CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31556 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE AR, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT RD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31556 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la declaratoria di penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di AR NE, in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), integrato dall'essere l'imputato indebitamente rientrato nel territorio nazionale dopo esserne stato legittimamente espulso. La Corte di appello riduceva peraltro la pena alla misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, essendosi la sentenza impugnata a suo dire limitata a riprodurre i contenuti della decisione di primo grado, aderendovi in termini assertivi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza fornire ad essi congruo riscontro. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato. Sarebbe mancato, nella condotta dell'imputato, il «dolo di offesa», corollario della «concezione di "evento" in senso giuridico», essendo plausibile che l'agente fosse consapevole di violare formalmente il provvedimento amministrativo, ma non avesse affatto inteso ledere il bene sostanziale. Sarebbero stati violati i principi espressi nella sentenza della Corte di giustizia UE 28 aprile 2011, El Dridi, a mente della quale gli Stati membri non possono legiferare in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva europea e da privare quest'ultima del suo effetto utile. Non si sarebbe proceduto al previo esame di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto l'aspetto dell'elemento psicologico del reato, non essendo stato approfondito il movente della condotta, né essendo stato apprezzato il possibile stato di ignoranza inevitabile della legge penale. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 2 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato quindi trattato dalla Sezione tabellarmente competente in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha infatti argomentato, sia pure succintamente, sulle questioni devolute con l'atto di gravame, rilevanti ai fini della conferma della penale responsabilità, incluso il riscontro dell'elemento soggettivo. La pronuncia sfugge dunque alle censure oggetto del motivo, dato che l'obbligo giudiziale di motivazione non richiede che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuna dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione di ogni vizio: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaníera, Rv. 260841-01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso svolge infatti astratte e inconcludenti considerazioni in punto di dolo, che nella specie consiste nella consapevolezza e volontà di realizzare la condotta di reingresso vietato, nella fattuale consapevolezza del divieto imposto. Non è richiesta, ai fini della punibilità, la consapevolezza di violare il bene giuridico tutelato. Il dolo deve investire la condotta (e, nei reati che lo contemplano, tra cui non è compreso il reato odierno, l'evento naturalistico), e non l'evento in senso giuridico (inteso come lesione o messa in pericolo del bene protetto). Quest'ultimo non è elemento del fatto tipico, ma ne coglie il complessivo contenuto di disvalore, ponendosi sul piano delle valutazioni normative, e non su quello naturalistico-fattuale su cui si misura la colpevolezza. La sentenza Corte giustizia UE, El Dridi, vieta agli Stati membri di irrogare la pena detentiva in caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, che è fattispecie diversa da quella odierna. La condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, destinatario di un provvedimento di rimpatrio già eseguito, non è incisa dalla pronuncia europea in questione, perché i principi ivi affermati non assumono rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Mejdi, Rv. 253353- 3 01). L'irrogazione di una pena detentiva, in quest'ultima ipotesi, è pienamente conforme alla direttiva europea 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia UE 10 ottobre 2015, Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469-01). Va infine rilevato che, in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esso esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752 01). Senza contare che i profili di eventuale illegittimità dell'atto amministrativo non sono stati in alcun modo prefigurati dal ricorrente. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esso esalta le asserite «finalità lavorative» che avrebbero giustificato il rientro non autorizzato, che rappresentano un profilo in sé irrilevante per stabilire o meno l'integrazione del reato;
e fa leva su pretese condizioni di ignoranza inevitabile del precetto penale, né documentate né in alcun modo circostanziate. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è dalla sentenza impugnata ineccepibilmente ricondotto a indici ostativi, soggettivi (l'intensità del dolo) e oggettivi (gli effetti di lunga durata della trasgressione), che il ricorrente censura mediante argomentazioni di puro fatto. Né vi è infine alcuna contraddizione logica tra detto diniego e l'accoglimento del motivo di gravame in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, dalla Corte di appello discrezionalmente mitigato in base al rinnovato apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Il ricorso è nel complesso respinto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 (
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT RD, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31556 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la declaratoria di penale responsabilità, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico di AR NE, in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), integrato dall'essere l'imputato indebitamente rientrato nel territorio nazionale dopo esserne stato legittimamente espulso. La Corte di appello riduceva peraltro la pena alla misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. 2. L'imputato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, essendosi la sentenza impugnata a suo dire limitata a riprodurre i contenuti della decisione di primo grado, aderendovi in termini assertivi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza fornire ad essi congruo riscontro. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato. Sarebbe mancato, nella condotta dell'imputato, il «dolo di offesa», corollario della «concezione di "evento" in senso giuridico», essendo plausibile che l'agente fosse consapevole di violare formalmente il provvedimento amministrativo, ma non avesse affatto inteso ledere il bene sostanziale. Sarebbero stati violati i principi espressi nella sentenza della Corte di giustizia UE 28 aprile 2011, El Dridi, a mente della quale gli Stati membri non possono legiferare in modo da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva europea e da privare quest'ultima del suo effetto utile. Non si sarebbe proceduto al previo esame di legittimità del provvedimento amministrativo presupposto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto l'aspetto dell'elemento psicologico del reato, non essendo stato approfondito il movente della condotta, né essendo stato apprezzato il possibile stato di ignoranza inevitabile della legge penale. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, è stato rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 610, comma 2 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., ed è stato quindi trattato dalla Sezione tabellarmente competente in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha infatti argomentato, sia pure succintamente, sulle questioni devolute con l'atto di gravame, rilevanti ai fini della conferma della penale responsabilità, incluso il riscontro dell'elemento soggettivo. La pronuncia sfugge dunque alle censure oggetto del motivo, dato che l'obbligo giudiziale di motivazione non richiede che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuna dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione di ogni vizio: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaníera, Rv. 260841-01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso svolge infatti astratte e inconcludenti considerazioni in punto di dolo, che nella specie consiste nella consapevolezza e volontà di realizzare la condotta di reingresso vietato, nella fattuale consapevolezza del divieto imposto. Non è richiesta, ai fini della punibilità, la consapevolezza di violare il bene giuridico tutelato. Il dolo deve investire la condotta (e, nei reati che lo contemplano, tra cui non è compreso il reato odierno, l'evento naturalistico), e non l'evento in senso giuridico (inteso come lesione o messa in pericolo del bene protetto). Quest'ultimo non è elemento del fatto tipico, ma ne coglie il complessivo contenuto di disvalore, ponendosi sul piano delle valutazioni normative, e non su quello naturalistico-fattuale su cui si misura la colpevolezza. La sentenza Corte giustizia UE, El Dridi, vieta agli Stati membri di irrogare la pena detentiva in caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, che è fattispecie diversa da quella odierna. La condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, destinatario di un provvedimento di rimpatrio già eseguito, non è incisa dalla pronuncia europea in questione, perché i principi ivi affermati non assumono rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, Mejdi, Rv. 253353- 3 01). L'irrogazione di una pena detentiva, in quest'ultima ipotesi, è pienamente conforme alla direttiva europea 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia UE 10 ottobre 2015, Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469-01). Va infine rilevato che, in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esso esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022, Hysa, Rv. 283752 01). Senza contare che i profili di eventuale illegittimità dell'atto amministrativo non sono stati in alcun modo prefigurati dal ricorrente. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esso esalta le asserite «finalità lavorative» che avrebbero giustificato il rientro non autorizzato, che rappresentano un profilo in sé irrilevante per stabilire o meno l'integrazione del reato;
e fa leva su pretese condizioni di ignoranza inevitabile del precetto penale, né documentate né in alcun modo circostanziate. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, perché il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è dalla sentenza impugnata ineccepibilmente ricondotto a indici ostativi, soggettivi (l'intensità del dolo) e oggettivi (gli effetti di lunga durata della trasgressione), che il ricorrente censura mediante argomentazioni di puro fatto. Né vi è infine alcuna contraddizione logica tra detto diniego e l'accoglimento del motivo di gravame in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, dalla Corte di appello discrezionalmente mitigato in base al rinnovato apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Il ricorso è nel complesso respinto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 (
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2023