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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, rimessa al Collegio per la decisione il 17/09/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ISA MAURO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
( ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17/09/2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 20/12/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in NT MA (CE) in data 14/09/2002 dalla cui unione erano nate le figlie (il 17/04/2004) e (il 26/09/2006) e di essersi separata con Per_1 Per_2 decreto di omologa del 25/07/2018, ove era stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlie, l'obbligo per il padre di
1 versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente, dando atto del mancato rispetto da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 03/03/2021, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 17/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 25.07.2018. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla deve disporsi in merito all'affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie con il genitore non convivente atteso che, nel corso del giudizio, le stesse hanno raggiunto la maggiore età.
Va invece confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore convivente con le figlie maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie e il Tribunale Per_1 Per_2 ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre, considerato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi che facciano presumere un mutamento della situazione reddituale del resistente rispetto all'epoca della separazione, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE
MA (CE) il 14/09/2002 da , nata a [...] il Parte_1
29/07/1970, e , nato a [...] l'[...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT MA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 46, Parte II, Serie
A, Anno 2002);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4. pone a carico del resistete l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, rimessa al Collegio per la decisione il 17/09/2025
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ISA MAURO ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
( ) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17/09/2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 20/12/2019, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in NT MA (CE) in data 14/09/2002 dalla cui unione erano nate le figlie (il 17/04/2004) e (il 26/09/2006) e di essersi separata con Per_1 Per_2 decreto di omologa del 25/07/2018, ove era stato previsto l'affido condiviso delle minori con collocazione privilegiata presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlie, l'obbligo per il padre di
1 versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 mensili
(€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente, dando atto del mancato rispetto da parte del resistente degli obblighi di mantenimento, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza presidenziale del 03/03/2021, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 17/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 25.07.2018. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla deve disporsi in merito all'affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza delle figlie con il genitore non convivente atteso che, nel corso del giudizio, le stesse hanno raggiunto la maggiore età.
Va invece confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore convivente con le figlie maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore delle figlie e il Tribunale Per_1 Per_2 ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre, considerato che nel corso del giudizio non sono emersi elementi che facciano presumere un mutamento della situazione reddituale del resistente rispetto all'epoca della separazione, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TE
MA (CE) il 14/09/2002 da , nata a [...] il Parte_1
29/07/1970, e , nato a [...] l'[...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT MA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 46, Parte II, Serie
A, Anno 2002);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
4. pone a carico del resistete l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5. dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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