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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/07/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, nella persona della Dott.ssa Emanuela Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9557/2023 promossa da :
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- avv. CARDILLO SERENA,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. CIULLA CARLO GABRIEL , GENNAI MATTEO CARLO;
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
• dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute nel verbale n. 2000001012092211 elevato in data 02/10/2020 e ordinare a norma dell'art. 226 co. 2 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 537 co. 2 c.p.p. la cancellazione di dette dichiarazioni.
• il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore.”
PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui alle premesse, alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla comparsa di costituzione e risposta depositate, respingere le domande ex adverso proposte in quanto del tutto inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate.
1 Con vittoria nelle spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali (24,50% per gli avvocati pubblici in luogo di IVA e CPA)”.
PER IL PUBBLICO MINISTERO:
“accogliere la querela di falso con i conseguenti provvedimenti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto querela di falso in via principale avverso il verbale di Parte_1 accertamento e contestazione n. 2000001012092211, elevato dalla Polizia Locale di in data 02.10.2020. Con tale verbale, gli era stata contestata la violazione CP_1 dell'art. 146, commi 1 e 3, del Codice della Strada per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa, alle ore 12:00 del 02.10.2020 in CP_1 Via Armando Diaz, alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf targata FL454WC.
L'attore ha dedotto la falsità ideologica del verbale, sostenendo di non trovarsi, né lui né il veicolo, nel luogo della presunta infrazione all'ora indicata, bensì presso il porticciolo turistico di Chiavari, impegnato a mettere in sicurezza la propria imbarcazione, a causa di un'allerta meteo.
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_1 l'inammissibilità della domanda per carenza di procura speciale ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c. e, nel merito, contestando la fondatezza della querela, ritenendo inverosimile la ricostruzione attorea e pienamente attendibile l'accertamento degli agenti.
All'esito dell'istruttoria, il Pubblico Ministero, con intervento del 05.11.2024, ha concluso chiedendo l'accoglimento della querela di falso.
* * *
Tanto premesso il Tribunale di Genova ritiene la fondatezza della domanda per le ragioni di seguito esposte:
1. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda per assenza della procura speciale ex art. 221, c. 2 c.p.c.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della querela di falso per assenza di procura speciale, reiterando tale eccezione anche dopo il rigetto disposto con ordinanza del 13.12.2023. La difesa del ha sostenuto che dal tenore Controparte_1 letterale del “Mandato” in calce alla citazione e della “Procura alle liti” allegata al ricorso in opposizione, è agevole avvedersi dell'assenza di qualsiasi riferimento alla querela di falso. Parte convenuta ha messo in luce che il contenuto del “Mandato” in calce alla citazione rende evidente che, nel caso di specie, la parte attrice ha sottoscritto un modello standard di procura privo del requisito della “specialità” prescritto dall'art. 221, c. 2 c.p.c.
A sostengo della propria eccezione la difesa della convenuta ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. n. 1058/2021.
Tale eccezione è infondata e deve essere definitivamente respinta.
2 Come già rilevata con ordinanza del 13.12.2023, l'ordinanza della Suprema Corte citata da parte convenuta n. 1058 del 21/01/2021 è relativa alla proposizione di querela di falso in via incidentale, mentre nella fattispecie la querela di falso è stata proposta in via principale.
Con riferimento alla proposizione di querela di falso in via principale la Suprema Corte ha affermato: “Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem rilasciata in calce o a margine dell'atto, perché la procura speciale ad litem è astrattamente idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura ad litem, e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. (principio di conservazione del negozio) (Cass. n. 20415/06; in senso analogo, Cass. n. 2773/97). Da tale principio di diritto, cui occorre dare continuità, la sentenza impugnata si è discostata senza una consapevole motivazione di contrasto, non avendo considerato che la proposizione in via principale della querela di falso, l'esclusività di tale oggetto del giudizio e il collegamento testuale tra l'atto di citazione e la procura estesavi a margine, non lascia adito a dubbi di sorta sulla specialità della procura stessa e, soprattutto, sul fatto che essa cumula di necessità due funzioni, una di natura processuale (id est, di procura ad litem) e una di natura sostanziale (vale a dire di procura alla proposizione della querela di falso).” (Cass. n. 21941 del 2013);
Nel caso di specie risultano assolti i presupposti indicati dalla Suprema Corte per ritenere la sussistenza di procura speciale per la proposizione di querela di falso atteso che:
- la querela di falso è stata proposta in via principale;
- non è stata proposta alcuna altra domanda;
- la procura speciale ad litem rilasciata su supporto cartaceo e depositata in copia digitale dal difensore in allegato all'atto di citazione, secondo la normativa regolamentare sul PCT, si considera rilasciata in calce all'atto di citazione.
Sull'ultimo punto, infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2077 del 19 gennaio 2024 ha chiarito che “in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici [...] di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso”.
La procura ad litem conferita dall'odierno attore al proprio difensore (che nella fattispecie si considera rilasciata in calce all'atto di citazione) è idonea a conferire il potere di proporre la querela di falso, ritenendosi sussistente la volontà della parte a proporre la querela di falso poiché la citazione ha tale esclusivo oggetto.
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2. Nel merito
Il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che l'agente attesta essere avvenuti in sua presenza e delle circostanze di fatto da lui percepite. Per superare tale fede privilegiata, il querelante deve fornire una prova rigorosa della non veridicità di quanto attestato nel verbale.
Nella fattispecie le allegazioni attoree - secondo cui l'autovettura Volkswagen Golf targata FL454WC si trovava a Chiavari e non a al momento della contestata CP_1 infrazione - trovano riscontri probatori nella testimonianza resa da Testimone_1
Il teste ha confermato, infatti, le circostanze dedotte in citazione, dichiarando quanto segue:
“Mi ricordo che il giorno 2 ottobre del 2020 su richiesta del signor mi sono recato a
Parte_1 Chiavari per aiutarlo a sistemare gli ormeggi della barca in previsione di un' allerta meteo che era stata annunciata per il giorno stesso. Sono arrivato a Chiavari da solo e lì sono stato raggiunto poco dopo dal signor Ci siamo incontrati intorno alle ore 10.15 /10.20.
Parte_1 So che in quel periodo i dente a Santa Margherita e per quella ragione non
Parte_1 arrivammo insieme. A.d.r. quanto alla data sono sicuro che si trattasse proprio del 2 ottobre 2020 in quanto ho ricostruito a posteriori, quando mi è arrivata la citazione per venire a testimoniare, che proprio quella era la data, infatti ricordo che si era in periodo Covid ma le palestre all'epoca potevano essere aperte e si trattava proprio del periodo di inizio ottobre quando vengono avviati i corsi del nuovo anno. Il Signor giunse al porticciolo di Chiavari
Parte_1 alla guida di una auto Golf bianca. Siamo poi rim ino al tardo pomeriggio di quello stesso giorno, senza che sia stata utilizzata l'auto di cui sopra. Fino a quando siamo stati insieme l'auto rimase posteggiata presso il porticciolo turistico di Chiavari. Riaccompagnai poi io il in macchina a Santa Margherita perché era scivolato sulla barca e si era fatto
Parte_1 male ad una caviglia e faceva un po' di fatica.” (cfr. verbale di udienza del 26 settembre 2024).
NG ha in sostanza affermato di aver raggiunto al porticciolo di Parte_1
Chiavari intorno alle ore 10:15/10:20 del 2 ottobre 2020 per aiutarlo a mettere in sicurezza la sua imbarcazione in vista dell'allerta meteo.
Inoltre, il teste ha confermato che era giunto con l'auto (una Golf bianca) e Parte_1 che la stessa era rimasta parcheggiata presso il porto fino al tardo pomeriggio ed ha chiarito la ragione dell'incontro dovuto l'allerta meteo, precisando il motivo per cui riaccompagnò personalmente l'odierno attore a casa, attesa una lieve distorsione alla caviglia subita da quest'ultimo.
Le richiamate dichiarazioni testimoniali sono corroborate dalle seguenti produzioni documentali dell'attore:
- bollettino sull'allerta meteo (prod. n. 2);
- fatture per l'ormeggio dell'imbarcazione presso la Marina di Chiavari (prod. n. 3);
- permesso di sosta per l'auto all'interno del porticciolo (prod. n. 4);
4 - dichiarazione sostitutiva di certificazione del domicilio trasmessa al Comune di Santa Margherita Ligure dal in data 2 aprile 2020 (prod. 7). Parte_1
Il complessivo quadro probatorio colloca l'attore e la sua auto tg. FL454WC in un luogo e in un tempo incompatibili con la commissione dell'infrazione avvenuta a il 2 CP_1 ottobre 2020, alle ore 12:00.
La difesa di parte convenuta, in sede di discussione finale, ha insistito per il rigetto della querela, assumendo l'inattendibilità del teste escusso, sul rilievo di una pretesa contraddizione fra le dichiarazioni rese dal in via stragiudiziale e quanto dallo Tes_1 stesso dichiarato in sede di escussione testimoniale.
In particolare nella dichiarazione resa in sede stragiudiziale e prodotta in causa dalla stessa parte attrice il aveva riferito: Tes_1
mentre in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato:
“ Il Signor giunse al porticciolo di Chiavari alla guida di una auto Golf Parte_1 bianca. Siamo poi rimasti insieme fino al tardo pomeriggio di quello stesso giorno, senza che sia stata utilizzata l'auto di cui sopra. Fino a quando siamo stati insieme l'auto rimase posteggiata presso il porticciolo turistico di Chiavari. Riaccompagnai poi io il in macchina a Santa Margherita perché era scivolato sulla barca e si Parte_1 era fatto male ad una caviglia e faceva un po' di fatica”.
Non rileva qui indagare se l'auto, alla fine delle operazioni di messa in sicurezza dell'imbarcazione, sia rimasta o meno posteggiata presso il porticciolo né le ragioni per cui il teste abbia riaccompagnato a casa Tes_1 Parte_1
La non perfetta coincidenza delle dichiarazioni su tali particolari del tutto secondari non inficia l'attendibilità della deposizione quanto al fatto che l'auto in questione, al momento dell'accertamento di infrazione (ore 12.00 del giorno 2.10.2020), si trovasse altrove rispetto a quanto indicato dal verbale di accertamento.
Ciò detto, appare plausibile che gli agenti accertatori, nel rilevare la targa del veicolo, siano incorsi in un errore di percezione, dal momento che i medesimi hanno dichiarato nel verbale per cui è giudizio di non aver potuto procedere a contestazione immediata in quanto "impegnati in altra operazione di servizio" (prod. 1 attore).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la querela di falso va accolta.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, secondo i criteri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
5 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: fino a € 1.100
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 200,00
Fase decisionale, valore medio: € 200,00
Compenso tabellare (valori medi) € 662,00
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Serena Cardillo, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie la querela di falso proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, dichiara la falsità ideologica del verbale di accertamento e contestazione n. 2000001012092211, emesso dalla Polizia Locale di nella CP_1 parte in cui attesta che il veicolo Volkswagen Golf targato FL454WC, in data 02.10.2020 alle ore 12:00, si trovava in via Armando Diaz incrocio con CP_1 piazza della Vittoria e violava l'art. 146 CdS;
3. ordina ai sensi dell'art. 226 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p. la cancellazione delle dichiarazioni riconosciute false;
4. condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Parte_1
€ 70 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Serena Cardillo.
Genova, 20/06/2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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