Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6108 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06108/2025REG.PROV.COLL.
N. 03475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2023, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Stanislao De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Stanislao De Santis in Roma, viale Mazzini n. 11;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05440/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso riassunto ex art. 15, comma 4, c.p.a. dinnanzi al TAR Lazio a seguito di declaratoria di incompetenza del TAR Cosenza, la società Autodemolizioni Fratelli Bartucci s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento:
- del provvedimento del 6 settembre 2022 con il quale il Prefetto ha adottato nei suoi confronti una “informazione antimafia interdittiva” ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n. 159/2011;
- delle presupposte Direttive del Ministero dell'Interno in tema di applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'informativa antimafia.
2. La società ricorrente ha censurato i predetti atti per “Violazione dell'art. 92, comma 2 bis, decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia) - Violazione dei principi di legalità e buon andamento della P. A. - Eccesso di potere per illogicità e sviamento - Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Difetto di motivazione. - Travisamento dei fatti. - Difetto dei presupposti” .
3. Con la sentenza n. 5440 del 2023 quivi impugnata, il TAR Lazio ha accolto il ricorso e in tal senso:
-- ha richiamato il disposto dell’art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui prevede che l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva è preceduta, ove non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, da una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, recante indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e assegnazione di un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9;
-- ha richiamato altresì la nota circolare del Ministero dell’Interno n. 77635 del 16 novembre 2021 nella quale, con riguardo alle particolari esigenze di celerità di cui alla norma citata, si osserva che potrebbero “venire in rilievo ipotesi (…) in cui sarebbe esposto a pregiudizio l’interesse pubblico cui è preordinato lo stesso provvedimento avente natura precauzionale” ;
-- con specifico riguardo al caso di specie non ha ravvisato “le dedotte particolari esigenze di celerità del procedimento, tali da negare la partecipazione della ricorrente [allo stesso]” stante “l’estromissione in data 14 ottobre 2022 del socio -OMISSIS- dalla compagine societaria e la sua sostituzione con altro componente della famiglia Bartucci” nonché il “tempo trascorso tra la richiesta della comunicazione antimafia (febbraio 2022) e l’adozione della interdittiva (settembre 2022)” . Secondo il Tar Lazio, tali circostanze “avrebbero dovuto deporre per l’acquisizione di maggiori elementi conoscitivi anche tramite la comunicazione di avvio del procedimento” ;
-- ha quindi concluso per l’annullamento dell’atto gravato, stante l’accertata violazione dell’art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. n. 159/2011.
4. Il Ministero dell’Interno appella in questa sede la pronuncia di primo grado eccependone sotto vari profili l’erroneità e sostenendo in particolare che - al contrario di quanto ritenuto dal TAR - il provvedimento impugnato ha adeguatamente considerato la sussistenza di esigenze di celerità del procedimento tali da impedire l’avvio della fase partecipativa, avendo in proposito evidenziato che “l'illustrata, diretta appartenenza dell'amministratore unico della società sotto scrutinio e, conseguentemente, l'elevata probabilità che essa possa agevolare gli interessi del sodalizio criminoso in questione, se in sede penale ha indotto il giudice a ricorrere senza indugio a misura custodiale, consente di affermare il ricorrere, in sede amministrativa, di quelle particolari esigenze di celerità che consentono di omettere la comunicazione di avvio del procedimento” .
4.1. Dunque, secondo il dicastero appellante:
i) anzitutto il quadro indiziario emerso nel corso dell’istruttoria ha messo in luce una gravità della compromissione della società attinta da pregiudizio mafioso tale da rendere necessaria l’immediata efficacia dell’informativa antimafia, posto che un’ulteriore dilazione dei tempi del provvedimento avrebbe comportato la possibilità di compromettere concretamente gli interessi pubblici in un settore ad alto rischio di inquinamento mafioso;
ii) nel medesimo senso depone il fatto che l’estromissione del socio -OMISSIS- dalla compagine societaria (avvenuta nel mese di ottobre 2022), con conseguente sua sostituzione con altro componente, è evento successivo all’emanazione dell’interdittiva (settembre 2022), che quindi avrebbe potuto essere preso in considerazione dall’Amministrazione al più soltanto in sede di eventuale “aggiornamento” del provvedimento interdittivo ex art. 91, comma 5, del Codice Antimafia;
iii) il tempo tra la richiesta della comunicazione antimafia (febbraio 2022) e l’adozione della interdittiva (settembre 2022) non assume d’altra parte specifico rilievo, in quanto l’elemento sintomatico dell’infiltrazione mafiosa si è palesato con particolare evidenza solo cinque giorni prima dell’adozione del provvedimento (avvenuta il 6 settembre 2022), e cioè con l’esecuzione – in data 1 settembre 2022 – della misura restrittiva spiccata nei confronti dell’amministratore unico della società, sospettato di appartenenza al gruppo di ‘ndrangheta “-OMISSIS-” di Cosenza: circostanza, questa, che ha reso impellente e indilazionabile l’estromissione dell’impresa dall’economia legale;
iv) infine, il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine all’apporto che avrebbe potuto fornire in caso di sua partecipazione alle fasi prodromiche del procedimento, sia in sede di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge 241/90 che di partecipazione al contraddittorio, di cui al novellato art. 92, comma 2- bis del D.lgs. n. 159/2011.
5. Nelle sue difese la parte appellata, oltre a replicare alle deduzioni avversarie in ordine all’eccepita sussistenza delle ragioni di celerità e urgenza dell’azione preventiva, ha chiesto il rinvio della causa dando atto del fatto che nelle more del giudizio il Prefetto di Cosenza, decidendo sull’istanza di riesame proposta dall’odierna ricorrente, ha emesso in data 21 luglio 2023 un nuovo provvedimento di conferma della precedente interdittiva, provvedimento a sua volta impugnato dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro con ricorso iscritto al n. 1168/2023 e correlata istanza cautelare respinta sia dal TAR, con ordinanza n. 437 del 7 settembre 2023, sia da questa Sezione, con ordinanza n. 4195 del 13 ottobre 2023 emessa in sede di appello cautelare (iscritto al n. 7467/2023).
Sempre la parte appellata ha depositato il decreto decisorio n. 23/22 R.C.G. del Tribunale di Catanzaro Sezione Misure di Prevenzione, del 2 febbraio 2024, di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis comma VI del Codice antimafia, pronunciato a seguito di riforma in sede di appello del primo provvedimento reiettivo.
6. Su sollecitazione della Sezione (ordinanza n. 370/2025), il Ministero ha tuttavia ribadito il proprio interesse alla definizione del presente giudizio, disconoscendo ogni connessione pregiudiziale con l’altro procedimento pendente dinanzi al TAR Calabria-Catanzaro (r.g. n. 1168/2023).
7. La causa è quindi passata in decisione all’udienza pubblica del 26 giugno 2025.
8. L’appello è procedibile e fondato.
8.1. Sotto il primo profilo, rileva l’interesse dell’Amministrazione a vedere riconosciuta la legittimità del proprio operato, e quindi dell’originario provvedimento del 6 settembre 2022, interesse che non viene meno, ma semmai è rafforzato dal successivo provvedimento del 21 luglio 2023 di conferma della prima interdittiva, trattandosi di atti posti in relazione di consequenzialità tra di loro.
8.2. Nel merito, è pienamente provata la sussistenza di esigenze di celerità del procedimento in grado di giustificare l’omissione della fase partecipativa: rileva in tal senso il fatto che appena cinque giorni prima dell’adozione del provvedimento (datato 6 settembre 2022) aveva avuto luogo l’esecuzione – in data 1 settembre 2022 – della misura custodiale nei confronti dell’amministratore unico della società, indagato per affiliazione al gruppo ‘ndranghetistico “-OMISSIS-” di Cosenza: circostanza, questa, che ha reso impellente l’estromissione dell’impresa dal circuito dell’economia legale.
8.3. Questa sopravvenienza ha sterilizzato e reso irrilevante il tempo intercorso tra la richiesta della comunicazione antimafia (febbraio 2022) e l’adozione della interdittiva (6 settembre 2022), poiché l’urgenza non poteva che essere correttamente valutata dalla Prefettura con riguardo al momento dell’insorgenza dei nuovi fatti sintomatici, rivelatori di un quadro indiziario particolarmente grave e fino a quel momento in buona parte inedito.
8.4. D’altronde, l’ipotesi della sopravvenienza di una misura cautelare penale come fatto idoneo ad imprimere particolare urgenza al procedimento interdittivo amministrativo è già stata positivamente vagliata dalla giurisprudenza di questa Sezione in relazione a fattispecie comparabili a quella qui in esame (per tutte si veda Cons. Stato, sez. III, n. 5099/2024).
8.5. Della dinamica procedimentale sin qui descritta il provvedimento interdittivo ha fornito adeguata giustificazione, segnalando che “l'illustrata, diretta appartenenza dell'amministratore unico della società sotto scrutinio e, conseguentemente, l'elevata probabilità che essa possa agevolare gli interessi del sodalizio criminoso in questione, se in sede penale ha indotto il giudice a ricorrere senza indugio a misura custodiale, consente di affermare il ricorrere, in sede amministrativa, di quelle particolari esigenze di celerità che consentono di omettere la comunicazione di avvio del procedimento” .
8.6. Occorre aggiungere che l’urgenza indotta dalla misura cautelare penale non poteva dirsi in alcun modo controbilanciata da nessuna delle circostanze poste in rilievo dall’appellato, e quindi né dall’estromissione del socio -OMISSIS- dalla compagine societaria, con conseguente sua sostituzione con altro componente, in quanto avvenuta in epoca (ottobre 2022) successiva all’emanazione dell’interdittiva (settembre 2022); né dalla richiesta di accesso al controllo giudiziario, in quanto anch’essa inoltrata (il 17 ottobre 2022) successivamente all’adozione dell’atto prefettizio. Si tratta in entrambi i casi di fatti di cui la Prefettura, evidentemente, non poteva tenere conto, in quanto insussistenti nel momento in cui l’informativa è stata emessa.
8.7. Per la medesima ragione, la consistenza del quadro indiziario suscettibile di sindacato giurisdizionale è quella che emerge dagli atti esistenti al momento dell’adozione dell’informativa (in applicazione del principio del tempus regit actum ), sicché ai medesimi fini risultano irrilevanti - diversamente da quanto assume la parte appellata - sia gli sviluppi successivi dell’indagine penale che ha attinto il sig. -OMISSIS-, anche ove per ipotesi intesi nel senso di un alleggerimento della sua posizione processuale; sia gli esiti del controllo giudiziario disposto a valle della misura preventiva antimafia.
8.8. I fatti in allora considerati dalla Prefettura e rilevanti ai fini del giudizio di legittimità delineavano un quadro di gravissima consistenza indiziaria e motivavano appieno la prognosi di esposizione della società al rischio infiltrativo, in quanto rischio veicolato da un suo primario esponente (il socio e amministratore unico) indagato per affiliazione ad una “consorteria mafiosa” di significativo calibro criminale (nella specie il c.d. “gruppo «Patitucci», della confederazione ‘ndranghetistica cosentina” ).
8.9. La stessa valutazione di esposizione della società al concreto rischio di infiltrazione criminale è stata condivisa dal giudice della prevenzione penale, il quale (anche nell’ultimo decreto decisorio n. 23/22 di ammissione al controllo) ha riconosciuto la pregnanza degli indizi attestanti la contiguità del Bartucci alla cosca “Piromalli”, pur ritenendo tale quadro indiziario non di assoluto ostacolo ad un possibile risanamento dell’impresa.
8.10. Dunque, l’azione amministrativa confluita nell’atto impugnato in primo grado è certamente esente dai rilievi di illegittimità dedotti dalla parte ricorrente.
9. Per quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto, pur potendosi disporre – in considerazione dell’alterno esito del doppio grado – la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.