svolgimento delle gare, non dotato di copertura e non comportante l’esecuzione di opere edili, e di aree di parcheggio, oltre all’allargamento del primo tratto della viabilità esistente dall’innesto di via Pian di Pesa sulla via di Ripa, la dotazione dell’illuminazione pubblica in corrispondenza a tale innesto e, dopo il primo tratto allargato, la realizzazione di un tratto di viabilità alternativa a quella esistente fino al nuovo accesso al centro ippico.
5. – Con delibera consiliare n. 37 del 25.03.2021 il Comune di Montespertoli adottava il piano attuativo.
Nella delibera di adozione si dà atto, tra le altre cose, « i richiedenti rappresentano il totale del valore dei beni ricompresi nel perimetro del piano attuativo » e « che per il seguente Piano non occorre la procedura di cui alla L.R. n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” poiché si tratta di una previsione valutata in sede di procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente ».
6. – Essendo interessate aree tutelate ex lege ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 42/2004 per la vicina presenza del torrente Pesa, in data 14.09.2021 il piano adottato veniva esaminato in sede di conferenza paesaggistica, la quale riteneva, in linea generale, il piano di recupero non contrastante con le prescrizioni di tutela del bene paesaggistico, configurandosi l’intervento quale completamento e riordino di struttura esistente a servizio di attività sportiva, tale da contribuire alla valorizzazione e al potenziamento della fruizione dell’ambito perifluviale del torrente Pesa secondo modalità compatibili con i valori paesaggistici e ambientali presenti.
La conferenza rilevava, tuttavia alcune carenze negli elaborati a corredo del piano in ordine agli aspetti paesaggistici di inserimento dell’intervento nel contesto, richiedendo l’integrazione della relativa documentazione.
Inoltre, rilevando come elemento di criticità la realizzazione ex novo di viabilità carrabile finalizzata a bypassare le abitazioni presenti lungo la via vicinale, la conferenza chiedeva di valutarne in via prioritaria l’eliminazione e secondariamente di studiare una diversa soluzione che si collocasse coerentemente all’interno del sistema dei segni che strutturano la maglia agraria, secondo il criterio del minimo intervento e della minima alterazione degli attuali assetti.
7. – Con deliberazione n. 128 del 28.10.2021, il Consiglio comunale, premettendo che erano pervenute le integrazioni documentali richieste dalla conferenza paesaggistica e che le stesse erano risultate complete « formalmente e nei contenuti, nel rispetto di quanto prescritto dal verbale della Conferenza medesima », approvava il piano attuativo.
8. – Con ricorso notificato il 10.01.2022 e depositato il 7.02.2022, il sig. OL SI ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la delibera del Consiglio comunale del 28.10.2021, di approvazione del piano di recupero, la delibera consiliare del 25.03.2021, di adozione del medesimo piano, il verbale della conferenza paesaggistica e il regolamento urbanistico comunale approvato con deliberazione consiliare del 30.07.2015, con particolare riferimento alle previsioni con le quali è previsto e consentito l’ampliamento della viabilità in prossimità dell’innesto di via di Ripa, l’allargamento del primo tratto della viabilità minore fino al nuovo tratto e la sistemazione della viabilità poderale esistente.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che gli atti impugnati sarebbero in contrasto con gli artt. 108 e 142 della legge regionale n. 65/2014, con l’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e con gli artt. 1032 e 1053 cod. civ. e sarebbero inoltre viziati per eccesso di potere, dal momento che il piano di recupero coinvolgerebbe aree non di proprietà delle proponenti, come la strada vicinale di uso pubblico di Pian di Pesa, con la conseguenza che l’approvazione del piano sarebbe da ritenersi illegittima per mancanza del consenso dei comproprietari.
Con il secondo mezzo viene denunciata la violazione degli artt. 109 e 119 della legge regionale n. 65/2014, dell’art. 28 della legge n. 1150/1942 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 847/1964 e l’eccesso di potere: il ricorrente sostiene che il piano attuativo approvato sarebbe carente del contenuto minimo di cui agli artt. 109 e 119 della legge regionale, non prevedendo alcuna opera di urbanizzazione, salva la fornitura e la posa in opera di due lampioni all’incrocio tra via Pian di Pesa e via Ripa, né parcheggi per la sosta stanziale e di relazione, né la sistemazione della viabilità alternativa, prevista solo come realizzazione di una strada privata, e che, anche a voler ritenere tali interventi quali opere di urbanizzazione, non sarebbero previsti nel piano approvato i tempi di costruzione e le garanzie in favore dell’Amministrazione comunale per la loro realizzazione a regola d’arte.
Con il terzo mezzo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 48 e 49 del regolamento urbanistico e della disciplina UTOE 5 AS-S n. 15 (E) e l’eccesso di potere: il ricorrente sostiene che l’art. 55, punto 15.1.3, del regolamento urbanistico, se inteso nel senso di consentire le opere viarie progettate con il piano attuativo, sarebbe illegittimo per contrasto con l’art. 49 del medesimo regolamento, che consente nuovi tracciati viari solo a condizioni che non ricorrono nel caso di specie; sotto altro aspetto, deduce che sarebbero violate previsioni del regolamento urbanistico che prescrivono la creazione di un nuovo accesso al centro (punto 15.3.6, lett. c) , dell’art. 55 NTA), giacché la strada vicinale rimarrebbe l’unica via di accesso per tutto il traffico non pesante; infine, sarebbe violata la disposizione di cui al punto 15.1.3 dell’art. 55 delle NTA del regolamento urbanistico, dalla quale dovrebbe desumersi che la nuova viabilità, il nuovo accesso al centro e le nuove aree di sosta sarebbero condizione per la realizzazione degli interventi previsti dal regolamento urbanistico, con la conseguenza che il piano di recupero, nella parte in cui prevede la conservazione dell’accesso attuale (quanto meno per il traffico non pesante) sarebbe stato illegittimamente approvato.
Con il quarto motivo il ricorrente contesta il mancato esperimento della verifica di assoggettabilità a VAS e il mancato svolgimento della VAS, tenuto conto, in particolare, che il progetto prevede la realizzazione di tre nuovi edifici e il considerevole ampliamento del bar-ristorante aperto al pubblico, e che tale profilo di illegittimità non sarebbe superabile nemmeno richiamando l’art. 5- bis della legge n. 10/2010, dal momento che lo strumento urbanistico sovraordinato (il regolamento urbanistico) si limita a prevedere il limite massimo di superficie coperta realizzabile, senza specificare i contenuti plano-volumetrici e l’assetto localizzativo delle nuove volumetrie.
Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 23, co. 3, delle NTA del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale e l’eccesso di potere, sostenendosi che l’Amministrazione comunale non avrebbe condotto un’istruttoria approfondita sui documenti prodotti dalle proponenti a seguito della richiesta di integrazioni formulata dalla conferenza paesaggistica del 14.09.2021, ma si sarebbe limitata ad una verifica della completezza formale dei documenti senza esprimersi sulla loro idoneità a soddisfare le richieste dalla conferenza.
Con il sesto mezzo il sig. SI deduce la violazione degli artt. 142, co. 1, lett. c) , e 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 8 dell’allegato 8B del PIT-PPR e l’eccesso di potere: premesso che il centro ippico è sito all’interno della fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Pesa, e dunque in un’area tutelata ex lege , il ricorrente deduce che il progetto del piano di recupero avrebbe dovuto ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica e, inoltre, che l’art. 8 dell’allegato 8B del PIT-PPR preclude nella medesima fascia la realizzazione di nuovi edifici di carattere permanente, ad eccezione degli annessi rurali, fuori dal territorio urbanizzato e che, comunque, gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, circostanze delle quali il Comune di Montespertoli non avrebbe tenuto conto in sede di approvazione del piano di recupero.
Con la settima censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 della legge regionale n. 89/1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che il progetto – che prevede un consistente ampliamento del centro ippico, con conseguente incremento dell’afflusso di atleti, cavalli, mezzi di trasporto, collaboratori, pubblico, arbitri etc. – avrebbe dovuto essere corredato dalla documentazione relativa all’impatto acustico, come richiesto dalla disposizione in rubrica.
Con l’ottavo mezzo viene dedotta la violazione del regolamento urbanistico in relazione all’ampliamento del bar-ristorante, che sarebbe incongruo rispetto alle previsioni del regolamento urbanistico, non trattandosi di attività necessaria allo svolgimento dell’attività ippica, né di struttura funzionale al centro ippico, ma di un esercizio commerciale aperto al pubblico con centinaia di coperti, gestita da una società il cui oggetto sociale è solo quello della ristorazione, svolta in modo del tutto autonomo dall’attività equestre.
Con il nono e ultimo motivo del ricorso introduttivo, il sig. SI si duole della violazione dell’art. 25 della legge regionale n. 65/2014 e dell’eccesso di potere, sostenendo che il piano di recupero, comportando un impegno di suolo non edificato nell’ambito del territorio rurale (con la realizzazione di nuovi edifici come le scuderie, l’ampliamento dei locali del ristorante, gli alloggi per gli arbitri, un nuovo fienile etc.), avrebbe dovuto essere sottoposto al previo parere della conferenza di copianificazione.
9. – Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Montespertoli, le sigg. LA EN e OR UC, e Ribalta S.r.l.
10. – Nelle more del giudizio così instaurato, l’Amministrazione comunale ha rilasciato alle titolari del centro ippico diversi permessi di costruire per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di recupero, provvedimenti che sono stati impugnati dal sig. SI con motivi aggiunti.
10.1. – Così, con motivi aggiunti notificati il 30.06.2023 e depositati il 17.07.2023, il sig. SI ha impugnato il permesso di costruire n. 512/2022, avente ad oggetto la realizzazione di una tensostruttura per la copertura di un campo di equitazione, deducendone l’illegittimità per via derivata per i motivi già formulati con il ricorso introduttivo.
10.2. – Con motivi aggiunti notificati il 14.09.2023 e depositati il 26.09.2023, il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 182/2023, avente ad oggetto la realizzazione di una nuova struttura a tunnel per fieno, deducendone l’illegittimità per via derivata.
10.3. – Con motivi aggiunti notificati il 10.09.2025 e depositati il 23.09.2025, il ricorrente ha infine impugnato il permesso di costruire n. 494/2023, avente ad oggetto la costruzione di scuderie, giostra e depuratore, deducendone, in primo luogo, l’illegittimità per via derivata e, in secondo luogo, con specifico riferimento all’intervento relativo al depuratore, la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013, dell’art. 101, co. 7, lett. e) , del d.lgs. n. 152/2006 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46/2008 (all. 2, tab. 1, voce n. 16), l’incompetenza e la violazione dell’art. 17 delle NTA del piano di recupero.
11. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
In particolare, con le loro memorie le parti resistenti hanno sollevato plurime eccezioni in rito.
11.1. – Il Comune di Montespertoli e Ribalta hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso avverso il piano di recupero, essendo stato esso notificato oltre il termine decadenziale decorrente dalla data (il 30.10.2021) in cui lo stesso ricorrente ha dichiarato (nella nota a firma del suo legale del 23.11.2021) di essere venuto a conoscenza dell’approvazione del piano da parte degli organi del Comune.
11.2. – Il Comune di Montespertoli e Ribalta hanno inoltre eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione del regolamento urbanistico approvato con la delibera consiliare n. 71 del 30.07.2015 e rettificato a seguito della conferenza paritetica interistituzionale (ma non per i profili che qui interessano) con la delibera consiliare n. 22 del 31.03.2016 (deliberazioni delle quali è stato dato avviso tramite pubblicazione sul BURT del 9.09.2015 e del 13.04.2016), regolamento urbanistico che già prevedeva la possibilità dell’ampliamento del centro ippico disciplinandone dettagliatamente le modalità consentite, anche in riferimento all’assetto della viabilità, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione degli atti di adozione e di approvazione del piano di recupero del 2021, che non arrecherebbero alcuna autonoma lesione alla posizione del ricorrente.
11.3. – Tutte le parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, deducendo, per un verso, che il ricorrente non avrebbe dato prova di essere proprietario dell’immobile in cui dichiara di abitare e di essere comproprietario della strada vicinale di via Pian di Pesa, e, per altro verso, che il sig. SI non avrebbe dato alcuna prova del pregiudizio derivante dal piano di recupero approvato nel 2021, tenuto conto del fatto che il centro ippico esiste da decenni, che ne è stato previsto un primo ampliamento con il piano di recupero del 2004 e che con il piano di recupero del 2021 ne è stato previsto un ulteriore ampliamento, in misura peraltro molto più limitata rispetto a quella massima che sarebbe stata consentita dal regolamento urbanistico del 2015, mai contestata dal ricorrente.
Sotto altro aspetto, difetterebbe la prova del fatto che le previsioni del piano attuativo approvato arrecherebbero pregiudizio ai beni del ricorrente in termini di significativo decremento del loro valore o della loro utilità.
11.4. – Il Comune di Montespertoli e Ribalta eccepiscono, infine, l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale della conferenza paesaggistica, poiché, per un verso, il ricorso non è stato notificato alle amministrazioni (la Soprintendenza, la Regione Toscana, la Città metropolitana di Firenze) che hanno partecipato alla conferenza e, per altro verso, non sono state formulate specifiche censure avverso il verbale.
12. – All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 le parti presenti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
13. – Devono essere innanzitutto scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
A tale fine, il collegio ritiene di dover prendere le mosse dall’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, che risulta fondata nei termini di seguito evidenziati.
14. – Giova ricordare che, per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo, ovvero possibilità giuridica dell’azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo ovvero la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo); l’interesse ad agire ( ex art. 100 c.p.c. ); la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo).
Nel giudizio amministrativo non è consentito, ad eccezione di ipotesi specifiche, adire il giudice al solo fine di conseguire la riconduzione a legalità e a legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico ed argomentato beneficio in favore di chi propone l’azione; l’interesse a ricorrere è infatti condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente. Sussiste, pertanto, interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento; interesse che deve comunque essere caratterizzato dai predicati della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest’ultimo l’eventualità o l’ipotesi di una lesione) e della concretezza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente) (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5202; Id., sez. III, 3 agosto 2021, n. 5732).
15. – Nel quadro concettuale sopra tratteggiato si colloca la nozione di vicinitas (ovvero lo « stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato ») quale posizione che, in astratto, consente al proprietario di immobile nella zona interessata dall’atto di pianificazione o da un intervento edilizio di censurare lo strumento urbanistico o i titoli abilitativi rilasciati.
La vicinitas , però, è elemento necessario ma non sufficiente per radicare i presupposti processuali dell’azione. Essa, infatti, può fondare la legittimazione ad agire a condizione che ad essa si accompagni la lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento; in altri termini, lo stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l’interesse a ricorrere, che è, invece, derivante da un concreto pregiudizio per l’interessato. La vicinitas , pertanto, non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l’interesse ad impugnare), nel senso che, di per sé, non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l’intervento contestato abbia capacità di determinare una lesione attuale e concreta in capo al ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2021, n. 5505).
La sussistenza della mera vicinitas , in altri termini, non costituisce elemento sufficiente a comprovare contestualmente la legittimazione e l’interesse al ricorso, occorrendo a tal fine la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente (Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908).
Peraltro, l’apprezzamento della presenza dell’interesse al ricorso si declina diversamente a seconda che la controversia sia relativa all’impugnazione di un titolo edilizio (ad esempio, in materia di distanze o per gli insediamenti commerciali), alla localizzazione di un’opera pubblica o ad uno strumento urbanistico.
In quest’ultima ipotesi, l’impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di sua proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).
Ne consegue che, nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti, è ancor più necessaria l’allegazione di prove in ordine ai concreti pregiudizi subiti, che non possono risolversi nel generico danno all’ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell’ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione.
Dunque, proprio nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, il semplice rapporto di vicinitas , ossia di stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato « vale al più a dimostrare la sussistenza di una generica legittimazione ma non è, invece, sufficiente a fondare anche l’interesse a ricorrere, occorrendo l’allegazione e la prova della insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente) » (così Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2019, n. 6938; Id., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).
16. – Venendo alla vicenda che qui occupa, il ricorrente ha agito in giudizio deducendo di essere « proprietario di unità immobiliare con ingresso al civico n. 6 » della via Pian di Pesa e di essere « comproprietario della strada vicinale via Pian di Pesa (tanto da aver personalmente presentato richiesto l’autorizzazione per l’esecuzione, e quindi eseguito, i lavori di asfaltatura del tratto di strada vicinale posta fra le abitazioni […] ) ».
A dimostrazione della proprietà dell’unità immobiliare il sig. SI ha allegato una fotografia satellitare tratta dal servizio Google Earth (doc. 5 della produzione allegata al ricorso), che ritrae l’intera porzione di territorio che ricomprende il centro ippico e un gruppo di fabbricati, oltre ad una strada e ai campi circostanti, e una fotografia che ritrarrebbe l’ingresso della sua abitazione (doc. 9).
Per provare il titolo di comproprietà della strada vicinale, il ricorrente ha invece allegato al ricorso due documenti – i docc. 10 e 11 – costituiti dalla nota del 10.11.2015, prot. 22332, con la quale il Comune di Montespertoli ha comunicato al sig. SI il numero della pratica assegnato ad un’istanza di assenso preventivo per l’asfaltatura di un tratto della strada vicinale di via Pian di Pesa, e dalla successiva comunicazione dell’esito favorevole con condizioni, trasmessa dal Comune allo stesso sig. SI con atto prot. n. 22955 del 17.11.2015.
17. – Come eccepito dalle parti resistenti, la documentazione prodotta è evidentemente del tutto insufficiente a dimostrare la proprietà, che avrebbe dovuto essere provata con idonei titoli di provenienza.
18. – Ma anche a prescindere da quanto appena evidenziato, e cioè quand’anche si ritenesse l’affermazione del sig. SI circa la proprietà dell’immobile posto « nelle immediate vicinanze del centro ippico » (pag. 4 del ricorso) bastevole a dimostrare il rapporto di vicinitas , l’ammissibilità del ricorso andrebbe comunque vagliata interrogandosi, come indicato dalla giurisprudenza sopra citata, sull’effettiva sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente.
18.1. – A tale ultimo riguardo, a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti, il ricorrente deduce (si veda, in particolare, la memoria di replica del 12.02.2026, pagg. 4-5) che l’ampliamento del centro ippico previsto dal piano di recupero « è destinato senza timore di smentita a incidere negativamente sulle condizioni della viabilità e quindi sulla vivibilità dell’immobile ove il SI risiede », che il programmato ampliamento della superficie del punto di ristoro conclamerebbe « la sua illegittima trasformazione in ristornate-pizzeria sotto l’insegna “Ribalta” (…) quale pubblico esercizio, aperto alla generalità dei fruitori », in aperto contrasto con lo strumento urbanistico generale, determinando « un incremento notevolissimo del traffico veicolare » e che l’« invivibilità determinata dall’utilizzo improprio della strada vicinale che vede il passaggio di camion di grandi dimensioni che sfiorano i muri perimetrali delle abitazioni » sarebbe dimostrata dalla documentazione fotografica allegata al ricorso (docc. 9 e 19).
18.2. – Le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee, a giudizio del collegio, a permettere di superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
18.2.1. – Risulta che gli interventi che costituiscono oggetto del piano di recupero in questa sede contestato interessano tutti particelle di esclusiva proprietà delle proponenti sig.re LA EN e OR UC.
Tale circostanza è attestata nella delibera consiliare n. 37 del 25.03.2021, di adozione del piano, nella parte in cui si osserva che « i richiedenti rappresentano il totale del valore dei beni ricompresi nel perimetro del piano attuativo », e trova conferma nella convenzione urbanistica sottoscritta il 13.01.2022 (doc. 74 della produzione dell’Amministrazione comunale), che reca menzione delle particelle interessate dal piano (catasto fabbricati, foglio di mappa 56 del catasto fabbricati, part. 363, sub. 503 e 504; catasto terreni, foglio di mappa 56 partt. 377, 247 e 251; foglio di mappa 40, partt. 228, 243, 245 e 253), tutte di proprietà della parte proponente.
Sul punto non vi è contestazione da parte dell’odierno ricorrente.
In particolare, come si evince dagli elaborati grafici allegati alla delibera consiliare di approvazione del piano n. 128 del 28.10.2021 (si vedano l’allegato 0 della delibera, “ Quadro conoscitivo – Stato attuale ”, e le tavole di planimetria generale nn. 10, 11 e 12), i previsti interventi sulla viabilità interessano le particelle 243 (quanto all’ampliamento del primo tratto della strada vicinale via Pian di Pesa, dall’innesto su via di Ripa alla biforcazione con l’apertura del nuovo tratto alternativo) e 245 (quanto al nuovo tratto di viabilità alternativa fino al nuovo accesso del centro ippico), particelle che, per quanto sopra evidenziato, risultano entrambe di esclusiva proprietà delle proponenti sig.re LA EN e OR UC.
18.2.2. – Esclusa per quanto sopra rilevato la diretta incidenza delle previsioni del piano su beni di proprietà del ricorrente, quest’ultimo non è nemmeno riuscito ad allegare e a dimostrare l’insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a suo carico per effetto dell’atto di pianificazione attuativa impugnato.
Infatti, per un verso, quanto paventato dal ricorrente circa l’incremento del traffico veicolare e l’utilizzo improprio della strada vicinale per il passaggio di camion di grandi dimensioni a poca distanza dai muri delle abitazioni non tiene conto del fatto che proprio il piano di recupero di cui si discute prevede, come si è visto, la realizzazione di una diramazione della via Pian di Pesa e di un percorso alternativo per l’accesso al centro ippico attraverso terreni di proprietà delle proponenti, percorso che consentirà di aggirare le abitazioni che, come quella del ricorrente, si trovano lungo la strada vicinale, alleggerendo in misura significativa il traffico veicolare su tale ultimo tratto di strada proprio per quello che riguarda i mezzi pesanti, ovvero quelli impiegati per il trasporto dei cavalli e del fieno (si veda, al riguardo, il cap. II, punto 6.0, della relazione tecnica approvata con la delibera consiliare n. 128 del 28.10.2021).
Per altro verso, fermo restando che la possibilità di un ampliamento del centro ippico – peraltro in misura doppia rispetto a quella programmata con il piano di recupero oggi impugnato – era già prevista dal regolamento urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30.07.2015 (che sul punto non è stato oggetto di specifiche censure nemmeno con il ricorso all’esame), deve ritenersi che la doglianza secondo la quale il piano di recupero finirebbe per determinare l’illegittima trasformazione del punto ristoro in ristorante pizzeria aperto al pubblico si risolve, a ben vedere, in una mera petizione di principio del ricorrente, dal momento che:
- fin dal piano regolatore generale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 25.02.2007, il punto di ristoro era ricompreso tra le attrezzature necessarie al funzionamento del centro ippico (cfr. art. 27 delle NTA – doc. 17 della produzione del Comune di Montespertoli);
- tale relazione funzionale è stata mantenuta con il regolamento urbanistico approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30.07.2015, del quale il piano di recupero oggi in esame costituisce in parte qua attuazione, le cui norme tecniche (art. 55, co. 3, punto 15.3.2) qualificano il punto bar ristoro tra le attrezzature funzionali e connesse con l’attività ippica;
- il piano di recupero oggetto del presente giudizio conferma la relazione funzionale, destinando il “bar-ristorante-pizzeria” all’« uso esclusivo connesso all’attività del centro ippico » (art. 3 delle NTA del piano di recupero approvate con la delibera consiliare n. 128 del 28.10.2021);
- le stesse norme tecniche di attuazione del piano di recupero prevedono, all’art. 5, che «[ l ] e varie funzioni previste dal Piano sono legate inscindibilmente all’attività prevalente consentita ovvero centro ippico cosicché non potranno mai avere un uso autonomo o indipendente dall’attività principale come espressamente disciplinato all’art. 55 delle NTA del RUC vigente. Al cessare dell’attività del centro ippico le consistenze realizzate ai sensi del presente Piano non potranno variare destinazione d’uso né essere trasformate per essere adattate a funzioni diverse »;
- la convenzione urbanistica sottoscritta il 13.01.2022 stabilisce espressamente, all’art. 7, che « i locali destinati a bar/ristoro con cucina e servizi accessori, non potranno essere utilizzati in maniera autonoma rispetto all’attività di equitazione » e che, al cessare di tale attività, verranno meno le destinazioni d’uso autorizzate e « tutti gli edifici realizzati, ai fini di una ipotetica riconversione, dovranno esser assimilati a contenitori inutilizzati presenti nelle aree agricole ».
Da quanto appena osservato discende l’insuscettibilità delle previsioni relative al bar ristoro contenute nel piano di recupero (e nel presupposto regolamento urbanistico, peraltro non impugnato in parte qua dal ricorrente) di determinare una lesione attuale e concreta in capo al ricorrente nei termini dallo stesso evidenziati.
18.3. – Deve dunque concludersi che il ricorrente non ha allegato elementi sufficienti per dimostrare che, per effetto degli atti di pianificazione impugnati e, dunque, dalla realizzazione del progetto di ampliamento previsto dal piano di recupero, egli subirebbe uno specifico e concreto pregiudizio.
19. – Tutte le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dalle parti resistenti.
20. – Considerata la peculiarità e la complessità della vicenda sottoposta al suo giudizio, il collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA De IC, Presidente FF
ID De AZ, Primo Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De AZ | IA De IC |
IL SEGRETARIO