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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34344/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34344/2024
tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11.01 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e DI LALLO, con la parte personalmente;
per parte resistente l'avv. CRESPI ROBERTA, le quali concludono come in atti;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34344/2024 promossa da:
C.F. , con gli avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e DI LALLO ALICE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
[C.F. , con l'avv. CRESPI ROBERTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ 1. Accettare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra
[...]
e in data 12 settembre 2011, che si è risolto a seguito del decesso del Parte_2 Controparte_2 comodante avvenuto in data 8 dicembre 2023, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile sito in Via Paolo Sarpi n. 36 Milano a favore dell'unico erede del comodante, nella persona della madre
Parte_1
2. Ordinare il rilascio dell'immobile da parte del Sig. autorizzando, in caso di mancato rilascio, CP_1 l'esecuzione forzata nei modi di legge.
3. Emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei riguardi del Sig. intimante il CP_1 pagamento della somma pari ad Euro 2019,59 sostenuta per l'intero da parte della Sig.ra a far Pt_1 data dalla data del decesso della comodante come allegati al presente atto oltre al pagamento delle spese di lite e di ogni altra somma che il Giudice riterrà equo liquidare. 4. In caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio con mutamento di rito ai sensi degli artt.
667 e 426 c.p.c. concedendo termine per depositare memorie integrative.
5. Condannare il Sig. al pagamento della indennità di mancata occupazione in favore della CP_1
Sig.ra per un importo di € 26.150,00 Pt_1 oltre alla successiva indennità maturata sino all'effettivo rilascio del bene per un importo mensile di
€1700,00 come sopra calcolato. Con espressa riserva di agire separatamente per l'azione di risarcimento di danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile.”
Parte resistente:
“ RESPINGERE le domande tutte formulate ex adverso, ivi compresa ogni domanda di condanna al pagamento, in quanto infondate in fatto ed in diritto e pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso. In via riconvenzionale: ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di abitazione senza indennità o canone dell'Avv. CP_2
per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, sull'immobile di Milano, via Paolo Sarpi n. 36
[...] periodo di anni cinque a far data dalla data di morte della proprietaria Avv. o, in Parte_2 subordine, nel maggiore o minore periodo ritenuto di giustizia. In via istruttoria: Si chiede la prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che per quanto a sua conoscenza l'Avv. e l'Avv. intrattenevano una relazione amorosa e Controparte_1 Parte_2 di convivenza more uxorio costituendo una coppia di fatto fin dall'anno 2005”. Si indicano a testimonio:(…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di essere erede della defunta figlia , la quale in data 12/09/2011 aveva concesso Parte_2
in comodato precario all'intimato l'immobile di sua proprietà esclusiva sito in Milano, via Paolo
Sarpi 36;
che a seguito del decesso di , il comodato doveva considerarsi cessato;
Parte_2
che, tuttavia, non restituiva l'immobile; Controparte_1
che erano inoltre rimaste insolute spese di gestione pari a 2.001,59 .
Ciò premesso, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Si costituiva , che deduceva: Controparte_1
di essere convivente di fatto ex l. 76/2016 della defunta Pt_2 l'inapplicabilità del rito sommario al cd. comodato precario.
Il Giudice “ Osservato che il procedimento di sfratto per finito comodato non è utilizzabile al di là
dei casi ove al contratto sia apposto un termine finale, non essendo tipico della fase sommaria
alcun diverso accertamento in ordine alla causa della cessazione degli effetti del contratto, in unto
implicante valutazioni di merito non compatibili con la detta sommarietà” con provvedimento del
02/10/2024 disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio ex art. 447 c.p.c.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti concludevano come in epigrafe.
Al termine della trattazione della causa, si procedeva alla discussione, a seguito della quale, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decideva come da sentenza pubblicata mediante lettura in udiendispositivo qui trascritto in calce e letto pubblicamente in udienza.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di comodato, da cui si evince che trattasi di comodato cd. precario.
In relazione a tale tipo contrattuale, l'art. 1810 c.c. prevede che: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”
Nel caso in esame, è documentato in atti che sin dal giugno 2024( doc. 7 fase sommaria) e comunque con l'intimazione notificata in data 10/09/2024, l'erede e odierna ricorrente ha chiesto a la restituzione dell'immobile e costui non vi ha provveduto illegittimamente, Controparte_1
attesa la cessazione degli effetti del contratto a seguito della mera richiesta del comodante in base alla normativa prima dichiarata. Non può trovare infatti accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1
atteso che risultano non documentati i requisiti formali necessari ai fini del sorgere dei diritti di cui alle convivenze di fatto disciplinato dalla legge 76/2026.
Infatti, nel caso che ci occupa in primo luogo è carente la dichiarazione di cui all'art. 37 della citata legge da rendersi all'ufficiale d'anagrafe.
Non può poi tacersi il fatto che deteneva il bene in qualità di comodatario, sicchè non può CP_1
parlarsi né di successione nel contratto ai sensi dell'art. 44 delle detta legge ( atteso che evidentemente il fenomeno successorio può verificarsi esclusivamente in relazione alla identica posizione contrattuale rivestita dal de cuius, e dunque essendo comodatario- mai Controparte_1
avrebbe potuto succedere a nella diversa qualità di comodante). Parte_2
Neppure possono trovare applicazione le diverse ipotesi di cui all'art. 42, poiché esse presuppongono l'assenza di un titolo contrattuale che regoli che regoli i diritti dei coviventi sull'immobile adibito a residenza comune ( più specificamente, l'art. 42 fa riferimento all'ipotesi di morte del proprietario dell'immobile adibito a residenza comune riconoscendo al convivente superstite il diritto ad abitarvi, diritto che non sarebbe necessario introdurre ove il coniuge superstite vanti già un titolo di permanenza come nel caso che ci occupa).
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato precario stipulato in data 12/09/2011 tra e ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Paolo Parte_3 Controparte_1
Sarpi 36, ha cessato i propri effetti alla data del 05/06/2024 per effetto della richiesta di restituzione del comodante ex art. 1810 c.c.,
Indi, deve essere condannato al rilascio dell'immobile di cui al punto che precede Controparte_1
libero da persone e/o cose, con data di esecuzione al 21/06/2025 attesa l'ormai risalente richiesta di restituzione. Infine va condannato al pagamento della somma di € 2.001,59 - maggiorata di Controparte_1
interessi come in dispositivo – per oneri documentati di utilizzazione dell'immobile normativamente a carico del conduttore ex art. 1808 c.c..
Nulla può essere riconosciuto per le spese documentate mediante deposito in data odierna,
trattandosi di documentazione sulla quale non è stato instaurato il contraddittorio.
Infine, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, infine, deve essere dichiarata inammissibile, avendo la ricorrente prospettato un petitum (mediato) fondato su allegazioni
(l'invocato danno da indisponibilità) mai prima prospettate e allegate, e come tali non proponibili per la prima volta nella memoria integrativa ex art. 420 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale), con riduzione del 50% della fase decisionale atteso il rito.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro.
Le spese di fase sommaria, attesa l'erroneità del rito prescelto, vanno invece compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 34344/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara che il contratto di comodato precario stipulato tra e Parte_2 [...]
relativo all'unità immobiliare sita Milano, via Paolo Sarpi 36, ha cessato i propri CP_1
effetti alla data del 05/06/2024 per effetto della richiesta di restituzione formulata dall'erede e, per l'effetto: Parte_1
2) condanna a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e/o cose;
Controparte_1 3) fissa per l'esecuzione la data del 21/06/2025;
4) condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.001,51 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
6) dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.981,00 per compensi professionali ( di cui €
2.540,00 la fase di merito ed € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34344/2024
tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
[C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11.01 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e DI LALLO, con la parte personalmente;
per parte resistente l'avv. CRESPI ROBERTA, le quali concludono come in atti;
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34344/2024 promossa da:
C.F. , con gli avv. DI NELLA MARIA GRAZIA e DI LALLO ALICE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
[C.F. , con l'avv. CRESPI ROBERTA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ 1. Accettare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra
[...]
e in data 12 settembre 2011, che si è risolto a seguito del decesso del Parte_2 Controparte_2 comodante avvenuto in data 8 dicembre 2023, con conseguente ordine di rilascio dell'immobile sito in Via Paolo Sarpi n. 36 Milano a favore dell'unico erede del comodante, nella persona della madre
Parte_1
2. Ordinare il rilascio dell'immobile da parte del Sig. autorizzando, in caso di mancato rilascio, CP_1 l'esecuzione forzata nei modi di legge.
3. Emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei riguardi del Sig. intimante il CP_1 pagamento della somma pari ad Euro 2019,59 sostenuta per l'intero da parte della Sig.ra a far Pt_1 data dalla data del decesso della comodante come allegati al presente atto oltre al pagamento delle spese di lite e di ogni altra somma che il Giudice riterrà equo liquidare. 4. In caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio con mutamento di rito ai sensi degli artt.
667 e 426 c.p.c. concedendo termine per depositare memorie integrative.
5. Condannare il Sig. al pagamento della indennità di mancata occupazione in favore della CP_1
Sig.ra per un importo di € 26.150,00 Pt_1 oltre alla successiva indennità maturata sino all'effettivo rilascio del bene per un importo mensile di
€1700,00 come sopra calcolato. Con espressa riserva di agire separatamente per l'azione di risarcimento di danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile.”
Parte resistente:
“ RESPINGERE le domande tutte formulate ex adverso, ivi compresa ogni domanda di condanna al pagamento, in quanto infondate in fatto ed in diritto e pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso. In via riconvenzionale: ACCERTARE e DICHIARARE il diritto di abitazione senza indennità o canone dell'Avv. CP_2
per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, sull'immobile di Milano, via Paolo Sarpi n. 36
[...] periodo di anni cinque a far data dalla data di morte della proprietaria Avv. o, in Parte_2 subordine, nel maggiore o minore periodo ritenuto di giustizia. In via istruttoria: Si chiede la prova per interrogatorio formale e per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che per quanto a sua conoscenza l'Avv. e l'Avv. intrattenevano una relazione amorosa e Controparte_1 Parte_2 di convivenza more uxorio costituendo una coppia di fatto fin dall'anno 2005”. Si indicano a testimonio:(…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato e contestuale citazione per la convalida regolarmente notificato alla controparte adiva questo Tribunale esponendo: Parte_1
di essere erede della defunta figlia , la quale in data 12/09/2011 aveva concesso Parte_2
in comodato precario all'intimato l'immobile di sua proprietà esclusiva sito in Milano, via Paolo
Sarpi 36;
che a seguito del decesso di , il comodato doveva considerarsi cessato;
Parte_2
che, tuttavia, non restituiva l'immobile; Controparte_1
che erano inoltre rimaste insolute spese di gestione pari a 2.001,59 .
Ciò premesso, chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed emettersi ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Si costituiva , che deduceva: Controparte_1
di essere convivente di fatto ex l. 76/2016 della defunta Pt_2 l'inapplicabilità del rito sommario al cd. comodato precario.
Il Giudice “ Osservato che il procedimento di sfratto per finito comodato non è utilizzabile al di là
dei casi ove al contratto sia apposto un termine finale, non essendo tipico della fase sommaria
alcun diverso accertamento in ordine alla causa della cessazione degli effetti del contratto, in unto
implicante valutazioni di merito non compatibili con la detta sommarietà” con provvedimento del
02/10/2024 disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio ex art. 447 c.p.c.
Nelle rispettive memorie integrative, le parti concludevano come in epigrafe.
Al termine della trattazione della causa, si procedeva alla discussione, a seguito della quale, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decideva come da sentenza pubblicata mediante lettura in udiendispositivo qui trascritto in calce e letto pubblicamente in udienza.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di comodato, da cui si evince che trattasi di comodato cd. precario.
In relazione a tale tipo contrattuale, l'art. 1810 c.c. prevede che: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”
Nel caso in esame, è documentato in atti che sin dal giugno 2024( doc. 7 fase sommaria) e comunque con l'intimazione notificata in data 10/09/2024, l'erede e odierna ricorrente ha chiesto a la restituzione dell'immobile e costui non vi ha provveduto illegittimamente, Controparte_1
attesa la cessazione degli effetti del contratto a seguito della mera richiesta del comodante in base alla normativa prima dichiarata. Non può trovare infatti accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da , Controparte_1
atteso che risultano non documentati i requisiti formali necessari ai fini del sorgere dei diritti di cui alle convivenze di fatto disciplinato dalla legge 76/2026.
Infatti, nel caso che ci occupa in primo luogo è carente la dichiarazione di cui all'art. 37 della citata legge da rendersi all'ufficiale d'anagrafe.
Non può poi tacersi il fatto che deteneva il bene in qualità di comodatario, sicchè non può CP_1
parlarsi né di successione nel contratto ai sensi dell'art. 44 delle detta legge ( atteso che evidentemente il fenomeno successorio può verificarsi esclusivamente in relazione alla identica posizione contrattuale rivestita dal de cuius, e dunque essendo comodatario- mai Controparte_1
avrebbe potuto succedere a nella diversa qualità di comodante). Parte_2
Neppure possono trovare applicazione le diverse ipotesi di cui all'art. 42, poiché esse presuppongono l'assenza di un titolo contrattuale che regoli che regoli i diritti dei coviventi sull'immobile adibito a residenza comune ( più specificamente, l'art. 42 fa riferimento all'ipotesi di morte del proprietario dell'immobile adibito a residenza comune riconoscendo al convivente superstite il diritto ad abitarvi, diritto che non sarebbe necessario introdurre ove il coniuge superstite vanti già un titolo di permanenza come nel caso che ci occupa).
Per l'effetto, deve accertarsi che il contratto di comodato precario stipulato in data 12/09/2011 tra e ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Paolo Parte_3 Controparte_1
Sarpi 36, ha cessato i propri effetti alla data del 05/06/2024 per effetto della richiesta di restituzione del comodante ex art. 1810 c.c.,
Indi, deve essere condannato al rilascio dell'immobile di cui al punto che precede Controparte_1
libero da persone e/o cose, con data di esecuzione al 21/06/2025 attesa l'ormai risalente richiesta di restituzione. Infine va condannato al pagamento della somma di € 2.001,59 - maggiorata di Controparte_1
interessi come in dispositivo – per oneri documentati di utilizzazione dell'immobile normativamente a carico del conduttore ex art. 1808 c.c..
Nulla può essere riconosciuto per le spese documentate mediante deposito in data odierna,
trattandosi di documentazione sulla quale non è stato instaurato il contraddittorio.
Infine, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, infine, deve essere dichiarata inammissibile, avendo la ricorrente prospettato un petitum (mediato) fondato su allegazioni
(l'invocato danno da indisponibilità) mai prima prospettate e allegate, e come tali non proponibili per la prima volta nella memoria integrativa ex art. 420 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale), con riduzione del 50% della fase decisionale atteso il rito.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro.
Le spese di fase sommaria, attesa l'erroneità del rito prescelto, vanno invece compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 34344/2024, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara che il contratto di comodato precario stipulato tra e Parte_2 [...]
relativo all'unità immobiliare sita Milano, via Paolo Sarpi 36, ha cessato i propri CP_1
effetti alla data del 05/06/2024 per effetto della richiesta di restituzione formulata dall'erede e, per l'effetto: Parte_1
2) condanna a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e/o cose;
Controparte_1 3) fissa per l'esecuzione la data del 21/06/2025;
4) condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.001,51 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
6) dichiara inammissibile le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
7) condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 2.981,00 per compensi professionali ( di cui €
2.540,00 la fase di merito ed € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati