Articolo 188 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 135Articolo 137
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16 settembre 2003
Art. 188. Navi da pesca: norme tecniche radionavali 1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003