Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 8833/2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via F. Cilea n. 26 presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Bianco e Sira Ferrara dai quali sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - OPPONENTE -
E
in NAPOLI alla via PONTE di TAPPIA n. 62 Controparte_1
- via SAN TOMMASO D'AQUINO n. 67, in persona dell'Amministratore p.t. suo legale rapp.te, elett.te dom.to in Napoli alla via F. Fracanzano n. 15 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Di GI dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – OPPOSTA –
Conclusioni: come da verbale del 20.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.03.2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9644/2018 emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile in forma provvisoriamente esecutiva nelle date 24.12./27.12.2018 e notificato in uno ad atto di precetto in data 08.02.2019, ad istanza del del fabbricato in Parte_2
Napoli alla via Ponte di Tappia n. 62 - via San Tommaso D'Aquino n. 67, per il pagamento, senza dilazione, della somma di € 6.488,36 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali, chiedendone, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la revoca nonché la nullità ed inefficacia nonché l'illegittimità del precetto notificato in uno al decreto ingiuntivo opposto per il complessivo importo di € 7.028,26. A sostegno della propria opposizione, il eccepiva 1) la nullità delle delibere poste alla base del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto;
2) l'erronea quantificazione delle voci di spesa poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
3) la nullità dell'atto di precetto;
4) il difetto di rappresentanza dell'amministratore.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, sia in punto di fatto che di diritto, instando, in via principale, per il suo rigetto mentre in via subordinata che l'opponente fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 5.731,37 o di quella diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese.
Svoltasi in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria, sebbene con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc all'esito dei quali, ritenuta la causa matura per decisione veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un ordinario giudizio a cognizione piena ove il creditore assume la veste di attore, cui compete la prova del fatto costitutivo del credito e, quindi, ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente assume la veste di convenuto, cui compete fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (Cass. Civ. 24815/2005) e, se solleva eccezioni, fornire anche la prova delle eccezioni sollevate.
Giova premettere che nel presente giudizio, il , attore sostanziale, mercè la produzione CP_1 dei rendiconti consuntivi e dei bilanci di previsione con relativi stati di riparto regolarmente approvati con la delibera assembleare del 11.04.2014 e richiamati dalle delibere del 06.03.2017 e del 08.06.2017, queste ultime due poste a fondamento della richiesta di pagamento del decreto ingiuntivo opposto, ha fornito la prova del fatto costitutivo del credito ed ha, quindi, fornito gli elementi probatori, su di esso incombente, a sostegno della propria pretesa.
Va inoltre, osservato, anche per quello che più appresso si dirà, che le delibere, sulla scorta delle quali veniva richiesto ed ottenuto l'opposto decreto ingiuntivo, quanto la delibera del 11.04.2014, sono da ritenersi valide ed efficaci, non essendo state impugnate dal condomino opponente, né colpite da provvedimento di sospensione o di revoca, che solo avrebbero reso indebita l'approvazione e la ripartizione delle spese o di valutare eventuali errori e/o pregressi pagamenti.
Nel costituirsi in giudizio con l'atto di opposizione ha eccepito la nullità delle citate Parte_1 delibere del 06.03.2017 e del 08.06.2017 in quanto adottate in deroga ai criteri di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c. nonché in assenza di unanimità dei consensi di tutti i partecipanti e per avere deliberato ripartizione di spesa riguardante cespite non condominiale e, quindi, nulle ed impugnabili in ogni tempo.
Sicchè si pone il problema se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa o meno esercitare un sindacato nel merito della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria.
Prima, tuttavia, di affrontare tale specifico problema va esaminata la preliminare eccezione, sollevata dall'opponente, circa il difetto di rappresentanza dell'amministratore del condominio opposto.
Osserva in proposito l'opponente che l'opposto , con all'epoca amministratore p.t. in CP_1 carica il Sig. , revocato con decreto del Tribunale di Napoli n. 6011/2018 emesso Controparte_2 nelle date 21.11./19.12.2018, appena in data 17.11.2018, a patrocinio del proprio difensore, iscriveva a ruolo il decreto ingiuntivo per cui è causa ed in data 08.02.2019 e, quindi, dopo la revoca medesima, notificava ad esso opponente l'atto di precetto, pure impugnato nel presente giudizio, in uno al decreto ingiuntivo opposto, laddove, a suo dire, era chiara la volontà dei condomini di interrompere il rapporto professionale con lo studio Di GI escludendo in capo ad esso ogni potere di gestione, rinvenibile, sempre a suo dire, già dall'anno 2014 quando veniva disposta la revoca e la sostituzione dell'amministratore intento esplicitato nella delibera del Parte_3
06.03.2018 quando non si raggiungeva il quorum per la riconferma dell'amministratore e conclusosi con la citata revoca giudiziaria.
L'opponente, quindi, ha chiesto la revoca del decreto monitorio opposto, a suo dire, nullo per la carenza di potere ed il difetto di rappresentanza dell'amministratore p.t. evidenziando che “la prorogatio dei poteri non opera nel caso in cui ci sia un'espressa volontà dei condomini di escludere la conservazione dei poteri gestori in capo all'amministratore, tutte le attività poste in essere dall'amministratore risultano essere illegittime e il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla legittimità del contraddittorio nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti.”. Sicchè, risultando evidente, sempre a suo dire, che in mancanza dei poteri rappresentativi conferiti dall'assemblea condominiale ed in virtù di un espresso provvedimento giudiziale di revoca, precedente, sempre a suo dire, alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e del relativo atto di precetto, non sussisteva alcun potere dell'amministratore Di GI in ordine all'instaurazione di una fase esecutiva successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto sicchè sebbene poi l'opposto abbia fatto perimere il precetto, di tale comportamento dovrà tenersi conto nel regolamento delle spese processuali, in ragione della soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, l'Amministratore p.t. , come da documentazione agli Controparte_2 atti, è stato revocato dall'incarico con provvedimento del Tribunale di Napoli del 21.11.2018 depositato in Cancelleria in data 19.12.2018 laddove, invece, il ricorso per decreto ingiuntivo de quo è stato iscritto a ruolo in data 17.11.2018 ed ancor prima è stata conferita la procura al difensore, costituito anche per la fase monitoria comprendente anche quella esecutiva.
Risulta evidente, quindi, come il Di GI all'atto del deposito del ricorso introduttivo del decreto ingiuntivo opposto fosse nel pieno delle sue funzioni di rappresentanza e di gestione del
, ivi compreso il potere di conferire il mandato ad un legale di sua fiducia per il recupero CP_1 coattivo delle morosità e non è superfluo sottolineare come trattandosi di opposizione avverso un decreto ingiuntivo promosso per il recupero di oneri condominiali insoluti, il potere di conferimento dell'incarico e sottoscrizione del mandato ad litem al difensore rientra nel pieno potere dell'amministratore per espressa disposizione normativa.
Sebbene ciò sarebbe sufficiente per il rigetto dell'eccezione in parola, non appare superfluo il richiamo, sul punto, della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“l'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per la scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c. o per dimissioni, conserva ad interim i suoi poteri e può continuarli ad esercitare fino a che non sia stato sostituito da altro amministratore. Ma tale principio – nell'elaborazione giurisprudenziale, in che trova propriamente la sua genesi (in difetto di esplicita enunciazione normativa) – si giustifica in ragione di una presunzione di conformità, di una siffatta perpetuatio di poteri dell'ex amministratore, all'interesse ed alla volontà dei condomini” (Cass. Civ. 1445/1993), e che “in tema di condominio di edifici, l'istituto della 'prorogatio imperi' – che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del
alla continuità dell'amministratore – è applicabile ad ogni caso in cui il condominio CP_1 rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, c.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina” (Cass. Civ. 14930/2013; Cass. Civ. 18660/2012; Cass. Civ. 1405/2007) ed ancora come “Il provvedimento giudiziale o la deliberazione assembleare di revoca dell'amministratore del non travolge gli atti compiuti anteriormente CP_1 dall'amministratore rimosso dall'incarico, i quali non sono viziati da alcuna automatica invalidità, continuando piuttosto a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del
” (Cass. Civ. 20890/2023), per concludersi che “la prorogatio dei poteri non opera nel CP_1 caso in cui ci sia un'espressa volontà dei condomini di escludere la conservazione dei poteri gestori in capo all'amministratore tutte le attività poste in essere dall'amministratore risultano essere illegittime” (Cass. Civ. ordin. 12120/2018).
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, alcuna prova è stata fornita di una espressa volontà dei condomini volta ad escludere la conservazione dei poteri gestori in capo all'amministratore, anzi, proprio dalla delibera del 06.03.2017, a seguito del mancato raggiungimento del quorum proprio per la nomina dell'amministratore, i condomini verbalizzavano “Non essendosi raggiunto il quorum previsto dalla legge, l'Assemblea invita l'Amministratore dr. Di GI a rimanere “in prorogatio” unitamente al già nominato Consiglio dei Condomini” con la conseguente legittimità dell'amministratore in carica p.t. fino alla sostituzione, dei poteri di rappresentanza anche processuale della compagine condominiale.
L'eccezione è, pertanto, infondata e va rigettata.
Ritornando, ora, al sollevato problema circa l'impugnazione della delibera condominiale posta a fondamento della pretesa creditoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va osservato quanto appresso.
A fronte di un iniziale negativo orientamento della giurisprudenza secondo la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera, senza poterne sindacare la validità, neppure in via incidentale, trattandosi di valutazione riservata al giudice innanzi al quale la delibera viene impugnata, si è fatto strada da ultimo un diverso orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839 del 2021 secondo il quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera assembleare sottesa all'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa, purchè quest'ultima sia dedotta, non in via di semplice eccezione ma in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento da formulare nell'atto di citazione in opposizione nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 1137 c.c..
L'eccezione con la quale l'opponente al decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, deduca l'annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione è inammissibile senza la richiesta da parte dello stesso opponente di una pronuncia di annullamento della predetta delibera e l'inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice.
Di recente, con ordinanza n. 10101 del 17.04.2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su di CP_1 esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Civ. 15696/2020; Cass. Civ. 7569/1994). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa CP_1 costituisce, così, il titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Civ. 26629/2009; Cass. Civ. 4672/2017). Il giudice deve, quindi, accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorchè non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Civ. 19938/2012; Cass. Civ. 7741/2017). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2 c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Civ. 3701/1988; Cass. Civ. 3291/1989; Cass. Civ. 3747/1994; Cass. Civ. 5254/2011). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c., discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Civ. 11981/2011). Nel caso di specie, il vizio immediato e diretto della delibera di approvazione del rendiconto su cui fondava l'ingiunzione, ovvero l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati, attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all'annullabilità della stessa, alla stregua dei principi enunciati da Cass. Civ. 9839/2021, cosicchè la relativa impugnazione andava proposta nel termine decadenziale previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e poteva essere sindacata dal giudice in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se fosse stata dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, e non via di eccezione.
Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di annullabilità delle delibere poste alla base della richiesta di ingiunzione essendo stati prospettate irregolarità nella costituzione dell'assemblea e/o vizi formali relativi alla verbalizzazione e/o a violazione delle norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto o, infine, vizi nella ripartizione di spese riguardanti servizi comuni (Cass. S. U. 8939/2021; Cass. Civ. S. U. 4806/2005), nel presente giudizio di opposizione, i condomini opponenti non hanno impugnato le predette delibere (deducendone la intrinseca ingiustizia e la manifesta illegittimità), ma si sono limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo sulla base di una presunta invalidità delle delibere assembleari stesse. Tale, deduzione, tuttavia, in assenza di una formale domanda riconvenzionale, non è idonea a consentire al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di esercitare un sindacato nel merito delle delibere e, dunque, di valutare la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con l'ingiunzione fondata sulle delibere assembleari, onde ne consegue che l'opposizione, in ordine a tale motivo, è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'opponente, infine, ha dedotto il pagamento della complessiva somma di € 4.587,40 di cui € 757,00 a mezzo bonifico del 04.12.2018 ed € 3.830,40 versata direttamente all'impresa incaricata dei lavori deliberati.
Nel corso del giudizio, l'opponente ha, poi, documentato il pagamento delle quote condominiali de quibus, per l'importo di € 3.830,40, direttamente nelle mani della ditta A.G. Costruzioni srl in data 10.06.2020 con rilascio di relativa quietanza.
Evidenziato che i suddetti pagamenti, quello relativo alla somma di € 757,00 è avvenuto dopo il deposito del decreto ingiuntivo opposto ma prima della notifica del medesimo e quello relativo alla somma di € 3.830,40 è avvenuto sicuramente dopo la citata notifica, in mancanza di altri elementi probatori, l'opponente, rispetto alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto, è ancora debitore del condominio della somma di € 1.900,96 ed al cui pagamento va, quindi, condannato previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In ordine, infine, alla eccepita nullità dell'atto di precetto notificato in uno al decreto ingiuntivo opposto, emesso in forma provvisoriamente esecutiva, va solamente osservato che alla notifica non è seguita l'azione esecutiva essendo stato il precetto fatto perimere. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.ro 9644/2018 emesso, in forma provvisoriamente esecutiva, dal Tribunale di Napoli VI Sezione Civile nelle date 24.12./27.12.2018.
2) Condanna al pagamento, in favore del ” del Parte_1 Parte_2 fabbricato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 62 – via S. D'Aquino n. 67, in persona dell'Amministratore p.t., della somma di € 1.900,96 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
3) Condanna al pagamento, in favore del del Parte_1 Parte_2 fabbricato in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 62 – via S. D'Aquino n. 67, in persona dell'Amministratore p.t., delle spese processuali che si liquidano in e 50,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute con attribuzione in favore dell'Avv. Pierfrancesco Di GI, per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano