Accoglimento
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03109/2025REG.PROV.COLL.
N. 05435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Morera, Filippo Pacciani, Alessandro Botto, Bruno Manzone e Valentina Bassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;
contro
VA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile, Patrizia Rosatone, Sabrina Scarcello, Dario Adolfo Maria Zamboni e Monica Marcucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sabrina Scarcello in Roma, via del Quirinale, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Filippo Pacciani, Valentina Bassi, Nicola Gentile, Patrizia Rosatone, Sabrina Scarcello e Adolfo Dario Zamboni Maria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento con il quale IV gli ha irrogato una sanzione pecuniaria, per le violazioni disciplinari poste in essere nella qualità di consigliere di amministrazione della Compagnia IC di Assicurazione (CCG).
La sanzione poggia sugli accertamenti ispettivi eseguiti tra il 18 dicembre 2019 e il 24 luglio 2020 presso la Compagnia. I medesimi accertamenti hanno condotto l’IV ad avviare analoghi procedimenti sanzionatori nei confronti di IC e di altri esponenti aziendali, sfociati nell’irrogazione di altrettante sanzioni.
1.1 - Nello specifico, in base al provvedimento, le violazioni contestate alla società IC consistono: a) nella violazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e nella dimostrata insufficiente capacità di risposta all’evoluzione sfavorevole dello scenario e nella limitata capacità di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business; b) nell’avere, il Consiglio di amministrazione, trascurato il ruolo di monitoraggio e di controllo delle attività svolte dalle controllate IC BE Immobili e IC LA, che dalla loro costituzione hanno registrato perdite complessive per circa 23 milioni di euro. Carenze nell’analisi dei rischi sono state riscontrate nella sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società H-RM e nel Fondo HAM. Inoltre il Consiglio non ha mai valutato l’opportunità di includere tali investimenti nel perimetro dell’Asset Allocation Strategica e del relativo monitoraggio reddituale; sono mancate, da parte del DA, forme di verifica sull’andamento degli investimenti o solleciti in tal senso nei confronti delle funzioni di controllo; c) nel mancato esercizio, da parte dell’organo amministrativo, delle prerogative di indirizzo, gestione e controllo, avendo esso avallato passivamente le proposte del presidente.
1.2 - Ritenuto che le violazioni contestate alla società costituissero conseguenza della violazione dei doveri che fanno capo agli organi amministrativi, oltre che di specifici doveri connessi alle diverse cariche rivestite dall’appellante all’interno di IC all’epoca dei fatti e che la condotta dello stesso avesse inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, VA accertava che la condotta dell’appellante: “ in seno al DA è stata caratterizzata dall’approvazione delle deliberazioni dell’organo amministrativo sulla base di informazioni spesso mancanti o incomplete, trascurando il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale, nonché di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business; ”.
1.3 - Il provvedimento indica le norme violate che, con riferimento alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono costituite dal combinato disposto degli artt. 30-bis e 30-ter del CAP e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 4, del Regolamento VA n. 32 del 9 novembre 2016 e degli artt. 5, commi 1 e 2, 17, commi 1 e 2, 18 e 19 del Regolamento VA n. 38 del 3 luglio 2018; in relazione alla fattispecie indicata alla lettera c) sono costituite dal combinato disposto degli artt. 30 e 30- quater del CAP e degli artt. 4, 5, commi 2 e 10, 9 e 10, comma 1, del Regolamento VA n. 38/2018.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
Ritenendo, avuto riguardo ai motivi di ricorso:
- che, quanto al primo motivo, la contestazione della violazione fosse tempestiva in quanto « i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione non decorrono dal momento della materiale acquisizione della documentazione e delle informazioni o alla data di commissione della violazione, ma dalla compiuta ponderazione del materiale istruttorio raccolto e dall’apprezzamento dello stesso in termini di potenziale rilevanza disciplinare »;
- che, quanto al secondo e terzo motivo (scrutinati congiuntamente), la contestazione fosse « sufficientemente dettagliata e specifica », come peraltro evidente avuto riguardo alla analiticità delle contestazioni articolate in ricorso, sia con riferimento alle specifiche condotte oggetto di rilievo che per quanto concerne le disposizioni violate, evidenziando in particolare, « con valenza generale in ordine alle contestazioni contenute in ricorso », come fosse da disattendere « l’approccio atomistico utilizzato in gravame per sostenere la non ricorrenza in fatto di alcune singole irregolarità » illustrate nel provvedimento impugnato trattandosi di allegazioni aventi « finalità espressamente esemplificativa … a valenza sintomatica »;
- che, quanto al quarto motivo, l’importo della sanzione fosse stato definito nel rispetto dei criteri di cui all’art. 29 del Regolamento n. 39/2018 valutando correttamente la durata delle violazioni, il grado di responsabilità del ricorrente, membro del Consiglio di amministrazione di IC, il livello di cooperazione con l’Autorità nell’adozione degli interventi correttivi di cui al Piano di rimedio, la presentazione delle proprie dimissioni e la capacità finanziaria dell’interessata.
3 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
IV si costituiva, confutando le avverse censure, eccependo l’esaustività della propria istruttoria, la legittimità e la coerenza con le risultanze istruttorie della sanzione comminata e la congruità del relativo importo.
4 – All’esito della pubblica udienza del 6 marzo 2025 e della successiva camera di consiglio del 3 aprile 2025 la causa veniva decisa.
DIRITTO
1 - La presente controversia origina dagli accertamenti ispettivi svolti dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito IV o Autorità) dal 18 dicembre 2019 al 24 luglio 2020 a carico della Società IC Assicurazione Soc. Coop. (di seguito Compagnia) mirati dapprima alla valutazione degli assetti di governance e al funzionamento del sistema monistico e successivamente estesi alla valutazione dei rischi BIari di gruppo.
Le criticità rilevate e contestate sono compendiate nel Rapporto Ispettivo dell’8 gennaio 2021 redatto tenendo conto degli esiti della Relazione Ispettiva CONSOB del 22 luglio 2020 riguardante la medesima Compagnia che, tuttavia (deve essere evidenziato) ancorché avente ad oggetto condotte in parte sovrapponibili, persegue finalità affatto diverse.
Per quanto riguarda detto parallelo procedimento si precisa che in detta sede alla Compagnia veniva contestata la violazione degli artt. 17, para. 4 e 18 para. 1 e 3 del Regolamento UE n. 596/2014 in tema di abusi di mercato, in relazione alla ritardata comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, nella specie, la revoca delle deleghe all’AD, nonché, la mancata iscrizione nell’elenco delle persone aventi accesso a dette informazioni di 13 Consiglieri.
In estrema sintesi, quanto alla prima fattispecie veniva rilevato come la revoca in questione si configurasse come l’approdo di un processo decisionale avviato il 6 settembre 2019 con attivazione dell’istituto del ritardo solo il 31 ottobre successivo, nonostante già in una fase intermedia del processo decisionale la notizia avesse assunto carattere preciso di informazione privilegiata, ovvero in un momento non coincidente con l’atto conclusivo (ipotizzato alla data del 25 ottobre quando venivano stilate due bozze alternative del comunicato stampa). Condotta integrante la violazione dell’art. 17 del richiamato Regolamento che al comma 1 impone la comunicazione « quanto prima possibile » delle informazioni privilegiate prevedendo, al successivo comma 4, la possibilità di ritardarla in presenza di specifiche e codificate ipotesi (ritenute non ricorrere nel caso di specie).
La sensibilità delle informazioni in questione comporta, ai sensi del successivo art. 18, la tenuta di un apposito registro nel quale sono riportati i nominativi dei soggetti che vi hanno accesso.
La violazione delle illustrate disposizioni determina, ai sensi dell’art. 187 ter 1 del D. Lgs. n.58/1998, l’applicazione di una sanzione in conseguenza di entrambe le due condotte oggetto di contestazione (rispettivamente commi 1 e 4) nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 187 septies .
1.1 - Ciò chiarito, l’indagine di interesse ai presenti fini veniva svolta nell’esercizio dei poteri di vigilanza che il Codice delle Assicurazioni Private adottato con D. Lgs. n. 209/2005 (di seguito CAP) finalizza, ai sensi dell’art. 3, alla « adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative » disponendo che « a tal fine l’IV persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela ».
IV svolgeva l’attività in questione in applicazione dell’art. 311 sexies del CAP, introdotto con D. Lgs. n. 68/2018 in sede di recepimento della Direttiva UE 2016/97 che, in vista del rafforzamento degli strumenti volti a garantire la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, prevede l’estensione delle responsabilità degli enti alle persone fisiche che ne compongono gli organi di amministrazione e controllo se, e nella misura in cui, con le loro condotte concorrano all’integrazione degli illeciti ascrivibili alla Compagnia assicurativa.
L’ispezione seguiva precedenti sollecitazioni dell’Autorità tese a stimolare misure di rafforzamento degli assetti di governo e controllo necessari alla corretta gestione dei rischi in conformità a quanto prescritto a livello europeo dalla c.d. Direttiva OL e, in particolare, interveniva successivamente alla revoca delle deleghe all’Amministratore Delegato (di seguito AD) deliberata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito DA) il 31 ottobre 2019 determinando una situazione conflittuale all’interno della Compagnia che impattava sulla stabilità degli assetti del gruppo, aggravandosi nei mesi successivi in concomitanza la situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19.
1.2 - Per esigenze di completezza espositiva si espone sin d’ora che l’organo amministrativo della Compagnia, in carica dal 2019, era composto da 17 membri ed era presieduto dal Signor Paolo Bedoni.
Sino al 31 luglio 2020 la carica di Amministratore Delegato (di seguito AD) e Direttore Generale era ricoperta dal Dott. Carlo Ferraresi che subentrava al Dott. Alberto Minali, cessato dalla carica il 31 ottobre 2019.
I consiglieri con maggior anzianità si identificavano nel Vice Presidente Vicario Poli, nella Vice Presidente Blasevich, nel Segretario Lai (già membro del Presidente del Collegio sindacale) e dai Consiglieri Campedelli, Brena e Napoleoni.
La nuova Governance adottava il sistema di governo monistico assorbendo nel DA le prerogative già attribuite al Comitato Esecutivo.
Il Comitato di Controllo e Gestione (di seguito CCG), costituito da 3 amministratori, già sindaci nel precedente modello tradizionale, era presieduto dal Dott. Glisenti, già Presidente del Collegio Sindacale, affiancato dai consiglieri Cesare Brena e Federica Bonato.
1.3 - In pendenza dell’ispezione, per far fronte alle criticità finanziarie e rafforzare la solvibilità la Società, IC avviava un percorso di risanamento e, dopo una prima valutazione circa l’opportunità di aumentare il capitale sociale di 500 milioni di euro entro il 30 giugno 2025 di cui 200 entro il mese di settembre 2020 (intervento, come si argomenterà, ritenuto intempestivo dall’Autorità che richiedeva vi si provvedesse nel detto termine per l’intero), abbandonava il modello cooperativo trasformandosi in S.p.A. con effetto dal 1° aprile 2021 con un aumento di capitale pari a 300 milioni di euro sottoscritto dal Gruppo LI che, in data 5 novembre 2021, a seguito di OPA volontaria, diveniva azionista di controllo portando la propria partecipazione all’84,475% (aumentata ulteriormente in tempi successivi).
1.4 - L’ispezione si concludeva con la formulazione dei seguenti otto rilievi, classificati per ambito di indagine, « Tipologia » e « Argomento » (di seguito illustrati):
GOVERNO AZIENDALE
Rilievo n. 1: Conformità - DA, governo dei rischi ;
Rilievo n. 2: Conformità - DA , sistema di 33 ;
Rilievo n. 3: Conformità - Ruolo del Presidente ;
Rilievo n. 4: Conformità - Comitati endoconsiliari ;
Rilievo n. 5: Conformità - Comitato per il Controllo di Gestione ;
GESTIONE DEI RISCHI
Rilievo n. 6: Conformità - Business danni ;
Rilievo n. 7: Conformità - IC BE Immobili e IC LA ;
Rilievo n. 8: Conformità - H-RM e H-AM ;
Rilievo n. 9: Conformità - Funzioni di Controllo ;
Sulla base delle risultanze istruttorie in detta sede acquisite IV, con atto n. 3835/21 dell’8 gennaio 2021, contestava:
-alla Compagnia di essere venuta meno al dovere di garantire la necessaria coerenza gestionale e il suo fabbisogno di solvibilità globale;
- al DA di aver sostanzialmente omesso l’esercizio del proprio ruolo di indirizzo e monitoraggio, in particolare in merito alle attività delle controllate IC BE IL e IC LA, limitandosi all’avvallo acritico delle decisioni del Presidente;
- al CCG di aver limitato il proprio operato alla ricognizione dei report delle funzioni di controllo.
In particolare veniva contestata alla Compagnia la violazione delle seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 e delle relative norme attuative e, in particolare, degli:
- artt. 30, 30- quater e 30- quinquies del CAP e degli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 26, 29, 32, 36, 37 e 43 del Regolamento IV n. 39/2018;
- artt. 30- bis e 30- ter del CAP e degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento IV n. 32/2016 nonché degli artt. 5, 17, 18 e 19 Regolamento IV n. 39/2018;
L’imputazione delle suesposte contestazioni ad accertate carenze nel sistema di governo societario di gestione dei rischi e di controllo interno, riconducibili alla violazione di specifiche disposizioni del CAP e della normativa regolamentare di attuazione derivanti dall’inosservanza di precisi doveri da parte degli organi di amministrazione e di controllo, determinava l’estensione della contestazione ai singoli membri degli organi societari.
1.5 - Con atto ex artt. 311- sexies e 311- septies , comma 1, del CAP e dell’art. 12, comma 1 e 2, del Regolamento n. 39/2018 del 21 gennaio 2021 l’Autorità rilevava:
a « che l’Organo amministrativo ha trascurato il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e, per tale via, l’adeguatezza anche prospettica dei fondi propri; inoltre, il DA ha mostrato un’insufficiente capacità di risposta all’evoluzione sfavorevole dello scenario (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1A) e una limitata capacità di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business, aventi ad oggetto i canali di vendita, e di effettuarne il monitoraggio dei risultati nel tempo (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1B) »;
b « che il DA non ha svolto adeguatamente il ruolo di indirizzo e di monitoraggio delle attività svolte dalle controllate IC BE Immobili e IC LA, che dalla loro costituzione hanno registrato perdite complessive per ca. € 23 mln (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 7). Carenze nell’analisi dei rischi sono state riscontrate nella sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società H-RM e nel Fondo H-AM (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 8). Inoltre il Consiglio non ha mai valutato l’opportunità di includere tali investimenti nel perimetro dell’Asset Allocation Strategica e del relativo monitoraggio reddituale; sono pertanto del tutto mancate, da parte del DA, forme di verifica sull’andamento degli investimenti o solleciti in tal senso nei confronti delle funzioni di controllo (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1C) »;
c « che l’Organo amministrativo ha sostanzialmente mancato di esercitare le proprie prerogative di indirizzo, gestione e controllo - assumendo rilevanti decisioni senza il necessario vaglio critico delle proposte del Presidente - e spesso avallando passivamente processi decisionali non rispettosi del dovere di agire informati da parte dei consiglieri (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 2) »;
d « che il Comitato per il Controllo sulla Gestione Gestione (di seguito anche organo di controllo o CCG) è venuto meno ai compiti ad esso attribuiti, oltre che dalla normativa primaria (art. 2403 c.c.) e secondaria (Regolamento IV n. 38/2018), anche dallo statuto (art.43.1 lett. a) ed e), sostanzialmente limitando la propria attività alla ricognizione dei report delle funzioni di controllo (cfr. rapporto rilievo n. 5) ».
1.6 - IV, ritenuto che le descritte condotte violassero sotto plurimi profili la disciplina di settore e che dette violazioni fossero « conseguenza della violazione dei doveri che fanno capo agli organi amministrativo », con atto del 21 gennaio 2021 addebitava al dott. -OMISSIS- « nella qualità di consigliere di amministrazione di IC » contestandogli ex artt. 311 sexies e 311 septies del CAP la violazione:
- « degli artt. 30 bis e 30 ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 4, 5 e 6, commi 1,2, 4 del regolamento IV n. 32 del 9 novembre 2016 e degli artt. 5, commi 1 e 2, 17, commi 1 e 2, 18, 19 del regolamento IV n. 38 del 3 luglio 2018 »;
- « degli artt. 30 e 30 quater del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 4, 5, commi 2 e 10, 9 e 10, comma 1, del regolamento IV n. 38 del 3 luglio 2018 ».
All’esito del contraddittorio procedimentale IV - rilevato che la condotta dell’appellante « in seno al DA è stata caratterizzata dall’approvazione delle deliberazioni dell’Organo amministrativo sulla base di informazioni spesso mancanti o incomplete, trascurando il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall'impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale, nonché di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business » - con provvedimento del 22 dicembre 2022, ingiungeva al dott. -OMISSIS- di « pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 311-sexies, comma 1, del CAP, per le violazioni accertate, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell'IV per euro 30,70, per complessivi euro 25.030,70 (venticinquemilatrenta/70) ».
1.7 - Come evidenziato l’accertamento ispettivo svolto dall’Autorità sfociava nell’applicazione di sanzioni, oltre che a carico dei singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo, anche a carico della Compagnia che, tuttavia non impugnava il provvedimento.
L’acquiescenza prestata dalla Compagnia- nella nuova governance subentrata a quella in carica all’epoca dei fatti di causa - è tuttavia priva di impatto, ovvero costituisce un fatto relativamente neutro, in ordine all’accertamento di eventuali responsabilità in capo anche ai singoli membri dei citati organi che, nello schema delineato dall’art. 311 sexies , rispondono per una condotta propria e la cui responsabilità è di tipo personale. Né la difesa di IV, nelle sue articolate memorie, ha tratto dall’acquiescenza manifestata da IC, e dalla conseguente inoppugnabilità degli accertamenti posti in essere nei suoi confronti, argomenti o elementi che precludessero ai singoli esponenti aziendali la possibilità di confutare – pro domo loro - tali accertamenti.
Ai sensi dell’art. 311 sexies comma 1, la sanzione per l’inosservanza delle norme di cui al precedente art. 310, comma 1, « fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese … » si applica « nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza » a condizione che la condotta imputabile al singolo sia posta in essere in violazione di doveri connessi alla propria funzione o ruolo ed abbia ed inciso « in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale ».
La responsabilità a carico dell’impresa è quindi necessaria per la configurabilità di una responsabilità del singolo esponente aziendale, che tuttavia necessita di un autonomo accertamento in quanto implica la sussistenza di due ulteriori specifici presupposti: l’avere violato doveri propri della funzione svolta o dell’organo di appartenenza e (ricorrendo l’ipotesi di cui alla lett. a del comma 1 dell’art. 311 sexies) l’avere inciso in modo rilevante sulla complessa organizzazione e sul rischio aziendale; dove è chiaro che l’aggettivo rilevante costituisce un elemento che vale a perimetrare, ovvero delimitare, l’area dell’illecito dei singoli esponenti aziendali.
1.8 - Procedendo allo scrutinio di merito, l’appello viene sviluppato in quattro capi d’impugnazione, il primo dei quali riferito all’intempestività della sanzione e i restanti al fondamento delle contestazioni mosse (secondo e terzo) e alla congruità dell’importo della sanzione (quarto).
2 – Con il primo motivo l’appellante contesta la tardività della contestazione e ribadisce che il provvedimento gravato sarebbe illegittimo per tardività della notifica dell’atto di contestazione rispetto al termine decadenziale di 120 giorni che decorre dall’“accertamento dei fatti” che sostanziano l’infrazione ( cfr. art. 311-septies, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 e combinato disposto artt. 8, comma 1, e art. 12, comma 2, Regolamento n. 39/2018).
Per l’appellante l’accertamento dei fatti ( id est l’inizio di decorrenza del termine) si sarebbe perfezionato il 24 luglio 2020, data in cui si è conclusa l’attività ispettiva (iniziata il 18 dicembre 2019) presso l’impresa e successivamente alla quale l’Istituto non ha formulato alcuna richiesta istruttoria.
L’appellante osserva che l’VA ha notificato l’atto in contestazione, che rimanda all’allegato rapporto ispettivo al quale non aggiungerebbe nulla di sostanziale, il 21 gennaio 2021, quindi ben oltre 120 giorni dalla chiusura dell’accertamento ispettivo in cui l’Autorità aveva appurato le violazioni contestate.
La sentenza gravata ha respinto il motivo sul presupposto che il materiale raccolto nel corso di un accertamento durato oltre sette mesi possa avere richiesto un’attività di comprensione/sistemazione/elaborazione che renderebbe ragione della chiusura dell’accertamento solo il 16 dicembre 2020.
Per l’appellante al contrario l’Autorità, a chiusura dell’accertamento ispettivo durato 7 mesi, aveva già acquisito un quadro preciso della rilevanza giuridica delle condotte, pertanto il 6 novembre 2020, quando il Rapporto Ispettivo è stato trasmesso al PI, la contestazione sarebbe già stata matura e avrebbe potuto, anzi dovuto essere formalizzata.
2.1 – Il motivo è infondato.
L’art 311 septies del c.a.p., al primo comma stabilisce che “ L'IV, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310 quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione […] provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione ”.
L’art. 8, comma 1, del Regolamento IV n. 39/2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo XVIII del CAP, dispone che l’Autorità « avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative, una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza ».
Il successivo comma 4 dispone che « nel caso di illeciti emersi nell’ambito di verifiche ispettive nei confronti di soggetti diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi o dagli intermediari assicurativi a titolo accessorio, l’accertamento si perfeziona alla data di apposizione agli atti del visto del Capo del Servizio Ispettorato ».
Ai sensi dell’art. 12 della medesima fonte regolamentare « il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale dell’IV nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione è effettuata dal Servizio competente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 6, comma 1 » (comma 1) che viene « notificato ai soggetti destinatari entro il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti per i soggetti residenti in Italia » (comma 2).
In generale, deve ricordarsi che l’accertamento della violazione non coincide con la mera acquisizione delle risultanze istruttorie, ma richiede, per dirsi compiuto, una fase di esame e di valutazione della documentazione raccolta. I limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati al compiuto accertamento dell’illecito e non già al mero momento di acquisizione del fatto nella sua “materialità” o alla data di sua commissione. Occorre tener conto del tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l’incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie in funzione dell’accertamento dell’infrazione e della redazione del successivo processo verbale ( cfr . Cassazione civile, Sez. II,9 febbraio 2024, n. 3712; Cassazione civile, Sez. un., 31 ottobre 2019, n. 28210).
In materia di sanzioni amministrative la giurisprudenza – più spesso ragionando sull’art. 14 della l. 689/1981 (di cui l’appellante lamenta la violazione ma che qui non si applica, in presenza di una disciplina specifica) - applica il principio secondo cui “ nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cassazione civile, Sez. II,9 febbraio 2024, n. 3712 cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2023, n. 1580).
Alla luce di tali coordinate deve evidenziarsi che il caso in esame risulta particolarmente complesso; inoltre, la sanzione oggetto di causa ha costituito una novità nell’attività sanzionatoria dell’IV, in quanto prima applicazione di una norma (art. 311-sexies CAP) introdotta dal d.lgs. n. 68/2018, che ha previsto sanzioni anche nei confronti degli esponenti aziendali, con l’ovvia esigenza di una particolarmente attenta ponderazione e valutazione della fattispecie.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, gli accertamenti ispettivi sono durati oltre sette mesi ed hanno avuto ad oggetto diversi e articolati aspetti della vita della società, oltre alle singole posizioni individuali esaminate da VA ai sensi dell’art. 311 sexies, così che le necessarie – e cronologicamente successive – attività di esame, classificazione e valutazione delle risultanze presentavano tratti di particolare difficoltà.
2.2 – Nello specifico, rileva inoltre l’art. 8 del Regolamento n. 39/2018 già citato che, con specifico riferimento al caso in cui gli illeciti emergano nell’ambito di verifiche ispettive, stabilisce che l’accertamento si perfeziona alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo, individuando, in via generale, in tale momento la compiutezza del processo di analisi e valutazione delle emergenze raccolte.
Tale precisazione rende inequivocabilmente tempestivo l’atto di contestazione, tenuto conto che nella fattispecie in esame il visto è stato apposto in data 16 dicembre 2020.
Alla luce dei principi espressi della giurisprudenza ed innanzi ricordati, non è inoltre configurabile la pretesa illegittimità del citato art. 8, comma 4, del Regolamento n. 39/2018 – in tesi dipendente dall’assenza di un criterio temporale definito, volto a disciplinare i tempi dell’apposizione del visto del Capo del servizio ispettorato – dovendosi in senso opposto rilevare che la disposizione individua comunque una momento certo dal quale far decorre il termine per la successiva contestazione che coincide, nello svolgersi fisiologico delle attività di acquisizione e valutazione delle istanze istruttorie, con quello individuato dalla citata giurisprudenza. Resto fermo che il tempo in concreto utilizzato per l’apposizione del visto è comunque soggetto, ove tempestivamente censurato dal soggetto vigilato, a una valutazione di congruità, ben potendo risolversi in concreto – alla luce della peculiarità del caso - in un’evoluzione patologica delle attività propedeutiche alla contestazione ed in quanto tale censurabile avanti il Giudice amministrativo.
Tale circostanza nel caso di specie va esclusa per le ragioni già evidenziate in precedenza.
Neppure rileva la circostanza che lo stesso PI (Gruppo per l’esame preliminare delle irregolarità) abbia definito “capillare” la descrizione contenuta nel rapporto ispettivo, dovendo per contro considerarsi come proprio l’alto livello di dettaglio, correlato all’indubbia complessità della vicenda e al rilevante volume degli atti istruttori, rendano ampiamente ragione del tempo impiegato per l’apposizione del visto di conformità.
3 - Con il secondo motivo, la sentenza del Tar viene censurata sostenendo che il giudice di prime cure si sarebbe pronunziato prescindendo da un concreto accertamento delle condotte individuali sanzionate e della loro incidenza sulle dinamiche societarie e, in particolare, sulla solidità della compagnia, omettendo una approfondita disamina della documentazione prodotta a sostegno della affermata illegittimità della sanzione.
Sul punto, deve premettersi che il Tar, pronunciandosi circa al merito della sanzione, procedeva allo scrutinio congiunto del secondo e terzo motivo premettendo l’infondatezza delle censure di parte ricorrente con le quali era lamentata la tecnica di contestazione utilizzata da IV ritenuta essere lesiva dei principi di determinatezza e specificità mancando il puntuale richiamo delle diposizioni ritenute applicabili alle condotte sanzionate.
Il giudice di prime cure valorizzava a tal proposito il grado di dettaglio delle disposizioni del CAP richiamate in tema di governo societario (art. 30) e riferite al sistema di gestione e valutazione dei rischi (artt. 30 bis e 30 ter ) ed al sistema di controllo interno (art. 30 quater ), ulteriormente specificate dalla disciplina regolamentare, ritenendo per tale ragione l’insussistenza della lamentata commistione tra funzione regolatoria e sanzionatoria imputata a IV dovendosi escludere che l’Autorità fosse incorsa in una non consentita valutazione di merito delle scelte gestionali operate dalla Compagnia essendosi invece limitata ad una verifica di adeguatezza delle procedure e degli atti adottati agli obiettivi prefissati dal legislatore muovendosi pertanto « su un piano essenzialmente procedimentale ».
Quanto alla posizione dell’appellante riconosceva la rilevanza delle condotte ascritte nei sensi di cui agli artt. 310 e 310 bis del CAP in ragione della natura di illecito di pericolo di quanto contestato che non richiede quale elemento costituivo l’effettiva produzione di un danno.
Ritenendo quindi l’infondatezza « delle censure procedimentali e la legittimità delle valutazioni poste in essere ad VA in ordine alla non prudente gestione della società », il Tar riteneva risultasse « fortemente » dequotato « l’approccio atomistico utilizzato in gravame per sostenere la non ricorrenza in fatto di alcune singole irregolarità oggetto dei rilievi »: ciò sul rilievo che alla ricorrente venisse contestata la « violazione delle regole di sana e prudente gestione, con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione » e « alla carente dialettica interna tra Consiglio e Comitati e all’insufficiente funzionamento di questi ultimi » (tema sul quale, come si esporrà, si appuntano le critiche dell’appellante in punto di metodo).
Sulla base di tale presupposta considerazione il Tar affermava la completezza e coerenza argomentativa del provvedimento in ordine alla ricorrenza delle violazioni addebitate all’appellante sulla base di sintetiche motivazioni, per lo più esplicative dei disattesi doveri incombenti sugli organi sociali.
In sintesi, a parere del Tar gli atti gestionali indagati sarebbero espressione di un carente governo societario e frutto di disfunzioni del DA e dei Comitati endoconsiliari che si sarebbero resi responsabili di condotte non improntate a canoni di sana e prudente gestione dei rischi esponendo la Compagnia al rischio di insolvibilità.
In particolare, veniva contestata l’incapacità di fornire risposte efficaci e tempestive alle criticità dei mercati sin dal primo manifestarsi dell’indebolimento del OL AT (coefficiente di solvibilità che esprime il livello di patrimonializzazione delle compagnie assicurative) nonostante detto coefficiente si sia sempre mantenuto al di sopra dei limiti regolamentari, registrando una flessione, per un brevissimo lasso di tempo, nel solo periodo pandemico, caratterizzato da squilibri straordinari (interessanti non solo il settore assicurativo), non ultimo un concomitante aumento dello spread dei titoli di Stato.
Al giudice di prime cure, come anticipato, viene contestato di aver definito il giudizio omettendo una compiuta verifica delle condotte assunte dall’Autorità a fondamento della sanzione delle quali sarebbe stata valutata la sola astratta sanzionabilità senza procedere al vaglio del materiale probatorio prodotto a difesa.
In sintesi, il Tar si sarebbe limitato a prendere atto, dandoli per accertati, degli elementi di fatto allegati da IV valutandoli nel loro complesso come espressione sintomatica delle violazioni contestate, in assenza di prova certa circa l’effettiva inadeguatezza delle condotte addebitate ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed al concreto impatto delle stesse sulla solidità e solvibilità della Compagnia.
3.1 - IV ribadisce l’erroneità, riconosciuta dal Tar, dell’approccio atomistico dell’appellante che contesta gli episodi illustrati nel provvedimento impugnato nel tentativo di minare il fondamento complessivo della sanzione nonostante abbiano, nell’economia del provvedimento, una valenza meramente sintomatica ed esemplificativa di quello che era il normale svolgersi delle funzioni di governo e controllo in seno alla Compagnia.
4 - Inquadrato nei suesposti termini il profilo di criticità dedotto dall’appellante in merito alla complessiva impostazione dell’accertamento e formulazione delle contestazioni, quanto al merito della controversa sanzione IV accertava e contestava:
a. che « l’Organo amministrativo ha trascurato il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e, per tale via, l’adeguatezza anche prospettica dei fondi propri; inoltre, il DA ha mostrato un’insufficiente capacità di risposta all’evoluzione sfavorevole dello scenario (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1A) e una limitata capacità di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business, aventi ad oggetto i canali di vendita, e di effettuarne il monitoraggio dei risultati nel tempo (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1B) »;
b. che « il DA non ha svolto adeguatamente il ruolo di indirizzo e di monitoraggio delle attività svolte dalle controllate IC BE Immobili e IC LA, che dalla loro costituzione hanno registrato perdite complessive per ca. € 23 mln (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 7). Carenze nell’analisi dei rischi sono state riscontrate nella sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società H-RM e nel Fondo H-AM (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 8). Inoltre il Consiglio non ha mai valutato l’opportunità di includere tali investimenti nel perimetro dell’Asset Allocation Strategica e del relativo monitoraggio reddituale; sono pertanto del tutto mancate, da parte del DA, forme di verifica sull’andamento degli investimenti o solleciti in tal senso nei confronti delle funzioni di controllo (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 1C) »;
c. che « l’Organo amministrativo ha sostanzialmente mancato di esercitare le proprie prerogative di indirizzo, gestione e controllo - assumendo rilevanti decisioni senza il necessario vaglio critico delle proposte del Presidente - e spesso avallando passivamente processi decisionali non rispettosi del dovere di agire informati da parte dei consiglieri (cfr. rapporto ispettivo, rilievo n. 2) »;
d. che « il Comitato per il Controllo sulla Gestione Gestione (di seguito anche organo di controllo o CCG) è venuto meno ai compiti ad esso attribuiti, oltre che dalla normativa primaria (art. 2403 c.c.) e secondaria (Regolamento IV n. 38/2018), anche dallo statuto (art.43.1 lett. a) ed e), sostanzialmente limitando la propria attività alla ricognizione dei report delle funzioni di controllo (cfr. rapporto rilievo n. 5) ».
Le violazioni dei doveri facenti capo all’organo di amministrazione, venivano addebitate all’appellante, in quanto componente dello stesso, ritenendo che le condotte imputate avessero inciso « sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali ».
Allo stesso veniva in particolare contestato che la sua condotta « in seno al DA è stata caratterizzata dall’approvazione delle deliberazioni dell'Organo amministrativo sulla base di informazioni spesso mancanti o incomplete, trascurando il dovere di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall'impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale, nonché di valutare compiutamente i profili di rischio/rendimento relativi a talune rilevanti decisioni di business ».
L’appellante, premesso che in primo grado raggruppava le violazioni in due macro-aree (riferite alla Fattispecie A e Fattispecie B), precisa che procederà in questa sede ad una inversione dell’ordine espositivo contestando con priorità, (seguendo peraltro l’ordine seguito dal Rapporto Informativo) gli addebiti di cui alla Fattispecie B « Asserito insufficiente presidio da parte del DA al fine di garantire la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale e l’adeguatezza anche prospettica dei fondi propri ».
L’appellante procede quindi alla contestazione dei singoli rilievi formulati nel Rapporto Informativo (numerati come 1, 1B, 1C, 7 e 8) relativi al « governo dei rischi » (Capo II.A) e del rilievo 2 (Capo II.B) ribadendo la correttezza, e appropriatezza alla fattispecie, del proprio approccio atomistico non condiviso dal Tar.
4.1 - Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia si rende necessario un preliminare e sintetico richiamo al contesto normativo di riferimento.
Ai sensi della disciplina di settore « l’impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa » (art. 30, comma 1, del CAP) dotandosi di un efficace sistema di controllo interno comprendente « almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell’attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali » (art. 30 quater , comma 2) deputata a svolgere « attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili » effettuando « la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità » (art. 30 quater , comma 3).
Ai sensi del successivo art. 30 quinques , deve essere inoltre predisposto un sistema di controllo interno prevedendo « idonee procedure amministrative e contabili» ed «un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa, nonché l’istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali » (comma 2).
Tale funzione di verifica « svolge l’attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull’osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell’impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità ».
Ai sensi dell’art. 310 del CAP l’inosservanza agli illustrati precetti prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, come disposto dal successivo art. 311 bis , è subordinata al « principio di rilevanza della violazione » e che, ai sensi dell’art. 311 sexies , « fermo restando quanto previsto all’articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate nell’articolo 310, comma 1, lettera a) si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali; … » (nel rispetto della procedura di cui al successivo art. 311 septies ).
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo XVIII del CAP è disciplinata dal Regolamento IV n. 39 del 2 agosto 2018 che disciplina nei termini che saranno di seguito esposti, nei limiti di quanto di interesse in questa sede, l’accertamento delle violazioni, la relativa contestazione, e l’intero procedimento sanzionatorio scandendo il relativo procedimento sanzionatorio.
4.2 - Così inquadrata in punto di fatto e di diritto la complessa vicenda oggetto del presente giudizio deve in primis affrontarsi la questione, di rilievo preliminare, introdotta dall’appellante con riguardo all’approccio fatto proprio dal Tar in sede di scrutinio delle censure formulate in primo grado che riverbera, secondo l’impostazione difensiva dell’appellante, sulla correttezza dell’intera decisione.
Viene in rilievo il capo di sentenza, in parte già richiamato, nel quale, respingendo il secondo e terzo motivo di ricorso, riferiti all’insufficiente determinatezza delle contestazioni mosse da IV, premessa l’infondatezza « delle censure procedimentali e la legittimità delle valutazioni poste in essere ad VA in ordine alla non prudente gestione della società » si afferma che risulterebbe dequotato « fortemente l’approccio atomistico utilizzato in gravame per sostenere la non ricorrenza in fatto di alcune singole irregolarità oggetto dei rilievi» rilevando che «al ricorrente, infatti, non vengono contestate violazioni puntuali isolatamente considerate, ma l’adozione di determinate e reiterate violazioni procedimentali che integrano, nel loro complesso, il mancato rispetto degli ordinari canoni di diligenza esigibili dai componenti di alcuni tra i più importanti organi della compagine sociale secondo la scienza aziendalistica, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle previsioni regolamentari adottate da VA, tutte necessariamente interpretate alla luce di un criterio finalistico (di adeguatezza, cioè, della condotta a conseguire la finalità di tutela perseguita) e della rilevata ascrivibilità delle fattispecie in esame ad illeciti di pericolo e non di danno» pervenendo alla conclusione che «come condivisibilmente evidenziato dalla difesa di VA, pertanto, i singoli episodi descritti nei rilievi hanno una finalità espressamente esemplificativa e vengono considerati dall’Istituto non nella loro valenza contenutistica di atti gestionali, ma quali modalità procedimentali a valenza sintomatica ».
Su un piano generale deve condividersi la posizione del Tar posto che, rilevata la peculiare natura dell’illecito contestato « di pericolo e non di danno », è pacifico che questo non si perfezioni necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio concreto essendo invece sufficiente a fondare l’intervento sanzionatorio l’idoneità della condotta a cagionarlo o anche solo a determinare un’esposizione al rischio specifico.
Ben possono quindi singole condotte, di per sé non causalmente riconducibili ad una concreta lesione, essere indicative di una imprudente o superficiale gestione delle funzioni suscettibile di esporre la Compagnia a rischi anche solo potenziali.
L’illecito può pertanto essere configurato anche in presenza di una pluralità di elementi fattuali che, pur non idonei di per sé a comprovare un concreto impatto sulla solidità della Compagnia, consentano di cogliere, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un’anomala gestione delle funzioni di verifica e controllo interne al gruppo, espressamente previste dalla sopra illustra normativa di settore quali presupposti dell’assoggettamento a sanzione.
4.3 - Ciò che tuttavia è dedotto nel caso di specie, è la mancata verifica della sussistenza in punto di fatto degli elementi assunti a presupposto dei rilievi formulati in sede di Relazione Ispettiva e recepiti da IV nel provvedimento sanzionatorio impugnato.
5 - Si può procedere quindi ad una sintetica descrizione delle condotte oggetto di rilievo limitandosi ai profili oggetto di specifica contestazione, rinviando al Rapporto ispettivo per quanto non espressamente richiamato, non senza evidenziare che ai fini del riconoscimento della responsabilità individuale ex art. 311 sexies è necessario accertare lo specifico contributo causale della condotta del singolo componente l’organo amministrativo o di controllo, sempre che sussista (necessità della quale sembra essere consapevole IV che, in coerenza con tale esigenza, non procedeva all’adozione della sanzione a carico di tutti operando quindi una differenziazione delle posizioni che implica l’esposizione delle ragioni per le quali nel caso di specie, la sola appartenenza all’organo sia stata invece ritenuta sufficiente).
5.1 - Quanto al capo d’impugnazione II.A, con il Rilievo n. 1 è contestato al DA di non aver improntato la propria azione a canoni di sana e prudente gestione ponendo in essere condotte (che inducevano a prospettare la possibilità di procedere ad un aumento di capitale pari a € 500.000.000,00 con superamento della forma cooperativa e trasformazione dell’ente in S.p.A.) che esponevano la Compagnia a rischio di solvibilità nonché a rischi legali e reputazionali per:
- A . non aver garantito « la necessaria coerenza tra i rischi assunti dall’impresa e il suo fabbisogno di solvibilità globale » demandando, anziché imporre, le decisioni in tema di fabbisogno di capitale all’autonoma determinazione della funzione di Risk management senza rilevare, in sede di approvazione del Piano di gestione del capitale per il periodo 2019-2021 le manifeste incongruenze degli scenari di stress proposti dalla struttura e descritti nel Rilievo n. 9 (carenze del Risk Management nello sviluppo di metodologie a presidio delle solvibilità prospettica):
- B . aver dimostrato una limitata capacità di valutare i rischi/investimento in relazione a rilevanti scelte di bussiness (v. partnership con il Banco BPM per la distribuzione di prodotti assicurativi tramite joint venture con ER);
- C . aver immotivatamente privilegiato, nell’esercizio dei poteri decisionali, generiche esigenze relazionali e di presenza sul territorio nonostante l’emersione di criticità palesatesi sulla base di valutazioni di natura tecnica, deliberando una pluralità di operazioni di investimento in assenza di prefissati indirizzi strategici (profili oggetto di contestazione in particolare con i Rilievi 7 e 8 ).
Le suesposte contestazioni non trovano integrale conferma nella documentazione depositata in giudizio e, in particolare, nei verbali del DA dai quali emerge una realtà rispetto alla quale le plurime contestazioni mosse dall’Autorità presentano profili di incoerenza.
5.2 - Quanto al Rilievo 1.A, non emerge in modo evidente il rilevato BIsmo (quanto meno nei termini contestati) dell’organo di amministrazione in presenza di una situazione sicuramente critica ma meno allarmante di quanto prospettato e rilevata e affrontata predisponendo misure, frutto anche di una dialettica mai interrotta con l’Autorità, che si mostravano nel tempo sufficientemente efficaci.
Ciò emerge dall’analisi dei verbali del DA con particolare riferimento alla reazione della Compagnia a fronte dei rischi di solvibilità palesati dall’andamento del OL AT .
Con riferimento all’andamento di detto parametro, che IV valorizza come elemento comprovante le disfunzioni addebitate al DA, ed alla vicenda relativa alla ricapitalizzazione che si sarebbe resa necessaria per garantire la solvibilità della Compagnia, l’appellante eccepisce la non rispondenza al vero degli argomenti spesi dall’Autorità.
Sono contestate in particolare le affermazioni di IV per le quali:
- alla data del 22 maggio 2020 « il OL AT di Gruppo era in grave flessione e al di sotto dei limiti prescritti dal CAP, circostanza che – in assenza dei riferiti interventi sia dell’IV che, su un diverso piano, di LI – avrebbe potuto comportare l’adozione di misure di vigilanza di crescente intensità, fino alla revoca dell’autorizzazione e all’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa »;
- a fronte di tale anomalia il DA « ha mostrato una insufficiente percezione dell’effettivo grado di problematicità della situazione, prospettando misure di limitata portata, onerose e non definite nei tempi di realizzazione. Del resto, l’esecuzione del piano di ricapitalizzazione di 500 milioni di euro necessario per ripristinare le condizioni di solvibilità del Gruppo, che il C.d.A. avevo ipotizzato di attuare entro 5 anni, è stata accelerata solo dopo l’intervento dell’IV »;
- quanto alla crescita del OL AT , pressoché raddoppiato alla data del 31 marzo 2021, « si tratta esclusivamente della conseguenza dell’ingresso di LI nel capitale di IC avvenuto, come noto a ottobre 2020. Solo tale circostanza ha, poi, consentito di non ritenere più necessaria la seconda fase di capitalizzazione ».
Tali asserzioni non trovano piena o sufficiente conferma in atti.
L’andamento del OL AT , come si evince dal verbale del DA del 7 maggio 2020, era sottoposto a monitoraggio settimanale e già a quella data veniva rilavato come l’andamento dei mercati finanziari, influenzato dalla pandemia (emergenza il cui impatto non sembra essere stato adeguatamente valutato dall’autorità nella presente vicenda), rendesse non più adeguato il Piano di Emergenza Rafforzato (PER) predisposto sulla base di ipotesi travolte dall’emergenza in atto, pur rilevando che al momento non ricorrevano ancora i presupposti per la sua attivazione essendo il OL attestato alla data del 1° maggio al 116% (era altresì illustrato l’andamento del parametro negli ultimi mesi rilevando come presentasse un andamento oscillante che alternava picchi negativi seguiti da rialzi mantenendosi tuttavia sempre al di sopra della soglia del 100%).
Veniva altresì anticipato che a breve sarebbe stata presentata una proposta per un nuovo « modello interno » e che era già in corso l’adeguamento del « modello attuale » avvalendosi del OS NG OU , evidenziando tuttavia che la possibilità di intervenire con un aumento di capitale (ipotesi allo studio) era già presente nel PER attuale ancorché il ricorso a tale intervento richiedesse un approfondimento circa l’impatto sul valore di mercato del titolo.
Nella successiva seduta del 12 maggio 2020, veniva presa in considerazione la possibilità di aumentare il capitale in misura tale da determinare una risalita del OL sino al 200% evidenziando l’esigenza di procedere di concerto con l’Autorità pur rilevando che « si deve prendere atto che l’Autorità di Vigilanza non risponde alle aspettative della Compagnia in termini di fluidità di rapporti, di anticipazioni delle richieste formali e di preventive interlocuzioni, considerato che sembra preferire la linea diretta della comunicazione formale ».
Nella seduta del 15 maggio 2020 (data in cui si registra il picco negativo del OL , ma ancora non noto al momento della riunione che si svolge assumendo il dato in quel frangente conosciuto del 110%) viene in discussione la richiesta di delega al DA per procedere all’aumento di capitale ai fini dell’inserimento della questione all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria del 26/27 giugno 2020.
In detta sede veniva ipotizzato un aumento di 500 milioni di euro entro il 30 giugno 2025 prevedendo un aumento nell’immediato (settembre 2020) di 200 milioni (non ritenuto sufficiente da IV che prospettava la necessità di provvedere entro settembre ad un aumento per l’intero importo ipotizzato di 500 milioni di euro), oltre ad altri interventi quali l’estensione della copertura riassicurativa e la vendita di azioni proprie.
Nella seduta del 22 maggio 2020 il DA esaminava nuovamente l’andamento del OL AT , illustrato a cura del Responsabile della funzione Risk Management , prendendo atto del picco negativo del 103% registrato il precedente 15 maggio ed evidenziando come si fosse già riportato al valore del 115%; contestualmente viene analizzata la situazione critica di BCC IT e ER IT (in merito alle quali era in atto una interlocuzione con IV) illustrando i possibili interventi.
Il verbale di seduta evidenzia l’ampio dibattito che si sviluppa in merito alle criticità prospettate e ai possibili rimedi.
Come in parte anticipato, l’accordo di partnership con LI porterà ad un aumento di capitale che imporrà la necessità dell’abbandono della forma cooperativa procedendo alla trasformazione in S.p.A.
L’ingresso di LI produrrà un aumento del capitale sociale pari a 300 milioni di euro, in parte neutralizzato dai costi dell’operazione (rappresentati dalle liquidazioni delle quote di alcuni soci a fronte del loro recesso) per un importo pari a 113 milioni.
La disamina di quanto sinteticamente illustrato contrasta con il contestato BIsmo del DA (nei termini di cui al provvedimento impugnato) e comprova che le criticità legate all’andamento negativo del OL ratio erano quanto meno monitorate e oggetto di approfondito dibattito.
Sotto altro profilo, trova altresì conferma la tesi difensiva dell’appellante per la quale il preteso aumento di capitale (peraltro auspicato da IV nell’importo già considerato dalla Compagnia) nei termini e soprattutto nei tempi indicati dall’Autorità, integrava una misura sovradimensionata rispetto all’esigenze ove si consideri che la quota parte di aumento nell’immediato, ipotizzata dalla Compagnia in 200 milioni di euro, e ritenuta insufficiente dall’Autorità, si rivelava nei fatti superiore all’incremento effettivo determinato dall’ingresso di LI che, al netto dei recessi, ammontava a 187 milioni.
Di rilievo ai fini in esame è altresì la circostanza che il livello del OL si attestava su valori significativamente superiori alle già illustrate soglie già prima del perfezionarsi dell’acquisizione (201% nel maggio 2021).
Non emerge inoltre dai provvedimenti impugnati una sufficiente considerazione degli effetti indotti dalla pandemia sui mercati finanziari nello specifico arco temporale di interesse che determinava una accentata volatilità dei rendimenti dei titoli di debito creando una situazione di grande incertezza impattante su tutto il settore assicurativo.
5.3 - Quanto al Rilievo 1.B , riferito alla partnership con BPM, la sentenza è censurata nella parte in cui si limita ad affermare il principio per il quale il superamento delle criticità « a seguito dell’adozione di un accordo transattivo-novativo, non fa venire meno l’ascrivibilità del primo assetto contrattuale adottato a criteri di non prudente gestione ».
In merito all’operazione è contestato che a fronte di un rilevante esborso (€ 800 mln) finanziato anche mediante emissione di un prestito, l’organo amministrativo non abbia acquisito efficaci garanzie contrattuali nonostante i rischi insiti nell’iniziativa e che gli andamenti negativi della partnership , ancorché oggetto di periodica informativa, non abbiano mai innescato un dibatto all’interno dell’organo di amministrazione in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi. Né, si contesta, veniva verificata la capacità del sistema di penali a mitigare l’impatto di tali negative performance .
Carente era ritenuto altresì il sistema di monitoraggio dell’andamento del business vita gestito dalla Capogruppo caratterizzato da flessioni dei volumi, in contrasto alla tendenza di mercato, e aumento dell’incidenza degli oneri di gestione sui premi.
Sul punto è da disattendersi l’argomento difensivo che imputa la criticità all’AD che avrebbe tenuto all’oscuro il DA atteso che il contrasto a simili condotte integra un preciso dovere dei componenti l’organo collegiale nonché del CCG.
Per le medesime ragioni non può rilevare, in tema di efficacia del sistema di penali, la circostanza che la bozza di accordo approvata dal DA il 26 settembre 2017 non corrisponda a quella meno protettiva effettivamente sottoscritta dall’AD.
Tale atteggiamento passivo, imputabile anche all’appellante in virtù del ruolo rivestito, non è smentito in appello, né può negarsi che disveli un carente o poco efficace esercizio delle prerogative di componenti gli organi di amministrazione e controllo.
Tuttavia, nella valutazione della gravita della condotta, si sarebbe dovuto tener conto del rimedio apprestato approvando l’accordo novativo del 5 marzo 2021 che, in punto di verifica dell’attività di monitoraggio svolta, non si presta ad essere riconosciuta come omessa ma semmai come intempestiva.
5.4 - Con il Rilievo n. 7 è contestato al DA il non oculato svolgimento del ruolo di indirizzo e monitoraggio delle attività svolte dalle controllate IC BE IL (BI) e IC LA (CA) nonostante le perdite registrate.
Per quanto riguarda BI veniva contestata:
- la mancata definizione ex ante di linee guida per l’individuazione e ammissibilità degli investimenti BIari procedendo invece all’approvazione « tempo per tempo » delle proposte ricevute in spregio a logiche di diversificazione dei rischi e progettualità degli investimenti;
- la genericità degli indirizzi per la valutazione delle attività, da ritenersi inidonei a ridurre i rischi di stima la cui valutazione veniva di fatto rimessa a soggetti esterni;
- la carenza dell’azione di monitoraggio, limitata alla presa d’atto dei negativi risultati senza indagare i risultati della controllata i cui oneri di gestione superavano i canoni attivi.
Per quanto riguarda CA:
- l’omesso tempestivo rilievo del mancato rispetto delle previsioni economiche annuali;
- il mancato rilievo dell’adozione di prassi gestionali non corrette (ritardi nella fatturazione delle prestazioni e nei solleciti dei relativi pagamenti).
Circa tali contestazioni, trova conferma in atti il deludente ritorno di detti investimenti che determinava perdite per circa 23 milioni di euro.
Sul punto il Tar, condividendo l’approccio dell’Autorità, si limita a rilevare che « il basso impatto delle perdite subite dalle controllate IC EN BI e IC GR (pari, come visto, a circa 23 milioni di euro) sul patrimonio BIare dell’ente (pari a circa 1,6 miliardi), non elide la contrarietà delle scelte gestionali che hanno determinato le perdite ai canoni di prudenza e adeguatezza ».
In altri termini viene riconosciuta la responsabilità degli organi sociali sulla base del solo suesposto dato negativo in assenza di una valutazione circa la concreta inadeguatezza delle scelte operate, peraltro non richiamate, e senza considerazione alcuna, in punto di gravità, del minimo impatto della perdita sulla complessiva solidità del Compagnia che, come evidenziato dallo stesso giudice di prime cure, vantava un patrimonio BIare pari a 1,6 miliardi di Euro.
5.5 - Con il Rilievo n. 8 costituivano oggetto di contestazione gli investimenti nelle Società H- RM S.p.A. ( holding che agisce tramite le società controllate nel settore dell’ education , della consulenza e del digital marketing ) per l’acquisizione di una quota pari al 4,5% e nella Società H- AM (progetto di sviluppo BIare) effettuando un investimento di € 48 milioni di euro motivato sulla base di generiche argomentazioni di « sostegno al territorio » prospettate dal Presidente (investimento che veniva deciso per consentire alla partecipata H- RM il sostegno all’iniziativa di H- AM tesa alla realizzazione di un campus universitario).
Il Tar in merito a detta contestazione si esprime affermando che « anche con riferimento alla sottoscrizione e gestione degli investimenti nella società H-RM e nel fondo H-AM, i rilievi di VA attengono al fatto che la scelta è avvenuta in violazione degli ordinari canoni di prudenza, atteso che l’operazione è stata connotata da una insufficiente analisi dei rilevanti impegni finanziari connessi, della rischiosità delle operazioni e della correlazione rischio-rendimento, a nulla rilevando la circostanza che, quando l’investimento ha rilevato la sua rischiosità, i costi del risanamento siano stati sostenuti da terzi ».
Anche in questo caso il giudizio circa l’operato del DA è desunto dalla sola esistenza delle criticità rilevate senza menzione alcuna delle condotte in concreto violative dei richiamati canoni di prudenza.
Né si ha evidenza in atti di un superficiale approccio da parte del DA al tema.
La crisi di liquidità di H-RM (peraltro partecipata nella sola misura del 4,5% vantando la presenza di un solo proprio esponente nel DA) veniva affrontata nella riunione del DA del 19 settembre 2019 analizzando il Piano Industriale predisposto dalla partecipata per il 2019-2024, valutando negativamente i rimedi ipotizzati dalla Società e individuando possibili alternative (« Finanziamento soci », « emissione da parte di H-RM di mini-bond, a condizioni di mercato e riservato ad investitori istituzionali », « emissione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) di patrimonio (con o senza diritti amministrativi) », « cessione del ramo d’azienda di Digital Marketing » e « la dismissione in blocco del portafoglio start-up ») evidenziando nel contempo le criticità proprie di ciascuna delle soluzioni delineate.
Nella successiva riunione del 24 settembre veniva illustrato il « business plan rolling di H-AM che è stato condiviso a suo tempo con Cassa Depositi e Prestiti e strutturato sul presupposto di un conduttore che assicuri stabilità e capacità di onorare i canoni nonché su una fine lavori costruzione per il 2020 ed una ripresa di redditività a partire dal 2021 » sulla base del quale si sviluppava un approfondito dibattito.
Ulteriori approfondimenti e interventi alternativi costituivano oggetto di ampia discussione nella riunione del 15 ottobre nell’ambito della quale venivano valutate ulteriori forme di sostegno in favore di H-RM (« Emissione di strumenti finanziari partecipativi (SFP) di patrimonio (con o senza diritti amministrativi) » e « SFP di patrimonio seguito da eventuale emissione di mini-bond ») ulteriormente approfondite il 5 dicembre.
5.6 - Quanto al capo d’impugnazione II.B viene contestato il Rilievo n. 2.
Con il Rilevo n. 2 si sostiene che le già descritte carenze in materia di governo dei rischi trovassero origine nella scarsa funzionalità dell’organo di amministrazione che avrebbe abdicato alle proprie funzioni di indirizzo, gestione e controllo aderendo senza un vaglio critico alle iniziative del Presidente le cui decisioni venivano avallate passivamente.
Al DA è contestato:
- il frequente ricorso a deliberazioni « seduta stante », su argomenti non sempre presenti nell’ordine del giorno, adottate sovente all’unanimità sulla base di sommarie informative del Presidente rese conoscibili a volte solo in corso di seduta, anche riguardanti decisioni « cruciali » quali la revoca delle deleghe all’AD, la convocazione dell’Assemblea per procedere alla revoca della carica di Consigliere al dott. Minali, la richiesta di delega all’aumento di capitale per 500 milioni di euro e la conseguente trasformazione societaria con aumento di capitale riservato alla subentrante Assicurazioni LI S.p.A.;
- il mancato approfondimento in merito alle deliberazioni dei comitati consultivi endoconsiliari (quando richiesti) in merito ai quali è rilevato come venisse preso atto dei punti dell’ordine del giorno senza esame dei relativi verbali e delle motivazioni poste a base delle proposte formulate (criticità aumentate a seguito dell’adozione del sistema monistico con accentramento nel DA delle funzioni del Comitato esecutivo) contestando per tale ragione l’assenza di iniziative per limitare la prassi del Presidente di fornire il materiale informativo necessario per deliberare « direttamente in riunione »;
- mancanza di iniziative per stigmatizzare i ritardi nella verbalizzazione delle sedute e per indurre il Presidente a riferire in merito ai conflitti di interesse « a lui riferiti » forieri di rischi reputazionali.
5.7 - Il rilievo di VA trova in questo caso conferma negli atti di causa.
Non è controverso infatti che il DA fosse chiamato ad esprimersi in assenza di una preventiva informativa in merito ai temi oggetto di discussione e tale criticità non può considerarsi neutralizzata dall’ampio e prolungato dibattito documentato dai verbali di riunione depositati che non smentiscono di per sé l’addebito.
Deve quindi convenirsi con il Tar laddove stigmatizza la genericità dell’ordine del giorno delle sedute consiliari e l’assenza di una preventiva informativa prevista tanto dall’art. 2381 c.c. quanto dall’art. 5, comma 8, lett. b) del Regolamento n. 38/2018, rilevante a maggior ragione quando il DA è chiamato a deliberare in ordine a questione di grande impatto (es. revoca dell’AD) che richiedono un preventivo approfondimento dei temi oggetto di discussione.
È infatti innegabile che ciò possa determinare l’assunzione di decisioni non consapevoli, non pienamente meditate favorendo l’appiattimento dei deliberanti sulle posizioni del Presidente.
Circa lo specifico profilo nessun rilievo assumono, a giustificazione della tardiva informativa, le allegate esigenze di riservatezza posto che il riserbo in merito alle attività consiliari integra un dovere proprio della carica che incombe su tutti i consiglieri di amministrazione.
Pacifica e non smentita è anche la contestata tardività delle verbalizzazioni delle sedute del DA integrante un’oggettiva violazione di consolidate prassi organizzative.
Deve precisarsi che quanto esposto in merito al presente rilievo non contraddice quanto affermato in ordine alla precedente contestazione (questione H- RM ) posto che in detta sede non costituivano oggetto di contestazione profili meramente organizzativi, come tali dotati di una loro oggettività, ma un superficiale e non approfondito approccio al tema (in sintesi un atteggiamento passivo dell’organo amministrativo a fronte delle criticità palesate dall’investimento) che come esposto non si registrava (come emerge dal dibattito consiliare).
6 - Con il terzo motivo l’appellante lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi in relazione delle doglianze relative alla sua specifica posizione e dedotte nel ricorso di primo grado.
Anzitutto l’appellante contesta il macroscopico errore che l’VA avrebbe commesso contestandogli fatti accaduti prima della data nella quale il medesimo è stato nominato membro del DA.
L’appellante censura l’assunto del Tar secondo cui tale circostanza sarebbe stata considerata nella proposta sanzionatoria.
A sostegno della censura l’appellante ritiene riferisce della condotta da egli tenuta nel contesto delle attività svolte dal Consiglio nel periodo oggetto di scrutinio da parte di IV.
6.1 – Il motivo è infondato.
Quanto agli obblighi a cui era tenuto l’appellante valgono le considerazioni già esposte innanzi, dovendosi pertanto disattendere i rilievi dell’appellante, il quale è comunque venuto meno al suo obbligo di agire informato.
Da un altro punto di vista, si evidenzia che il provvedimento impugnato prende espressamente in considerazione la circostanza che alcuni dei fatti addebitati all’appellante siano intervenuti prima dell’assunzione della sua carica.
A tal propositivo, ad esempio, si afferma che “ quanto alla durata, le violazioni contestate si sono sviluppate durante l’arco temporale in carica dell’avv. -OMISSIS- presso la società, dal 13 aprile 2019 e quanto meno fino al 5 marzo 2021 (data di approvazione da parte del DA di IC del Piano di Rimedio), periodo nel quale la complessiva gestione aziendale negli aspetti sopra richiamati ha continuato a manifestare la propria inadeguatezza; il grado di responsabilità: con riferimento ai fatti in dettaglio descritti nell’atto di contestazione, se può convenirsi sull’estraneità dell’avv. -OMISSIS-, in merito alla genesi di taluni di essi (partnership con Banco BPM, investimenti nel Fondo Agris, nelle società controllate IC BE Immobili e IC LA, nella società H-RM e nel Fondo H-AM), avendo avuto origine in epoca pregressa al suo ingresso nel DA di IC, non può invece essere esclusa la sua responsabilità per non aver svolto, come illustrato nel documento allegato alla presente proposta, interventi significativi a fronte delle criticità e carenze che pure emergevano dallo svolgimento delle vicende societarie e che erano conosciute o comunque conoscibili, nel tempo in cui era in carica, in virtù del suo obbligo di agire informato, anche attraverso richieste suppletive di specifiche informazioni ( cfr. pp. 13-14 provvedimento sanzionatorio dell'IV prot. 244530/22 del 22 dicembre 2022).
In definitiva, dalla lettura complessiva del provvedimento emerge come l’Autorità abbia preso in considerazione il fatto che alcuni fatti contestati abbiano avuto origine in un momento antecedente all’assunzione della carica da parte dell’appellante, al contempo però, ad avviso dell’Autorità, non può escludersi la responsabilità dell’appellante per gli effetti derivanti da tali medesimi fatti, avvenuti antecedentemente alla sua carica, per omessa attività di monitoraggio e di agire tempestivamente a fronte di rilevate criticità, che qualora fossero state rilevate, essendo conosciute o comunque facilmente conoscibili, avrebbero dovuto indirizzare l’appellante, in virtù del suo obbligo di agire informato, ad assumere iniziative ben più significative rispetto alle mero osservazioni dallo stesso formulate.
In piena conformità con la puntuale articolazione dei fatti ascritti, l’Istituto, in fase di quantificazione della sanzione, ha valorizzato, con riferimento al grado di responsabilità dell’appellante, proprio l’estraneità di quest’ultimo in merito alla genesi di taluni fatti e ha evidenziato come le osservazioni proposte dall’appellante, sebbene non fossero idonee a superare in toto le motivazioni contenute nella proposta sanzionatoria, risultassero “atte a circoscrivere il livello di responsabilità ascrivibile all’avv. -OMISSIS-, rideterminando conseguentemente l’importo della sanzione ”.
7 – Con il quarto motivo l’appellante contesta il fatto che VA abbia applicato agli atti di gestione censurati il principio generale di “sana e prudente gestione” cui sono informate le norme contenute negli artt. 30 e 30-quater del d.lgs. n. 209/2005 e artt. 4 e 5 del Regolamento n. 38/2018.
Nel censurare la pronuncia nel capo in cui ha respinto anche in primo grado tale motivo, l’appellante sostiene che i comportamenti censurati dall’VA non attengono alla astratta e potenziale congruità delle procedure apprestate dalla Compagnia, bensì al merito di eventuali scelte gestionali adottate in coerenza di quelle procedure: si tratta di scelte insindacabili da parte dell’Autorità, che non può, in nome della “sana e prudente gestione”, sostituire la propria valutazione di convenienza/opportunità nel merito a quella dell’organo amministrativo preposto ( business judgement rule , secondo cui non si può affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società).
Per l’appellante non si può desumere il contrario dall’art. 8, comma 2, Regolamento n. 39 che, nelle materie disciplinate da norme di principio, detta due disposizioni, ispirate dalla “esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione”: (i) la prima stabilisce che IV “valuta” la condotta tenendo anche in considerazione i provvedimenti o istruzioni “a carattere generale” emanati allo scopo di definire il contenuto del precetto, ove tale precisazione sia ritenuta “necessaria”; (ii) la seconda sancisce la rilevanza degli eventuali provvedimenti “particolari” (richiami, ordini, divieti) già adottati dall’Autorità per orientare l’operato dell’impresa. L’ art. 8, comma 2, Regolamento n. 39, dunque, non autorizza a ritenere che IV, laddove in sede regolamentare abbia tradotto i principi generali in precetti specifici (come accade proprio in materia di governo societario, avendo il regolatore evidentemente ritenuto necessario intervenire per “positivizzare” gli adempimenti) possa poi, in sede sanzionatoria, prescinderne (come nella specie è accaduto).
L’appellante lamenta l’indeterminatezza dell’atto di contestazione, in quanto mancherebbe la corrispondenza tra il comportamento asseritamente illecito e il parametro normativo asseritamente violato, essendo le norme sempre richiamate tutte promiscuamente.
7.1 – Il motivo non merita accoglimento.
Deve convenirsi con il Tar circa l’infondatezza della censura posto che il provvedimento sanzionatorio specifica le condotte accertate a carico del DA, integranti nel contempo violazioni « di specifici doveri connessi alla carica rivestita » specificando in relazione a ciascuna fattispecie, la norma violata.
Il provvedimento sanzionatorio, inoltre, premette che le contestazioni mosse all’appellante discendono « da quanto accertato nei confronti di società IC … » affermando « l’inosservanza delle norme richiamate nel citato atto contestativo ».
Ne deriva che la determinatezza della contestazione non possa che essere valutata avuto riguardo anche alla sequenza provvedimentale nella disponibilità della parte (Rapporto Ispettivo, Proposta sanzionatoria e Atto di contestazione) dalla quale emerge senza possibilità di fraintendimento quali siano i precetti che si intendono violati in relazione a ciascuna condotta contestata.
Che la contestazione non presenti profili di indeterminatezza emerge in tutta evidenza avuto riguardo al dettaglio e alla pertinenza delle articolari cesure formulate in ricorso.
Destituita di fondamento è inoltre la tesi di parte appellante per la quale IV potrebbe sanzionare il mancato esercizio da parte del DA delle proprie prerogative in tema di governo societario e controllo interno, riconosciute dalla fonte primaria, unicamente in presenza di violazioni di prescrizioni regolamentari che le traducano in adempimenti specifici.
L’adesione alla tesi fata propria dal Tar investirebbe invece l’Autorità di una funzione sostanzialmente regolatoria che non le apparterrebbe.
La censura non coglie nel segno.
In primis deve essere smentirsi in punto di fatto che IV abbia censurato scelte gestionali sotto il profilo dell’opportunità e convenienza essendo chiaro dalla lettura complessiva degli atti impugnati che vengono sanzionate specifiche condotte anche omissive integranti violazione dei doveri posti a carico degli organi di amministrazione e controllo, risultando i riferimenti a singole scelte, mere esemplificazioni.
Quanto alla pretesa invasione di campo dell’Autorità in ambiti alla stessa sottratti, deve rilevarsi che i principi di cui alla normativa primaria dei quali IV avrebbe fatto abusiva applicazione, sono espressamente richiamati dalle norme regolamentari contestate che, per tale ragione, non possono che essere interpretate in coerenza con i primi.
A mero titolo esemplificativo si rileva che l’art. 4 del Regolamento n. 32/2016 dispone che « ai fini di cui all’articolo 30 del Codice, le imprese si dotano di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all’attività svolta, operando a tali fini scelte applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente Regolamento:
a) l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali;
b) l’identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l’adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’impresa anche in un’ottica di medio-lungo periodo;
c) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali nonché
d) l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali;
e) la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo;
f) la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali ».
L’art. 5 « Organo amministrativo », al comma 2, definisce le prerogative del DA mediante richiamo alla disciplina codicistica di cui all’art. 30, commi 1 e 2 lett. a) richiamando il precedente comma 1 a norma del quale « l’organo amministrativo ha la responsabilità ultima del sistema di governo societario, ne definisce gli indirizzi strategici, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L’organo amministrativo provvede altresì affinché il sistema di governo societario sia idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 del presente Regolamento ».
L’art. 10, comma 1, prevede che « ai fini dell’articolo 266 degli Atti delegati e dell’articolo 30-quater del Codice, l’impresa si dota di un sistema di controllo interno, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all’attività ».
Non può quindi che convenirsi con il Tar laddove rileva che le norme regolamentari applicate costituiscono una specificazione delle previsioni normative di cui agli 30, 30 bis e 30 ter del CAP alla luce delle quali non può che essere interpretata la disciplina attuativa in coerenza con la stessa finalità dell’attività di vigilanza affidata a IV ben individuata dall’art. 3 del CAP nel « garantire la sana e prudente gestione della Società » (formulazione ampia che smentisce l’accezione restrittiva sposata dall’appellante).
8 - Deve in conclusione ritenersi la legittimità delle contestazioni e delle violazioni accertate da IV nei limiti sopra specificati, ovvero solo in parte (e cioé per quanto concerne quelle riconducibili alla cd. fattispecie A), rilevando come il fondamento, nei suesposti sensi, di talune delle censure oggetto dell’appello – quelle riferite invece alle violazioni ricondotte alla cd. fattispecie B) - renda necessario, in ultima analisi, rinnovare il giudizio sulla «rilevanza» delle violazioni effettivamente rimaste immuni dai vizi di legittimità qui riscontrati.
Si tratta quindi di verificare se queste violazioni che residuano, che attengono per lo più alle modalità di funzionamento degli organi dell’impresa e più in generale al profilo dell’organizzazione dei processi decisionali, raggiungano da sole un grado di rilevanza tale da giustificare la comminazione della sanzione a carico del singolo esponente aziendale appellante, tenuto conto del suo coinvolgimento personale nell’esercitare la carica che ricopriva all’epoca dei fatti. Con la precisazione che il giudizio da compiere non attiene alla misura della sanzione, sulla quale questo giudice è investito di una giurisdizione di merito, ma alla motivata definizione e individuazione dell’illecito che precede l’applicazione e il dosaggio della sanzione, calibrato sulla responsabilità del singolo esponente.
Quanto sopra elide ogni interesse – almeno in questa sede - allo scrutinio del quinto capo d’impugnazione con il quale è censurata, in via subordinata, la congruità della sanzione.
9 – Per quanto precede l’appello deve essere accolto in parte e, per l’effetto, il provvedimento va annullato per le ragioni appena chiarite. Resta salva la rinnovazione del procedimento sanzionatorio da parte di IV, “ ora per allora ” (e dunque senza che vi osti alcuna decadenza), secondo i criteri che si sono chiariti.
10 – La specificità e la novità delle questioni oggetto del giudizio consentono di procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.