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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2596/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C. da Lacchi n. 4, presso lo Parte_1
i AR (PEC , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE e in Controparte_2 usta procura in atti, dall'avv. Giulia De Caridi (PEC: avvocato12. egione.calabria.it). Emai_3
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere presentato la propria candidatura al bando indetto dalla Protezione civile per il reclutamento di una task force di 1.500 operatori socio sanitari a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al
1 contenimento dell'emergenza COVID -19, nel quale veniva previsto il rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata, pari a euro 100/die, nonché il vitto e l'alloggio in loco a cura della Regione nella quale veniva prestato servizio;
II) in accoglimento della domanda di candidatura presentata, di avere prestato servizio, dal 8.6.2020 al 7.6.2023 in modo continuo ed ininterrotto, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, presso l'Istituto Penitenziario di sito in C.da Cocari n. 29 – 89900 CP_1 [...]
; III) di non avere sottoscritto alc di lavoro e di avere svolto la pr CP_1 mansione, anche se formalmente qualificata come lavoro volontario, mediante vincolo di subordinazione, seguendo turni strutturati di mattina o di pomeriggio;
IV) di non avere ricevuto il premio di solidarietà e/o la retribuzione dal 1.1.2023 al 7.6.2023, per un importo complessivo pari a € 11.700,00 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accertare e dichiarare che il sig. ha lavorato in modo continuo ed ininterrotto con qualifica di Operatore Socio Parte_1
Sanit ituto Penitenziario di sito in C.da Cocari N° 29 – 89900 CP_1 [...]
, dal 08.06.2020 fino al 07.06.2023; 2) Accertare e dichiarare conseguentemente che il sig. CP_1 ha continuato a svolgere il proprio lavoro anche nel periodo tra dal 01.01.2023 Parte_1
3 3) Accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato, nello specifico, di pubblico impiego;
4) Per l'effetto, condannare a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso, le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., a corrispondere, al sig. la somma di euro 11.700,00, oltre interessi e rivalutazione al Parte_1 soddisfo, a titolo di retribuzioni o premi di solidarietà non corrisposte per il lavoro svolto nel periodo tra il 01.01.2023 al 07.06.2023 o la somma valutata dal Giudice;
5) Condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, con rivalutazione ed interessi al soddisfo.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando le avverse pretese e concludendo per il rigetto della domanda di
[...] parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, la non si è costituita ed è rimasta Controparte_2 contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. È pacifico che il ricorrente abbia prestato, dal 8.6.2020 al 7.6.2023, l'attività di operatore socio sanitario, presso la Casa Circondariale di , per la presa di servizio CP_1 successiva alla partecipazione al bando indett one Civile, in ragione del disposto dell'ordinanza di cui all'OCDPC n 665/2020 “ Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b). L'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie: a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività
2 presso: a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, quest'ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal Ministero della giustizia. Le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9. A ciascun operatore dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio. Le Regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del della protezione civile, nonché del viaggio di trasferimento fino alla sede CP_2 gnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal
[...]
civile anche attraverso le strutture operative di cui all'a Controparte_3
o n. 1 del 2018 o soggetti privati. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Il
è autorizzato a stipulare idonea polizza assicurativa Controparte_4 tura dell'attività prestata ai sensi della presente ordinanza. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l'emergenza.” 3. Il ricorrente deduce, in questa sede, però, di avere prestato, per l'intero rapporto, formalmente, la propria attività di lavoro volontario, ma di fatto, mediante vincolo di subordinazione e lamenta il mancato pagamento del premio di solidarietà e/o della retribuzione per il lavoro svolto dal 1.1.2023 al 7.6.2023, presso la Casa Circondariale di
. CP_1
4. L' rappresenta invece che con nota della , n. Controparte_5 Controparte_2
18583/2020 è stato comunicato, con riferimento agli operatori assegnati la decorrenza improrogabile della relativa presa di servizio, a far data del 8.6.2020 e, con successive proroghe (tra l'altro OCDPC 936 del 20.10.2022) è stata disposta la prosecuzione dell'attività degli operatori socio sanitari, fino al 31.12.2022 e, pertanto, per l'attività svolta successivamente, deve essere escluso il diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di solidarietà.
5. Anche la domanda di qualificazione del rapporto di lavoro come “subordinato”, considerata anche la produzione in giudizio, da parte del ricorrente, delle rendicontazioni volontaristiche, nonché l'assenza di prova in ordine al requisito della subordinazione (sussistenza del potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro), risulta essere infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
6. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda del ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, C. da Lacchi n. 4, presso lo Parte_1
i AR (PEC , che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE e in Controparte_2 usta procura in atti, dall'avv. Giulia De Caridi (PEC: avvocato12. egione.calabria.it). Emai_3
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/12/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di avere presentato la propria candidatura al bando indetto dalla Protezione civile per il reclutamento di una task force di 1.500 operatori socio sanitari a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al
1 contenimento dell'emergenza COVID -19, nel quale veniva previsto il rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata, pari a euro 100/die, nonché il vitto e l'alloggio in loco a cura della Regione nella quale veniva prestato servizio;
II) in accoglimento della domanda di candidatura presentata, di avere prestato servizio, dal 8.6.2020 al 7.6.2023 in modo continuo ed ininterrotto, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, presso l'Istituto Penitenziario di sito in C.da Cocari n. 29 – 89900 CP_1 [...]
; III) di non avere sottoscritto alc di lavoro e di avere svolto la pr CP_1 mansione, anche se formalmente qualificata come lavoro volontario, mediante vincolo di subordinazione, seguendo turni strutturati di mattina o di pomeriggio;
IV) di non avere ricevuto il premio di solidarietà e/o la retribuzione dal 1.1.2023 al 7.6.2023, per un importo complessivo pari a € 11.700,00 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accertare e dichiarare che il sig. ha lavorato in modo continuo ed ininterrotto con qualifica di Operatore Socio Parte_1
Sanit ituto Penitenziario di sito in C.da Cocari N° 29 – 89900 CP_1 [...]
, dal 08.06.2020 fino al 07.06.2023; 2) Accertare e dichiarare conseguentemente che il sig. CP_1 ha continuato a svolgere il proprio lavoro anche nel periodo tra dal 01.01.2023 Parte_1
3 3) Accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato, nello specifico, di pubblico impiego;
4) Per l'effetto, condannare a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso, le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., a corrispondere, al sig. la somma di euro 11.700,00, oltre interessi e rivalutazione al Parte_1 soddisfo, a titolo di retribuzioni o premi di solidarietà non corrisposte per il lavoro svolto nel periodo tra il 01.01.2023 al 07.06.2023 o la somma valutata dal Giudice;
5) Condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, con rivalutazione ed interessi al soddisfo.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, contestando le avverse pretese e concludendo per il rigetto della domanda di
[...] parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, la non si è costituita ed è rimasta Controparte_2 contumace. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. È pacifico che il ricorrente abbia prestato, dal 8.6.2020 al 7.6.2023, l'attività di operatore socio sanitario, presso la Casa Circondariale di , per la presa di servizio CP_1 successiva alla partecipazione al bando indett one Civile, in ragione del disposto dell'ordinanza di cui all'OCDPC n 665/2020 “ Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b). L'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie: a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività
2 presso: a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
b) gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, quest'ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Dipartimento della protezione civile dispone l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal Ministero della giustizia. Le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9. A ciascun operatore dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio. Le Regioni provvedono al rimborso delle spese documentate del viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi da parte del della protezione civile, nonché del viaggio di trasferimento fino alla sede CP_2 gnata e di quello di ritorno presso il proprio domicilio al termine del periodo di attività. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal
[...]
civile anche attraverso le strutture operative di cui all'a Controparte_3
o n. 1 del 2018 o soggetti privati. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Il
è autorizzato a stipulare idonea polizza assicurativa Controparte_4 tura dell'attività prestata ai sensi della presente ordinanza. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l'emergenza.” 3. Il ricorrente deduce, in questa sede, però, di avere prestato, per l'intero rapporto, formalmente, la propria attività di lavoro volontario, ma di fatto, mediante vincolo di subordinazione e lamenta il mancato pagamento del premio di solidarietà e/o della retribuzione per il lavoro svolto dal 1.1.2023 al 7.6.2023, presso la Casa Circondariale di
. CP_1
4. L' rappresenta invece che con nota della , n. Controparte_5 Controparte_2
18583/2020 è stato comunicato, con riferimento agli operatori assegnati la decorrenza improrogabile della relativa presa di servizio, a far data del 8.6.2020 e, con successive proroghe (tra l'altro OCDPC 936 del 20.10.2022) è stata disposta la prosecuzione dell'attività degli operatori socio sanitari, fino al 31.12.2022 e, pertanto, per l'attività svolta successivamente, deve essere escluso il diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di solidarietà.
5. Anche la domanda di qualificazione del rapporto di lavoro come “subordinato”, considerata anche la produzione in giudizio, da parte del ricorrente, delle rendicontazioni volontaristiche, nonché l'assenza di prova in ordine al requisito della subordinazione (sussistenza del potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro), risulta essere infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
6. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda del ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 01/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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