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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8970/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Vantenina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina britannica Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], piazza Giuseppe Grandi 3 con l'Avv. Daniela Bauso presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 9.11.1959 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Giuseppe Grandi 3 con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 14.07.2007 (anno 2007 atto n. 1330 parte I ) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: a) I coniugi danno atto che è stata data dalla sig.a regolare disdetta alla locazione della casa Pt_1 coniugale di Milano, piazza Giuseppe Grandi 3, che verrà da loro liberata entro e non oltre il 7 dicembre 2025; b) la sig.a dà atto di avere corrisposto alla proprietà locatrice canone e spese condominiali Pt_1 dovuti fino al 30 settembre 2025; c) entro e non oltre il 30 settembre 2025, il sig. verserà sul conto corrente intestato Pt_2 esclusivamente alla sig.a la somma di € 4.830,00, per canone e spese condominiali Pt_1 dell'appartamento di piazza Grandi 3 fino al 7.12.2025; in caso di accordo con la proprietà per il rilascio anticipato dell'appartamento, prima del 7.12.25, la sig.a dovrà comunicarlo al sig. Pt_1 Pt_2 con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà restituire al sig. entro 30 giorni dal rilascio Pt_2 dell'appartamento, la differenza tra quanto dal sig. pagatole (€ 4.830,00) e quanto dovuto alla Pt_2 data della liberazione dell'appartamento, considerando come dovuto per singola mensilità locatizia l'importo di € 2.170,00 mensili;
d) tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, intestato alla sig.a , rimarranno Pt_1 esclusivamente in capo alla stessa, con manleva del sig. Pase da qualsivoglia obbligo e/o responsabilità, in particolare per quanto riguarda eventuali richieste economiche e/o di ripristino da parte della proprietà locatrice, che dovranno essere evase esclusivamente dalla sig.a ; Pt_1
e) la cauzione versata all'inizio della locazione dalla sig.a verrà incassata -- dalla stessa, con Pt_1 rinuncia del sig. a qualsiasi pretesa in ordine alla stessa;
Pt_2
f) entro la data prevista per il rilascio della casa coniugale alla proprietà locatrice, la sig.a Pt_1 dovrà provvedere all'asporto dei propri effetti personali, unitamente alla scrivania, alla cassettiera e alla sedia presenti nello studio dalla stessa utilizzato, che rimarranno di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. dovrà provvedere all'asporto dei restanti beni ed arredi presenti nell'abitazione, Pt_2 che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Milano il 14.07.2007 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Madera.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Vantenina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina britannica Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], piazza Giuseppe Grandi 3 con l'Avv. Daniela Bauso presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 9.11.1959 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Giuseppe Grandi 3 con l'Avv. Raffaella Angelica Maria Molendini presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 14.07.2007 (anno 2007 atto n. 1330 parte I ) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: a) I coniugi danno atto che è stata data dalla sig.a regolare disdetta alla locazione della casa Pt_1 coniugale di Milano, piazza Giuseppe Grandi 3, che verrà da loro liberata entro e non oltre il 7 dicembre 2025; b) la sig.a dà atto di avere corrisposto alla proprietà locatrice canone e spese condominiali Pt_1 dovuti fino al 30 settembre 2025; c) entro e non oltre il 30 settembre 2025, il sig. verserà sul conto corrente intestato Pt_2 esclusivamente alla sig.a la somma di € 4.830,00, per canone e spese condominiali Pt_1 dell'appartamento di piazza Grandi 3 fino al 7.12.2025; in caso di accordo con la proprietà per il rilascio anticipato dell'appartamento, prima del 7.12.25, la sig.a dovrà comunicarlo al sig. Pt_1 Pt_2 con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà restituire al sig. entro 30 giorni dal rilascio Pt_2 dell'appartamento, la differenza tra quanto dal sig. pagatole (€ 4.830,00) e quanto dovuto alla Pt_2 data della liberazione dell'appartamento, considerando come dovuto per singola mensilità locatizia l'importo di € 2.170,00 mensili;
d) tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione, intestato alla sig.a , rimarranno Pt_1 esclusivamente in capo alla stessa, con manleva del sig. Pase da qualsivoglia obbligo e/o responsabilità, in particolare per quanto riguarda eventuali richieste economiche e/o di ripristino da parte della proprietà locatrice, che dovranno essere evase esclusivamente dalla sig.a ; Pt_1
e) la cauzione versata all'inizio della locazione dalla sig.a verrà incassata -- dalla stessa, con Pt_1 rinuncia del sig. a qualsiasi pretesa in ordine alla stessa;
Pt_2
f) entro la data prevista per il rilascio della casa coniugale alla proprietà locatrice, la sig.a Pt_1 dovrà provvedere all'asporto dei propri effetti personali, unitamente alla scrivania, alla cassettiera e alla sedia presenti nello studio dalla stessa utilizzato, che rimarranno di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. dovrà provvedere all'asporto dei restanti beni ed arredi presenti nell'abitazione, Pt_2 che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia lo scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a Milano il 14.07.2007 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Madera.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________