Ordinanza cautelare 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 21/07/2022, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 00352/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00759/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2022, proposto da
Associazione Nazionale Marinai D'Italia - Sezione di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tanzarella, Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Dirigente del SUET del Comune di Ostuni n. 40 del 18/03/2022, notificata in data 29/03/2022, nonché di ogni atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il Verbale di sopralluogo della Guardia Costiera- Delegazione di Spiaggia di Villanova (Ostuni)- del 28/10/2020; la relazione del SUET arch. Pasqua Capriglia prot. 59693 del 04/12/2020; la Nota del SUET ing. Ciraci prot. 61082 del 14/12/2020; la Nota SUET prot. 33691 del 31/05/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che le censure proposte necessitano di adeguato approfondimento anche con riferimento alla natura e consistenza delle opere non supportate da titolo edilizio;
Ritenuto opportuno riservare al Collegio una decisione della causa re adhuc integra;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2023.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO