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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 939/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 16 gennaio 1966; rappresentata e difesa dall'avv. Monica Sircana come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Toschi n. 21
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CO C.F._2
Emilia il 28 luglio 1964;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Reggio Emilia, il 09.06.1991 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 105, parte 2, serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di versamento CO mensile della somma pari ad euro 400,00, in favore della figlia
, quale contributo al mantenimento ordinario, con R_ aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico bancario e/o direttamente da parte della Facile.it
Broker di assicurazioni Spa con sede legale in Milano, Via Sannio n.3
e della VitaNuova Spa con sede legale in Verona, Via Torricelli n.37, presso le quali il lavora come agente con provvigione sulle CP vendite delle polizze assicurative e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al
50% o di una diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dal quale era CO giudizialmente separato in forza della sentenza n. 1335/2020 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 dicembre 2020.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (l'11 febbraio 1996) e (l'11 agosto 2005), PE R_ chiedeva, altresì, un contributo per il mantenimento della sola figlia
, IOnne ma non economicamente autosufficiente, in R_ misura pari ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ordinando il versamento diretto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato.
2 di 9 2. , che in data 7 aprile 2025 ritirava a mani CO proprie il ricorso e pedissequo decreto notificati a mezzo posta, non si costituiva.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 25 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 1° luglio 2025 (così differita d'ufficio dal
26 giugno 2025), sentita l'attrice personalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia del convenuto e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
3 di 9 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 9 giugno 1991.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 29 ottobre 2019) definito con sentenza n. 1335/2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 17 dicembre 2020 (pubblicata in data 22 dicembre 2020).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figlie, e , che oggi hanno, PE R_ rispettivamente, 29 e 19 anni.
In sede di separazione, risalente al 2020, era stato stabilito un contributo a carico del padre per il mantenimento di entrambe le figlie in misura pari complessivamente ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi:
4 di 9 «- i coniugi sono soci (la ricorrente al 60% e il resistente al 40%) della IB TE & C. S.n.c.”, che opera nel settore del commercio al dettaglio di cappelli e tramite la quale essi gestiscono un negozio a Reggio Emilia;
- entrambi hanno dedotto che l'attività della società non è fiorente, ma sul punto non è stata prodotta alcuna prova;
- il resistente, inoltre, dal 2015 sino all'anno in corso ha svolto attività di agente di commercio nello stesso settore per conto di altra società con sede a Parte_2
Montevarchi -AR-) percependo provvigioni di entità non determinata le quali, secondo la prospettazione del non contestata CP dalla confluivano direttamente nel conto corrente della Pt_1
S.n.c. per coprirne le spese (tra cui il canone di locazione del negozio pari a € 1.100,00 mensili);
- secondo quanto riportato negli atti conclusivi, ad ogni modo, tale il rapporto con il sarebbe cessato il 31.01.2020 e il Parte_2 resistente avrebbe intrapreso una nuova attività di agenzia sui cui proventi allo stato nulla è dato sapere;
- la ricorrente nell'ultimo anno di imposta (2019) ha dichiarato redditi nulli, mentre dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti risultano redditi complessivi pari - in media - ad € 10.700,00 annui;
- la stessa inoltre, per sua stessa ammissione, disporrebbe di liquidità proveniente da una eredità pervenutale nel 2013, ma sul punto nulla di più specifico è stato dedotto né provato;
- conduce in locazione l'immobile adibito ad ex residenza coniugale sostenendo un canone di € 575,00 mensili;
- le dichiarazioni fiscali del resistente prodotte in giudizio evidenziano redditi annui complessivi pari a € 11.450,00 nell'anno di imposta 2018, nulli nell'anno 20017 e pari a € 8.200,00 nell'anno
2016;
5 di 9 - risulta dagli atti che costui abbia lasciato in corso di causa la casa coniugale ma nulla è stato dedotto né provato riguardo ad eventuali spese abitative».
Ora la madre ha chiesto l'aumento ad € 400,00 al mese del contributo per il mantenimento della sola figlia , iscritta al R_ corso di Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (cfr. doc. 18).
Non risultano – né, invero, sono state dedotte – significative modifiche nella condizione economico-patrimoniale delle parti: infatti, la continua a svolgere l'attività commerciale, che è sempre Pt_1 in perdita, mentre il che già in precedenza aveva CP intrapreso una attività di agenzia, risulta avere proseguito nell'attività di intermediario assicurativo per “Facile Controparte_2
e “VitaNuova s.p.a.” (cfr. doc. 11).
[...]
Quindi, tralasciato il motivo riguardante la inadempienza all'assegno di mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie che l'attrice addebita al convenuto poiché altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, la donna fonda la domanda unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita della figlia , che all'epoca della separazione aveva 15 anni mentre R_ ora ne ha 19.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, tenuto conto, oltre al risparmio di spesa per il dovuto al venir meno dell'obbligo contributivo per la figlia CP IO , la ragazza, adolescente all'epoca della separazione, PE
è ora studentessa universitaria, con conseguente presumibile
6 di 9 aumento delle sue esigenze in relazione all'età, appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia ad € 350,00 al mese, ferma la R_ paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Non può in questa sede essere pronunciato l'ordine, richiesto dall'attrice, di versamento diretto dal datore di lavoro di CP
.
[...]
Come noto, il comma 6 dell'art. 156 c.c. è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022, essendo ora la norma di riferimento quella prevista dall'art. 473 bis.37 c.p.c., a mente del quale «Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui
è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo
a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute [...]».
Trattasi di disciplina avente il medesimo tenore letterale di quella prevista dall'art. 8, commi 3 e 4, l. div., anch'essi abrogati dall'art. 27, comma 1, lett. d), d.lgs. 149/2022, in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di affermare che la disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro dell'obbligato rende «superfluo l'ordine di pagamento diretto da parte del giudice»
(Cass. 8125/1990).
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R.
7 di 9 n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass.
11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla natura contumaciale della controversia, all'assenza di attività istruttoria ed alla mancata redazione di conclusivi ulteriori rispetto a quello introduttivo, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e CO Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Reggio Emilia in data 9 giugno 1991 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1991 parte 2 serie A numero 105;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a CO
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, IOnne ma non economicamente autosufficiente, entro R_ il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8 di 9
4. condanna a rifondere all'Erario le spese CO di lite, incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
2.906,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 939/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 16 gennaio 1966; rappresentata e difesa dall'avv. Monica Sircana come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Toschi n. 21
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] CO C.F._2
Emilia il 28 luglio 1964;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 di 9 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Reggio Emilia, il 09.06.1991 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 105, parte 2, serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
-disporre a carico del Sig. l'obbligo di versamento CO mensile della somma pari ad euro 400,00, in favore della figlia
, quale contributo al mantenimento ordinario, con R_ aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico bancario e/o direttamente da parte della Facile.it
Broker di assicurazioni Spa con sede legale in Milano, Via Sannio n.3
e della VitaNuova Spa con sede legale in Verona, Via Torricelli n.37, presso le quali il lavora come agente con provvigione sulle CP vendite delle polizze assicurative e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al
50% o di una diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 Parte_1
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio contratto con , dal quale era CO giudizialmente separato in forza della sentenza n. 1335/2020 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 dicembre 2020.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie (l'11 febbraio 1996) e (l'11 agosto 2005), PE R_ chiedeva, altresì, un contributo per il mantenimento della sola figlia
, IOnne ma non economicamente autosufficiente, in R_ misura pari ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ordinando il versamento diretto da parte del datore di lavoro del genitore obbligato.
2 di 9 2. , che in data 7 aprile 2025 ritirava a mani CO proprie il ricorso e pedissequo decreto notificati a mezzo posta, non si costituiva.
Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 25 marzo 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 1° luglio 2025 (così differita d'ufficio dal
26 giugno 2025), sentita l'attrice personalmente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia del convenuto e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
3 di 9 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 9 giugno 1991.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale (udienza celebrata in data 29 ottobre 2019) definito con sentenza n. 1335/2020 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 17 dicembre 2020 (pubblicata in data 22 dicembre 2020).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figlie, e , che oggi hanno, PE R_ rispettivamente, 29 e 19 anni.
In sede di separazione, risalente al 2020, era stato stabilito un contributo a carico del padre per il mantenimento di entrambe le figlie in misura pari complessivamente ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base, in particolare, dei seguenti elementi:
4 di 9 «- i coniugi sono soci (la ricorrente al 60% e il resistente al 40%) della IB TE & C. S.n.c.”, che opera nel settore del commercio al dettaglio di cappelli e tramite la quale essi gestiscono un negozio a Reggio Emilia;
- entrambi hanno dedotto che l'attività della società non è fiorente, ma sul punto non è stata prodotta alcuna prova;
- il resistente, inoltre, dal 2015 sino all'anno in corso ha svolto attività di agente di commercio nello stesso settore per conto di altra società con sede a Parte_2
Montevarchi -AR-) percependo provvigioni di entità non determinata le quali, secondo la prospettazione del non contestata CP dalla confluivano direttamente nel conto corrente della Pt_1
S.n.c. per coprirne le spese (tra cui il canone di locazione del negozio pari a € 1.100,00 mensili);
- secondo quanto riportato negli atti conclusivi, ad ogni modo, tale il rapporto con il sarebbe cessato il 31.01.2020 e il Parte_2 resistente avrebbe intrapreso una nuova attività di agenzia sui cui proventi allo stato nulla è dato sapere;
- la ricorrente nell'ultimo anno di imposta (2019) ha dichiarato redditi nulli, mentre dalle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti risultano redditi complessivi pari - in media - ad € 10.700,00 annui;
- la stessa inoltre, per sua stessa ammissione, disporrebbe di liquidità proveniente da una eredità pervenutale nel 2013, ma sul punto nulla di più specifico è stato dedotto né provato;
- conduce in locazione l'immobile adibito ad ex residenza coniugale sostenendo un canone di € 575,00 mensili;
- le dichiarazioni fiscali del resistente prodotte in giudizio evidenziano redditi annui complessivi pari a € 11.450,00 nell'anno di imposta 2018, nulli nell'anno 20017 e pari a € 8.200,00 nell'anno
2016;
5 di 9 - risulta dagli atti che costui abbia lasciato in corso di causa la casa coniugale ma nulla è stato dedotto né provato riguardo ad eventuali spese abitative».
Ora la madre ha chiesto l'aumento ad € 400,00 al mese del contributo per il mantenimento della sola figlia , iscritta al R_ corso di Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (cfr. doc. 18).
Non risultano – né, invero, sono state dedotte – significative modifiche nella condizione economico-patrimoniale delle parti: infatti, la continua a svolgere l'attività commerciale, che è sempre Pt_1 in perdita, mentre il che già in precedenza aveva CP intrapreso una attività di agenzia, risulta avere proseguito nell'attività di intermediario assicurativo per “Facile Controparte_2
e “VitaNuova s.p.a.” (cfr. doc. 11).
[...]
Quindi, tralasciato il motivo riguardante la inadempienza all'assegno di mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie che l'attrice addebita al convenuto poiché altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, la donna fonda la domanda unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita della figlia , che all'epoca della separazione aveva 15 anni mentre R_ ora ne ha 19.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, tenuto conto, oltre al risparmio di spesa per il dovuto al venir meno dell'obbligo contributivo per la figlia CP IO , la ragazza, adolescente all'epoca della separazione, PE
è ora studentessa universitaria, con conseguente presumibile
6 di 9 aumento delle sue esigenze in relazione all'età, appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia ad € 350,00 al mese, ferma la R_ paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Non può in questa sede essere pronunciato l'ordine, richiesto dall'attrice, di versamento diretto dal datore di lavoro di CP
.
[...]
Come noto, il comma 6 dell'art. 156 c.c. è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022, essendo ora la norma di riferimento quella prevista dall'art. 473 bis.37 c.p.c., a mente del quale «Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui
è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo
a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute [...]».
Trattasi di disciplina avente il medesimo tenore letterale di quella prevista dall'art. 8, commi 3 e 4, l. div., anch'essi abrogati dall'art. 27, comma 1, lett. d), d.lgs. 149/2022, in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto occasione di affermare che la disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro dell'obbligato rende «superfluo l'ordine di pagamento diretto da parte del giudice»
(Cass. 8125/1990).
4. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R.
7 di 9 n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass.
11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€
1.453,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla natura contumaciale della controversia, all'assenza di attività istruttoria ed alla mancata redazione di conclusivi ulteriori rispetto a quello introduttivo, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e CO Parte_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Reggio Emilia in data 9 giugno 1991 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1991 parte 2 serie A numero 105;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a CO
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, IOnne ma non economicamente autosufficiente, entro R_ il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
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4. condanna a rifondere all'Erario le spese CO di lite, incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
2.906,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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