Articolo 38 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 37Articolo 39
Versione
11 gennaio 1991
Art. 38. (Controllo successivo della Corte dei conti
sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria) 1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e serivizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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