Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/07/2023, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 00458/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da
Edilnet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfranco Emilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Grasso e Alessia Trenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Emilia Romagna, Agenzia Intercent-Er Agenzia Regionale per Lo Sviluppo dei Mercati Telematici, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione (tacita), e comunque non ammissione, della ricorrente alla procedura aperta per l'affidamento di P.N.R.R M4-c1-1.1 – Next generation EU - intervento di demolizione e ricostruzione nido Scarabocchio – polo dell'infanzia Risorgimento (CIG 9670900724– CUP J12C22000480006);
- della comunicazione pec del R.U.P. prot. 14338 del 28.3.2023, di rigetto dell'istanza di riammissione e riapertura dei termini di presentazione delle offerte presentata dalla ricorrente il 27.3.2023, a seguito del malfunzionamento della piattaforma Sater che le ha impedito di caricare la domanda di partecipazione entro il termine fissato;
- della comunicazione pec del R.U.P. prot. 16484 dell'11 aprile 2023, di rigetto dell'ulteriore istanza di riammissione presentata dalla ricorrente il 5 aprile 2023;
- per quanto occorrer possa, del disciplinare, in particolare dell'art. 13 che attribuisce interamente a carico dei concorrenti i rischi di eventuali problematiche informatiche esonerando la Stazione Appaltante e la Intercent-ER da ogni relativa responsabilità, del Manuale per l'Operatore Economico sulla presentazione di un'offerta - Manuale per la partecipazione), con riferimento alle clausole disciplinanti la partecipazione dei concorrenti a mezzo della piattaforma telematica;
- del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto, in favore di altro operatore economico;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alla gara e del correlativo obbligo della Amministrazione ad ammettere la ricorrente e a porre la stessa nelle condizioni di poter partecipare;
e per la conseguente condanna della Città di Castelfranco Emilia ad adottare entro un congruo termine il richiesto provvedimento di ammissione;
nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro operatore economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Emilia;
Vista la memoria del 14 giugno 2023, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha chiesto che la controversia fosse trattenuta in decisione sulla scorta della suddetta memoria;
Con memoria depositata il 14 giugno 2021, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla sua coltivazione in ragione del rigetto, anche in appello, della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, il cui interesse principale era quello di ottenere una misura che le consentisse di prendere parte, anche con riserva, alla procedura di gara in oggetto, che si è già conclusa con l’aggiudicazione a favore di altra impresa.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la compensazione delle spese del giudizio, atteso che il pronto deposito della rinuncia avrebbe evitato alla stazione appaltante il dispiego di attività difensiva.
Tutto ciò premesso, al Collegio non rimane che dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione, disponendo la compensazione delle spese del giudizio. Parte resistente, infatti, non ha dispiegato alcuna attività difensiva dopo quella relativa all’incidente cautelare: fase rispetto alla quale vi è già stata la regolazione delle spese, che in questa sede si conferma.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese della presente fase decisionale, confermando la regolazione già disposta con riferimento alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO