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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6240/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AN
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6240/23, trattenuta in decisione con ordinanza in data 28.11.2024 vertente
TRA
(C.F. e P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Gaetani e Gabriella Gaetani ed elettivamente domiciliata presso gli stessi agli indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1
, come da procura in calce Email_2 alla citazione quale agente procuratrice di Controparte_1
(C.F. e P. IVA )
[...] P.IVA_2 attrice
E in AN (C.F. , in Controparte_2 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_3 ed elettivamente domiciliato in AN, via Dell'orso n. 7A, presso lo studio dell'avv. Antonietta Maenza Dell'Orco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
Conclusioni per parte attrice: pagina 1 di 9 Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione giudicare :
NEL MERITO
1)Previo accertamento dell'avvenuto rinnovo tacito del contratto assicurativo n° 33150/119/110481774, condannare il CP_2 convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
€6.824,09, relativo al premio scaduto il 30/9/2022.
2)Condannare il convenuto al pagamento degli interessi sul CP_2 capitale, come determinato al precedente punto delle conclusioni di merito, dal 30/09/2022 (data di scadenza del premio), al tasso legale, e, dalla notifica della citazione, al tasso di cui all'art. 1284 IV CO. C.C., fino al saldo.
3)Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali (ex art. 2 D.M. 147/2022),
IVA e CPA, con la maggiorazione di cui all'art. 4 n°1 bis D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per essere gli atti, redatti in forma navigabile.
Conclusioni per parte convenuta:
Piaccia al G.U. dell'Ill.mo Tribunale adito, premesso ogni opportuno accertamento e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:
Nel merito, premesso ogni opportuno accertamento, con ogni opportuna statuizione anche in ordine alla disdetta formulata a giugno/luglio
2022, accertata la natura di consumatore in capo al Condominio e la conseguente applicazione della normativa e disciplina a tutela del consumatore e accertata e dichiarata anche la vessatorietà e abusività della clausola di cui al contratto di assicurazione e dell'appendice di vincolo apposta nel 2019 al predetto CP_1 contratto/polizza per cui è causa e la conseguente nullità delle stesse, rigettare in ogni caso tutte le domande proposte in ordine all'accertamento del preteso rinnovo della polizza/contratto di assicurazione e del conseguente pagamento del premio e di qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti del CP_2
pagina 2 di 9 AN, con tutti i provvedimenti consequenziali Controparte_2 premesso ogni opportuno accertamento, con ogni opportuna statuizione, rigettare in ogni caso tutte le domande proposte in ordine all'accertamento del preteso rinnovo della polizza/contratto di assicurazione e del conseguente pagamento del premio e di qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti del
[...]
, con tutti i provvedimenti consequenziali;
Controparte_4
In via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova, occorrendo nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sulle circostanze ex adverso dedotte ed eventualmente ammesse. Con riserva di deduzione, istanza e produzione come previsto dal codice di procedura civile.
In ogni caso, Con vittoria di competenze legali e spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, del presente giudizio e del procedimento di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 [...]
quale agente procuratrice di Parte_1 [...]
nei confronti del Condominio sito in Controparte_1 CP_2
AN affinché quest'ultimo fosse condannato al pagamento del
[...] premio assicurativo, relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022 pari ad euro 6.824,09 relativo alla polizza n.
33150/119/110481774 stipulata dal Condominio con la Compagnia, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza del premio ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della citazione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che in data
24/09/2014 il in AN (di seguito anche Controparte_2 il ) stipulava la polizza di cui sopra con decorrenza dal CP_2 successivo 30/09/2014 per la durata di un anno;
che l'art. 9 delle condizioni di assicurazione prevedeva che il contratto venisse tacitamente prorogato salvo disdetta, da inviarsi per raccomandata o fax almeno trenta giorni prima della scadenza;
che in data 26/11/2019
pagina 3 di 9 veniva sottoscritto un atto di variazione alla polizza contenente la c.d. appendice di vincolo in favore di Unione - Controparte_5 filiale di AN sede via Manzoni n°7, relativa al contratto di finanziamento stipulato tra quest'ultima e il condomino Pt_2
; che in data 28/06/2022 l'amministratore del Condominio
[...] comunicava la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata spedita alla Compagnia il successivo 06/07/2022; che la stessa rispondeva mediante raccomandata in data 01/08/2022 sostenendo che la disdetta non era efficace, in quanto l'appendice di vincolo di cui sopra subordinava il recesso dell'assicurato al consenso della beneficiaria Unione di Banche Italiane, da inviarsi nel medesimo termine stabilito ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di polizza;
che a seguito della successiva richiesta del pagamento del premio da parte dell'attrice, il rispondeva in data 29.11.2022 CP_2 allegando, mediante la scansione della lettera raccomandata spedita il 14/11/2022, di avere richiesto alla il nullaosta allo CP_6 svincolo, senza ricevere risposta;
che tale richiesta di svincolo era stata inviata tardivamente e comunque la liberazione dell' Parte_3 non era intervenuta nei termini e, pertanto, il Condominio era tenuto a corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022.
Costituendosi il eccepiva preliminarmente CP_2
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, deduceva la natura di consumatore del condominio con conseguente applicazione in suo favore della disciplina consumeristica. In particolare, sosteneva la vessatorietà della clausola che subordinava la facoltà di recesso dalla polizza al consenso di un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale in quanto poneva a carico dell'Assicurato un obbligo oltremodo gravoso, considerata anche la difficoltà di comunicare con la Banca. A sostegno di quanto sopra, il Condominio riferiva di non essere stato informato della fusione per incorporazione intervenuta tra Unione di pagina 4 di 9 e e neppure dell'estinzione del Controparte_5 Controparte_7 vincolo in favore del finanziamento concesso a Parte_2 comunicato solo in data 22.12.2022.
Parte convenuta sosteneva pertanto di aver correttamente esercitato il diritto di recesso dalla polizza in data 28.6.2022 e pertanto di non essere tenuta al pagamento del premio richiesto.
Quanto alla domanda di condanna svolta dall'attrice al pagamento in suo favore degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., rilevava che tale disciplina non era applicabile ai consumatori;
infine eccepiva che, in caso di soccombenza con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite alla controparte, all'attrice non spettava alcun importo a titolo di Iva in quanto soggetto titolare di partita Iva che, altrimenti, recuperando già il relativo costo delle spese, avrebbe conseguito un'indebita locupletazione.
All'udienza del 24/05/2023 veniva assegnato alle parti il termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo.
Tanto premesso la domanda formulata dall'attrice è fondata.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal convenuto, dato l'espletamento della procedura di mediazione in corso di causa.
Nel merito, l'attrice domandava il pagamento del premio dovuto al
30/09/2022, in quanto il diritto di recesso dalla polizza spettante al convenuto non era stato validamente esercitato.
Sul punto, si rileva che l'art. 9 delle condizioni di assicurazione prevedeva l'obbligo per l'assicurato di trasmettere la disdetta alla
Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Pertanto, la comunicazione inviata dal convenuto a tal fine in data
06/07/2022, rispetto alla scadenza del 30/09/2022, risulta tempestiva. Tuttavia, l'appendice di vincolo sottoscritta dalle parti in data 26/11/2019 subordinava il diritto di recesso dell'assicurato alla liberazione da parte della banca beneficiaria, pacificamente non intervenuta nei tempi contrattualmente stabiliti.
pagina 5 di 9 Secondo parte convenuta il recesso sarebbe stato comunque validamente esercitato poiché la previsione che lo subordinava al consenso della era nulla, in quanto vessatoria ai sensi del Codice del CP_6
Consumo, applicabile al condominio per costante giurisprudenza.
Deve riconoscersi la natura di consumatore in capo al Condominio, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza nazionale e chiarito dalla Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, nella sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19 ove si evinceva che “anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio
2012, SC C 602/10, EU:C:2012:443, punto 40), a Persona_1 condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati. 38 Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.”
Posta l'applicabilità della disciplina consumeristica in favore del
Condomino, l'art. 33 del D.lgs. 206/2005 prevede che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” Il comma 2 contiene poi un pagina 6 di 9 elenco di clausole, che si presumono vessatorie;
per quanto di rilievo, poi l'art. 34 comma 4 stabilisce: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.”
Tanto premesso, parte convenuta non riconduceva a nessuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo la clausola contestata, limitandosi a sostenere che l'art. 9 della polizza, integrato dalla previsione relativa alla necessaria liberazione da parte della banca, comportava uno squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti introducendo un onere eccessivamente gravoso per il . CP_2
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, la pattuizione di cui sopra non modificava le prestazioni dovute dalle parti in forza del contratto di assicurazione che rimanevano le medesime, ma andava al più ad incidere sulla sua durata e dunque sulla determinazione dal punto di vista temporale dell'oggetto dello stesso: ai sensi dell'art. 34, secondo comma del
Codice del Consumo, pertanto, la clausola non è tra quelle cui attiene la valutazione di vessatorietà. Anche a seguito dell'inserimento dell'appendice, inoltre, permaneva il diritto dell'assicurato di recedere dall'accordo, sia pure dimostrando di avere ottenuto lo svincolo di cui sopra da parte della Banca.
In ogni caso, la pattuizione asseritamente vessatoria era oggetto di trattative tra le parti dovendosene escludere la predisposizione unilaterale da parte della Compagnia. In particolare, dalle mail prodotte dall'attrice sub doc. 20 emerge la volontà del di CP_2 sottoscrivere l'appendice di vincolo alla polizza, richiesta dallo stesso tramite lo che lo amministrava in quel Controparte_8 periodo.
Si evidenzia, inoltre, che la mail inviata dal condomino Pt_2
in data 22/11/2019 indirizzata all'Amministratore del
[...]
Condominio e da quest'ultima girata alla Compagnia che chiedeva informazioni sulla scadenza del vincolo, reca espresso riferimento pagina 7 di 9 alla circostanza per la quale sarebbe stata la stessa Banca a dover comunicare l'estinzione del finanziamento per svincolare la polizza.
Deve pertanto ritenersi che il , sin da quella data, fosse CP_2 perfettamente a conoscenza che la sottoscrizione dell'appendice di vincolo, richiesta all'Assicuratore, avrebbe comportato anche la conseguenza di poter recedere dal contratto solo previo ottenimento dello svincolo.
A nulla rilevano poi, nei rapporti tra e Assicuratore Parte_3 considerato l'accordo raggiunto circa le modalità di esercizio del diritto di recesso dell'Assicurato, le circostanze dedotte dal
Condominio per le quali la Banca non lo avrebbe informato tempestivamente della fusione per incorporazione in un nuovo Istituto
e dell'estinzione del finanziamento.
Per le ragioni di cui sopra, il recesso dell'Assicurato deve ritenersi non esercitato validamente dal Condominio in quanto la disdetta del 28/06/2022 non era corredata dalla liberazione da parte della Banca, con conseguente proroga della polizza ed obbligo per l'Assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022.
Conclusivamente, il AN deve Controparte_9 essere condannato, in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, a corrispondere a e Parte_1 Parte_1 la somma di euro 6.824,09 oltre interessi al tasso
[...] legale dal 30/09/2022 al 09/02/2023 ed interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo.
Non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. non sarebbero dovuti da un consumatore.
Non sussistono infatti elementi per escludere i consumatori dal novero dei debitori tenuti al pagamento di tali interessi, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che, sia pure, in diverso ambito, ha riconosciuto il carattere generale della norma,
pagina 8 di 9 desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio (cfr. ordinanza n. 61/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria al minimo. Il compenso liquidato ai Procuratori di parte attrice deve essere aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 in quanto gli atti venivano redatti dagli stessi con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Devono essere inoltre liquidate le spese relative alla procedura di mediazione.
All'attrice spetta, infine, il rimborso dell'IVA sulle spese legali in quanto ai sensi dell'art. 10 del Testo unico IVA le operazioni di assicurazione sono esenti dall'imposta, con conseguente esclusione per le compagnie assicuratrici del diritto alla detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, condanna il convenuto AN a corrispondere a Controparte_9 la somma di euro Parte_1
6.824,09 oltre interessi al tasso legale dal 30/09/2022 al 09/02/2023 ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
condanna il convenuto in AN a Controparte_2 rimborsare all'attrice Parte_1
le spese di lite liquidate in euro 5.508,1 per compenso ed
[...] euro 264,00 spese, nonché complessivi euro 285,50 per la mediazione oltre iva cpa e rimb. Forf.
AN 20.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AN
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6240/23, trattenuta in decisione con ordinanza in data 28.11.2024 vertente
TRA
(C.F. e P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Parte_1
Gaetani e Gabriella Gaetani ed elettivamente domiciliata presso gli stessi agli indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1
, come da procura in calce Email_2 alla citazione quale agente procuratrice di Controparte_1
(C.F. e P. IVA )
[...] P.IVA_2 attrice
E in AN (C.F. , in Controparte_2 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_3 ed elettivamente domiciliato in AN, via Dell'orso n. 7A, presso lo studio dell'avv. Antonietta Maenza Dell'Orco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
Conclusioni per parte attrice: pagina 1 di 9 Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione giudicare :
NEL MERITO
1)Previo accertamento dell'avvenuto rinnovo tacito del contratto assicurativo n° 33150/119/110481774, condannare il CP_2 convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di
€6.824,09, relativo al premio scaduto il 30/9/2022.
2)Condannare il convenuto al pagamento degli interessi sul CP_2 capitale, come determinato al precedente punto delle conclusioni di merito, dal 30/09/2022 (data di scadenza del premio), al tasso legale, e, dalla notifica della citazione, al tasso di cui all'art. 1284 IV CO. C.C., fino al saldo.
3)Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso spese generali (ex art. 2 D.M. 147/2022),
IVA e CPA, con la maggiorazione di cui all'art. 4 n°1 bis D.M.
55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per essere gli atti, redatti in forma navigabile.
Conclusioni per parte convenuta:
Piaccia al G.U. dell'Ill.mo Tribunale adito, premesso ogni opportuno accertamento e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:
Nel merito, premesso ogni opportuno accertamento, con ogni opportuna statuizione anche in ordine alla disdetta formulata a giugno/luglio
2022, accertata la natura di consumatore in capo al Condominio e la conseguente applicazione della normativa e disciplina a tutela del consumatore e accertata e dichiarata anche la vessatorietà e abusività della clausola di cui al contratto di assicurazione e dell'appendice di vincolo apposta nel 2019 al predetto CP_1 contratto/polizza per cui è causa e la conseguente nullità delle stesse, rigettare in ogni caso tutte le domande proposte in ordine all'accertamento del preteso rinnovo della polizza/contratto di assicurazione e del conseguente pagamento del premio e di qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti del CP_2
pagina 2 di 9 AN, con tutti i provvedimenti consequenziali Controparte_2 premesso ogni opportuno accertamento, con ogni opportuna statuizione, rigettare in ogni caso tutte le domande proposte in ordine all'accertamento del preteso rinnovo della polizza/contratto di assicurazione e del conseguente pagamento del premio e di qualsivoglia altra domanda formulata nei confronti del
[...]
, con tutti i provvedimenti consequenziali;
Controparte_4
In via istruttoria, senza l'inversione dell'onere della prova, occorrendo nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sulle circostanze ex adverso dedotte ed eventualmente ammesse. Con riserva di deduzione, istanza e produzione come previsto dal codice di procedura civile.
In ogni caso, Con vittoria di competenze legali e spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, del presente giudizio e del procedimento di mediazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da e Parte_1 [...]
quale agente procuratrice di Parte_1 [...]
nei confronti del Condominio sito in Controparte_1 CP_2
AN affinché quest'ultimo fosse condannato al pagamento del
[...] premio assicurativo, relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022 pari ad euro 6.824,09 relativo alla polizza n.
33150/119/110481774 stipulata dal Condominio con la Compagnia, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza del premio ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica della citazione.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva: che in data
24/09/2014 il in AN (di seguito anche Controparte_2 il ) stipulava la polizza di cui sopra con decorrenza dal CP_2 successivo 30/09/2014 per la durata di un anno;
che l'art. 9 delle condizioni di assicurazione prevedeva che il contratto venisse tacitamente prorogato salvo disdetta, da inviarsi per raccomandata o fax almeno trenta giorni prima della scadenza;
che in data 26/11/2019
pagina 3 di 9 veniva sottoscritto un atto di variazione alla polizza contenente la c.d. appendice di vincolo in favore di Unione - Controparte_5 filiale di AN sede via Manzoni n°7, relativa al contratto di finanziamento stipulato tra quest'ultima e il condomino Pt_2
; che in data 28/06/2022 l'amministratore del Condominio
[...] comunicava la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata spedita alla Compagnia il successivo 06/07/2022; che la stessa rispondeva mediante raccomandata in data 01/08/2022 sostenendo che la disdetta non era efficace, in quanto l'appendice di vincolo di cui sopra subordinava il recesso dell'assicurato al consenso della beneficiaria Unione di Banche Italiane, da inviarsi nel medesimo termine stabilito ai sensi dell'art. 9 delle condizioni di polizza;
che a seguito della successiva richiesta del pagamento del premio da parte dell'attrice, il rispondeva in data 29.11.2022 CP_2 allegando, mediante la scansione della lettera raccomandata spedita il 14/11/2022, di avere richiesto alla il nullaosta allo CP_6 svincolo, senza ricevere risposta;
che tale richiesta di svincolo era stata inviata tardivamente e comunque la liberazione dell' Parte_3 non era intervenuta nei termini e, pertanto, il Condominio era tenuto a corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022.
Costituendosi il eccepiva preliminarmente CP_2
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, deduceva la natura di consumatore del condominio con conseguente applicazione in suo favore della disciplina consumeristica. In particolare, sosteneva la vessatorietà della clausola che subordinava la facoltà di recesso dalla polizza al consenso di un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale in quanto poneva a carico dell'Assicurato un obbligo oltremodo gravoso, considerata anche la difficoltà di comunicare con la Banca. A sostegno di quanto sopra, il Condominio riferiva di non essere stato informato della fusione per incorporazione intervenuta tra Unione di pagina 4 di 9 e e neppure dell'estinzione del Controparte_5 Controparte_7 vincolo in favore del finanziamento concesso a Parte_2 comunicato solo in data 22.12.2022.
Parte convenuta sosteneva pertanto di aver correttamente esercitato il diritto di recesso dalla polizza in data 28.6.2022 e pertanto di non essere tenuta al pagamento del premio richiesto.
Quanto alla domanda di condanna svolta dall'attrice al pagamento in suo favore degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., rilevava che tale disciplina non era applicabile ai consumatori;
infine eccepiva che, in caso di soccombenza con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite alla controparte, all'attrice non spettava alcun importo a titolo di Iva in quanto soggetto titolare di partita Iva che, altrimenti, recuperando già il relativo costo delle spese, avrebbe conseguito un'indebita locupletazione.
All'udienza del 24/05/2023 veniva assegnato alle parti il termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo.
Tanto premesso la domanda formulata dall'attrice è fondata.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal convenuto, dato l'espletamento della procedura di mediazione in corso di causa.
Nel merito, l'attrice domandava il pagamento del premio dovuto al
30/09/2022, in quanto il diritto di recesso dalla polizza spettante al convenuto non era stato validamente esercitato.
Sul punto, si rileva che l'art. 9 delle condizioni di assicurazione prevedeva l'obbligo per l'assicurato di trasmettere la disdetta alla
Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Pertanto, la comunicazione inviata dal convenuto a tal fine in data
06/07/2022, rispetto alla scadenza del 30/09/2022, risulta tempestiva. Tuttavia, l'appendice di vincolo sottoscritta dalle parti in data 26/11/2019 subordinava il diritto di recesso dell'assicurato alla liberazione da parte della banca beneficiaria, pacificamente non intervenuta nei tempi contrattualmente stabiliti.
pagina 5 di 9 Secondo parte convenuta il recesso sarebbe stato comunque validamente esercitato poiché la previsione che lo subordinava al consenso della era nulla, in quanto vessatoria ai sensi del Codice del CP_6
Consumo, applicabile al condominio per costante giurisprudenza.
Deve riconoscersi la natura di consumatore in capo al Condominio, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza nazionale e chiarito dalla Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, nella sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19 ove si evinceva che “anche se una persona giuridica, quale il condominio nel diritto italiano, non rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, gli Stati membri possono applicare disposizioni di tale direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della stessa (v., per analogia, sentenza del 12 luglio
2012, SC C 602/10, EU:C:2012:443, punto 40), a Persona_1 condizione che una siffatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati. 38 Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.”
Posta l'applicabilità della disciplina consumeristica in favore del
Condomino, l'art. 33 del D.lgs. 206/2005 prevede che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.” Il comma 2 contiene poi un pagina 6 di 9 elenco di clausole, che si presumono vessatorie;
per quanto di rilievo, poi l'art. 34 comma 4 stabilisce: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.”
Tanto premesso, parte convenuta non riconduceva a nessuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo la clausola contestata, limitandosi a sostenere che l'art. 9 della polizza, integrato dalla previsione relativa alla necessaria liberazione da parte della banca, comportava uno squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti introducendo un onere eccessivamente gravoso per il . CP_2
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, la pattuizione di cui sopra non modificava le prestazioni dovute dalle parti in forza del contratto di assicurazione che rimanevano le medesime, ma andava al più ad incidere sulla sua durata e dunque sulla determinazione dal punto di vista temporale dell'oggetto dello stesso: ai sensi dell'art. 34, secondo comma del
Codice del Consumo, pertanto, la clausola non è tra quelle cui attiene la valutazione di vessatorietà. Anche a seguito dell'inserimento dell'appendice, inoltre, permaneva il diritto dell'assicurato di recedere dall'accordo, sia pure dimostrando di avere ottenuto lo svincolo di cui sopra da parte della Banca.
In ogni caso, la pattuizione asseritamente vessatoria era oggetto di trattative tra le parti dovendosene escludere la predisposizione unilaterale da parte della Compagnia. In particolare, dalle mail prodotte dall'attrice sub doc. 20 emerge la volontà del di CP_2 sottoscrivere l'appendice di vincolo alla polizza, richiesta dallo stesso tramite lo che lo amministrava in quel Controparte_8 periodo.
Si evidenzia, inoltre, che la mail inviata dal condomino Pt_2
in data 22/11/2019 indirizzata all'Amministratore del
[...]
Condominio e da quest'ultima girata alla Compagnia che chiedeva informazioni sulla scadenza del vincolo, reca espresso riferimento pagina 7 di 9 alla circostanza per la quale sarebbe stata la stessa Banca a dover comunicare l'estinzione del finanziamento per svincolare la polizza.
Deve pertanto ritenersi che il , sin da quella data, fosse CP_2 perfettamente a conoscenza che la sottoscrizione dell'appendice di vincolo, richiesta all'Assicuratore, avrebbe comportato anche la conseguenza di poter recedere dal contratto solo previo ottenimento dello svincolo.
A nulla rilevano poi, nei rapporti tra e Assicuratore Parte_3 considerato l'accordo raggiunto circa le modalità di esercizio del diritto di recesso dell'Assicurato, le circostanze dedotte dal
Condominio per le quali la Banca non lo avrebbe informato tempestivamente della fusione per incorporazione in un nuovo Istituto
e dell'estinzione del finanziamento.
Per le ragioni di cui sopra, il recesso dell'Assicurato deve ritenersi non esercitato validamente dal Condominio in quanto la disdetta del 28/06/2022 non era corredata dalla liberazione da parte della Banca, con conseguente proroga della polizza ed obbligo per l'Assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo rinnovatosi in data 30/09/2022.
Conclusivamente, il AN deve Controparte_9 essere condannato, in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, a corrispondere a e Parte_1 Parte_1 la somma di euro 6.824,09 oltre interessi al tasso
[...] legale dal 30/09/2022 al 09/02/2023 ed interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda al saldo.
Non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto secondo cui gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. non sarebbero dovuti da un consumatore.
Non sussistono infatti elementi per escludere i consumatori dal novero dei debitori tenuti al pagamento di tali interessi, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione che, sia pure, in diverso ambito, ha riconosciuto il carattere generale della norma,
pagina 8 di 9 desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio (cfr. ordinanza n. 61/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 applicati ai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria al minimo. Il compenso liquidato ai Procuratori di parte attrice deve essere aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n.
55/2014 in quanto gli atti venivano redatti dagli stessi con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Devono essere inoltre liquidate le spese relative alla procedura di mediazione.
All'attrice spetta, infine, il rimborso dell'IVA sulle spese legali in quanto ai sensi dell'art. 10 del Testo unico IVA le operazioni di assicurazione sono esenti dall'imposta, con conseguente esclusione per le compagnie assicuratrici del diritto alla detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, condanna il convenuto AN a corrispondere a Controparte_9 la somma di euro Parte_1
6.824,09 oltre interessi al tasso legale dal 30/09/2022 al 09/02/2023 ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
condanna il convenuto in AN a Controparte_2 rimborsare all'attrice Parte_1
le spese di lite liquidate in euro 5.508,1 per compenso ed
[...] euro 264,00 spese, nonché complessivi euro 285,50 per la mediazione oltre iva cpa e rimb. Forf.
AN 20.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
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