Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Il disposto della legge 26 luglio 1991 n. 246, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Messina al momento della istituzione del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto (ad eccezione delle cause già passate in decisione) sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario, se riguardanti il territorio del relativo circondario, non trova applicazione per le controversie pendenti in grado di appello, per le quali operano i criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la controversia in primo grado, essendo la competenza del giudice di appello funzionale ed inderogabile ai sensi degli artt. 341 e 433 cod. proc. civ. (per le controversie di lavoro e di previdenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, con ordinanza del 26/02/98, nella causa iscritta al n^ 211/93 vertente tra
AR NI;
- non costituito in questa fase -
contro
INPS;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/99 dal Consigliere Dott Giovanni AMOROSO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO DELLI PRISCOLI che ha concluso per la dichiarazione di competenza per territorio del Tribunale di SS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di ricorso proposto da AR IN nei confronti dell'I.N,P.S. il Pretore del lavoro di SS pronunciava sentenza n.2566/91 dell'8 ottobre 1991, tempestivamente appellata dalla AR innanzi al Tribunale di SS, che con sentenza n.251/93 del 2/4-11/6/1993 dichiarava la propria incompetenza per ragioni di territorio, ritenendo la competenza del Tribunale di Barcellona PO di TO in base al rilievo che tale Tribunale era stato istituito con l. 26 luglio 1991 n. 246 e che era entrato in funzione il 26 maggio 1992; sicché riteneva che, ai sensi dell'art. 3 della legge, la controversia riguardasse il territorio del nuovo circondario. Con ordinanza del 26 febbraio 1998 il Tribunale di Barcellona PO di TO chiedeva d'ufficio regolamento di competenza sostenendo che il Tribunale di SS, nel rilevare la propria incompetenza territoriale per effetto dell'entrata in vigore della legge istitutiva del tribunale di Barcellona P.G., non avrebbe considerato che nella specie era in discussione non gia, la competenza per territorio, bensì, quella funzionale e inderogabile del giudice di appello, ai sensi degli artt. 341 e 433 c.p.c., per cui è competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
Le parti in causa non hanno svolto difese.
Il P.M. ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo il Tribunale di SS, che ha declinato la propria competenza, l'art. 3 della legge n. 246 del 1991, cit, ha disposto - con esclusione delle sole cause civili già passate in decisione - il trasferimento della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale di SS (ma appartenenti alla competenza territoriale dell'istituito organo) al Tribunale di Barcellona P.G., senza operare distinzione alcuna tra le cause pendenti dinanzi a quel giudice in primo grado e quelle pendenti dinanzi allo stesso giudice in grado d'appello.
2. Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile e fondato. Va premesso che l'art. 3 della legge 26 luglio 1991 n. 246 ha disposto che tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di SS al momento della istituzione del Tribunale di Barcellona sono devoluti, ad eccezione delle cause già passate in decisione, alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario se riguardanti il territorio del relativo circondario.
Però - come giustamente ha osservato il P.M. - con la locuzione sopra indicata il legislatore ha individuato quelle controversie di primo grado che, se instaurate dopo l'entrata in funzione del suddetto nuovo ufficio giudiziario, sarebbero rientrate nella competenza di quest'ultimo; ma, trattandosi di cause pendenti in grado di appello, l'indagine deve essere effettuata sui criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la controversia in prima istanza, essendo la competenza del giudice di appello funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 341 c.p.c. (e dell'art. 433 c.p.c. per le controversie di lavoro e previdenziali). In tal senso del resto si è ripetutamente pronunciata questa Corte. Ed infatti Cass. 4 giugno 1994, n. 5421, con riferimento proprio al caso di istituzione del nuovo tribunale di Barcellona P.G., ha già esaminato il problema della individuazione del giudice competente a decidere in grado di appello sulle impugnazioni proposte avverso decisioni emesse in primo grado da Preture ricomprese nel nuovo circondario, affermando che il disposto della legge 26 luglio 1991 n.246, secondo cui gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di
SS al momento della istituzione del Tribunale di Barcellona PO di TO (ad eccezione delle cause gia, passate in decisione) sono devoluti alla cognizione del nuovo ufficio giudiziario, se riguardanti il territorio del relativo circondario, non trova applicazione per le controversie pendenti in grado di appello, per le quali operano i criteri determinativi della competenza del giudice che ha deciso la controversia in primo grado.
Successivamente in senso conforme v. anche Cass. 10 agosto 1996 n. 7429 e Cass. 16 dicembre 1996 n. 11232. Da ultimo Cass. 13 maggio 1998, n. 4829, ha ribadito ulteriormente che la competenza del giudice d'appello è funzionale ed inderogabile ai sensi dell'art. 341 c.p.c.. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di SS. Atteso che le parti in causa non hanno svolto difese, non vi e, materia per provvedere sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di SS;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999