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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/08/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2025
N. R.G. 1090/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 573/2024 del Tribunale di
Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa GRECO, pubblicata il 9.07.2024, promossa da:
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
MILANO presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato contro con l'avv. LUISA DAL SASSO presso il cui studio sito in Controparte_1
Monza alla via Sempione 13 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito
Pagina 1 In via principale
-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza o modificarla nella parte in cui accertano che ii fatti di causa sono implicitamente annoverabili nelle ipotesi di cui al comma 564 art. 1 legge 266 del 2005, nonché
ii)omesso la rilevazione della prescrizione decennale anche della speciale elargizione una tantum disciplinata dall'art. 5 legge 206/2004 ed iii)implicitamente avallato l'indicazione della invalidità medico-legale patita dal ricorrente senza aver attivato la fase di consulenza medico-legale pur richiesta dal Sig. CP_1
[...]
In via subordinata
-Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio
Per la PARTE APPELLATA
▪ pronunciarsi l'INAMMISSIBILITA' ai sensi degli artt. 436-bis e 348-bis cpc del ricorso in appello ex adverso proposto, difettando lo stesso degli elementi di cui all'art. 434 cpc;
▪ RIGETTARSI comunque l'appello del poiché manifestamente Parte_1 infondato, confermando nel merito integralmente la sentenza gravata con conseguente chiarimento circa la spettanza, in favore del sig. , sia di interessi che di Controparte_1 rivalutazione monetaria sui benefici economici riconosciuti a far tempo dall'1 luglio 2009
(assegno vitalizio di € 500,00 mensili di cui alla L. 407/98 ed assegno vitalizio mensile di €
1033,00 di cui alla L. 206/04) e sino al saldo effettivo;
▪ IN OGNI CASO, previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi illegittimi, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al Controparte_1 riconoscimento dello status di 'Vittima del dovere' e del suo diritto ai conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente, nonché dichiararsi il corrispondente obbligo ex lege all'inserimento del medesimo ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal , ai fini della concessione Parte_1 dei benefici assistenziali previsti dalla normativa invocata, su cui calcolarsi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'1/07/2009 al saldo;
▪ CONDANNARE ovvero CONFERMARE LA CONDANNA del convenuto alla Parte_1 corresponsione di assegno mensile vitalizio pari ad € 500,00 e dello speciale assegno vitalizio
Pagina 2 mensile di Euro 1.033,00, o nella diversa misura dei predetti assegni come stabilita normativamente e secondo gli aggiornamenti disposti, ed infine al riconoscimento degli ulteriori benefici previsti dalla legge tra cui: la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita, l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta. Il tutto con interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze e/o ratei maturate e sino al saldo effettivo;
▪ IN VIA GRADATA, nella denegata ipotesi in si ritenesse invece operante la prescrizione, si chiede che si consideri che l'aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente risale ad accertamento della CMO alla data del 17/2/2016 (doc. 5), e pertanto che il riconoscimento possa operare da tale data, dunque i benefici correlati si facciano decorrere dalla data di stabilizzazione del quadro menomativo, con ogni conseguenza in tema di condanna all'assegno mensile vitalizio ed allo speciale assegno mensile vitalizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
▪ Si specificano i benefici spettanti: In ragione della effettiva percentuale di invalidità riferibile al ricorrente, anche a mezzo di eventuale apposita CTU medico-legale, si ritiene debbano essergli riconosciuti tutti i benefici correlati al c.d. Status di vittima del dovere e pertanto:
➢ assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 e art. 4 DPR 243/06 nella misura di €
500,00 mensili (L. 350/03);
➢ speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 c. 3 L. 206/04 e art. 2 c. 105 L. 244/07 nella misura di € 1.033,00 mensili;
➢ ulteriori benefici (anche di natura non economica): la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita;
l'accesso privilegiato alle borse di studio;
l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli;
l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici;
l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (inclusa l'Irpef).
▪ IN VIA ISTRUTTORIA qualora in denegata ipotesi ritenuto necessario, nominarsi
Consulente Tecnico d'Ufficio per accertare definitivamente le condizioni sanitarie del sig. con relativa stima del grado di invalidità riportato dal medesimo, in base alla quale CP_1
Pagina 3 graduare i benefici richiesti e conseguenti all'accertamento dello status di Vittima del dovere, secondo i parametri della normativa in materia vigente, come sopra richiamati.
▪ Ricorrendone i presupposti, ed accertata la temerarietà della lite, pronunciarsi condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc del appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
di somma equitativamente determinata. Controparte_1
Contestualmente, si propone
APPELLO INCIDENTALE
Relativamente alla sentenza n. 573/2024 del Tribunale di Monza- sezione Lavoro, emessa nell'ambito del giudizio RG 1612/2021, sui seguenti capi:
- “condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 di cui all'art. 2 L. 407/98 con decorrenza dal 1.7.2009 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” laddove SI RITENESSE CHE il Tribunale ha concesso alternativamente gli interessi legali piuttosto che la rivalutazione monetaria anziché, come dovuto, entrambe le maggiorazioni sull'assegno;
- “condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L.
206/04, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” laddove SI RITENESSE CHE il Tribunale ha concesso alternativamente gli interessi legali piuttosto che la rivalutazione monetaria anziché, come dovuto, entrambe le maggiorazioni sull'assegno.
Con integrale conferma, quanto al resto, dell'impugnata sentenza, richiamandosi tutte le conclusioni già sopra esposte.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, come da allegata nota spese, maggiorate degli oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Monza con la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso promosso da contro il , e ha così deciso: Controparte_1 Parte_1
“- Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che CP_1 ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere in conseguenza
[...] dell'infortunio del 17.1.2003;
Pagina 4 - condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 di cui all'art. 2 della legge n.
407/98, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente a fruire dei benefici previsti ex lege in ragione del riconoscimento dello status di vittima del dovere (tra i quali l'assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. art. 6, comma 2 legge n. 206/04, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 legge n. 206/04 e all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 9 legge n. 206/2004 e ex art. 1 della legge n. 203/2000,
l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta nei limiti e secondo le leggi che regolano detta materia);
- condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 6.580,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge”.
Con ricorso depositato in data 24/09/21 sovrintendente della Polizia di Controparte_1
Stato in forza alla Sezione Polizia Stradale di Milano, ha esposto di essere stato investito -in data 17.1.2003- lungo la tangenziale est di Milano, ove era intervenuto al km 2+900 su disposizione della centrale operativa per prestare assistenza, in occasione di sinistro stradale con veicolo fermo ed incidentato in terza corsia di marcia;
di aver conseguentemente subito gravi lesioni, che avevano portato la competente commissione medica a ritenerlo “non idoneo permanentemente al servizio di istituto e nella P.S. in modo parziale”. Ha rammentato poi di aver conseguito in data 17.2.2016 anche il riconoscimento dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute in connessione con le lesioni subite e di avere pertanto richiesto in data
24.6.2019 il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 532 e 563, L. 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 (quantificando nel 15% la lesione
Pagina 5 permanente in ambito di responsabilità civile e nel 28-30% il danno permanente con specifico riferimento alla normativa inerente le c.d. vittime del dovere) ma di essersi visto opporre l'intervenuta prescrizione del suo diritto.
Ha convenuto quindi in giudizio il al fine di veder riconosciuto il suo Parte_1 diritto ad essere inserito nell'elenco di “vittima del dovere” con “conseguente condanna del convenuto alla corresponsione dell'assegno mensile vitalizio pari ad € 500,00 e Parte_1 dello speciale assegno vitalizio mensile di Euro 1.033,00” […] e per veder altresì riconosciuto il suo diritto ad accedere agli “ulteriori benefici previsti dalla legge tra cui la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita, l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto contestando la pretesa attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto, insistendo, in particolare nell'evidenziare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, rilevando che era ormai spirato il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore L. n. 302/1990, della L. n. 388/2000 e della L. n. 266/2005, non avendo parte ricorrente prodotto alcun valido atto interruttivo.
Ha contestato poi la ricorrenza nel merito dei presupposti per il riconoscimento dello status richiesto dal ricorrente, rilevando che al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, la legge n. 266/2005 deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 466/1980, sicché può essere riconosciuto vittima del dovere solo il dipendente pubblico deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi tassativamente indicati in tale legislazione, laddove l'evento lesivo occorso a parte attorea non è ascrivibile allo svolgimento diretto di contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Il primo Giudice, dando seguito ai precedenti giurisprudenziali in materia (Cass., sez. lav., n.
17440/2022 e Cass. n. 37522/2022) e riconoscendo quindi che l'azione volta all'accertamento del diritto al riconoscimento dello status della condizione di “vittima del dovere” deve essere
Pagina 6 considerata imprescrittibile, ha accolto la domanda del ricorrente rilevando che il legislatore nel corso degli anni aveva contribuito ad ampliare significativamente la definizione di vittima del dovere, includendo tutti dipendenti pubblici deceduti o che avevano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento dei loro compiti, purché ricorrano "particolari condizioni ambientali o operative" che, come chiarito dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1 commi 563,564,565 L. 266/2005; DPR 243/2006).
Nel caso di specie, il primo giudice, tenuto conto anche di quanto risultante dal verbale del sinistro, dalla relazione allegata alla valutazione della commissione medica, ha ritenuto comprovato che il ricorrente avesse riportato l'infermità per le particolari condizioni operative ed ambientali che avevano caratterizzato il suo intervento nella notte del 17.1.2003, ritenendo, pacifico, inoltre, il nesso di causalità tra l'attività di servizio e le patologie sofferte. Sul punto infatti così statuiva: “È pacifico e incontestato, infatti, che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato in piena notte, allorché egli (unitamente ad un collega, purtroppo deceduto in seguito all'infortunio) intervenne lungo un tratto della tangenziale est di Milano per prestare soccorso ad un veicolo fermo sulla terza corsia di marcia e venne investito (unitamente al collega) da un altro veicolo, che procedeva a forte velocità ed il cui conducente perse il controllo anche a causa delle condizioni di umidità della superficie stradale.
Orbene le indicate condizioni di luogo, di tempo, di modalità dell'intervento abbiano comportato per il ricorrente l'onere di affrontare un rischio specifico e maggiore rispetto a quelli ordinari…… la circostanza che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato nottetempo e dunque in una situazione di diminuite condizioni di visibilità, su strada a scorrimento veloce, lungo la corsia destinata al sorpasso sono elementi che rendono evidente come in quella specifica situazione il ricorrente sia stato esposto ad un rischio specifico maggiore rispetto a quello affrontato in via ordinaria”.
Risultando pacifica la quantificazione dell'invalidità complessiva del 28-30%, in quanto non contestata dal , il Tribunale ha quindi riconosciuto al i benefici di cui Parte_1 CP_1 all'art. 1, comma 562 della legge n. 266/05 e al D.P.R. n. 243/06 con decorrenza dal
01/07/2009, convenendo con il in merito all'eccezione di prescrizione, rilevando Parte_1 che: “Se è vero, infatti, che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile, è vero anche che è soggetto a
Pagina 7 prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass., ordinanza n. 2563/2016)…. Nel caso di specie risulta però comprovato documentalmente che il ricorrente ha presentato la domanda per il riconoscimento delle provvidenze in disamina in data 25.6.2019 (doc. 7 fasc. ric.), sicché per entrambe le prestazioni devono ritenersi prescritti tutti i ratei antecedenti al
25.6.2009, tenuto conto che “per costante orientamento giurisprudenziale, le prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate si prescrivono in dieci anni, mentre i singoli ratei della prestazione già liquidata si prescrivono in cinque anni” (Cass., sentenza n. 2278/2010).
Devono quindi ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di €
500,00, maturati dal 01.01.2006 al 30.6.2009 e i ratei dell'assegno vitalizio mensile di €
1.033,00, maturati dal 01.01.2008 al 30.6.2009”.
Il con atto depositato in data 14/10/24 ha proposto appello per i motivi Parte_1 di seguito indicati, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
1.Error in iudicando – nullità sentenza per mancata rilevazione dell'avvenuta prescrizione anche della speciale elargizione una tantum e per la dichiarata imprescrittibilità delle azioni di accertamento dello status di vittime del dovere
Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza per aver non rilevato Parte_1
l'ultratardività della domanda presentata dal solo in data 24.06.2019 non solo in CP_1 relazione alle prescrizioni dei raeti mensili riguardanti le prestazioni periodiche a scadenza mensile a partire dal 24.06.2009, ma anche della prestazione speciale una tantum, implicitamente riconosciuta al di là della carenza argomentativa e formale nel dispositivo finale.
Sul punto parte appellante rammentato quanto stabilito:
. dall'art. 2934 del c.c. “(…) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (…)”.
. dall'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto al beneficio economico può essere fatto valere”, rilevato altresì che la legge disciplinante la materia è entrata in vigore il 1° gennaio 2006, sostiene che da tale data debba essere individuato il dies a quo da cui rivendicare la titolarità del diritto e i correlati benefici economici.
Pagina 8 Quanto invece alla prescrittibilità del riconoscimento quale vittima del dovere (o soggetto ad essa equiparato), parte appellante rammenta che è dirimente il fatto che dal suo riconoscimento discendono una serie di benefici di carattere economico e che proprio in virtù di questa sua corrispettività, esso non può essere annoverato tra i diritti indicati dalla legge come imprescrittibili, né, tantomeno, tra quelli indisponibili, che, come noto, sono quelli di carattere schiettamente non patrimoniale volti a soddisfare non soltanto il loro titolare, coinvolgendo interessi della collettività. Per tale motivo insiste nel ribadire che il diritto quesito in questa sede è certamente prescrittibile e soggetto alla tempistica perentoria di cui sopra.
Anche su tale punto riporta giurisprudenza conferente
2.Error in iudicando – violazione o non corretta applicazione del comma 563 e/o 564 legge 23 dicembre 2005 n.266
Con il secondo motivo di appello lamenta che la lesione insorta al a seguito CP_1 dell'evento non integra i presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere”, bensì quelli per i quali possono invocarsi altri istituti che la normativa in vigore prescrive nei casi di invalidità per causa di servizio (riconoscimento della causa di servizio, pensione privilegiata), istituti, questi, peraltro già concessi al lavoratore.
Nel caso di specie, sostiene parte appellante, l'evento de quo - avvenuto durante il turno di servizio, - non era riconducibile allo svolgimento diretto di azioni di contrasto ad ogni tipo di criminalità o allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, che la normativa richiamata da controparte (art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) e la giurisprudenza amministrativa indicano quale requisito essenziale per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere.
Infatti, lamenta il ministero appellante, “contrasto ad ogni tipo di criminalità” implica una scelta ponderata del Legislatore volta a non ricomprendere qualsiasi intervento in cui si sia verificata la commissione di un reato, bensì solo quei servizi od operazioni ontologicamente o comunque direttamente e specificatamente finalizzati a contrastare la criminalità, intendendosi per tale perimetro di tutela aggiuntiva non la commissione di qualsiasi occasionale ed estemporaneo illecito penale. Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da un rischio specificatamente attinente all'espletamento di attività di contrasto al crimine o allo
Pagina 9 svolgimento di servizi di ordine pubblico, in connessione a determinate circostanze eccezionali riferite alle precipua prestazione di servizio svolta al momento dell'evento.
A supporto della tesi rappresentata il richiama la decisione della Suprema Corteche Parte_1 ha affermato che: “…perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.243/06 nel senso che particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si
è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Bisogna dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. S.U. n.
21969/2017).
Parte appellante conclude sul punto ribadendo quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di controparte, le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o “equiparato”, non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il Militare è chiamato a prestare il servizio: nel servizio prestato dal non è rintracciabile alcuna particolare CP_1 condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere quei presupposti integranti il citato comma 564. Né si può ritenere la condizione di servizio dello stesso inserita in contesto di situazioni abnormi, allarmanti, eccezionali ed esorbitanti la normalità del servizio.
Pagina 10 3.Error in procedendo – Erronea determinazione del quantum indicato a titolo di invalidità da parte del Giudice di prime cure – violazione o erronea applicazione dei rispettivi oneri probatori ed asseverativi processualmente rilevanti
Parte appellante denuncia la sentenza anche in punto di quantificazione dell'indennità permanente rilevando che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice,
l'amministrazione aveva contestato le risultanze rese da una consulenza unilateralmente predisposta. Parte appellante lamenta inoltre che la sentenza impugnata è oltretutto ineseguibile dal momento che nella stessa erano stati indicati 3 valori percentuali (15%, 28%
e 30%) che non permettono quindi di capire quale sia l'esatta quantificazione dell'invalidità dell'appellato.
Con memoria depositata in data 08/01/25 si è costituito in giudizio Controparte_1 lamentando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto. deduce che l'appello avversario, oltre ad essere errato nelle parti fattuali (l'appellato CP_1 veniva identificato con nomi diversi;
gli eventi fatti risalire a date variabili…) non era correttamente motivato e non era nemmeno indicato in modo chiaro e specifico il capo di sentenza del Tribunale cui tali motivi si riferivano né quale parte della decisione di primo grado si intendeva impugnare.
Evidenzia inoltre l'errore commesso in più punti dell'atto di appello con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rileva l'infondatezza del primo motivo d'appello in quanto la sentenza gravata, in nessuna parte, aveva accordato allo stesso la speciale elargizione, né tanto meno tale elargizione era stata dallo stesso richiesta nel ricorso promosso innanzi al Giudice, data la vigente prescrizione decennale.
Respinge inoltre le argomentazioni del appellante che avevano ritenuto soggetta a Parte_1 prescrizione la domanda di riconoscimento dello status di 'vittima del dovere' rammentando che la Legge n. 266/2005, non a caso, non poneva alcun limite temporale in ordine alla presentazione della domanda da parte dell'interessato, né sanciva alcun termine prescrizionale del relativo diritto, di talché il richiamo alle norme civilistiche indicate nel diniego opposto dal alla domanda di risultava incoerente, errato e contrario ai principi Parte_1 CP_1 vigenti in materia nonché alla stessa Carta Costituzionale.
Sul punto rammenta poi che la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con sentenza n. 17440 del
30/5/2022 aveva affrontato il tema affermando il seguente principio di diritto: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005, ha natura
Pagina 11 di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”. Con ordinanza n. 3868 dell'8/02/2023 la Suprema Corte
(sez. VI civ.) era tornata sul tema ribadendo che la prescrizione opera soltanto in riferimento agli emolumenti economici da erogare alla vittima del dovere in epoca anteriore al decennio calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed ancora, con ordinanza n. 9449 del 9/4/2024 era tornata in argomento ribadendo la natura di status della c.d. vittima del dovere da cui l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento. La prescrizione opera invece in relazione alle provvidenze maturate anteriormente alla domanda.
Ugualmente il principio era stato ribadito in altre pronunce della Suprema Corte, tra cui la sentenza n. 14501 del 23/5/2024.
Secondo gli le disposizioni normative oggetto del presente giudizio (L. n. 266 del Parte_2
2005, art. 1, commi 563 e 564) istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi“, il quale “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
In merito invece al quantum, parte appellante evidenzia che correttamente il primo giudice aveva riconosciuto i benefici economici di legge a far tempo dal 1° luglio 2009, dovendosi ritenere prescritti i ratei anteriori al 25.6.2009 e ciò sia in riferimento all'assegno vitalizio di €
500,00 mensili di cui alla L. 407/98 sia all'assegno vitalizio mensile di € 1033,00 di cui alla
L. 206/04.
A tali importi il Giudice aveva correttamente stabilito si dovesse aggiungere 'il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria' dalla data dell'1/7/2009 al saldo. propone APPELLO INCIDENTALE, per il caso in cui si ritenga che il citato capo CP_1 di sentenza di primo grado disponga alternativamente (e non cumulativamente come richiesto e dovuto) a favore dello stesso il riconoscimento sui ratei dovuti dal della sola Parte_1 rivalutazione monetaria piuttosto che dei soli interessi legali.
Chiede quindi alla Corte di provvedere a specificarne la portata sul punto confermando la spettanza dei ratei (come già stabiliti) maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria,
Pagina 12 sulla base di quanto statuito da Cass.Civ. sez. Lav., 23/05/2024 n. 14501: “Dando continuità
Cass. n. 11013 del 2022, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, Cass. n.11013 del
2022 cit.; Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n.
13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000). La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore”.
Quanto invece alla dedotta nullità della sentenza per violazione o non corretta applicazione del comma 563 e/o 564 della l. 23.12.2005 n. 266 parte appellata ne deduce l'infondatezza rilevando che il caso in esame si inseriva correttameente nella previsione di cui all'art. 1 comma 563 della legge n. 266/2005; aveva infatti riportato un'invalidità permanente CP_1 nello svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico (lett. b comma 563 art. 1) nonché in operazioni di soccorso (lett. d comma 563 art. 1) ed anche nel compimento di attività a tutela della pubblica incolumità (lett. e comma 563 art. 1), pertanto non sarebbe stato necessario, secondo tale difesa, indagare se l'evento lesivo in questione fosse occorso in particolari condizioni operative o ambientali, come invece sostenuto dal : è dunque Parte_1 sufficiente rilevare come l'evento dannoso era occorso nel contesto di un'attività intesa alla tutela dell'incolumità pubblica, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore.
Quanto all'ultimo motivo di appello avversario (erronea determinazione del quantum indicato a titolo di invalidità) parte appellata rammenta che dal complesso normativo applicabile al caso di specie si evince che l'unica condizione cui è subordinato il riconoscimento dei benefici economici richiesti (i due assegni mensili vitalizi rispettivamente di € 500 ed € 1033)
è la ricorrenza di una invalidità permanente non inferiore al 25%, secondo il DPR 181/2009.
L'infermità accertata in capo al .e mai contestata da parte del odierno CP_1 Parte_1 appellante, era stata quantificata nella misura finale del 28-30% come documentato dalla relazione medico legale della dott.ssa (doc. 12). In tale elaborato il medico aveva Per_1 spiegato che la tabella di equiparazione da applicarsi (allegato n. 1 del DPR 181/09) consentiva di rapportare l'originaria stima operata dall'Amministrazione per (n. 1 CP_1
Pagina 13 della 8^ categoria tab. “A”) all'indicazione di una percentuale pari ad almeno il 28-30%. In ogni caso, si superava quindi il valore-soglia del 25% che il DPR medesimo poneva quale
'sbarramento' per il riconoscimento dei benefici in oggetto.
Nel corso del giudizio di appello veniva disposta Ctu medico legale per l'accertamento dell'invalidità conseguente all'infortunio subito da e all'udienza dell' 1 luglio2025 CP_1 la causa è stata decisa, all'esito della discussione dei difensori, come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla presente sentenza.
*******************
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per asserita omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto dal indica in Parte_1 modo non equivoco le doglianze proposte. Come sopra evidenziato l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale, in sintesi: ritenuto non prescritti il diritto alla speciale elargizione, i ratei delle prestazioni riconosciute antecedenti il 24.06.2009 e imprescrittibile lo status di vittima del dovere;
ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di detto status, liquidato le prestazioni sulla base di un'invalidità la cui misura era stata determinata in conformità ad una consulenza medico legale di parte che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stata fin dall'inizio del processo contestata dal . Parte_1
Pagina 14 L'appello, tuttavia, seppure ammissibile, è nel merito infondato.
La sentenza appellata resiste, anzitutto, alla censura riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione, svolta dall'appellante con riferimento alla decorrenza della speciale elargizione, alla imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e ai singoli ratei.
Premesso che, come confermato dall'appellato nella memoria di costituzione, mai CP_1 ha chiesto in giudizio il riconoscimento della speciale elargizione, va esaminata l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto allo status di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata. Questa Corte di Appello aderisce alla soluzione ribadita in sede di legittimità, da Cass. n. 17440/2022, richiamata dal primo giudice, secondo cui < La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge >.
Tale principio, come ricordato nella sentenza impugnata, è stato confermato dalla stessa
Suprema Corte con la successiva decisione n. 37522 del 2022, nella cui motivazione si precisa
“ ... la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte, con la pronuncia n. 17440 del
2022, affermativa del principio per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L.
n. 266 del 2005, art. 1 commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”; all'indicato precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente. richiamate, anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., occorre assicurare continuità in questa sede ....”
Si deve quindi dare atto dell'imprescrittibilità del diritto fatto valere in questo giudizio dal ricorrente.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione del diritto alle prestazioni collegate per legge a detto status.
Considerato che
pacificamente il primo atto interruttivo era avvenuto con la domanda amministrativa del 24.06.2019 correttamente il primo giudice ha considerato prescritti i ratei maturati sino al 1.07.2009 ovvero per il periodo a ritroso dal decennio anteriore alla domanda amministrativa del 24 06 2019-
Pagina 15 La sentenza di primo grado va anche confermata, anche se con motivazione difforme, .nella parte in cui il tribunale ha nel merito ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo all'odierno appellato,
Gli accadimenti fattuali così come descritti in ricorso e ricostruiti dal giudice di prime cure non sono contestati e sono così descritti nella sentenza impugnata:
È pacifico e incontestato, infatti, che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato in piena notte, allorché egli (unitamente ad un collega, purtroppo deceduto in seguito all'infortunio) intervenne lungo un tratto della tangenziale est di Milano per prestare soccorso ad un veicolo fermo sulla terza corsia di marcia e venne investito (unitamente al collega) da un altro veicolo, che procedeva a forte velocità ed il cui conducente perse il controllo anche a causa delle condizioni di umidità della superficie stradale.
Il quadro normativo di riferimento sulla base del quale deve essere esaminata la riconducibilità dell'appellato alla categoria vittime del dovere può essere così sinteticamente ricostruito:
l'art. 1 della legge 266/2005, comma 563 ha stabilito che ”Per vittime del dovere debbono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 1980 n. 466 ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564 ha ampliato ulteriormente l'area, disponendo che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative”.
Il successivo comma 565 ha altresì previsto che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”
Pagina 16 Con il D.P.R. n. 243 del 7.7.2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) è stato poi precisato che: ”Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) Per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 Agosto
1980 , n. 46 6 , 20 Ottobre 1990, n. 302, 23 Novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 Agosto 2004 n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali ed operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”
Questa Corte con la sentenza n. 1603/2017 pubbl. il 12/10/2017 (est. Casella) ha così statuito in merito alle differenti ipotesi di cui ai cit. commi 563 e 564: “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito la diversa portata dei commi 563 e 564, definendone i rispettivi perimetri di applicazione. Da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione hanno così argomentato: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit.
D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività
d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative".
Pagina 17 Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma
563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che
l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era
a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti” (Cass., SU, 4-5-2017, n.10791; vedi anche Cass., SU. 4-5-2017, n. 10792 in tema di vigilanza ad infrastrutture civili e militari).
Tale orientamento è condiviso da questa Corte di Appello che in causa analoga ha riconosciuto lo status di “vittima del dovere” ad un carabiniere che, nell'inseguire un'auto sospetta, è stato coinvolto in un sinistro stradale (C.A. Milano, 13-3- 2017, n. 621)
Il primo giudice ha ritenuto di ricondurre la fattispecie alla previsione del comma 564 cit. ossia a missioni caratterizzate da particolari condizioni ambientali od operative.
Il appellante, nella memoria di costituzione di primo grado, ha ritenuto che i fatti di Parte_1 cui sopra non rientrassero nell'alveo delle previsioni di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266/2005.
Reputa, invece, la Corte, diversamente dal giudice di prime cure, che la fattispecie in esame sia riconducibile al comma 563 lett d) operazioni di soccorso e lett. e) compimento di attività
a tutela della pubblica incolumità) e non al comma 564 (soggetti equiparati per i quali è previsto l'ulteriore esposizione a rischio specifico).
Non è in dubbio, infatti, che abbia riportato la lamentata invalidità a seguito di un CP_1 grave infortunio occorsogli il 17.1.2003 lungo la tangenziale est di Milano, ove era intervenuto, su disposizione della centrale operativa per prestare assistenza, in occasione di sinistro stradale con veicolo fermo ed incidentato in terza corsia di marcia.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte in un caso analogo, nel quale un carabiniere aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, era stato investito gravemente. La Cassazione ha evidenziato, con osservazioni che il Collegio condivide e a cui ritiene doversi attenere, che “ l'attività prestata, in quanto volta alla tutela della pubblica incolumità, estrinsecandosi in prestazioni di ausilio alle operazioni di soccorso debba reputassi contemplata dalla norma ed induca, quindi, a riconoscere al …….. lo status di vittima del dovere;” (Cass. sentenza n. 4480/22)
Pagina 18 Così ricostruita la fattispecie e individuato il trattamento normativo, risulta superflua l'analisi delle particolari condizioni ambientali, requisito richiesto solo per le fattispecie riconducibili al comma 564.
In base alle osservazioni svolte anche il secondo motivo va comunque respinto. dovendosi confermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all'appellato dello status di vittima del dovere.
Il Collegio ha invece ritenuto fondata la critica mossa alla sentenza di primo grado per avere il giudice accertato il grado di invalidità subita da sulla base di una perizia di parte, CP_1 che il primo giudice ha erroneamente ritenuto non contestata, mentre è stata fin dalla memoria di costituzione in primo grado criticata dalla parte resistente.
Il primo giudice ha ritenuto: “ In ordine poi alla quantificazione dell'invalidità complessiva, il ricorrente ha fatto riferimento alla perizia medico legale allegata al ricorso, secondo cui la stessa ammonterebbe al 28-30% e tale accertamento non è stato minimamente contestato dal
” Parte_1
Nella memoria di costituzione, tuttavia, il convenuto aveva contestato la Parte_1 quantificazione dell'invalidità svolgendo le seguenti osservazioni: “E' quindi contestata la ricostruzione fattuale cosi come ipotizzata da parte ricorrente si contesta anche quanto ex adverso asserito in tema di postumi invalidanti e quantum correlato, richiedendo sin d'ora nella denegata ipotesi di mancata rilevazione dell'avvenuta prescrizione di voler richiedere
l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio che nel contraddittorio delle parti coinvolga direttamente gli specialisti della Direzione Centrale di Sanità coinvolti nella vicenda ed accertare il reale grado di invalidità, previa applicazione del divieto di cumulo ( come recentemente ed autorevolmente riconfermato dal parere n.642/21 emesso dal
Consiglio di Stato in sede consultiva), in quanto operante “oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (…), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo” se derivanti dal medesimo evento lesivo. Ciò in piena aderenza al dettato di cui gli articoli 10 e 13 della l. n. 302/1990, che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica - quindi anche a titolo di equo indennizzo -, in ragione dei medesimi fatti e per l'effetto operare una congrua detrazione delle provvidenze già ottenute dal ricorrente.
Pagina 19 Preso atto di quanto esposto dal Ministero il Collegio ha dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio sottoponendo al CTU l'accertamento delle invalidità permanenti conseguenti all'infortunio per cui è causa.
Il Consulente, ha risposto al quesito nei seguenti termini:
Il Sig. ebbe a riportare, a cagione dell'evento occorsogli il 17 Controparte_1 gennaio 2003, una “Frattura diafisaria di femore sinistro, trattata cruentemente, con ripercussioni funzionali a carico del ginocchio sinistro”.
l'invalidità permanente, alla luce dei criteri medico legali di cui al D.P.R. del 30 ottobre
2009, n. 181 e della Tabella ad esso allegata, è quantificabile nell'ordine del 22%, identificando per il Sig. un'ottava categoria tabella A. CP_1
Avuto riguardo del danno biologico (8%) e del danno morale (4%), impiegando la formula indicata all'Art. 4, comma d, del DPR 181/2009 – IC= DB+DM+(IP-DB), la percentuale unica indicante l'invalidità complessiva è quindi stimabile nell'ordine del 26% (ventisei per cento).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono integralmente condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti condotti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
Le parti ed i rispettivi consulenti tecnici non hanno svolto osservazioni critiche in merito alle risultanze dell'accertamento peritale.
Le modalità seguite dal CTU per la determinazione dell'invalidità sono conformi al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, che ha statuito “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”. (Cass. sez. un. n. 6214/22).
Sebbene il primo giudice, attenendosi all'accertamento del consulente di parte ricorrente, abbia quantificato nella misura del 28/30% l'invalidità di deve darsi atto che CP_1
l'accertata determinazione al 26% stabilita dal CTU è ininfluente sul quantum liquidato e consente alla vittima del dovere di usufruire dei benefici richiesti in quanto supera comunque il valore soglia fissato dal DPR 181/90 al 25% per il riconoscimento dei benefici oggetto della domanda.
L'art. 2 delle legge n. 407/1998 stabilisce, infatti, che “chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente
Pagina 20 legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, importo che è stato elevato ad € 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004.
L'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti
L'art 5 della I. n. 206 del 2004, comma 3 prevede che < A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno
2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni >.
Anche su tale punto la sentenza va pertanto confermata.
L'appello incidentale, relativo al riconoscimento – ad opera del TRIBUNALE – del “maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” anziché al cumulo delle due voci è solo parzialmente fondato.
Rileva, infatti, il Collegio che sia l'art. 2 della L 407/98 sia l'art 5 comma 3 della L 206/04 prevedono espressamente per ciascuno degli assegni la “perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”
L'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, stabilendo che gli aumenti vengono calcolati applicando all'importo della pensione la percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, definisce le modalità generali di aggiornamento degli importi adeguandoli all'adeguamento del costo della vita.
Pagina 21 Ne consegue che sugli importi degli assegni in tal modo aggiornati, in caso di ritardo dell'erogazione, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali. La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata sul punto.
Le spese del grado e le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014 come modif. dal DM 147/2022
A fronte dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, non si devono adottare i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte ricorrente è un'amministrazione dello
Stato, istituzionalmente esonerata, in virtù della valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 573/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, condanna il al pagamento degli assegni mensili vitalizi di cui agli artt. 2 Parte_1 della L 407/98 e 5 comma 3 della L 206/04 con decorrenza dal 1° luglio 2009 con la perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e succ. Modif, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.
Conferma per il resto.
Condanna il a rimborsare a le spese del grado che liquida in € Parte_1 CP_1
3.500,00 oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%.
Pone definitivamente a carico del appellante le spese di CTU liquidate come da Parte_1 separato provvedimento.
Milano, 01/07/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 22
N. R.G. 1090/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 573/2024 del Tribunale di
Monza, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa GRECO, pubblicata il 9.07.2024, promossa da:
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
MILANO presso i cui uffici, in Via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato contro con l'avv. LUISA DAL SASSO presso il cui studio sito in Controparte_1
Monza alla via Sempione 13 è elettivamente domiciliato
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia codesta Corte di Appello adita:
-Nel Merito
Pagina 1 In via principale
-Accogliere l'appello e per l'effetto riformare le impugnate statuizione di diritto e di fatto contenute nella sentenza di primo grado e per l'effetto annullare la sentenza o modificarla nella parte in cui accertano che ii fatti di causa sono implicitamente annoverabili nelle ipotesi di cui al comma 564 art. 1 legge 266 del 2005, nonché
ii)omesso la rilevazione della prescrizione decennale anche della speciale elargizione una tantum disciplinata dall'art. 5 legge 206/2004 ed iii)implicitamente avallato l'indicazione della invalidità medico-legale patita dal ricorrente senza aver attivato la fase di consulenza medico-legale pur richiesta dal Sig. CP_1
[...]
In via subordinata
-Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese ed onorari di lite del presente giudizio
Per la PARTE APPELLATA
▪ pronunciarsi l'INAMMISSIBILITA' ai sensi degli artt. 436-bis e 348-bis cpc del ricorso in appello ex adverso proposto, difettando lo stesso degli elementi di cui all'art. 434 cpc;
▪ RIGETTARSI comunque l'appello del poiché manifestamente Parte_1 infondato, confermando nel merito integralmente la sentenza gravata con conseguente chiarimento circa la spettanza, in favore del sig. , sia di interessi che di Controparte_1 rivalutazione monetaria sui benefici economici riconosciuti a far tempo dall'1 luglio 2009
(assegno vitalizio di € 500,00 mensili di cui alla L. 407/98 ed assegno vitalizio mensile di €
1033,00 di cui alla L. 206/04) e sino al saldo effettivo;
▪ IN OGNI CASO, previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi illegittimi, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al Controparte_1 riconoscimento dello status di 'Vittima del dovere' e del suo diritto ai conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente, nonché dichiararsi il corrispondente obbligo ex lege all'inserimento del medesimo ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3 comma 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal , ai fini della concessione Parte_1 dei benefici assistenziali previsti dalla normativa invocata, su cui calcolarsi interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'1/07/2009 al saldo;
▪ CONDANNARE ovvero CONFERMARE LA CONDANNA del convenuto alla Parte_1 corresponsione di assegno mensile vitalizio pari ad € 500,00 e dello speciale assegno vitalizio
Pagina 2 mensile di Euro 1.033,00, o nella diversa misura dei predetti assegni come stabilita normativamente e secondo gli aggiornamenti disposti, ed infine al riconoscimento degli ulteriori benefici previsti dalla legge tra cui: la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita, l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta. Il tutto con interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze e/o ratei maturate e sino al saldo effettivo;
▪ IN VIA GRADATA, nella denegata ipotesi in si ritenesse invece operante la prescrizione, si chiede che si consideri che l'aggravamento delle condizioni sanitarie del ricorrente risale ad accertamento della CMO alla data del 17/2/2016 (doc. 5), e pertanto che il riconoscimento possa operare da tale data, dunque i benefici correlati si facciano decorrere dalla data di stabilizzazione del quadro menomativo, con ogni conseguenza in tema di condanna all'assegno mensile vitalizio ed allo speciale assegno mensile vitalizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
▪ Si specificano i benefici spettanti: In ragione della effettiva percentuale di invalidità riferibile al ricorrente, anche a mezzo di eventuale apposita CTU medico-legale, si ritiene debbano essergli riconosciuti tutti i benefici correlati al c.d. Status di vittima del dovere e pertanto:
➢ assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 e art. 4 DPR 243/06 nella misura di €
500,00 mensili (L. 350/03);
➢ speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 c. 3 L. 206/04 e art. 2 c. 105 L. 244/07 nella misura di € 1.033,00 mensili;
➢ ulteriori benefici (anche di natura non economica): la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita;
l'accesso privilegiato alle borse di studio;
l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli;
l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici;
l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (inclusa l'Irpef).
▪ IN VIA ISTRUTTORIA qualora in denegata ipotesi ritenuto necessario, nominarsi
Consulente Tecnico d'Ufficio per accertare definitivamente le condizioni sanitarie del sig. con relativa stima del grado di invalidità riportato dal medesimo, in base alla quale CP_1
Pagina 3 graduare i benefici richiesti e conseguenti all'accertamento dello status di Vittima del dovere, secondo i parametri della normativa in materia vigente, come sopra richiamati.
▪ Ricorrendone i presupposti, ed accertata la temerarietà della lite, pronunciarsi condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc del appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
di somma equitativamente determinata. Controparte_1
Contestualmente, si propone
APPELLO INCIDENTALE
Relativamente alla sentenza n. 573/2024 del Tribunale di Monza- sezione Lavoro, emessa nell'ambito del giudizio RG 1612/2021, sui seguenti capi:
- “condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 di cui all'art. 2 L. 407/98 con decorrenza dal 1.7.2009 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” laddove SI RITENESSE CHE il Tribunale ha concesso alternativamente gli interessi legali piuttosto che la rivalutazione monetaria anziché, come dovuto, entrambe le maggiorazioni sull'assegno;
- “condanna del al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1033,00 di cui all'art. 5 comma 3 L.
206/04, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” laddove SI RITENESSE CHE il Tribunale ha concesso alternativamente gli interessi legali piuttosto che la rivalutazione monetaria anziché, come dovuto, entrambe le maggiorazioni sull'assegno.
Con integrale conferma, quanto al resto, dell'impugnata sentenza, richiamandosi tutte le conclusioni già sopra esposte.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, come da allegata nota spese, maggiorate degli oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Monza con la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso promosso da contro il , e ha così deciso: Controparte_1 Parte_1
“- Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta che CP_1 ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere in conseguenza
[...] dell'infortunio del 17.1.2003;
Pagina 4 - condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 500,00 di cui all'art. 2 della legge n.
407/98, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di € 1.033,00, di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 206/04, con decorrenza dal 1.7.2009, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente a fruire dei benefici previsti ex lege in ragione del riconoscimento dello status di vittima del dovere (tra i quali l'assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. art. 6, comma 2 legge n. 206/04, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, ex art. 9 legge n. 206/04 e all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 9 legge n. 206/2004 e ex art. 1 della legge n. 203/2000,
l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta nei limiti e secondo le leggi che regolano detta materia);
- condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 6.580,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge”.
Con ricorso depositato in data 24/09/21 sovrintendente della Polizia di Controparte_1
Stato in forza alla Sezione Polizia Stradale di Milano, ha esposto di essere stato investito -in data 17.1.2003- lungo la tangenziale est di Milano, ove era intervenuto al km 2+900 su disposizione della centrale operativa per prestare assistenza, in occasione di sinistro stradale con veicolo fermo ed incidentato in terza corsia di marcia;
di aver conseguentemente subito gravi lesioni, che avevano portato la competente commissione medica a ritenerlo “non idoneo permanentemente al servizio di istituto e nella P.S. in modo parziale”. Ha rammentato poi di aver conseguito in data 17.2.2016 anche il riconoscimento dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute in connessione con le lesioni subite e di avere pertanto richiesto in data
24.6.2019 il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 532 e 563, L. 266/2005 e del D.P.R. 243/2006 (quantificando nel 15% la lesione
Pagina 5 permanente in ambito di responsabilità civile e nel 28-30% il danno permanente con specifico riferimento alla normativa inerente le c.d. vittime del dovere) ma di essersi visto opporre l'intervenuta prescrizione del suo diritto.
Ha convenuto quindi in giudizio il al fine di veder riconosciuto il suo Parte_1 diritto ad essere inserito nell'elenco di “vittima del dovere” con “conseguente condanna del convenuto alla corresponsione dell'assegno mensile vitalizio pari ad € 500,00 e Parte_1 dello speciale assegno vitalizio mensile di Euro 1.033,00” […] e per veder altresì riconosciuto il suo diritto ad accedere agli “ulteriori benefici previsti dalla legge tra cui la possibilità di ricevere assistenza psicologica gratuita, l'accesso privilegiato alle borse di studio, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l'assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra categoria anche per i figli, l'esenzione dall'imposta di bollo relativamente a documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici, l'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto contestando la pretesa attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto, insistendo, in particolare nell'evidenziare l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, rilevando che era ormai spirato il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore L. n. 302/1990, della L. n. 388/2000 e della L. n. 266/2005, non avendo parte ricorrente prodotto alcun valido atto interruttivo.
Ha contestato poi la ricorrenza nel merito dei presupposti per il riconoscimento dello status richiesto dal ricorrente, rilevando che al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, la legge n. 266/2005 deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 466/1980, sicché può essere riconosciuto vittima del dovere solo il dipendente pubblico deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi tassativamente indicati in tale legislazione, laddove l'evento lesivo occorso a parte attorea non è ascrivibile allo svolgimento diretto di contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
Il primo Giudice, dando seguito ai precedenti giurisprudenziali in materia (Cass., sez. lav., n.
17440/2022 e Cass. n. 37522/2022) e riconoscendo quindi che l'azione volta all'accertamento del diritto al riconoscimento dello status della condizione di “vittima del dovere” deve essere
Pagina 6 considerata imprescrittibile, ha accolto la domanda del ricorrente rilevando che il legislatore nel corso degli anni aveva contribuito ad ampliare significativamente la definizione di vittima del dovere, includendo tutti dipendenti pubblici deceduti o che avevano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento dei loro compiti, purché ricorrano "particolari condizioni ambientali o operative" che, come chiarito dal citato D.P.R. n. 243 del 2006, sono quelle "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1 commi 563,564,565 L. 266/2005; DPR 243/2006).
Nel caso di specie, il primo giudice, tenuto conto anche di quanto risultante dal verbale del sinistro, dalla relazione allegata alla valutazione della commissione medica, ha ritenuto comprovato che il ricorrente avesse riportato l'infermità per le particolari condizioni operative ed ambientali che avevano caratterizzato il suo intervento nella notte del 17.1.2003, ritenendo, pacifico, inoltre, il nesso di causalità tra l'attività di servizio e le patologie sofferte. Sul punto infatti così statuiva: “È pacifico e incontestato, infatti, che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato in piena notte, allorché egli (unitamente ad un collega, purtroppo deceduto in seguito all'infortunio) intervenne lungo un tratto della tangenziale est di Milano per prestare soccorso ad un veicolo fermo sulla terza corsia di marcia e venne investito (unitamente al collega) da un altro veicolo, che procedeva a forte velocità ed il cui conducente perse il controllo anche a causa delle condizioni di umidità della superficie stradale.
Orbene le indicate condizioni di luogo, di tempo, di modalità dell'intervento abbiano comportato per il ricorrente l'onere di affrontare un rischio specifico e maggiore rispetto a quelli ordinari…… la circostanza che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato nottetempo e dunque in una situazione di diminuite condizioni di visibilità, su strada a scorrimento veloce, lungo la corsia destinata al sorpasso sono elementi che rendono evidente come in quella specifica situazione il ricorrente sia stato esposto ad un rischio specifico maggiore rispetto a quello affrontato in via ordinaria”.
Risultando pacifica la quantificazione dell'invalidità complessiva del 28-30%, in quanto non contestata dal , il Tribunale ha quindi riconosciuto al i benefici di cui Parte_1 CP_1 all'art. 1, comma 562 della legge n. 266/05 e al D.P.R. n. 243/06 con decorrenza dal
01/07/2009, convenendo con il in merito all'eccezione di prescrizione, rilevando Parte_1 che: “Se è vero, infatti, che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile, è vero anche che è soggetto a
Pagina 7 prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (cfr. Cass., ordinanza n. 2563/2016)…. Nel caso di specie risulta però comprovato documentalmente che il ricorrente ha presentato la domanda per il riconoscimento delle provvidenze in disamina in data 25.6.2019 (doc. 7 fasc. ric.), sicché per entrambe le prestazioni devono ritenersi prescritti tutti i ratei antecedenti al
25.6.2009, tenuto conto che “per costante orientamento giurisprudenziale, le prestazioni previdenziali ed assistenziali non liquidate si prescrivono in dieci anni, mentre i singoli ratei della prestazione già liquidata si prescrivono in cinque anni” (Cass., sentenza n. 2278/2010).
Devono quindi ritenersi prescritti i ratei dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di €
500,00, maturati dal 01.01.2006 al 30.6.2009 e i ratei dell'assegno vitalizio mensile di €
1.033,00, maturati dal 01.01.2008 al 30.6.2009”.
Il con atto depositato in data 14/10/24 ha proposto appello per i motivi Parte_1 di seguito indicati, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado.
1.Error in iudicando – nullità sentenza per mancata rilevazione dell'avvenuta prescrizione anche della speciale elargizione una tantum e per la dichiarata imprescrittibilità delle azioni di accertamento dello status di vittime del dovere
Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza per aver non rilevato Parte_1
l'ultratardività della domanda presentata dal solo in data 24.06.2019 non solo in CP_1 relazione alle prescrizioni dei raeti mensili riguardanti le prestazioni periodiche a scadenza mensile a partire dal 24.06.2009, ma anche della prestazione speciale una tantum, implicitamente riconosciuta al di là della carenza argomentativa e formale nel dispositivo finale.
Sul punto parte appellante rammentato quanto stabilito:
. dall'art. 2934 del c.c. “(…) Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (…)”.
. dall'art. 2935 c.c. “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto al beneficio economico può essere fatto valere”, rilevato altresì che la legge disciplinante la materia è entrata in vigore il 1° gennaio 2006, sostiene che da tale data debba essere individuato il dies a quo da cui rivendicare la titolarità del diritto e i correlati benefici economici.
Pagina 8 Quanto invece alla prescrittibilità del riconoscimento quale vittima del dovere (o soggetto ad essa equiparato), parte appellante rammenta che è dirimente il fatto che dal suo riconoscimento discendono una serie di benefici di carattere economico e che proprio in virtù di questa sua corrispettività, esso non può essere annoverato tra i diritti indicati dalla legge come imprescrittibili, né, tantomeno, tra quelli indisponibili, che, come noto, sono quelli di carattere schiettamente non patrimoniale volti a soddisfare non soltanto il loro titolare, coinvolgendo interessi della collettività. Per tale motivo insiste nel ribadire che il diritto quesito in questa sede è certamente prescrittibile e soggetto alla tempistica perentoria di cui sopra.
Anche su tale punto riporta giurisprudenza conferente
2.Error in iudicando – violazione o non corretta applicazione del comma 563 e/o 564 legge 23 dicembre 2005 n.266
Con il secondo motivo di appello lamenta che la lesione insorta al a seguito CP_1 dell'evento non integra i presupposti prescritti dalla legge per il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere”, bensì quelli per i quali possono invocarsi altri istituti che la normativa in vigore prescrive nei casi di invalidità per causa di servizio (riconoscimento della causa di servizio, pensione privilegiata), istituti, questi, peraltro già concessi al lavoratore.
Nel caso di specie, sostiene parte appellante, l'evento de quo - avvenuto durante il turno di servizio, - non era riconducibile allo svolgimento diretto di azioni di contrasto ad ogni tipo di criminalità o allo svolgimento di servizi di ordine pubblico, che la normativa richiamata da controparte (art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) e la giurisprudenza amministrativa indicano quale requisito essenziale per il riconoscimento della qualità di vittima del dovere.
Infatti, lamenta il ministero appellante, “contrasto ad ogni tipo di criminalità” implica una scelta ponderata del Legislatore volta a non ricomprendere qualsiasi intervento in cui si sia verificata la commissione di un reato, bensì solo quei servizi od operazioni ontologicamente o comunque direttamente e specificatamente finalizzati a contrastare la criminalità, intendendosi per tale perimetro di tutela aggiuntiva non la commissione di qualsiasi occasionale ed estemporaneo illecito penale. Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione, prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da un rischio specificatamente attinente all'espletamento di attività di contrasto al crimine o allo
Pagina 9 svolgimento di servizi di ordine pubblico, in connessione a determinate circostanze eccezionali riferite alle precipua prestazione di servizio svolta al momento dell'evento.
A supporto della tesi rappresentata il richiama la decisione della Suprema Corteche Parte_1 ha affermato che: “…perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di “particolari condizioni ambientali od operative” che devono esistere per potersi giungere a questa figura particolarissima, è stata chiarita dal citato D.P.R. n.243/06 nel senso che particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie significa che queste devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si
è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Bisogna dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. S.U. n.
21969/2017).
Parte appellante conclude sul punto ribadendo quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di controparte, le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o “equiparato”, non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il Militare è chiamato a prestare il servizio: nel servizio prestato dal non è rintracciabile alcuna particolare CP_1 condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere quei presupposti integranti il citato comma 564. Né si può ritenere la condizione di servizio dello stesso inserita in contesto di situazioni abnormi, allarmanti, eccezionali ed esorbitanti la normalità del servizio.
Pagina 10 3.Error in procedendo – Erronea determinazione del quantum indicato a titolo di invalidità da parte del Giudice di prime cure – violazione o erronea applicazione dei rispettivi oneri probatori ed asseverativi processualmente rilevanti
Parte appellante denuncia la sentenza anche in punto di quantificazione dell'indennità permanente rilevando che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice,
l'amministrazione aveva contestato le risultanze rese da una consulenza unilateralmente predisposta. Parte appellante lamenta inoltre che la sentenza impugnata è oltretutto ineseguibile dal momento che nella stessa erano stati indicati 3 valori percentuali (15%, 28%
e 30%) che non permettono quindi di capire quale sia l'esatta quantificazione dell'invalidità dell'appellato.
Con memoria depositata in data 08/01/25 si è costituito in giudizio Controparte_1 lamentando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto. deduce che l'appello avversario, oltre ad essere errato nelle parti fattuali (l'appellato CP_1 veniva identificato con nomi diversi;
gli eventi fatti risalire a date variabili…) non era correttamente motivato e non era nemmeno indicato in modo chiaro e specifico il capo di sentenza del Tribunale cui tali motivi si riferivano né quale parte della decisione di primo grado si intendeva impugnare.
Evidenzia inoltre l'errore commesso in più punti dell'atto di appello con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rileva l'infondatezza del primo motivo d'appello in quanto la sentenza gravata, in nessuna parte, aveva accordato allo stesso la speciale elargizione, né tanto meno tale elargizione era stata dallo stesso richiesta nel ricorso promosso innanzi al Giudice, data la vigente prescrizione decennale.
Respinge inoltre le argomentazioni del appellante che avevano ritenuto soggetta a Parte_1 prescrizione la domanda di riconoscimento dello status di 'vittima del dovere' rammentando che la Legge n. 266/2005, non a caso, non poneva alcun limite temporale in ordine alla presentazione della domanda da parte dell'interessato, né sanciva alcun termine prescrizionale del relativo diritto, di talché il richiamo alle norme civilistiche indicate nel diniego opposto dal alla domanda di risultava incoerente, errato e contrario ai principi Parte_1 CP_1 vigenti in materia nonché alla stessa Carta Costituzionale.
Sul punto rammenta poi che la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con sentenza n. 17440 del
30/5/2022 aveva affrontato il tema affermando il seguente principio di diritto: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1 commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005, ha natura
Pagina 11 di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”. Con ordinanza n. 3868 dell'8/02/2023 la Suprema Corte
(sez. VI civ.) era tornata sul tema ribadendo che la prescrizione opera soltanto in riferimento agli emolumenti economici da erogare alla vittima del dovere in epoca anteriore al decennio calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ed ancora, con ordinanza n. 9449 del 9/4/2024 era tornata in argomento ribadendo la natura di status della c.d. vittima del dovere da cui l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento. La prescrizione opera invece in relazione alle provvidenze maturate anteriormente alla domanda.
Ugualmente il principio era stato ribadito in altre pronunce della Suprema Corte, tra cui la sentenza n. 14501 del 23/5/2024.
Secondo gli le disposizioni normative oggetto del presente giudizio (L. n. 266 del Parte_2
2005, art. 1, commi 563 e 564) istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi“, il quale “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
In merito invece al quantum, parte appellante evidenzia che correttamente il primo giudice aveva riconosciuto i benefici economici di legge a far tempo dal 1° luglio 2009, dovendosi ritenere prescritti i ratei anteriori al 25.6.2009 e ciò sia in riferimento all'assegno vitalizio di €
500,00 mensili di cui alla L. 407/98 sia all'assegno vitalizio mensile di € 1033,00 di cui alla
L. 206/04.
A tali importi il Giudice aveva correttamente stabilito si dovesse aggiungere 'il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria' dalla data dell'1/7/2009 al saldo. propone APPELLO INCIDENTALE, per il caso in cui si ritenga che il citato capo CP_1 di sentenza di primo grado disponga alternativamente (e non cumulativamente come richiesto e dovuto) a favore dello stesso il riconoscimento sui ratei dovuti dal della sola Parte_1 rivalutazione monetaria piuttosto che dei soli interessi legali.
Chiede quindi alla Corte di provvedere a specificarne la portata sul punto confermando la spettanza dei ratei (come già stabiliti) maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria,
Pagina 12 sulla base di quanto statuito da Cass.Civ. sez. Lav., 23/05/2024 n. 14501: “Dando continuità
Cass. n. 11013 del 2022, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni - nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto - è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, Cass. n.11013 del
2022 cit.; Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n.
13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000). La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto dell'obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore”.
Quanto invece alla dedotta nullità della sentenza per violazione o non corretta applicazione del comma 563 e/o 564 della l. 23.12.2005 n. 266 parte appellata ne deduce l'infondatezza rilevando che il caso in esame si inseriva correttameente nella previsione di cui all'art. 1 comma 563 della legge n. 266/2005; aveva infatti riportato un'invalidità permanente CP_1 nello svolgimento di attività di servizio di ordine pubblico (lett. b comma 563 art. 1) nonché in operazioni di soccorso (lett. d comma 563 art. 1) ed anche nel compimento di attività a tutela della pubblica incolumità (lett. e comma 563 art. 1), pertanto non sarebbe stato necessario, secondo tale difesa, indagare se l'evento lesivo in questione fosse occorso in particolari condizioni operative o ambientali, come invece sostenuto dal : è dunque Parte_1 sufficiente rilevare come l'evento dannoso era occorso nel contesto di un'attività intesa alla tutela dell'incolumità pubblica, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore.
Quanto all'ultimo motivo di appello avversario (erronea determinazione del quantum indicato a titolo di invalidità) parte appellata rammenta che dal complesso normativo applicabile al caso di specie si evince che l'unica condizione cui è subordinato il riconoscimento dei benefici economici richiesti (i due assegni mensili vitalizi rispettivamente di € 500 ed € 1033)
è la ricorrenza di una invalidità permanente non inferiore al 25%, secondo il DPR 181/2009.
L'infermità accertata in capo al .e mai contestata da parte del odierno CP_1 Parte_1 appellante, era stata quantificata nella misura finale del 28-30% come documentato dalla relazione medico legale della dott.ssa (doc. 12). In tale elaborato il medico aveva Per_1 spiegato che la tabella di equiparazione da applicarsi (allegato n. 1 del DPR 181/09) consentiva di rapportare l'originaria stima operata dall'Amministrazione per (n. 1 CP_1
Pagina 13 della 8^ categoria tab. “A”) all'indicazione di una percentuale pari ad almeno il 28-30%. In ogni caso, si superava quindi il valore-soglia del 25% che il DPR medesimo poneva quale
'sbarramento' per il riconoscimento dei benefici in oggetto.
Nel corso del giudizio di appello veniva disposta Ctu medico legale per l'accertamento dell'invalidità conseguente all'infortunio subito da e all'udienza dell' 1 luglio2025 CP_1 la causa è stata decisa, all'esito della discussione dei difensori, come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla presente sentenza.
*******************
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per asserita omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello proposto dal indica in Parte_1 modo non equivoco le doglianze proposte. Come sopra evidenziato l'appellante censura la sentenza per avere il tribunale, in sintesi: ritenuto non prescritti il diritto alla speciale elargizione, i ratei delle prestazioni riconosciute antecedenti il 24.06.2009 e imprescrittibile lo status di vittima del dovere;
ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di detto status, liquidato le prestazioni sulla base di un'invalidità la cui misura era stata determinata in conformità ad una consulenza medico legale di parte che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era stata fin dall'inizio del processo contestata dal . Parte_1
Pagina 14 L'appello, tuttavia, seppure ammissibile, è nel merito infondato.
La sentenza appellata resiste, anzitutto, alla censura riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione, svolta dall'appellante con riferimento alla decorrenza della speciale elargizione, alla imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e ai singoli ratei.
Premesso che, come confermato dall'appellato nella memoria di costituzione, mai CP_1 ha chiesto in giudizio il riconoscimento della speciale elargizione, va esaminata l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto allo status di vittima del dovere.
L'eccezione è infondata. Questa Corte di Appello aderisce alla soluzione ribadita in sede di legittimità, da Cass. n. 17440/2022, richiamata dal primo giudice, secondo cui < La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266/2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge >.
Tale principio, come ricordato nella sentenza impugnata, è stato confermato dalla stessa
Suprema Corte con la successiva decisione n. 37522 del 2022, nella cui motivazione si precisa
“ ... la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte, con la pronuncia n. 17440 del
2022, affermativa del principio per cui “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L.
n. 266 del 2005, art. 1 commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”; all'indicato precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente. richiamate, anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., occorre assicurare continuità in questa sede ....”
Si deve quindi dare atto dell'imprescrittibilità del diritto fatto valere in questo giudizio dal ricorrente.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione del diritto alle prestazioni collegate per legge a detto status.
Considerato che
pacificamente il primo atto interruttivo era avvenuto con la domanda amministrativa del 24.06.2019 correttamente il primo giudice ha considerato prescritti i ratei maturati sino al 1.07.2009 ovvero per il periodo a ritroso dal decennio anteriore alla domanda amministrativa del 24 06 2019-
Pagina 15 La sentenza di primo grado va anche confermata, anche se con motivazione difforme, .nella parte in cui il tribunale ha nel merito ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo all'odierno appellato,
Gli accadimenti fattuali così come descritti in ricorso e ricostruiti dal giudice di prime cure non sono contestati e sono così descritti nella sentenza impugnata:
È pacifico e incontestato, infatti, che l'infortunio occorso al ricorrente si sia verificato in piena notte, allorché egli (unitamente ad un collega, purtroppo deceduto in seguito all'infortunio) intervenne lungo un tratto della tangenziale est di Milano per prestare soccorso ad un veicolo fermo sulla terza corsia di marcia e venne investito (unitamente al collega) da un altro veicolo, che procedeva a forte velocità ed il cui conducente perse il controllo anche a causa delle condizioni di umidità della superficie stradale.
Il quadro normativo di riferimento sulla base del quale deve essere esaminata la riconducibilità dell'appellato alla categoria vittime del dovere può essere così sinteticamente ricostruito:
l'art. 1 della legge 266/2005, comma 563 ha stabilito che ”Per vittime del dovere debbono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 1980 n. 466 ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il comma 564 ha ampliato ulteriormente l'area, disponendo che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative”.
Il successivo comma 565 ha altresì previsto che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”
Pagina 16 Con il D.P.R. n. 243 del 7.7.2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) è stato poi precisato che: ”Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) Per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 Agosto
1980 , n. 46 6 , 20 Ottobre 1990, n. 302, 23 Novembre 1998 n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 Agosto 2004 n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali ed operative, le condizioni comunque implicanti
l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”
Questa Corte con la sentenza n. 1603/2017 pubbl. il 12/10/2017 (est. Casella) ha così statuito in merito alle differenti ipotesi di cui ai cit. commi 563 e 564: “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito la diversa portata dei commi 563 e 564, definendone i rispettivi perimetri di applicazione. Da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione hanno così argomentato: “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit.
D.P.R. n. 243 del 2006, definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle "... di qualunque natura... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente" e le particolari condizioni ambientali od operative "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n.
23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, presuppone che i compiti rientranti nella normale attività
d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività.
Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "... per le particolari condizioni ambientali od operative".
Pagina 17 Nel caso in esame, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma
563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che
l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tale ipotesi rientra il caso di specie, in cui il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era
a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti” (Cass., SU, 4-5-2017, n.10791; vedi anche Cass., SU. 4-5-2017, n. 10792 in tema di vigilanza ad infrastrutture civili e militari).
Tale orientamento è condiviso da questa Corte di Appello che in causa analoga ha riconosciuto lo status di “vittima del dovere” ad un carabiniere che, nell'inseguire un'auto sospetta, è stato coinvolto in un sinistro stradale (C.A. Milano, 13-3- 2017, n. 621)
Il primo giudice ha ritenuto di ricondurre la fattispecie alla previsione del comma 564 cit. ossia a missioni caratterizzate da particolari condizioni ambientali od operative.
Il appellante, nella memoria di costituzione di primo grado, ha ritenuto che i fatti di Parte_1 cui sopra non rientrassero nell'alveo delle previsioni di cui ai commi 563 e 564 dell'art. 1 della legge 266/2005.
Reputa, invece, la Corte, diversamente dal giudice di prime cure, che la fattispecie in esame sia riconducibile al comma 563 lett d) operazioni di soccorso e lett. e) compimento di attività
a tutela della pubblica incolumità) e non al comma 564 (soggetti equiparati per i quali è previsto l'ulteriore esposizione a rischio specifico).
Non è in dubbio, infatti, che abbia riportato la lamentata invalidità a seguito di un CP_1 grave infortunio occorsogli il 17.1.2003 lungo la tangenziale est di Milano, ove era intervenuto, su disposizione della centrale operativa per prestare assistenza, in occasione di sinistro stradale con veicolo fermo ed incidentato in terza corsia di marcia.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte in un caso analogo, nel quale un carabiniere aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre, nel coadiuvare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione, resa peraltro difficoltosa dalla nebbia, era stato investito gravemente. La Cassazione ha evidenziato, con osservazioni che il Collegio condivide e a cui ritiene doversi attenere, che “ l'attività prestata, in quanto volta alla tutela della pubblica incolumità, estrinsecandosi in prestazioni di ausilio alle operazioni di soccorso debba reputassi contemplata dalla norma ed induca, quindi, a riconoscere al …….. lo status di vittima del dovere;” (Cass. sentenza n. 4480/22)
Pagina 18 Così ricostruita la fattispecie e individuato il trattamento normativo, risulta superflua l'analisi delle particolari condizioni ambientali, requisito richiesto solo per le fattispecie riconducibili al comma 564.
In base alle osservazioni svolte anche il secondo motivo va comunque respinto. dovendosi confermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all'appellato dello status di vittima del dovere.
Il Collegio ha invece ritenuto fondata la critica mossa alla sentenza di primo grado per avere il giudice accertato il grado di invalidità subita da sulla base di una perizia di parte, CP_1 che il primo giudice ha erroneamente ritenuto non contestata, mentre è stata fin dalla memoria di costituzione in primo grado criticata dalla parte resistente.
Il primo giudice ha ritenuto: “ In ordine poi alla quantificazione dell'invalidità complessiva, il ricorrente ha fatto riferimento alla perizia medico legale allegata al ricorso, secondo cui la stessa ammonterebbe al 28-30% e tale accertamento non è stato minimamente contestato dal
” Parte_1
Nella memoria di costituzione, tuttavia, il convenuto aveva contestato la Parte_1 quantificazione dell'invalidità svolgendo le seguenti osservazioni: “E' quindi contestata la ricostruzione fattuale cosi come ipotizzata da parte ricorrente si contesta anche quanto ex adverso asserito in tema di postumi invalidanti e quantum correlato, richiedendo sin d'ora nella denegata ipotesi di mancata rilevazione dell'avvenuta prescrizione di voler richiedere
l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio che nel contraddittorio delle parti coinvolga direttamente gli specialisti della Direzione Centrale di Sanità coinvolti nella vicenda ed accertare il reale grado di invalidità, previa applicazione del divieto di cumulo ( come recentemente ed autorevolmente riconfermato dal parere n.642/21 emesso dal
Consiglio di Stato in sede consultiva), in quanto operante “oltre che nei casi di concorso fra risarcimento del danno ed indennizzo (…), anche nelle ipotesi di concorso tra diversi indennizzi dovuti a differente titolo” se derivanti dal medesimo evento lesivo. Ciò in piena aderenza al dettato di cui gli articoli 10 e 13 della l. n. 302/1990, che dispongono il divieto di cumulo tra la speciale elargizione e gli importi erogati rispettivamente a titolo di risarcimento del danno e di provvidenza pubblica - quindi anche a titolo di equo indennizzo -, in ragione dei medesimi fatti e per l'effetto operare una congrua detrazione delle provvidenze già ottenute dal ricorrente.
Pagina 19 Preso atto di quanto esposto dal Ministero il Collegio ha dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio sottoponendo al CTU l'accertamento delle invalidità permanenti conseguenti all'infortunio per cui è causa.
Il Consulente, ha risposto al quesito nei seguenti termini:
Il Sig. ebbe a riportare, a cagione dell'evento occorsogli il 17 Controparte_1 gennaio 2003, una “Frattura diafisaria di femore sinistro, trattata cruentemente, con ripercussioni funzionali a carico del ginocchio sinistro”.
l'invalidità permanente, alla luce dei criteri medico legali di cui al D.P.R. del 30 ottobre
2009, n. 181 e della Tabella ad esso allegata, è quantificabile nell'ordine del 22%, identificando per il Sig. un'ottava categoria tabella A. CP_1
Avuto riguardo del danno biologico (8%) e del danno morale (4%), impiegando la formula indicata all'Art. 4, comma d, del DPR 181/2009 – IC= DB+DM+(IP-DB), la percentuale unica indicante l'invalidità complessiva è quindi stimabile nell'ordine del 26% (ventisei per cento).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono integralmente condivisibili, in quanto formulate all'esito di approfonditi accertamenti condotti con metodo corretto, immuni da vizi logici o di altra natura e sorrette da esaustiva e convincente motivazione, da intendersi qui integralmente richiamata.
Le parti ed i rispettivi consulenti tecnici non hanno svolto osservazioni critiche in merito alle risultanze dell'accertamento peritale.
Le modalità seguite dal CTU per la determinazione dell'invalidità sono conformi al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, che ha statuito “i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”. (Cass. sez. un. n. 6214/22).
Sebbene il primo giudice, attenendosi all'accertamento del consulente di parte ricorrente, abbia quantificato nella misura del 28/30% l'invalidità di deve darsi atto che CP_1
l'accertata determinazione al 26% stabilita dal CTU è ininfluente sul quantum liquidato e consente alla vittima del dovere di usufruire dei benefici richiesti in quanto supera comunque il valore soglia fissato dal DPR 181/90 al 25% per il riconoscimento dei benefici oggetto della domanda.
L'art. 2 delle legge n. 407/1998 stabilisce, infatti, che “chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente
Pagina 20 legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”, importo che è stato elevato ad € 500,00 mensili dalla legge n. 350/2004 con effetto dal 1 gennaio 2004.
L'art. 4 lettera b) del D.P.R. n. 243/2006 ha poi esteso detto assegno, “a decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti
L'art 5 della I. n. 206 del 2004, comma 3 prevede che < A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno
2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni >.
Anche su tale punto la sentenza va pertanto confermata.
L'appello incidentale, relativo al riconoscimento – ad opera del TRIBUNALE – del “maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo” anziché al cumulo delle due voci è solo parzialmente fondato.
Rileva, infatti, il Collegio che sia l'art. 2 della L 407/98 sia l'art 5 comma 3 della L 206/04 prevedono espressamente per ciascuno degli assegni la “perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.”
L'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, stabilendo che gli aumenti vengono calcolati applicando all'importo della pensione la percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, definisce le modalità generali di aggiornamento degli importi adeguandoli all'adeguamento del costo della vita.
Pagina 21 Ne consegue che sugli importi degli assegni in tal modo aggiornati, in caso di ritardo dell'erogazione, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali. La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata sul punto.
Le spese del grado e le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014 come modif. dal DM 147/2022
A fronte dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, non si devono adottare i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte ricorrente è un'amministrazione dello
Stato, istituzionalmente esonerata, in virtù della valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 573/2024 del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, condanna il al pagamento degli assegni mensili vitalizi di cui agli artt. 2 Parte_1 della L 407/98 e 5 comma 3 della L 206/04 con decorrenza dal 1° luglio 2009 con la perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 e succ. Modif, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.
Conferma per il resto.
Condanna il a rimborsare a le spese del grado che liquida in € Parte_1 CP_1
3.500,00 oltre oneri accessori e spese forfettarie al 15%.
Pone definitivamente a carico del appellante le spese di CTU liquidate come da Parte_1 separato provvedimento.
Milano, 01/07/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 22