Articolo 2 della Legge 21 aprile 1886, n. 3797
Articolo 1Articolo 3
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7 maggio 1886
Art. 2.

Al comune di Luco e' attribuita la meta' di tutto cio' che viene a guadagnare per la media, di cui al precedente articolo, il comune di Massa d'Albe sulla estensione che gli competerebbe, tenendo a calcolo la sola linea del suo territorio.

Entrata in vigore il 7 maggio 1886