Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1100/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1100/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
(NA) Via San Giuseppe 24 (C.F. e , nata a CodiceFiscale_1 Parte_2
Torre EL CO (NA) il 22 novembre 1973 e residente in [...]
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Astarita ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci 156 in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 3.12.2024, i coniugi hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario celebrato in Sorrento (NA) in data 14 settembre 2001 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio EL Comune di Sorrento
(Registro degli Atti di Matrimonio al numero 141, parte II, serie A, anno 2001); di ordinare all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di Sorrento di procedere alla trascrizione ELl'emananda sentenza, recependo le condizioni di cui al ricorso.
Il PM, in data 18.12.2024, ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso depositato il 24 maggio 2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Sorrento, in data 14 settembre 2001, nel corso EL quale sono nati i figli (nato il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente) Persona_1
e (nato il [...], di anni 17); che essendo intervenuta tra i coniugi una forte Persona_2
intollerabilità, hanno deciso di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n. 2583/2017 EL 28 marzo 2017, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL 17 febbraio 2017.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento ELla separazione (in cui è stato previsto l'affido congiunto dei figli, all'epoca entrambi minori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, con disciplina EL diritto di visita paterno;
l'obbligo ELl' di Pt_1
contribuire nella misura di euro 600,00 mensili al mantenimento dei figli- euro 300,00 per ciascun figlio- oltre al 50% ELle spese straordinarie), non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale ELla famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, i coniugi hanno allegato che l è un militare ELla Pt_1
RD di IN (con un reddito lordo annuo di euro 47.557,00 per l'anno 2021 e di euro 50.541,00 per l'anno 2022 e per l'anno 2023, comprensivo dei redditi dei fabbricati), mentre la è Parte_2 un'insegnante (con un reddito lordo annuo di euro 35.823,00 per l'anno 2021, di euro 37.127,00 per l'anno 2022 e di euro 49.164,00 per l'anno 2023, comprensivo dei redditi dei fabbricati).
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta ELle parti, con ordinanza depositata in data 05.12.2024, in sostituzione ELl'udienza EL 03.12.2024, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 2583/2017 EL 28 marzo 2017.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) ELla legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente EL Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (17.02.2017), terminato con decreto di omologa EL 28.03.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 ELla legge 898/70.
2 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni EL divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse EL figlio minore, possono essere poste alla base ELla presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 24.05.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato in Sorrento in data 14.09.2001
tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) il figlio minore sarà affidato, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con Persona_2
collocazione ELlo stesso presso la madre nell'abitazione di proprietà di quest'ultima sita in
Sant'Agnello (NA) alla Via San Martino 28;
2) quanto al diritto di visita EL figlio minore il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_2
un pomeriggio alla settimana, stabilito di comune accordo nella giornata EL mercoledì, dalle ore
16.00 e nei week-end a fine settimana alterni, dal sabato ore 16.00 sino alla domenica ore 22.00.
In padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé, anche per il pernottamento, il minore a Per_2
semplice richiesta, tutte le volte che vorrà compatibilmente con le esigenze di studio EL predetto.
I Sig.ri ed stabiliscono di tenere con sé il minore in occasione ELle Parte_2 Pt_1 Per_2
vigilie e ELle festività comandate di Natale e Capodanno alternativamente. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello EL Lunedì ELl'Angelo e viceversa. Nel periodo ELle vacanze estive, il figlio minore Per_2
trascorrerà con ciascuno dei genitori, due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno EL compleanno EL minore si seguirà il criterio ELl'alternanza annuale;
3) le scelte attinenti all'istruzione, educazione e cura EL figlio minore e tutte quelle di Per_2
maggiore interesse per la sua crescita ed il suo sviluppo, saranno adottate da entrambi i genitori, di comune intesa tra di loro;
4) a titolo di concorso nel mantenimento EL figlio minore il Sig. Per_2 Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di € 355,00 (EURO Parte_2
trecentocinquantacinque/00). L'importo verrà corrisposto entro il giorno 28 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, costo vita;
5) il Sig. concorrerà nel pagamento EL 50% ELle spese straordinarie sostenute Parte_1
per il figlio minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla Per_2
3 madre A titolo esemplificativo rientrano in questa voce: spese scolastiche ed Parte_2
universitarie, ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
6) i sig.ri e dichiarano che con il presente accordo hanno Parte_1 Parte_2
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla cancelleria, all'Ufficiale ELlo Stato
Civile EL Comune di Sorrento per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento ELlo stato civile ed ai sensi ELl'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.141, parte II, serie A, anno 2001 EL Comune di
Sorrento);
D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio EL 7.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4