Sentenza 8 febbraio 2017
Massime • 1
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Art. 457 - Trasmissione degli attihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2017, n. 15771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15771 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2017 |
Testo completo
15771-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZ AMERA DI CONSIGLIO DEL 08/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ADET TONI NOVIK Dott. - Consigliere - 471/2017- - N. Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 13143/2016 Rel. Consigliere - MONICA BONI Dott. Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EA EP N. IL 11/11/1961 avverso l'ordinanza n. 6/2016 GIP TRIBUNALE di LOCRI, del 08/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ho dich dich os Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2016 il Tribunale di Locri rigettava l'istanza, presentata nell'interesse dell'imputato Giuseppe GA, di restituzione in termini per avanzare richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, ritenendo non dimostrato l'impedimento, ascrivile a causa di forza maggiore, che aveva ostacolato la presentazione tempestiva della richiesta.
2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto: a) violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 175 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Locri ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa l'effettiva ricorrenza di una causa di forza maggiore, ma in atti vi era la prova pretesa, costituita dal telegramma inviato dal difensore al GA, col quale lo si sollecitava a presentare presso l'ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto istanza di ammissione al giudizio abbreviato, telegramma non consegnato tempestivamente al destinatario per disfunzioni organizzative del carcere;
inoltre, il personale penitenziario aveva dichiarato di essere sprovvisto dei modelli con i quali redigere la richiesta, rinviando al difensore tale adempimento. Anche lo stesso GA in udienza aveva descritto quanto accaduto ed era stata prodotta l'istanza presentata dal difensore di rito abbreviato col rigetto del giudice per carenza di procura speciale, risultanze alle quali il Tribunale non aveva dedicato alcuna attenzione. b) Violazione di norme processuali in ordine alla competenza funzionale, che apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Locri, e non già al giudice monocratico di tale ufficio;
in tal senso era stata formulata istanza anche al G.i.p. competente sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4445 del 17/1/2006 in riferimento alla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, per la quale è competente il g.i.p. e non il Tribunale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, si ritiene opportuno verificare la fondatezza della questione, sollevata col secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la competenza del giudice del tribunale a provvedere sulla richiesta dell'imputato di restituzione nel termine per formulare istanza di 8 ammissione al giudizio abbreviato. 24 1 1.1 Premesso che l'eventuale errore è addebitabile alla parte proponente, che ha scelto a propria discrezione l'autorità giudiziaria da investire della domanda e che, per deduzione espressa in ricorso, la difesa ammette di avere rivolto identica richiesta anche al G.i.p. del Tribunale di Locri, ritenuto l'unico giudice competente, senza tuttavia specificare l'eventuale decisione assunta, la soluzione del tema non può che risiedere nella corretta e completa lettura dell'art. 175 cod. proc. pen., it quale, al suo quarto comma, stabilisce testualmente: "Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione". Ebbene, la sequenza delle regole così formulate evidenzia che il principio generale attribuisce la competenza a provvedere al giudice che sta procedendo nel momento di presentazione della richiesta di restituzione nel termine e che sono state disciplinate in modo specifico in base ad un diverso criterio regolatore due situazioni processuali diverse, a seconda che il processo si trovi nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale, oppure in quella successiva alla pronuncia della sentenza o del decreto di condanna. Nel caso di introduzione dello speciale rito immediato ai sensi dell'art. 456 cod. proc. pen. il giudice che sta procedendo è il Tribunale in quanto "giudice competente per il giudizio" secondo la definizione dell'art. 457 cod. proc. pen., primo comma: non rileva dunque che sull'eventuale richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato debba pronunciarsi il g.i.p., poiché nel caso in cui la richiesta non sia formulata tempestivamente lo sviluppo del rapporto processuale ha comportato l'approdo alla fase dibattimentale con l'individuazione del giudice che la sta celebrando quale giudice procedente. In senso contrario non convince il richiamo alla soluzione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 4445 del 17/01/2006, Confl. comp in proc. Sciacca. rv. 232727, la quale, risolvendo un contrasto insorto in tema di competenza a decidere sull'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna, ha riconosciuto che spetta al g.i.p. provvedervi a ragione della formulazione testuale dell'art. 461 cod. proc. pen. e dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 4. E' stato osservato che "La locuzione adoperata nel terzo comma dell'art. 461 cit., 'con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna' uno dei riti alternativi speciali, sta inequivocabilmente a significare, innanzitutto, che l'atto di opposizione deve essere rivolto al "giudice che ha emesso il decreto penale di condanna", vale a dire al giudice per le indagini preliminari. Ora, se l'opposizione ha come suo immediato ed unico destinatario il giudice che ha emesso il decreto;
se a questo 2 5 2 2 giudice è attribuito il controllo propedeutico sull'ammissibilità dell'opposizione, in ordine agli aspetti formali dell'atto nonché alla verifica della tempestività e della legittimazione all'opposizione (art. 461 comma 4) e il conseguente potere di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461 comma 5); ne discende come indefettibile logico corollario che non può che essere detto giudice l'organo competente "sulla opposizione" e, per l'effetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dall'art. 175 comma 4 cpp, quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione. La scelta a favore della competenza del g.i.p. risiede dunque nella stessa struttura che l'opposizione ha nell'ambito del procedimento monitorio e nella funzione attribuita a questo giudice, di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione". Non è dunque conducibile un calzante e convincente paragone con la disciplina del giudizio immediato, per il quale difetta una previsione normativa corrispondente a quella dell'art. 461 cod. proc. pen. citato e la cui struttura differisce da quella del procedimento per decreto: con l'emissione del decreto penale di condanna e la mancata proposizione di opposizione da parte dell'imputato condannato o del soggetto civilmente obbligato nei termini prescritti dal primo comma dell'art. 461 si forma il giudicato e si apre la fase esecutiva e non è configurabile un ulteriore sviluppo del rapporto processuale in sede di cognizione, ragione per la quale il legislatore ha avvertito la necessità di specificare che la restituzione nel termine per l'opposizione non presentata va rivolta al giudice che sarebbe competente a decidere sull'opposizione stessa, anziché a quello dell'esecuzione, che dovrebbe intervenire secondo i principi generali, art. 670 cod. proc. pen., comma 3, una volta formatosi il titolo esecutivo e che è competente soltanto quando con l'istanza di restituzione nel termine venga contestata anche la esecutività del titolo. Nel rito immediato, invece, emesso il relativo decreto, il processo ha subito l'impulso necessario per l'inizio del giudizio innanzi all'autorità chiamata a conoscerne, la quale è l'unica a poter intervenire in quel momento sulla chiesta restituzione nel termine avanzata dall'imputato per accedere. Va quindi formulato il seguente principio di diritto: "la richiesta di restituzione nel termine per formulare richiesta di ammissione al rito abbreviato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato spetta alla competenza del giudice che procede al dibattimento ai sensi del quarto comma dell'art. 175 cod. proc. pen. e non al giudice per le indagini preliminari".
2. Anche il primo motivo non merita accoglimento.
2.1 Il provvedimento impugnato ha ritenuto di respingere la richiesta del GA a ragione della mancata dimostrazione dell'impedimento subito, imputabile a causa di forza maggiore, e della volontà dell'imputato di chiedere di essere giudicato col rito abbreviato, poiché il telegramma agli atti attestava soltanto il 3 15 suggerimento impartitogli dal difensore perché esprimesse tale intento ed il predetto legale non poteva attestare quanto verificatosi nell'istituto penitenziario di Catanzaro, ove era all'epoca ristretto il GA, perché non oggetto della sua diretta e personale percezione.
2.2 Osserva la Corte che non ha fondamento la doglianza espressa dal ricorrente sulla scorta del solo testo del telegramma inviatogli dal difensore, che non dimostra, né il recepimento del suo suggerimento e l'effettiva intenzione di richiedere il rito abbreviato, né il ritardo, imputabile al personale penitenziario, col quale gli era stato recapitato il messaggio, una volta pervenuto presso il carcere ove egli era ristretto. In tal senso l'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al rito speciale per conto del GA da parte dell'avv.to Gerace, dichiarata inammissibile perché tardiva, non prova nulla quanto alla disfunzione occorsa nel recapito all'interessato del telegramma, il cui inoltro, per le modalità di trasmissione e l'impossibilità di una ricezione diretta da parte del destinatario, avrebbe comunque richiesto la conduzione di una verifica per sincerarsi che questi ne fosse venuto a conoscenza e, in caso negativo, l'attivazione personale del difensore per farsi rilasciare procura speciale per presentare la richiesta per suo conto. Né è dato comprendere dal ricorso quale prova oggettiva fosse stata offerta per ritenere che effettivamente al detenuto fossero state date informazioni fuorvianti sulla necessità di moduli, e sulla loro carenza, sui quali redigere la richiesta, in realtà presentabile anche con un semplice manoscritto dell'interessato.
2.3 Va al riguardo ribadito, in coerenza con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, che integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore o comunque un erroneo comportamento della pubblica autorità a condizione che l'istante assolva all'onere di provare il fatto dedotto, producendo una attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo che comprovi il suo assunto (Cass. sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccari, rv. 264965; sez. 6, n. 21901 del 03/04/2014, P.C. in proc. G, rv. 259699; sez. 2, n. 22161 del 24/05/2007, Bois, rv. 236805; sez. 6, n. 9088 del 10/12/2002, Radicella, rv. 223936). A tal fine sono state ritenersi inidonee mere dichiarazioni provenienti dall'interessato, dal suo difensore o da studi legali in rapporto di corrispondenza circa informazioni assunte oralmente in cancelleria o presso altri uffici pubblici, poiché il dovere del difensore di rispettare le regole fissate nel codice deontologico forense, ossia di lealtà processuale e di verità nel riferire di fatti processuali in un atto diretto al giudice, non costituisce garanzia che il fatto allegato, a prescindere dalla buona fede di chi lo deduce, sia corrispondente alla realtà o sia stato correttamente inteso. 4 Da quanto sopra osservato discende che il ricorso va respinto con condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Toni Adet Novik Monica Boni шай ти IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 MAR 2017 IL CANCELLIERE FA FA 5