Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1. dott. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 19 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1422/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del Parte_1
Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv.Giovanna Sereno, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n.55. appellante
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Izzo, elettivamente domiciliata CP_1
presso il suo domicilio digitale.
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15/6/2023,
l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 209 del 16/3/2023, con la quale il Pt_2
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da ed aveva così provveduto: CP_1
“1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di reiezione della domanda di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e dichiara illegittima la richiesta di ripetizione azionata dall per tale titolo;
Pt_2
delle somme già trattenute per il medesimo titolo;
3) dichiara il ricorso inammissibile per la residua parte, nei sensi di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite.”
2. L'appellante ha lamentato che il primo giudice, pur avendo ritenuto la maturazione della decadenza prevista dall'art.22 DL n.7/70 conv in legge n. 83/1970 in relazione alla cancellazione della dagli elenchi dei braccianti agricoli per CP_1
l'anno 2016, avesse poi accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo della stessa per tale anno e, di conseguenza, ritenuto dovuta l'indennità di disoccupazione agricola di cui alla comunicazione di indebito di esso Istituto del
31/1/2020.
3. Ha sostenuto che, essendo pacifica l'intervenuta decadenza ex art.22 DL n.7/70 conv in legge n. 83/1970, e quindi l'inammissibilità della domanda della di CP_1
iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016, ciò comportava, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'inammissibilità dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per lo stesso anno.
4.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, respingere integralmente il ricorso di in conseguenza dell'intervenuta decadenza sostanziale CP_1
dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 83/1970, per inutile decorso del termine perentorio di 120 giorni ivi previsto, e quindi per inammissibilità dell'azione intesa all'accertamento delle prestazioni lavorative in questione e del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le indicate giornate, accertando e dichiarando che la stessa è tenuta alla CP_1
restituzione all' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di Pt_2
disoccupazione agricola in relazione all'anno 2016; b) condannare l'appellata al pagamento in favore dell' di spese e competenze Pt_2
del doppio grado”.
5. si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie CP_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
6.All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa
è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.L'appello è fondato e va accolto.
8.Ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice, pur avendo dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla di condanna dell' alla sua CP_1 Pt_2
reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016 per essere la stessa incorsa nella decadenza prevista dall'art.22 DL n.7/70 conv in legge n. 83/1970, ha poi accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo della ricorrente per tale anno e, di conseguenza, ritenuto dovuta l'indennità di disoccupazione agricola di cui alla comunicazione di indebito di esso Istituto del 31/1/2020.
9. La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del
1970”( Cass. sez.lav. ord. n.6229/2019 , Cass. sez.lav. ord. n. 7967 del 25/3/2024)
In motivazione ha sostenuto : “Le Sezioni Unite di questa Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio. Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione ( in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n.14994).
Correttamente il ricorrente nel ricorso introduttivo proponeva una domanda di riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi ed una domanda diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione;
il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l'accesso alle prestazioni previdenziali. Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n.9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n.
5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
10.Pertanto nella fattispecie in esame in cui la era decaduta per l'anno 2016 CP_1
dal diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, non poteva, in mancanza di tale indispensabile presupposto, ottenere l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno . 11. Deve peraltro ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, la vigenza, nel periodo oggetto di giudizio, della norma sulla decadenza, condividendosi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicché non è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011”( Cass. sez.lav. ord. n. 41469 del 24/12/2021).
12.L'appello va quindi accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata la domanda proposta da nel ricorso introduttivo del giudizio . CP_1
13.La complessità e natura interpretativa delle questioni trattate costituisce grave ragione per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da nel ricorso introduttivo del giudizio;
2) CP_1
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 19 maggio 2025
Il Presidente est.