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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4340
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4340/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], Argentina;
Parte_1
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a Per_1 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina entrambi in qualità di esercenti la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_2
Argentina, e , nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Persona_3
Stati Uniti;
, nata il [...] a [...], Argentina;
Per_4
nato il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a CP_2 [...]
nata il [...] a [...], Argentina, entrambi in qualità di esercenti la CP_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...], Persona_5
Argentina;
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a Persona_6 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina entrambi in qualità esercenti la Controparte_4
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a [...], Persona_7
Argentina, e unitamente a , nato il [...] a [...], Argentina per i Controparte_5
minori , nata il [...] a [...], Argentina e , Persona_8 Persona_9
nata il [...] a [...], Argentina;
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a CP_6 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina in qualità di esercenti la Controparte_7
1 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_10
Argentina, e , nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_11
, nato il [...] a [...], Argentina Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra (c.f. ) presso lo studio C.F._1
del quale elettivamente domiciliano in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28 p.e.c.:
.salerno.it come da procura in atti Email_1 CP_8
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che il sig. , nato il [...] a [...]
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina ed i Per_1 suoi figli minori , nato il [...] a [...], Argentina, Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Stati Uniti;
la Persona_3 sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina;
il sig. nato il Per_4 CP_2
28/11/1986 a Buenos Aires, Argentina, e suo figlio minore , nato il [...] a [...]
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina, e Persona_6 suoi figli minori , nato il [...] a [...], Argentina, Persona_7 Persona_8
nata il [...] a [...], Argentina, e , nata il [...] a
[...] Persona_9
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina, in CP_6 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , Persona_10 nato il [...] a [...], Argentina, e , nata il [...] a [...]_11
Aires, Argentina;
il sig. , nato il [...] a [...], Argentina;
sono tutti Parte_2 cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig.
[...] il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la Per_12 cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, Controparte_9 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure (AL), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_12 annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del sig.
, della sig.ra e dei suoi figli minori e Parte_1 Per_1 Persona_2 [...]
; della sig.ra ; del sig. e di suo figlio minore Persona_3 Per_4 CP_2 Persona_5
della sig.ra e dei suoi figli minori , e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
, della sig.ra e dei suoi figli minori e Persona_9 CP_6 Persona_10 [...]
; del sig. nonché dei loro rispettivi atti di nascita, di matrimonio ed Per_11 Parte_2 eventuali sentenze di divorzio provvedendo, altresì, delle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_12
01/11/1857 a Novi Ligure (AL) e deceduto il 13/09/1922 a Misiones, Argentina (cfr. doc. in atti n.
13) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che nel registro nazionale degli elettori, all'interno del quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta, maggiori di 16 anni di età, e agli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età, non risulta essere registrato il Sig. TA o , nato il [...] in [...], Per_12 Per_13
Alessandria, Novi Ligure. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 12).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 23/04/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 6/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva e si sposava con
3 cittadino straniero prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e generava un figlio in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano stringeva unione con , e dalla loro unione Persona_12 Persona_14
nasceva nato il [...] a [...] la Sierra, Misiones, Argentina (cfr. Persona_15
doc. in atti n. 14);
- contraeva matrimonio il 02/09/1922 ad Azara, Misiones, Argentina, con Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione nasceva Controparte_11 Persona_16
nata il [...] a [...] la Sierra, Misiones, Argentina (cfr. doc. in atti n. 16);
- contraeva matrimonio il 05/02/1945 a Concepcion de la Sierra, Misiones, Persona_16
Argentina con (cfr. doc. in atti n. 17), e dalla loro unione nasceva il ricorrente Parte_3
in data 4/12/1954 (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_1
- contraeva matrimonio il 21/04/1982 a San Isidro, Buenos Aires, Argentina Parte_1
con (cfr. doc. in atti n. 19) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in Controparte_12 Per_1
data 31/03/1983 (cfr. doc. in atti n. 20), in data 10/04/1984 (cfr. doc. in atti n. 24), Per_4
in data 28/11/1986 (cfr. doc. in atti n. 25), in data 8/07/1988 (cfr. doc. CP_2 Persona_6
in atti n. 27), in data 22/02/1990 (cfr. doc. in atti n. 32) e in data CP_6 Parte_2
16/07/1994 (cfr. doc. in atti n. 36);
- contraeva matrimonio il 18/12/2008 a San Isidro, Buenos Aires, Argentina, con Per_1 [...]
, e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in data 24/07/2010 (cfr. CP_1 Persona_2
doc. in atti n. 22) e in data 12/02/2018 (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_3
- stringeva unione di fatto con e dalla loro unione nasceva CP_2 Controparte_3
l'ulteriore ricorrente in data 30/12/2019 (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_5
- stringeva unione di fatto con e dalla loro unione nasceva il Persona_6 Controparte_4
ricorrente in data 28/09/2008 (cfr. doc. in atti n. 29); Persona_7
- successivamente contraeva matrimonio il 07/04/2017 a Buenos Aires, Argentina con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 28) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti: Controparte_5 [...]
in data 9/11/2018 (cfr. doc. in atti n. 30) e in data 31/03/2020 Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 31);
- contraeva matrimonio il 26/06/2015 a Buenos Aires, Argentina con CP_6 CP_7
(cfr. doc. in atti n. 33) e dalla loro unione nascevano ulteriori ricorrenti:
[...] [...]
in data 14/11/2018 (cfr. doc. in atti n. 34) e in data 6/11/2020 (cfr. Per_10 Persona_11
doc. in atti n. 35).
4 Preliminarmente, risulta che italiano, nato a [...], il [...], Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 11), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del
Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano Persona_12
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 13/09/1922 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 13) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò detto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato e sposato prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 dalla cui unione generava un figlio in epoca successiva la competenza, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_9 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data
5 di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, tentavano di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Buenos Aires, Argentina competente per territorio cercando di prenotare un appuntamento per la presentazione dei documenti. Tuttavia, come si evince dagli screenshot delle pagine web del portale del (cfr. doc. in atti nn. 4 – 5 – 6 – 7 Parte_4
– 8 – 9 – 10) ai ricorrenti non veniva data la possibilità di fissare un appuntamento sulla piattaforma on line, al fine di potersi presentare presso il competente ufficio per la consegna della documentazione indispensabile per la successiva istruttoria della pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_9 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia,
l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Parte_5
in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano
[...]
anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo cittadino italiano, nato nel Comune di Novi Persona_12
Ligure (AL) il 1/11/1857 (cfr. doc. in atti n. 12), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in data 13/09/1922 (cfr.
6 doc. in atti n. 13) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, a Concepcion de la Sierra, Misiones – Argentina il Persona_15
1/04/1898 (cfr. doc. in atti n. 14) e si univa in matrimonio con il Controparte_11
9/02/1922 (cfr. doc. in atti n. 15).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del
1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_9
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
, nato il [...] a [...], Argentina;
Parte_1
7 , nata il [...] a [...], Argentina;
Per_1
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_2
, nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Stati Uniti;
Persona_3
, nata il [...] a [...], Argentina;
Per_4
nato il [...] a [...], Argentina;
CP_2
nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_5
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_6
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_7
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_8
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_9
, nata il [...] a [...], Argentina;
CP_6
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_10
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_11
, nato il [...] a [...], Argentina Parte_2
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 6 marzo 2025.
Il giudice
Andrea Natale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Natale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4340/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], Argentina;
Parte_1
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a Per_1 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina entrambi in qualità di esercenti la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_2
Argentina, e , nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Persona_3
Stati Uniti;
, nata il [...] a [...], Argentina;
Per_4
nato il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a CP_2 [...]
nata il [...] a [...], Argentina, entrambi in qualità di esercenti la CP_3
responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...], Persona_5
Argentina;
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a Persona_6 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina entrambi in qualità esercenti la Controparte_4
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...] a [...], Persona_7
Argentina, e unitamente a , nato il [...] a [...], Argentina per i Controparte_5
minori , nata il [...] a [...], Argentina e , Persona_8 Persona_9
nata il [...] a [...], Argentina;
, nata il [...] a [...], Argentina, in proprio e unitamente a CP_6 [...]
, nato il [...] a [...], Argentina in qualità di esercenti la Controparte_7
1 responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_10
Argentina, e , nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_11
, nato il [...] a [...], Argentina Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Morra (c.f. ) presso lo studio C.F._1
del quale elettivamente domiciliano in Battipaglia (SA), alla via Benevento n° 28 p.e.c.:
.salerno.it come da procura in atti Email_1 CP_8
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_9
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che il sig. , nato il [...] a [...]
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina ed i Per_1 suoi figli minori , nato il [...] a [...], Argentina, Persona_2 [...]
, nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Stati Uniti;
la Persona_3 sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina;
il sig. nato il Per_4 CP_2
28/11/1986 a Buenos Aires, Argentina, e suo figlio minore , nato il [...] a [...]
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina, e Persona_6 suoi figli minori , nato il [...] a [...], Argentina, Persona_7 Persona_8
nata il [...] a [...], Argentina, e , nata il [...] a
[...] Persona_9
Buenos Aires, Argentina;
la sig.ra , nata il [...] a [...], Argentina, in CP_6 proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori , Persona_10 nato il [...] a [...], Argentina, e , nata il [...] a [...]_11
Aires, Argentina;
il sig. , nato il [...] a [...], Argentina;
sono tutti Parte_2 cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi dall'avo italiano sig.
[...] il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente trasmesso loro la Per_12 cittadinanza italiana iure sanguinis;
b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, Controparte_9 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novi Ligure (AL), competente quale Comune di ultima residenza dell'avo italiano di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e Persona_12 annotazioni di legge, nei propri registri dello stato civile, della cittadinanza italiana del sig.
, della sig.ra e dei suoi figli minori e Parte_1 Per_1 Persona_2 [...]
; della sig.ra ; del sig. e di suo figlio minore Persona_3 Per_4 CP_2 Persona_5
della sig.ra e dei suoi figli minori , e
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
, della sig.ra e dei suoi figli minori e Persona_9 CP_6 Persona_10 [...]
; del sig. nonché dei loro rispettivi atti di nascita, di matrimonio ed Per_11 Parte_2 eventuali sentenze di divorzio provvedendo, altresì, delle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_9
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_12
01/11/1857 a Novi Ligure (AL) e deceduto il 13/09/1922 a Misiones, Argentina (cfr. doc. in atti n.
13) senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che nel registro nazionale degli elettori, all'interno del quale figurano tutti i cittadini argentini, nativi e per scelta, maggiori di 16 anni di età, e agli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età, non risulta essere registrato il Sig. TA o , nato il [...] in [...], Per_12 Per_13
Alessandria, Novi Ligure. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 12).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_9 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_9
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_10
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 23/04/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 6/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva e si sposava con
3 cittadino straniero prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e generava un figlio in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano stringeva unione con , e dalla loro unione Persona_12 Persona_14
nasceva nato il [...] a [...] la Sierra, Misiones, Argentina (cfr. Persona_15
doc. in atti n. 14);
- contraeva matrimonio il 02/09/1922 ad Azara, Misiones, Argentina, con Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 15) e dalla loro unione nasceva Controparte_11 Persona_16
nata il [...] a [...] la Sierra, Misiones, Argentina (cfr. doc. in atti n. 16);
- contraeva matrimonio il 05/02/1945 a Concepcion de la Sierra, Misiones, Persona_16
Argentina con (cfr. doc. in atti n. 17), e dalla loro unione nasceva il ricorrente Parte_3
in data 4/12/1954 (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_1
- contraeva matrimonio il 21/04/1982 a San Isidro, Buenos Aires, Argentina Parte_1
con (cfr. doc. in atti n. 19) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in Controparte_12 Per_1
data 31/03/1983 (cfr. doc. in atti n. 20), in data 10/04/1984 (cfr. doc. in atti n. 24), Per_4
in data 28/11/1986 (cfr. doc. in atti n. 25), in data 8/07/1988 (cfr. doc. CP_2 Persona_6
in atti n. 27), in data 22/02/1990 (cfr. doc. in atti n. 32) e in data CP_6 Parte_2
16/07/1994 (cfr. doc. in atti n. 36);
- contraeva matrimonio il 18/12/2008 a San Isidro, Buenos Aires, Argentina, con Per_1 [...]
, e dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in data 24/07/2010 (cfr. CP_1 Persona_2
doc. in atti n. 22) e in data 12/02/2018 (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_3
- stringeva unione di fatto con e dalla loro unione nasceva CP_2 Controparte_3
l'ulteriore ricorrente in data 30/12/2019 (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_5
- stringeva unione di fatto con e dalla loro unione nasceva il Persona_6 Controparte_4
ricorrente in data 28/09/2008 (cfr. doc. in atti n. 29); Persona_7
- successivamente contraeva matrimonio il 07/04/2017 a Buenos Aires, Argentina con Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 28) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti: Controparte_5 [...]
in data 9/11/2018 (cfr. doc. in atti n. 30) e in data 31/03/2020 Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 31);
- contraeva matrimonio il 26/06/2015 a Buenos Aires, Argentina con CP_6 CP_7
(cfr. doc. in atti n. 33) e dalla loro unione nascevano ulteriori ricorrenti:
[...] [...]
in data 14/11/2018 (cfr. doc. in atti n. 34) e in data 6/11/2020 (cfr. Per_10 Persona_11
doc. in atti n. 35).
4 Preliminarmente, risulta che italiano, nato a [...], il [...], Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 11), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del
Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano Persona_12
emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva in data 13/09/1922 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 13) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò detto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato e sposato prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 dalla cui unione generava un figlio in epoca successiva la competenza, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_9 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data
5 di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, tentavano di presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato d'Italia a Buenos Aires, Argentina competente per territorio cercando di prenotare un appuntamento per la presentazione dei documenti. Tuttavia, come si evince dagli screenshot delle pagine web del portale del (cfr. doc. in atti nn. 4 – 5 – 6 – 7 Parte_4
– 8 – 9 – 10) ai ricorrenti non veniva data la possibilità di fissare un appuntamento sulla piattaforma on line, al fine di potersi presentare presso il competente ufficio per la consegna della documentazione indispensabile per la successiva istruttoria della pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_9 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia,
l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Parte_5
in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano
[...]
anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi non vi sono dubbi che l'avo cittadino italiano, nato nel Comune di Novi Persona_12
Ligure (AL) il 1/11/1857 (cfr. doc. in atti n. 12), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in data 13/09/1922 (cfr.
6 doc. in atti n. 13) e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, a Concepcion de la Sierra, Misiones – Argentina il Persona_15
1/04/1898 (cfr. doc. in atti n. 14) e si univa in matrimonio con il Controparte_11
9/02/1922 (cfr. doc. in atti n. 15).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del
1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Quanto alle spese, considerato che il non si è opposto nel merito all'accoglimento della CP_9
domanda e non risulta che i ricorrenti abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa, le stesse vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
, nato il [...] a [...], Argentina;
Parte_1
7 , nata il [...] a [...], Argentina;
Per_1
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_2
, nata il [...] a [...], Contea Miami Dade, Florida - Stati Uniti;
Persona_3
, nata il [...] a [...], Argentina;
Per_4
nato il [...] a [...], Argentina;
CP_2
nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_5
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_6
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_7
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_8
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_9
, nata il [...] a [...], Argentina;
CP_6
, nato il [...] a [...], Argentina;
Persona_10
, nata il [...] a [...], Argentina;
Persona_11
, nato il [...] a [...], Argentina Parte_2
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 6 marzo 2025.
Il giudice
Andrea Natale
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