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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2175/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), con l'avvocato TOTARO ANNA PAOLA C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato BERARDONE SARA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 22/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 25/11/2024, contenente le condizioni della separazione, al quale veniva altresì allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale, ed hanno altresì integrato il punto g) del ricorso, relativo alle visite padre-figli, con l'aggiunta della previsione che il CP_1
terrà con sé i minori anche per due fine settimana non consecutivi al mese;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli minori e , con conseguente Per_2 Per_3
manifesta superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa previsione di cui alla lettera v) del ricorso, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25/11/2024 da e Persona_1
, così provvede: CP_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, e , coniugati il 05/01/2007 in MATERA, Per_1 CP_1
alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 22/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 25/11/2024, così come integrato, rispetto al punto g) relativo alle visite padre-figli, con le note scritte di udienza depositate in data 23/1/2025, anch'esse sottoscritte dai coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte II, serie A, numero 4;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 29/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco