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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4898/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRAP 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022927760 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022927760 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001716749 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003906878 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso del contribuente Resistente_1 contro la comunicazione preventiva di ipoteca è stato parzialmente accolto dalla CTP Siracusa, con sentenza n. 1383/22, 25.01.2022) La CTP ha annullato la comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alle cartelle:
n. 29820160022927760/000
n. 29820180001716749/000
n. 29820190003906878/000
n. 29820060021588140/000 per mancata prova della notifica per alcune cartelle e prescrizione per una (art. 2946 c.c.). Per il resto, il ricorso è stato rigettato. Spese compensate.
L'Agenzia Entrate Riscossione propone appello per riformare la sentenza.
Motivi:
- la sentenza è priva di motivazione adeguata.
- le cartelle sono state regolarmente notificate (allegati di prova).
- non sussiste prescrizione.
Chiede la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Già in primo grado il contribuente rendeva opaco il petitum producendo l'atto impugnato parzialmente, allegando soltanto due cartelle richiamate mentre in realtà la stessa comprendeva sette iscrizioni a ruolo.
La Comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in primo grado - di € 78.919,29 - dettaglia tutte le sette cartelle, comprese quelle oggetto di annullamento in primo grado.
DE ha prodotto la documentazione relativa alle cartelle annullate dal giudice di primo grado che ha inanellato vizi inesistenti quali il difetto di motivazione dell'atto impugnato che, essendo un provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva, non abbisogna di motivazione essendo sufficiente indicare l 'importo giustificativo della misura e la notifica delle cartelle, non occorrendo neanche che le stesse siano definitive ai fini della iscrizione ipotecaria.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che le cartelle di pagamento oggetto di annullamento in primo grado sono state regolarmente notificate secondo le modalità di legge (deposito presso casa comunale, Camera di Commercio, compiuta giacenza) e che gli atti interruttivi hanno impedito il maturare della prescrizione.
Con riferimento alla prescrizione di una delle cartella, ritenuta erroneamente dal giudice di primo grado, si rileva che la comunicazione preventiva non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione
- indirizzo avallato dalla unanime giurisprudenza della Suprema Corte - essendo una atto di natura cautelare e di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento.
Ciò premesso, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
L'appellato, resosi contumace, non ha svolto difese in appello;
pertanto, i fatti dedotti dall'appellante e documentati devono ritenersi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte appellata – c.d. “ principio di causalità –
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando il ricorso originario del contribuente;
Conferma la legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4898/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IMU 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 IRAP 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876201900008435 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022927760 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160022927760 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180001716749 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003906878 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820060021588140 IRAP 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso del contribuente Resistente_1 contro la comunicazione preventiva di ipoteca è stato parzialmente accolto dalla CTP Siracusa, con sentenza n. 1383/22, 25.01.2022) La CTP ha annullato la comunicazione preventiva di ipoteca limitatamente alle cartelle:
n. 29820160022927760/000
n. 29820180001716749/000
n. 29820190003906878/000
n. 29820060021588140/000 per mancata prova della notifica per alcune cartelle e prescrizione per una (art. 2946 c.c.). Per il resto, il ricorso è stato rigettato. Spese compensate.
L'Agenzia Entrate Riscossione propone appello per riformare la sentenza.
Motivi:
- la sentenza è priva di motivazione adeguata.
- le cartelle sono state regolarmente notificate (allegati di prova).
- non sussiste prescrizione.
Chiede la riforma integrale della sentenza con vittoria di spese.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Già in primo grado il contribuente rendeva opaco il petitum producendo l'atto impugnato parzialmente, allegando soltanto due cartelle richiamate mentre in realtà la stessa comprendeva sette iscrizioni a ruolo.
La Comunicazione preventiva di ipoteca impugnata in primo grado - di € 78.919,29 - dettaglia tutte le sette cartelle, comprese quelle oggetto di annullamento in primo grado.
DE ha prodotto la documentazione relativa alle cartelle annullate dal giudice di primo grado che ha inanellato vizi inesistenti quali il difetto di motivazione dell'atto impugnato che, essendo un provvedimento cautelare di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva, non abbisogna di motivazione essendo sufficiente indicare l 'importo giustificativo della misura e la notifica delle cartelle, non occorrendo neanche che le stesse siano definitive ai fini della iscrizione ipotecaria.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che le cartelle di pagamento oggetto di annullamento in primo grado sono state regolarmente notificate secondo le modalità di legge (deposito presso casa comunale, Camera di Commercio, compiuta giacenza) e che gli atti interruttivi hanno impedito il maturare della prescrizione.
Con riferimento alla prescrizione di una delle cartella, ritenuta erroneamente dal giudice di primo grado, si rileva che la comunicazione preventiva non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione
- indirizzo avallato dalla unanime giurisprudenza della Suprema Corte - essendo una atto di natura cautelare e di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva.
Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Ciò riguarda anche le sanzioni non ponendosi appunto la questione della prescrizione con riferimento alla comunicazione preventiva. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle è inconferente ponendosi la stessa in rapporto alla eventuale intimazione di pagamento.
Ciò premesso, alla luce della documentazione prodotta dall'Ufficio, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
L'appellato, resosi contumace, non ha svolto difese in appello;
pertanto, i fatti dedotti dall'appellante e documentati devono ritenersi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte appellata – c.d. “ principio di causalità –
Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata, rigettando il ricorso originario del contribuente;
Conferma la legittimità della comunicazione preventiva di ipoteca;
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE