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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILENO Parte_1 C.F._1
DARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI 22 65127 PESCARA presso il difensore avv. GILENO DARIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTIERI Controparte_1 C.F._2
VALERIO, elettivamente domiciliato in VIALE DE CECCO 24, PESCARA, presso il difensore avv.
ARGENTIERI VALERIO
OPPOSTA
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 399/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-
02-2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 21-03-2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 399/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-02-2024 in favore di con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.081,50, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, vantata in forza degli accordi patrimoniali convenzionalmente stabiliti tra le parti di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi n. 914/2023 del 23-3-2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, deduzione e richiesta: a) in via preliminare dichiarare l'inesistenza della notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti della;
b) in via preliminare Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito a beneficio dei Giudice di Pace di Pescara, per le motivazioni di cui in premessa;
c) ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
d) nel merito ritenere fondata la dispiegata opposizione e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto sia perché richiesto ed ottenuto in violazione della duplicazione dei titoli, sia e soprattutto, in quanto alla luce della domanda riconvenzionale svolta, risulta inesistente la pretesa creditoria azionata per l'avvenuta estinzione del credito dedotto in ingiunzione per le motivazioni di cui in premessa;
e) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec effettuata dalla parte opposta, l'incompetenza per valore del Tribunale di Pescara, essendo competente il Giudice di Pace di Pescara ai sensi dell'art. 7 c.p.c., e la violazione del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi poiché il avrebbe potuto procedere direttamente con la CP_1 notifica del precetto in forza del decreto di omologa di cui sopra, munito della prevista attestazione di conformità; formulava inoltre domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria di estinzione della pretesa di credito azionata.
2) Si costituiva in giudizio , contestando l'opposizione nel merito, aderendo alle Controparte_1 eccezioni preliminari relative alla duplicazione del titolo ed alla incompetenza per valore e dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo ma non alla domanda, riservando di riproporla nella opportuna sede con le modalità corrette.
pagina 2 di 3 3) Alla prima udienza di comparizione, questo giudicante, rilevato che la parte opposta aveva dichiarato di rinunciare al Decreto ingiuntivo n° 399/2024, emesso il 13/02/2024 dal Tribunale di
Pescara, ma non alla domanda (pag. 3 comparsa di costituzione), configurandosi così una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che non risultava la accettazione della suddetta rinuncia da parte dell'opponente, il quale non si era pronunciato sul punto, insistendo anzi in tutte le richieste, anche istruttorie, formulate, dovendosi ritenere ivi incluse dunque anche quelle relative alla domanda riconvenzionale di compensazione, che tuttavia pure non appare appartenere alla competenza di questo giudice, avendo un valore corrispondente ad € 3.250,00, ritenuto opportuno dunque verificare se la parte opponente intendesse accettare la rinuncia, eventualmente rinunciando a sua volta agli atti relativi alla domanda riconvenzionale, rinviava per accertare la volontà dell'opponente in ordine alla rinuncia ovvero per la discussione sulla questione di competenza in ordine alla riconvenzionale all'udienza del 26 novembre
2024 ore 12,00. A quest'ultima udienza, l'opponente dichiarava di non accettare la rinuncia, insistendo nelle proprie richieste e, in particolare, nell'eccezione di incompetenza del giudice adito, mentre l'opposto confermava la volontà di rinunciare agli atti, aderiva alle eccezioni formulate dall'opponente, chiedendo la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'infondatezza della domanda riconvenzionale. Veniva dunque riservato in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) Rilevato che la pronuncia in tema di competenza è pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, deve in via preliminare ritenersi l'incompetenza per valore del Tribunale di Pescara, essendo competente il Giudice di Pace di Pescara ai sensi dell'art. 7 c.p.c., trattandosi di credito afferente a questioni patrimoniali tra i coniugi ed essendo la somma ingiunta pari ad € 3.081,50, mentre la domanda riconvenzionale di compensazione è di valore pari ad € 3.250,00.
L'eccezione di incompetenza per valore, tempestivamente sollevata, e alla quale la parte opposta ha aderito, preclude ogni valutazione nel merito dell'opposizione. Deve dunque essere affermata la competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara, innanzi al quale le parti vengono rimesse, con concessione dei termini di legge per la riassunzione della causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 946/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Pescara;
concede termine di mesi tre per la riassunzione;
condanna alla rifusione, in favore dell'opponente delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 901,00, di cui € 49,00 per spese ed €
852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GILENO Parte_1 C.F._1
DARIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALESSANDRINI 22 65127 PESCARA presso il difensore avv. GILENO DARIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGENTIERI Controparte_1 C.F._2
VALERIO, elettivamente domiciliato in VIALE DE CECCO 24, PESCARA, presso il difensore avv.
ARGENTIERI VALERIO
OPPOSTA
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 399/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-
02-2024.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 21-03-2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 399/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 13-02-2024 in favore di con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.081,50, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura, vantata in forza degli accordi patrimoniali convenzionalmente stabiliti tra le parti di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi n. 914/2023 del 23-3-2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, deduzione e richiesta: a) in via preliminare dichiarare l'inesistenza della notifica a mezzo PEC effettuata nei confronti della;
b) in via preliminare Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito a beneficio dei Giudice di Pace di Pescara, per le motivazioni di cui in premessa;
c) ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
d) nel merito ritenere fondata la dispiegata opposizione e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto sia perché richiesto ed ottenuto in violazione della duplicazione dei titoli, sia e soprattutto, in quanto alla luce della domanda riconvenzionale svolta, risulta inesistente la pretesa creditoria azionata per l'avvenuta estinzione del credito dedotto in ingiunzione per le motivazioni di cui in premessa;
e) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec effettuata dalla parte opposta, l'incompetenza per valore del Tribunale di Pescara, essendo competente il Giudice di Pace di Pescara ai sensi dell'art. 7 c.p.c., e la violazione del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi poiché il avrebbe potuto procedere direttamente con la CP_1 notifica del precetto in forza del decreto di omologa di cui sopra, munito della prevista attestazione di conformità; formulava inoltre domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla declaratoria di estinzione della pretesa di credito azionata.
2) Si costituiva in giudizio , contestando l'opposizione nel merito, aderendo alle Controparte_1 eccezioni preliminari relative alla duplicazione del titolo ed alla incompetenza per valore e dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo ma non alla domanda, riservando di riproporla nella opportuna sede con le modalità corrette.
pagina 2 di 3 3) Alla prima udienza di comparizione, questo giudicante, rilevato che la parte opposta aveva dichiarato di rinunciare al Decreto ingiuntivo n° 399/2024, emesso il 13/02/2024 dal Tribunale di
Pescara, ma non alla domanda (pag. 3 comparsa di costituzione), configurandosi così una rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che non risultava la accettazione della suddetta rinuncia da parte dell'opponente, il quale non si era pronunciato sul punto, insistendo anzi in tutte le richieste, anche istruttorie, formulate, dovendosi ritenere ivi incluse dunque anche quelle relative alla domanda riconvenzionale di compensazione, che tuttavia pure non appare appartenere alla competenza di questo giudice, avendo un valore corrispondente ad € 3.250,00, ritenuto opportuno dunque verificare se la parte opponente intendesse accettare la rinuncia, eventualmente rinunciando a sua volta agli atti relativi alla domanda riconvenzionale, rinviava per accertare la volontà dell'opponente in ordine alla rinuncia ovvero per la discussione sulla questione di competenza in ordine alla riconvenzionale all'udienza del 26 novembre
2024 ore 12,00. A quest'ultima udienza, l'opponente dichiarava di non accettare la rinuncia, insistendo nelle proprie richieste e, in particolare, nell'eccezione di incompetenza del giudice adito, mentre l'opposto confermava la volontà di rinunciare agli atti, aderiva alle eccezioni formulate dall'opponente, chiedendo la compensazione delle spese di lite, alla luce dell'infondatezza della domanda riconvenzionale. Veniva dunque riservato in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) Rilevato che la pronuncia in tema di competenza è pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, deve in via preliminare ritenersi l'incompetenza per valore del Tribunale di Pescara, essendo competente il Giudice di Pace di Pescara ai sensi dell'art. 7 c.p.c., trattandosi di credito afferente a questioni patrimoniali tra i coniugi ed essendo la somma ingiunta pari ad € 3.081,50, mentre la domanda riconvenzionale di compensazione è di valore pari ad € 3.250,00.
L'eccezione di incompetenza per valore, tempestivamente sollevata, e alla quale la parte opposta ha aderito, preclude ogni valutazione nel merito dell'opposizione. Deve dunque essere affermata la competenza per valore del Giudice di Pace di Pescara, innanzi al quale le parti vengono rimesse, con concessione dei termini di legge per la riassunzione della causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 946/2024, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di Pescara;
concede termine di mesi tre per la riassunzione;
condanna alla rifusione, in favore dell'opponente delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 901,00, di cui € 49,00 per spese ed €
852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% (art. 3/2 D.M. 10-3-2014 n. 55), IVA e CPA come per legge.
Pescara, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3