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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avvocato Eduardo Daniel Dromi ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Argentina;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il SI. Persona_1 cittadino italiano, nasceva a GO (BG), in data 4.2.1864, come emerge dall'atto di nascita che si allega (All.1). - In data 1.3.1901 a RC (Provincia di Corrientes, Argentina), il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra , come risulta Persona_1 Parte_4 dall'atto di matrimonio che si allega (All.2). - Pur essendo emigrato in Argentina, il SI.
[...]
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella del Paese Persona_1 sudamericano. Infatti, il suo nominativo (e relativi alias) non risulta registrato presso l'Ufficio
Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni, come risulta dall'allegato certificato rilasciato dalla competente Autorità argentina in data 24.9.2021 (All.3). - Dal matrimonio tra i suddetti coniugi nasceva a RC
(Corrientes, Argentina), in data 23.5.1902, il SI. come da relativo atto di nascita Parte_5
(All.4). - In data 19.9.1931 a RC (Corrientes), il SI. contraeva matrimonio Parte_5 con la SI.ra , come risulta dall'atto di matrimonio che si allega (All.5) Parte_6
e dalla loro unione nasceva nella capitale argentina, in data 27.2.1934, la SI.ra Persona_2
come da relativo atto di nascita (All.6). - Quindi, in data 4.9.1956 a Corrientes, la SI.ra
[...] sposava il SI. (cfr. atto di matrimonio sub Persona_2 Persona_3
All.7) e, dalla loro unione, nasceva a RC (Corrientes) in data 18.7.1962, l'odierna ricorrente , come da relativo atto di nascita (All.8). - Infine, Parte_1
in data 22.8.1988 a Buenos Aires, la SI.ra convolava a Parte_1
nozze con il SI. del Valle (cfr. Atto di matrimono sub All.9) e, dalla Persona_4 Parte_2
loro unione, nascevano a Buenos Aires gli altri odierni ricorrenti: , Parte_2
nato il [...] e , nato il [...], come da rispettivi atti di Parte_3 nascita (All.ti 10, 11)”.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti indicati sopra emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 1 Persona_1
fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_1
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani.
[...]
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 19.6.2025
Il giudice
Christian Colombo