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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9450 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RSico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46511 / 2023 promossa da:
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Gianluca Sicchiero, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (PEC:
dell'Avv. Prof. Gianluca Sicchiero Email_1
( , con studio in Venezia - Mestre, via Torino 180 - C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso inizialmente congiuntamente e disgiuntamente CP_2 dall'avv. IA VI (C.F. ) dirigente, dall'avv. AR VI (C.F. C.F._2
e dalla dott.ssa LA TT (C.F. ) Funzionarie C.F._3 C.F._4 dell' , presso i cui uffici in Controparte_3
Roma alla Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono domiciliate - indirizzo pec t, poi dagli Avv.ti Francesco Capozza (C.F. Email_2
), dirigente, e EP Miceli (C.F. ), funzionario, C.F._5 C.F._6 dell' , in materia valutaria e antiriciclaggio del , quali Controparte_3 Controparte_3 nuovi difensori del costituiti in sostituzione degli Avv. Controparte_1
IA VI e LA TT -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 24 giugno 2025
Pagina 1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento irrogata con il decreto n. 403299/A notificato in data 25-9-2023, emesso dal convenuto Controparte_1
, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] [...]
, limita l'entità della sanzione irrogata con il suddetto decreto a complessivi € 3000,00. Pt_1
Spese compensate.
Roma, 24-6-2025
Il giudice
Dott. Pietro RSico
SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 la ricorrente Notaio dott.ssa presentava Parte_1 opposizione a determina dirigenziale n. 403299/A, “in data del protocollo”, non indicata nel decreto il 25 settembre 2023, con la quale con il quale la dr era stata sanzionata per asserita Parte_1
“omessa segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell'art. 41 del previgente d.lgs. n.
231/2007, per complessivi € 230.000”, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €
23.000,00. La contestazione in parola traeva origine dagli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della professionista dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di
Finanza di Venezia nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 17 novembre 2020 , il quale aveva acquisito i fascicoli delle operazioni poste in essere dai clienti e di CP_4 CP_5 [...]
, attenzionando in particolare il repertorio n. 3903 - raccolta n. 3313 del 29 aprile 2016, Per_1
concernente una scrittura privata, autenticata dal notaio il 30 aprile 2016, relativa ad una Pt_1
risoluzione di affitto di azienda (i.e. “BAR VIA MULINO 3”), stipulata tra il signor Pt_2
, proprietario, e la Inoltre, dagli anzidetti
[...] Controparte_6 accertamenti ispettivi risultava che l'azienda di cui il signor era titolare era stata ceduta in Pt_2 data 1° maggio 2016 alla al prezzo di euro 230.000,00. All'esito dei suddetti controlli gli CP_4
operanti accertavano che la ricorrente, pur avendo adempiuto agli obblighi di adeguata verifica, avendo correttamente acquisito la copia dei documenti di identità di tutte le parti intervenute e avendo provveduto a conservare tutti gli atti facenti parte del fascicolo, aveva omesso di adempiere all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, non avendo la ricorrente operato “una completa ed esaustiva acquisizione di informazioni al fine di adempiere all'obbligo di verificare l'origine dei fondi, nonché all'obbligo di accertare la congruità tra il valore dell'operazione richiesta al
Pagina 2 professionista e la situazione economico/patrimoniale del cliente”. In particolare, si evidenziava che il prezzo di vendita, convenuto in euro 230.000,00, era corrisposto in maniera frazionata nei termini che seguono: euro 10.000 versati il 31 marzo 2016 dalla sig.ra a mezzo RSona_2 assegno bancario recante la dicitura “non trasferibile”, euro 120.000,00 versati il 29 aprile 2016 dalla sig.ra a mezzo assegno bancario recante la dicitura “non trasferibile” ed, infine, RSona_2
euro 100.000,00 di cui veniva concordato il versamento in quattro rate di euro 25.000,00 ciascuna, senza interessi, le cui scadenze per il pagamento erano fissate dal 28 febbraio 2017 al 31 maggio
2017. Per far fronte a tale investimento la in data 19 luglio 2016, aveva chiesto e ottenuto CP_4
un mutuo fondiario di euro 170.000,00 da parte della banca finalizzato a concorrere Parte_3 al finanziamento dei costi relativi all'avvio dell'attività, nonché per sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile sede della società mutuante. A fronte di un costo complessivo di euro
230.000,00, i fondi necessari erano stati, in parte, anticipati con risorse proprie della sig.ra
[...]
(i.e. euro 130.000,00). Per la restante parte (i.e. euro 100.000,00) si era fatto ricorso ad un Per_2
mutuo fondiario di euro 170.000,00 (di cui euro 70.000 destinati a spese di ristrutturazione).
Secondo i verbalizzanti, la consistenza economico/patrimoniale della sig.ra non era tale RSona_2
da consentirle di emettere, nel breve arco temporale di un mese, assegni per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 e adducevano come argomento a sostegno il fatto che, da visure effettuate nella banca dati dell'anagrafe tributaria, risultava che la costituita il 20 CP_4 aprile 2016 e di cui la era socia nella quota dell'1%, aveva chiuso il primo esercizio con una Per_2 perdita pari ad euro 42.351,00. La sig.ra risultava quale titolare della ditta individuale “L'S Per_2
CHIC di GAO XIAOFEI”, attiva già dal 2010 nel commercio al dettaglio di articoli di pelletteria, i cui redditi di imposta dal 2013 al 2016 oscillavano, in media, tra euro 13.293,00 ed euro 29.726,00.
Parallelamente, la era legale rappresentante, nonché socia al 50% della “AE RASSE Srl”; Per_2
tale società, attiva dal 12 aprile 2016, nel primo anno di esercizio registrava una perdita di euro
34.896,00. La sig.ra convocata per chiarire i profili di incongruenza della propria RSona_2 situazione patrimoniale rispetto all'importo dell'operazione, dichiarava: “il denaro necessario per l'emissione dei due assegni di cui mi chiedete è pervenuto da parte delle mie sorelle che si trovano in Cina. Specifico, inoltre, che la sig.ra e il sig. sono i miei fratelli”. Parte_4 RSona_3
L'accesso all'anagrafe tributaria consentiva ai verbalizzanti di verificare le dichiarazioni della sig.ra in particolare, vi era traccia della movimentazione di capitali, provenienti dalla Cina, i cui Per_2
beneficiari erano (euro 33.775 ricevuti in data 28 aprile 2016) e i fratelli RSona_2 Parte_4
(euro 40.575 ricevuti in data 28 aprile 2016) e (euro 53.776 ricevuti in data 28 RSona_3
aprile 2016). Tutte le operazioni di movimentazione di denaro dalla Cina risultavano ricevute il 28 aprile 2016, giorno precedente alla sottoscrizione della scrittura privata, per un importo complessivo
Pagina 3 di euro 128.126,00; si tratta, invero, di somma il cui ammontare si avvicinava a quanto anticipato dalla sig.ra con assegno bancario non trasferibile. Quanto all'origine dei fondi impiegati Per_2 nell'operazione, la sig.ra dichiarava al notaio “essere derivanti da liquidità della Per_2 Pt_1 società ; il professionista ne prendeva nota in sede di conferimento dell'incarico CP_7 professionale. In data 17 novembre 2020 sentita in atti, dichiarava “io sono il Parte_1
responsabile antiriciclaggio per tutte le pratiche curate dal mio studio notarile;
per ogni pratica viene creato un fascicolo in studio nel quale vengono raccolti tutti i documenti necessari ai fini della stipula del relativo atto notarile […] dal 23 agosto 2019 mi avvolgo di un apposito software per la verifica dei soggetti coinvolti in ogni pratica […] prima dell'acquisto di tale programma effettuavo ricerche libere sulle cosiddette fonti aperte”; successivamente, in data 20 aprile 2021, alle richieste degli operanti in ordine alle modalità di controllo costante per la conoscenza del proprio cliente, delle relative attività commerciali, del profilo di rischio e dell'origine dei fondi impiegati, rispondeva nei termini che seguono: “come per tutte le mie pratiche chiedo sempre al cliente copia delle modalità di pagamento relative al caso specifico, onde avere piene informazioni di quelli che sono i mezzi finanziari utilizzati e lo chiedo oralmente a tutti i clienti;
tali informazioni le riporto nell'atto da me redatto;
in sede di stipula, o anche prima, in sede di conferimento d'incarico chiedo al cliente informazioni sull'origine dei fondi utilizzati per l'operazione posta in essere”. In definitiva, i verbalizzanti rilevavano come la professionista non avesse posto in essere una sufficiente e completa acquisizione di informazioni al fine di accertare la congruità tra il valore dell'operazione richiesta e la situazione economico/patrimoniale del cliente. Al contempo, aveva omesso di verificare l'origine dei fondi, considerata la circostanza che buona parte degli stessi provenivano dalla Cina. A seguito della valutazione di tutti gli elementi a disposizione, gli operanti ritenevano integrata la violazione degli obblighi previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 231/2007; pertanto, con verbale redatto e notificato il 20 aprile 2021, la GDF di Venezia contestava al notaio l'omessa segnalazione di operazione sospetta per complessivi euro 230.000,00; il ministero Pt_1
riceveva il verbale di contestazione per il seguito del procedimento sanzionatorio;
la parte presentava deduzioni difensive nelle quali richiedeva l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale nell'eventualità che venisse irrogata la sanzione amministrativa. Acquisito il parere del 21 settembre 2023, relativo alla seduta del 14 settembre
2023 della Commissione di cui all'art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall'art. 65, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007 (doc. 3 della comparsa di risposta), fatte proprie le considerazioni espresse nel suddetto parere, emetteva il decreto opposto con l'odierno ricorso, ritenendo il notaio Parte_1 responsabile della violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
[...]
determinava, dunque, a carico dello stesso la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 23.000,00.
Pagina 4 Il 16 ottobre 2023 con ricorso ex art. 6, d.lgs. n. 150/2011, il notaio promuoveva Parte_1
opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403299/A (doc. 1 comparsa di risposta), emesso dal dell'Economia , per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione CP_1 Controparte_1
sospetta ex art. 41, d.lgs. n. 231/2007 per complessivi euro 23.000,00, chiedendo nelle conclusioni
“previa sospensione del decreto impugnato, annullarlo per le ragioni indicate in ricorso;
in subordine ridurre la sanzione all'importo minimo di legge pari ad € 1.000. Spese di lite rifuse, con aumento ex art. 4 comma 1 bis d. m. 55/2014, oltre rimborso spese generali e cpa di legge.” A sostegno delle proprie conclusioni parte attrice rilevava quanto segue. In via preliminare, la ricorrente rilevava che il decreto impugnato è da considerarsi nullo per mancanza di numero di protocollo. Nel merito invece, con riferimento alla fondatezza della sanzione, l'opponente sosteneva, in primo luogo, l'illegittimità del decreto per insussistenza della violazione, contestando quanto sostenuto da parte convenuta secondo cui vi sarebbe stata nel caso di specie la “presenza di plurimi e concordanti elementi, inequivocabilmente conosciuti dal professionista, riconducibili agli indici di anomalia individuati dalle Autorità competenti”. In particolare, il Ministero sosteneva che la parte acquirente non sarebbe stata sufficientemente capitalizzata per pagare l'importo dell'acquisto, né i redditi della sua amministratrice (che ha firmato gli assegni di pagamento) sarebbero stati adeguati e questo avrebbe dovuto indurre ad effettuare una S.O.S la dr la Pt_1 quale, non avendo provveduto, avrebbe quindi violato l'obbligo di segnalazione all'UIF di un'operazione sospetta. Secondo parte attrice, invece, non vi sarebbe stato alcun inadempimento dell'obbligo di segnalazione da parte della dott.ssa per le ragioni di seguito esposte: Pt_1
l'amministratrice della società acquirente Bar via Mulino 3, la sig.ra era RSona_2 un'imprenditrice cliente da anni della dr. a ministero della quale aveva costituito già dal 2010 Pt_1
ben 5 attività tra società ed imprese familiari, a latere di 2 ditte individuali e di cui la dr. aveva Pt_1
già ampiamente valutato la capacità economica e la correttezza anche dei mezzi di pagamento usati nelle precedenti operazioni, tanto che lo stesso decreto di condanna riconosceva correttamente che:
“In particolare, in relazione ai fascicoli della , era stato verificato il rispetto, da parte Parte_5
del Notaio degli obblighi, di cui al d.lgs. n. 231/2007, ante riforma: - di adeguata verifica Pt_1
della clientela (artt. dal 15 al 35); - di conservazione e registrazione (artt. dal 36 al 40); - di segnalazione di operazioni sospette (artt. dal 41 al 48); - di comunicazione al M.E.F. delle infrazioni all'uso del contante (artt. 49, 50 e 51)”. Inoltre gli altri soci della CP_4 RSona_4 [...]
e erano anch'essi persone note alla dr. avendo anch'essi concluso Pt_4 RSona_3 Pt_1 importanti operazioni nel passato;
la dr. prima di autenticare le firme sull'atto, aveva Pt_1
provveduto ad esaminare e conservare in fascicolo una visura del soggetto cedente (doc. 04); una visura dell'acquirente (doc. 05 del ricorso), dove risultavano i nomi dei soci sopraindicati;
copia dei
Pagina 5 documenti delle parti (doc. 06 del ricorso); la dichiarazione antiriciclaggio dell'acquirente (doc. 07 del ricorso); copia degli assegni di pagamento (doc. 08 del ricorso), ed essendo tutto in regola e non sussistendo alcuna anomalia che destasse sospetti, aveva quindi proceduto con l'autentica delle firme, senza effettuare alcuna segnalazione, segnalazione che invece sarebbe partita qualora avesse riscontrato una qualsiasi irregolarità, come dimostra l'elenco delle S.O.S. della dr. dal quale Pt_1
si evinceva la sua meticolosità nell'effettuare, se occorreva, segnalazioni;
il MEF avrebbe provato solo anomalie poco rilevanti, insufficienti a determinare l'anzidetto inadempimento e pertanto, secondo parte attrice, né la legittimità dell'operazione contestata sarebbe stata pacifica, in quanto il MEF non avrebbe contestato né il riciclaggio di un'azienda, né la congruità del rezzo, né i pagamenti del saldo prezzo”, adducendo come unico argomento a sostegno della propria posizione RS il fatto che la sig.ra fosse cittadina cinese;
la banca “Intesa Sanpaolo S.P.A.” aveva ritenuto pienamente solvibile la società ed i suoi soci avendo concesso alla , in data Parte_6
19/07/2016, un mutuo fondiario di € 170.000 con atto redatto dallo stesso Notaio la dr. Pt_1
era notaio che, ogni qual volta emerga un dubbio di operazioni sospette, provvedeva Pt_1
regolarmente alle segnalazioni (doc. 09 ricorso), il che era dimostrato dal fatto che aveva effettuato n° 16 segnalazioni per operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca
d'Italia; il fatto che la dott.ssa conoscesse da 6 anni sia la sig.ra che la stessa Pt_1 RSona_2
avesse posto in essere ripetuti atti di commercio e la circostanza che non esistessero procedure liquidatorie delle attività dell'anzidetta signora, costituivano indici di manifesta capacità economica RS di tutti i soci della società acquirente. In particolare, il gruppo familiare della sig.ra aveva capacità economica sufficiente per porre in essere un versamento della somma di € 130.000, com'era dimostrato dal fatto che nel 2014 una delle società della famiglia, la snc Al 56 zerootto, aveva pagato € 500.000 un ramo d'azienda e che due anni dopo il sig. , socio della RSona_3
RS e fratello della sig.ra aveva affittato un bar in sestiere San Marco a Venezia;
Il CP_4
Tribunale di Roma, già nel 2021 aveva affermato che “l'obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui vi sia il sospetto che l'operazione possa integrare in astratto un atto di riciclaggio in quanto preceduta da un'attività criminosa. E'necessario in altri termini che l'atto di disposizione abbia ad oggetto beni o diritti che si sospetti provenire da un'attività illecita di rilievo penale“ (sent. trib. Roma doc.17 del ricorso, pag. 8); la Corte d'appello di Roma con sent. n. 1940 del 2023
(sent. Corte App. Roma, doc. 18), aveva statuito che l'entità dell'operazione (che pure costituisce un elemento sintomatico da cui desumere il sospetto che si sia in presenza di un'operazione di riciclaggio: art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) non poteva tuttavia fondare di per sé
l'obbligo della segnalazione, avendo il legislatore espressamente previsto che la segnalazione andasse fatta solo quando il professionista sospetti o avesse motivi ragionevoli per sospettare "che
Pagina 6 siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio": con la conseguenza che, qualora tutte le altre circostanze del caso concreto inducessero ad escludere, come nel caso di specie la configurabilità di un'operazione di riciclaggio, non vi sarebbe stato alcun obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, quand'anche il valore economico dell'operazione fosse straordinariamente elevato;
quanto sopra prescritto dalla Guida del Consiglio Nazionale del
Notariato era stato adempiuto dalla notaia che dunque esattamente non aveva rilevato Pt_1
elementi di sospetto, essendo in ogni caso esente da qualsiasi colpa, che come noto costituisce l'elemento soggettivo della fattispecie illecita, quand'anche si seguisse il MEF nei suoi ragionamenti, avendo essa controllato una visura attuale della società, conservato nei suoi fascicoli
RS i moduli contenenti le dichiarazioni della sig.ra circa la provenienza dei fondi utilizzati, assegni regolarmente sottoscritti dalla medesima, riportato in dettaglio anche in atto gli estremi degli assegni circolari e/o bancari utilizzati per i versamenti di acconti prezzo, per i decimi di versamento capitale, e conservato copia di detti assegni nei suoi documenti;
la valutazione della dr. era Pt_1
stata perfettamente in linea con le linee guida del consiglio nazionale del notariato, in quanto queste ultime escludono che il notaio debba “procedere autonomamente ad eseguire indagini consultando banche dati o attraverso la navigazione in siti internet o utilizzando procedure proprietarie” e che in presenza indicatori di anomalia, lo stesso debba limitarsi “ad un approfondimento generalmente mediante richiesta di informazioni al cliente, che prudenzialmente saranno raccolte per iscritto e da lui sottoscritte.”. In secondo luogo, secondo l'opponente il MEF non avrebbe correttamente applicato gli indici di anomalia nn 7, 8 e 17 di cui al D.M. Giustizia del 16 aprile 2010. In particolare: - per quanto riguarda l'indice n. 7, esso non sarebbe stato applicabile in quanto la la
RSo sig.ra viveva e vive tutt'ora in Italia, non è una cittadina cinese residente in [...]oppure Pa J era ed è società di diritto italiano con Parte_5
sede a Venezia;
- per quanto riguarda gli indici 8 e 17 invece non sarebbero stati applicabili in quanto sarebbe stato dimostrato, per le ragioni di cui sopra che il profilo economico della società fosse compatibile con l'attività posta in essere. In terzo luogo, con riferimento alla quantificazione della sanzione applicata, l'opponente ne contestava l'illegittimità, e con tale motivo di ricorso il ricorrente evidenziava , in particolare, come l'operatività in parola non potesse qualificarsi come violazione grave ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 e concludeva , dunque, chiedendo che la sanzione venisse rideterminata nella misura del minimo edittale, con qualificazione della violazione come base, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n.
231/2007. Con decreto emesso in data 30 novembre 2023, il giudice dott. Pietro RSico sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio impugnato e fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione del 5 giugno, ordinando all'Autorità Amministrativa convenuta, CP_1
Pagina 7 dell' , il deposito, fino a dieci giorni prima della suddetta udienza, di tutti Controparte_1
gli atti relativi alla contestazione della violazione a monte del decreto sanzionatorio impugnato e relativi a tutte le notificazioni eseguite. In data 5 marzo 2024 si costituiva tempestivamente il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare, confermare il rigetto dell'istanza cautelare proposta;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto, che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
condannare l'odierna opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”. Con riferimento alla fondatezza della sanzione, parte convenuta difendeva la legittimità del decreto per i motivi che seguono. In primo luogo, il , contestava quanto sostenuto da parte CP_1 attrice, ritenendo che fosse stata correttamente ravvisata la violazione dell'obbligo cui all'art. 41,
d.lgs. n. 231/2007 per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, ex art. 12 comma 1, lett. c)
d.lgs. n. 231/2007, in capo ai notai era posto “un obbligo di collaborazione” finalizzato alla
“prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro, ed essi sono pertanto tenuti a segnalare all'Autorità di vigilanza qualsiasi operazione potenzialmente anomala, in considerazione delle sue caratteristiche oggettive e della capacità economica e dell'attività del soggetto che la pone in essere” (cfr. Trib. Roma, sent. n. 10859/2022), obbligo che sussisteva indipendentemente dal fatto che i fondi abbiano con certezza provenienza illecita, essendo richiesto soltanto un giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi» (in tal senso cfr. Trib. Roma, sent. n.
14374/2021). (cfr. ex multis Cass. n. 23017/2009; Cass. n. 9353/2007; Cass. n. 9309/2007; Cass. n.
9089/2007) e la cui omissione costituiva fatto illecito indipendente dalla eventuale liceità della transazione successivamente provata (Corte App. di Roma sent. n. 2539/2022); in secondo luogo, parte convenuta rilevava inoltre che nell'adempiere all'anzidetto obbligo il notaio doveva prendere in considerazione la “natura delle operazioni che devono apparire sospette al di là delle giustificazioni del cliente” (cfr. App. Roma, sent. n. 568 del 27 gennaio 2022), e doveva pertanto
“richiamarsi agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati, (Trib. Roma n.
43163/2020; Trib. Roma n. 46885/2016), come ad esempio le 'Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela', approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2014, secondo cui “il controllo costante … si attua…. verificando, in base alla conoscenza acquisita del cliente, la compatibilità delle operazioni svolte in funzione delle attività anche commerciali dal medesimo, del suo profilo di rischio e dell'origine dei fondi impiegati”. In particolare, alla luce delle anzidette linee guida derivavano per il Notaio gli obblighi di ottenere dal cliente informazioni sullo scopo e sulla natura dell'affare, indagare la volontà delle parti e richiedere informazioni, obblighi per
Pagina 8 adempiere i quali il notaio era autorizzato a consultare autonomamente pubblici registri e documenti, chiedere dati e informazioni al cliente e servirsi di altre informazioni pubblicamente e agevolmente accessibili”. In questa prospettiva, appare irrilevante la conoscenza personale del cliente da parte del soggetto deputato al controllo, la quale pertanto non costituiva argomento idoneo a giustificare la condotta sanzionata. Inoltre, sempre nelle 'Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela' si leggeva altresì che “l'art. 20 del decreto antiriciclaggio stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica sono graduati in base al rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o transazione. Per la valutazione del rischio:[…]; - area geografica di residenza del cliente o della controparte;
” In terzo luogo, secondo parte convenuta non era condivisibile la tesi attorea secondo cui il Ministero aveva erroneamente applicato gli indici di anomalia D.M. Giustizia 16 aprile 2010, in quanto l'istruttoria aveva permesso di accertare circostanze di fatto - confermate dalle dichiarazioni rese dalla cliente - riconducibili agli indicatori di cui ai nn. 7, 8 e 17 di cui al richiamato Decreto Ministeriale, essendo la sig.ra cittadina straniera che opera in “opera in Paesi con regime antiriciclaggio non RSona_2 equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea” ( indice numero 7), la quale non solo aveva richiesto “ il compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale” (indice num. 8) ma aveva altresì acquistato beni a un prezzo molto elevato rispetto all'anzidetto profilo ( indice num.11). In particolare, l'istruttoria aveva accertato che: la situazione della sig.ra non le consentiva di emettere gli assegni dell'importo RSona_2
di euro 130.000,00 per il brevo arco temporale di un mese;
i fondi provenivano non dalla liquidità della bensì dalla Cina, come dichiarato dal notaio in sede di conferimento CP_4 Pt_1
incarico. Con riferimento al quantum della sanzione, la legittimità della quantificazione della stessa veniva sostenuta dal per le seguenti ragioni. In primo luogo, il maggior ammontare della CP_1 sanzione irrogata era dovuta, ai sensi dell'art. 67, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, alla gravità e durata della violazione, consistente nel aver omesso di ogni forma di attivazione al fine di approfondire, in particolare, la provenienza dei fondi utilizzati per l'operazione, nonché di verificare la congruità dell'operazione stessa in relazione al profilo economico/patrimoniale del cliente, sulla base del quale era possibile qualificare il livello responsabilità come moderato, dato la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio: non aveva tenuto conto del fatto che la società costituita il 20 aprile CP_4
2016, soltanto pochi giorni prima dell'atto in contestazione, con un capitale sociale di soli euro
12.000, si apprestava ad acquistare un'attività sita in una zona centralissima di Venezia, senza che fossero stati acquisiti elementi circostanziati circa la provenienza e la genesi della provvista utilizzata;
del pari, i redditi dichiarati dalle ditte individuali e/o familiari riconducibili alla sig.ra
Pagina 9 RS erano inconsistenti ovvero poco credibili trattandosi di attività ubicate nel centro storico di
Venezia, area ad alto flusso turistico e, pertanto, ad elevato valore commerciale, come la ditta individuale “L's Chic Di Gao Xiaofei”, con luogo di esercizio in Sestiere San Marco, o la “Ae
Rasse Srl”, in Sestiere Castello. In secondo luogo, la quantificazione della sanzione irrogata al professionista appare inoltre congrua anche in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/1981, nonché dall'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, alla luce del combinato disposto degli artt. 58, comma 2 e 69, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 57, comma 4 del medesimo provvedimento, vigente in data anteriore al 4 luglio 2017 e non era suscettibile di riduzione, anche in considerazione del fatto che controparte non ha dedotto argomenti tali da suggerirne una rideterminazione. Con riferimento infine alla sospensione dell'esecuzione, il MEF evidenziava quanto segue: l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 invocato dalla difesa di parte ricorrente ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, disponeva che detta sospensione può essere disposta dal giudice quando ricorrono “gravi e circostanziate ragioni” esplicitamente indicate in motivazione;
il ricorrente non aveva prospettato alcuna grave e circostanziata ragione che giustifichi l'adozione di un provvedimento di inibitoria in suo favore, né
d'altra parte la sospensione può essere disposta, sotto il profilo del periculum, in ragione del solo ammontare della sanzione, essendo questo profilo non circostanziato, ma invocabile da tutti i destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie di valore non irrisorio. Il giorno 8 maggio 2024, il
Giudice rinviava l'udienza di discussione al 2 luglio 2024. Con provvedimento del 23 luglio 2024, il Giudice Dott. Pietro RSico, sciolta la riserva assunta a verbale di udienza del 2 luglio 2024, ritenuta la causa istruita sul piano documentale, rinviava la causa suddetta all'udienza del 9 aprile
2025 per la discussione. In data 26 marzo gli avv.ti Francesco Capozza (C.F.
), dirigente, e EP Miceli (C.F. ), funzionario, C.F._5 C.F._6
Con dell' , in materia valutaria e antiriciclaggio del Dipartimento Tesoro, Controparte_3
riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dagli avv.ti IA VI,
AR VI e LA TT, si costituivano quali nuovi difensori del Controparte_1
, in sostituzione degli avv.ti IA VI e LA TT e, riportandosi alle
[...]
argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del MEF, chiedevano che il ricorso venisse rigettato con condanna alle spese di lite riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate così: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- in ogni caso, condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, anche nel caso in
Pagina 10 cui codesto Ill.mo Giudice, pur confermando l'integrale impianto accusatorio emerso dagli accertamenti, dovesse legittimamente usare il potere di rideterminare l'ammontare della sanzione comminata”. Con decreto del 3 aprile 2025 il giudice rinviava al 24-6-2025 l'udienza per la discussione orale e lettura del dispositivo secondo il rito del lavoro, precedentemente fissata per il 9 aprile 2025. Gli obblighi derivanti dagli artt. 35/41 del D. Lgs. 231/2007 si basano sulla consapevolezza da parte del professionista di fondati e ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è collegato a situazioni oggettive essendo desumibile dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti. Quindi in presenza di situazioni anomale scatta l'obbligo legale della segnalazione sospetta dell'operazione.
Nel caso di specie non vi è ragione di dubitare degli accertamenti compiuti evidenziati dalla difesa del MEF in ordine alla situazione patrimoniale di rispetto alla capacità di emettere RSona_2 assegni di importo di € 130.000,00 nel breve arco temporale ed in ordine alla provenienza dei fondi.
Appaiono evidenti, quindi, oggettive anomalie tali da imporre la segnalazione dell'operazione sospetta non potendosi escludere potenziali elementi di sospetto in ordine all'attività di riciclaggio.
In definitiva il decreto sanzionatorio del MEF, sufficientemente motivato anche per relationem, non può essere censurato in ordine ai fatti contestati. Tuttavia, sulla quantificazione della sanzione irrogata, escludendosi che si versi nell'ipotesi “di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”, di cui all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, appare sicuramente più calzante al caso concreto l'ipotesi prevista dal primo comma del suddetto articolo 58 D. Lgs. 231/2007, dovenodsi tener conto del comportamento della ricorrente , dell'elemento soggettivo di colpa attenuato Pt_8
dal fatto che si tratta di una sola operazione compiuta da persone già clienti della Notaio in altre diverse operazioni passate sulle quali non risultano riscontrate particolari anomalie, considerata anche l'attività di verifica normalmente effettuata dalla Notaio ricorrente, per cui la sanzione pecuniaria definitiva da irrogare deve essere determinata in € 3.000,00. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata, si reputano sussistente giustificati motivi di reciproca soccombenza per la compensazione delle spese del giudizio.
Roma, 24-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro RSico
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro RSico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46511 / 2023 promossa da:
rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Gianluca Sicchiero, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (PEC:
dell'Avv. Prof. Gianluca Sicchiero Email_1
( , con studio in Venezia - Mestre, via Torino 180 - C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso inizialmente congiuntamente e disgiuntamente CP_2 dall'avv. IA VI (C.F. ) dirigente, dall'avv. AR VI (C.F. C.F._2
e dalla dott.ssa LA TT (C.F. ) Funzionarie C.F._3 C.F._4 dell' , presso i cui uffici in Controparte_3
Roma alla Via XX Settembre n. 97 (c.a.p. 00187) sono domiciliate - indirizzo pec t, poi dagli Avv.ti Francesco Capozza (C.F. Email_2
), dirigente, e EP Miceli (C.F. ), funzionario, C.F._5 C.F._6 dell' , in materia valutaria e antiriciclaggio del , quali Controparte_3 Controparte_3 nuovi difensori del costituiti in sostituzione degli Avv. Controparte_1
IA VI e LA TT -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 24 giugno 2025
Pagina 1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento irrogata con il decreto n. 403299/A notificato in data 25-9-2023, emesso dal convenuto Controparte_1
, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] [...]
, limita l'entità della sanzione irrogata con il suddetto decreto a complessivi € 3000,00. Pt_1
Spese compensate.
Roma, 24-6-2025
Il giudice
Dott. Pietro RSico
SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2023 la ricorrente Notaio dott.ssa presentava Parte_1 opposizione a determina dirigenziale n. 403299/A, “in data del protocollo”, non indicata nel decreto il 25 settembre 2023, con la quale con il quale la dr era stata sanzionata per asserita Parte_1
“omessa segnalazione di operazioni sospette, in violazione dell'art. 41 del previgente d.lgs. n.
231/2007, per complessivi € 230.000”, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €
23.000,00. La contestazione in parola traeva origine dagli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della professionista dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di
Finanza di Venezia nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 17 novembre 2020 , il quale aveva acquisito i fascicoli delle operazioni poste in essere dai clienti e di CP_4 CP_5 [...]
, attenzionando in particolare il repertorio n. 3903 - raccolta n. 3313 del 29 aprile 2016, Per_1
concernente una scrittura privata, autenticata dal notaio il 30 aprile 2016, relativa ad una Pt_1
risoluzione di affitto di azienda (i.e. “BAR VIA MULINO 3”), stipulata tra il signor Pt_2
, proprietario, e la Inoltre, dagli anzidetti
[...] Controparte_6 accertamenti ispettivi risultava che l'azienda di cui il signor era titolare era stata ceduta in Pt_2 data 1° maggio 2016 alla al prezzo di euro 230.000,00. All'esito dei suddetti controlli gli CP_4
operanti accertavano che la ricorrente, pur avendo adempiuto agli obblighi di adeguata verifica, avendo correttamente acquisito la copia dei documenti di identità di tutte le parti intervenute e avendo provveduto a conservare tutti gli atti facenti parte del fascicolo, aveva omesso di adempiere all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, non avendo la ricorrente operato “una completa ed esaustiva acquisizione di informazioni al fine di adempiere all'obbligo di verificare l'origine dei fondi, nonché all'obbligo di accertare la congruità tra il valore dell'operazione richiesta al
Pagina 2 professionista e la situazione economico/patrimoniale del cliente”. In particolare, si evidenziava che il prezzo di vendita, convenuto in euro 230.000,00, era corrisposto in maniera frazionata nei termini che seguono: euro 10.000 versati il 31 marzo 2016 dalla sig.ra a mezzo RSona_2 assegno bancario recante la dicitura “non trasferibile”, euro 120.000,00 versati il 29 aprile 2016 dalla sig.ra a mezzo assegno bancario recante la dicitura “non trasferibile” ed, infine, RSona_2
euro 100.000,00 di cui veniva concordato il versamento in quattro rate di euro 25.000,00 ciascuna, senza interessi, le cui scadenze per il pagamento erano fissate dal 28 febbraio 2017 al 31 maggio
2017. Per far fronte a tale investimento la in data 19 luglio 2016, aveva chiesto e ottenuto CP_4
un mutuo fondiario di euro 170.000,00 da parte della banca finalizzato a concorrere Parte_3 al finanziamento dei costi relativi all'avvio dell'attività, nonché per sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile sede della società mutuante. A fronte di un costo complessivo di euro
230.000,00, i fondi necessari erano stati, in parte, anticipati con risorse proprie della sig.ra
[...]
(i.e. euro 130.000,00). Per la restante parte (i.e. euro 100.000,00) si era fatto ricorso ad un Per_2
mutuo fondiario di euro 170.000,00 (di cui euro 70.000 destinati a spese di ristrutturazione).
Secondo i verbalizzanti, la consistenza economico/patrimoniale della sig.ra non era tale RSona_2
da consentirle di emettere, nel breve arco temporale di un mese, assegni per un importo complessivo pari ad euro 130.000,00 e adducevano come argomento a sostegno il fatto che, da visure effettuate nella banca dati dell'anagrafe tributaria, risultava che la costituita il 20 CP_4 aprile 2016 e di cui la era socia nella quota dell'1%, aveva chiuso il primo esercizio con una Per_2 perdita pari ad euro 42.351,00. La sig.ra risultava quale titolare della ditta individuale “L'S Per_2
CHIC di GAO XIAOFEI”, attiva già dal 2010 nel commercio al dettaglio di articoli di pelletteria, i cui redditi di imposta dal 2013 al 2016 oscillavano, in media, tra euro 13.293,00 ed euro 29.726,00.
Parallelamente, la era legale rappresentante, nonché socia al 50% della “AE RASSE Srl”; Per_2
tale società, attiva dal 12 aprile 2016, nel primo anno di esercizio registrava una perdita di euro
34.896,00. La sig.ra convocata per chiarire i profili di incongruenza della propria RSona_2 situazione patrimoniale rispetto all'importo dell'operazione, dichiarava: “il denaro necessario per l'emissione dei due assegni di cui mi chiedete è pervenuto da parte delle mie sorelle che si trovano in Cina. Specifico, inoltre, che la sig.ra e il sig. sono i miei fratelli”. Parte_4 RSona_3
L'accesso all'anagrafe tributaria consentiva ai verbalizzanti di verificare le dichiarazioni della sig.ra in particolare, vi era traccia della movimentazione di capitali, provenienti dalla Cina, i cui Per_2
beneficiari erano (euro 33.775 ricevuti in data 28 aprile 2016) e i fratelli RSona_2 Parte_4
(euro 40.575 ricevuti in data 28 aprile 2016) e (euro 53.776 ricevuti in data 28 RSona_3
aprile 2016). Tutte le operazioni di movimentazione di denaro dalla Cina risultavano ricevute il 28 aprile 2016, giorno precedente alla sottoscrizione della scrittura privata, per un importo complessivo
Pagina 3 di euro 128.126,00; si tratta, invero, di somma il cui ammontare si avvicinava a quanto anticipato dalla sig.ra con assegno bancario non trasferibile. Quanto all'origine dei fondi impiegati Per_2 nell'operazione, la sig.ra dichiarava al notaio “essere derivanti da liquidità della Per_2 Pt_1 società ; il professionista ne prendeva nota in sede di conferimento dell'incarico CP_7 professionale. In data 17 novembre 2020 sentita in atti, dichiarava “io sono il Parte_1
responsabile antiriciclaggio per tutte le pratiche curate dal mio studio notarile;
per ogni pratica viene creato un fascicolo in studio nel quale vengono raccolti tutti i documenti necessari ai fini della stipula del relativo atto notarile […] dal 23 agosto 2019 mi avvolgo di un apposito software per la verifica dei soggetti coinvolti in ogni pratica […] prima dell'acquisto di tale programma effettuavo ricerche libere sulle cosiddette fonti aperte”; successivamente, in data 20 aprile 2021, alle richieste degli operanti in ordine alle modalità di controllo costante per la conoscenza del proprio cliente, delle relative attività commerciali, del profilo di rischio e dell'origine dei fondi impiegati, rispondeva nei termini che seguono: “come per tutte le mie pratiche chiedo sempre al cliente copia delle modalità di pagamento relative al caso specifico, onde avere piene informazioni di quelli che sono i mezzi finanziari utilizzati e lo chiedo oralmente a tutti i clienti;
tali informazioni le riporto nell'atto da me redatto;
in sede di stipula, o anche prima, in sede di conferimento d'incarico chiedo al cliente informazioni sull'origine dei fondi utilizzati per l'operazione posta in essere”. In definitiva, i verbalizzanti rilevavano come la professionista non avesse posto in essere una sufficiente e completa acquisizione di informazioni al fine di accertare la congruità tra il valore dell'operazione richiesta e la situazione economico/patrimoniale del cliente. Al contempo, aveva omesso di verificare l'origine dei fondi, considerata la circostanza che buona parte degli stessi provenivano dalla Cina. A seguito della valutazione di tutti gli elementi a disposizione, gli operanti ritenevano integrata la violazione degli obblighi previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 231/2007; pertanto, con verbale redatto e notificato il 20 aprile 2021, la GDF di Venezia contestava al notaio l'omessa segnalazione di operazione sospetta per complessivi euro 230.000,00; il ministero Pt_1
riceveva il verbale di contestazione per il seguito del procedimento sanzionatorio;
la parte presentava deduzioni difensive nelle quali richiedeva l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale nell'eventualità che venisse irrogata la sanzione amministrativa. Acquisito il parere del 21 settembre 2023, relativo alla seduta del 14 settembre
2023 della Commissione di cui all'art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall'art. 65, comma 2 del D.lgs. n. 231/2007 (doc. 3 della comparsa di risposta), fatte proprie le considerazioni espresse nel suddetto parere, emetteva il decreto opposto con l'odierno ricorso, ritenendo il notaio Parte_1 responsabile della violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta;
[...]
determinava, dunque, a carico dello stesso la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 23.000,00.
Pagina 4 Il 16 ottobre 2023 con ricorso ex art. 6, d.lgs. n. 150/2011, il notaio promuoveva Parte_1
opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403299/A (doc. 1 comparsa di risposta), emesso dal dell'Economia , per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione CP_1 Controparte_1
sospetta ex art. 41, d.lgs. n. 231/2007 per complessivi euro 23.000,00, chiedendo nelle conclusioni
“previa sospensione del decreto impugnato, annullarlo per le ragioni indicate in ricorso;
in subordine ridurre la sanzione all'importo minimo di legge pari ad € 1.000. Spese di lite rifuse, con aumento ex art. 4 comma 1 bis d. m. 55/2014, oltre rimborso spese generali e cpa di legge.” A sostegno delle proprie conclusioni parte attrice rilevava quanto segue. In via preliminare, la ricorrente rilevava che il decreto impugnato è da considerarsi nullo per mancanza di numero di protocollo. Nel merito invece, con riferimento alla fondatezza della sanzione, l'opponente sosteneva, in primo luogo, l'illegittimità del decreto per insussistenza della violazione, contestando quanto sostenuto da parte convenuta secondo cui vi sarebbe stata nel caso di specie la “presenza di plurimi e concordanti elementi, inequivocabilmente conosciuti dal professionista, riconducibili agli indici di anomalia individuati dalle Autorità competenti”. In particolare, il Ministero sosteneva che la parte acquirente non sarebbe stata sufficientemente capitalizzata per pagare l'importo dell'acquisto, né i redditi della sua amministratrice (che ha firmato gli assegni di pagamento) sarebbero stati adeguati e questo avrebbe dovuto indurre ad effettuare una S.O.S la dr la Pt_1 quale, non avendo provveduto, avrebbe quindi violato l'obbligo di segnalazione all'UIF di un'operazione sospetta. Secondo parte attrice, invece, non vi sarebbe stato alcun inadempimento dell'obbligo di segnalazione da parte della dott.ssa per le ragioni di seguito esposte: Pt_1
l'amministratrice della società acquirente Bar via Mulino 3, la sig.ra era RSona_2 un'imprenditrice cliente da anni della dr. a ministero della quale aveva costituito già dal 2010 Pt_1
ben 5 attività tra società ed imprese familiari, a latere di 2 ditte individuali e di cui la dr. aveva Pt_1
già ampiamente valutato la capacità economica e la correttezza anche dei mezzi di pagamento usati nelle precedenti operazioni, tanto che lo stesso decreto di condanna riconosceva correttamente che:
“In particolare, in relazione ai fascicoli della , era stato verificato il rispetto, da parte Parte_5
del Notaio degli obblighi, di cui al d.lgs. n. 231/2007, ante riforma: - di adeguata verifica Pt_1
della clientela (artt. dal 15 al 35); - di conservazione e registrazione (artt. dal 36 al 40); - di segnalazione di operazioni sospette (artt. dal 41 al 48); - di comunicazione al M.E.F. delle infrazioni all'uso del contante (artt. 49, 50 e 51)”. Inoltre gli altri soci della CP_4 RSona_4 [...]
e erano anch'essi persone note alla dr. avendo anch'essi concluso Pt_4 RSona_3 Pt_1 importanti operazioni nel passato;
la dr. prima di autenticare le firme sull'atto, aveva Pt_1
provveduto ad esaminare e conservare in fascicolo una visura del soggetto cedente (doc. 04); una visura dell'acquirente (doc. 05 del ricorso), dove risultavano i nomi dei soci sopraindicati;
copia dei
Pagina 5 documenti delle parti (doc. 06 del ricorso); la dichiarazione antiriciclaggio dell'acquirente (doc. 07 del ricorso); copia degli assegni di pagamento (doc. 08 del ricorso), ed essendo tutto in regola e non sussistendo alcuna anomalia che destasse sospetti, aveva quindi proceduto con l'autentica delle firme, senza effettuare alcuna segnalazione, segnalazione che invece sarebbe partita qualora avesse riscontrato una qualsiasi irregolarità, come dimostra l'elenco delle S.O.S. della dr. dal quale Pt_1
si evinceva la sua meticolosità nell'effettuare, se occorreva, segnalazioni;
il MEF avrebbe provato solo anomalie poco rilevanti, insufficienti a determinare l'anzidetto inadempimento e pertanto, secondo parte attrice, né la legittimità dell'operazione contestata sarebbe stata pacifica, in quanto il MEF non avrebbe contestato né il riciclaggio di un'azienda, né la congruità del rezzo, né i pagamenti del saldo prezzo”, adducendo come unico argomento a sostegno della propria posizione RS il fatto che la sig.ra fosse cittadina cinese;
la banca “Intesa Sanpaolo S.P.A.” aveva ritenuto pienamente solvibile la società ed i suoi soci avendo concesso alla , in data Parte_6
19/07/2016, un mutuo fondiario di € 170.000 con atto redatto dallo stesso Notaio la dr. Pt_1
era notaio che, ogni qual volta emerga un dubbio di operazioni sospette, provvedeva Pt_1
regolarmente alle segnalazioni (doc. 09 ricorso), il che era dimostrato dal fatto che aveva effettuato n° 16 segnalazioni per operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca
d'Italia; il fatto che la dott.ssa conoscesse da 6 anni sia la sig.ra che la stessa Pt_1 RSona_2
avesse posto in essere ripetuti atti di commercio e la circostanza che non esistessero procedure liquidatorie delle attività dell'anzidetta signora, costituivano indici di manifesta capacità economica RS di tutti i soci della società acquirente. In particolare, il gruppo familiare della sig.ra aveva capacità economica sufficiente per porre in essere un versamento della somma di € 130.000, com'era dimostrato dal fatto che nel 2014 una delle società della famiglia, la snc Al 56 zerootto, aveva pagato € 500.000 un ramo d'azienda e che due anni dopo il sig. , socio della RSona_3
RS e fratello della sig.ra aveva affittato un bar in sestiere San Marco a Venezia;
Il CP_4
Tribunale di Roma, già nel 2021 aveva affermato che “l'obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui vi sia il sospetto che l'operazione possa integrare in astratto un atto di riciclaggio in quanto preceduta da un'attività criminosa. E'necessario in altri termini che l'atto di disposizione abbia ad oggetto beni o diritti che si sospetti provenire da un'attività illecita di rilievo penale“ (sent. trib. Roma doc.17 del ricorso, pag. 8); la Corte d'appello di Roma con sent. n. 1940 del 2023
(sent. Corte App. Roma, doc. 18), aveva statuito che l'entità dell'operazione (che pure costituisce un elemento sintomatico da cui desumere il sospetto che si sia in presenza di un'operazione di riciclaggio: art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007) non poteva tuttavia fondare di per sé
l'obbligo della segnalazione, avendo il legislatore espressamente previsto che la segnalazione andasse fatta solo quando il professionista sospetti o avesse motivi ragionevoli per sospettare "che
Pagina 6 siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio": con la conseguenza che, qualora tutte le altre circostanze del caso concreto inducessero ad escludere, come nel caso di specie la configurabilità di un'operazione di riciclaggio, non vi sarebbe stato alcun obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, quand'anche il valore economico dell'operazione fosse straordinariamente elevato;
quanto sopra prescritto dalla Guida del Consiglio Nazionale del
Notariato era stato adempiuto dalla notaia che dunque esattamente non aveva rilevato Pt_1
elementi di sospetto, essendo in ogni caso esente da qualsiasi colpa, che come noto costituisce l'elemento soggettivo della fattispecie illecita, quand'anche si seguisse il MEF nei suoi ragionamenti, avendo essa controllato una visura attuale della società, conservato nei suoi fascicoli
RS i moduli contenenti le dichiarazioni della sig.ra circa la provenienza dei fondi utilizzati, assegni regolarmente sottoscritti dalla medesima, riportato in dettaglio anche in atto gli estremi degli assegni circolari e/o bancari utilizzati per i versamenti di acconti prezzo, per i decimi di versamento capitale, e conservato copia di detti assegni nei suoi documenti;
la valutazione della dr. era Pt_1
stata perfettamente in linea con le linee guida del consiglio nazionale del notariato, in quanto queste ultime escludono che il notaio debba “procedere autonomamente ad eseguire indagini consultando banche dati o attraverso la navigazione in siti internet o utilizzando procedure proprietarie” e che in presenza indicatori di anomalia, lo stesso debba limitarsi “ad un approfondimento generalmente mediante richiesta di informazioni al cliente, che prudenzialmente saranno raccolte per iscritto e da lui sottoscritte.”. In secondo luogo, secondo l'opponente il MEF non avrebbe correttamente applicato gli indici di anomalia nn 7, 8 e 17 di cui al D.M. Giustizia del 16 aprile 2010. In particolare: - per quanto riguarda l'indice n. 7, esso non sarebbe stato applicabile in quanto la la
RSo sig.ra viveva e vive tutt'ora in Italia, non è una cittadina cinese residente in [...]oppure Pa J era ed è società di diritto italiano con Parte_5
sede a Venezia;
- per quanto riguarda gli indici 8 e 17 invece non sarebbero stati applicabili in quanto sarebbe stato dimostrato, per le ragioni di cui sopra che il profilo economico della società fosse compatibile con l'attività posta in essere. In terzo luogo, con riferimento alla quantificazione della sanzione applicata, l'opponente ne contestava l'illegittimità, e con tale motivo di ricorso il ricorrente evidenziava , in particolare, come l'operatività in parola non potesse qualificarsi come violazione grave ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 e concludeva , dunque, chiedendo che la sanzione venisse rideterminata nella misura del minimo edittale, con qualificazione della violazione come base, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n.
231/2007. Con decreto emesso in data 30 novembre 2023, il giudice dott. Pietro RSico sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto sanzionatorio impugnato e fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione del 5 giugno, ordinando all'Autorità Amministrativa convenuta, CP_1
Pagina 7 dell' , il deposito, fino a dieci giorni prima della suddetta udienza, di tutti Controparte_1
gli atti relativi alla contestazione della violazione a monte del decreto sanzionatorio impugnato e relativi a tutte le notificazioni eseguite. In data 5 marzo 2024 si costituiva tempestivamente il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare, confermare il rigetto dell'istanza cautelare proposta;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto, che in diritto e confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo di parte ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
condannare l'odierna opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”. Con riferimento alla fondatezza della sanzione, parte convenuta difendeva la legittimità del decreto per i motivi che seguono. In primo luogo, il , contestava quanto sostenuto da parte CP_1 attrice, ritenendo che fosse stata correttamente ravvisata la violazione dell'obbligo cui all'art. 41,
d.lgs. n. 231/2007 per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, ex art. 12 comma 1, lett. c)
d.lgs. n. 231/2007, in capo ai notai era posto “un obbligo di collaborazione” finalizzato alla
“prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro, ed essi sono pertanto tenuti a segnalare all'Autorità di vigilanza qualsiasi operazione potenzialmente anomala, in considerazione delle sue caratteristiche oggettive e della capacità economica e dell'attività del soggetto che la pone in essere” (cfr. Trib. Roma, sent. n. 10859/2022), obbligo che sussisteva indipendentemente dal fatto che i fondi abbiano con certezza provenienza illecita, essendo richiesto soltanto un giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi» (in tal senso cfr. Trib. Roma, sent. n.
14374/2021). (cfr. ex multis Cass. n. 23017/2009; Cass. n. 9353/2007; Cass. n. 9309/2007; Cass. n.
9089/2007) e la cui omissione costituiva fatto illecito indipendente dalla eventuale liceità della transazione successivamente provata (Corte App. di Roma sent. n. 2539/2022); in secondo luogo, parte convenuta rilevava inoltre che nell'adempiere all'anzidetto obbligo il notaio doveva prendere in considerazione la “natura delle operazioni che devono apparire sospette al di là delle giustificazioni del cliente” (cfr. App. Roma, sent. n. 568 del 27 gennaio 2022), e doveva pertanto
“richiamarsi agli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati, (Trib. Roma n.
43163/2020; Trib. Roma n. 46885/2016), come ad esempio le 'Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela', approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2014, secondo cui “il controllo costante … si attua…. verificando, in base alla conoscenza acquisita del cliente, la compatibilità delle operazioni svolte in funzione delle attività anche commerciali dal medesimo, del suo profilo di rischio e dell'origine dei fondi impiegati”. In particolare, alla luce delle anzidette linee guida derivavano per il Notaio gli obblighi di ottenere dal cliente informazioni sullo scopo e sulla natura dell'affare, indagare la volontà delle parti e richiedere informazioni, obblighi per
Pagina 8 adempiere i quali il notaio era autorizzato a consultare autonomamente pubblici registri e documenti, chiedere dati e informazioni al cliente e servirsi di altre informazioni pubblicamente e agevolmente accessibili”. In questa prospettiva, appare irrilevante la conoscenza personale del cliente da parte del soggetto deputato al controllo, la quale pertanto non costituiva argomento idoneo a giustificare la condotta sanzionata. Inoltre, sempre nelle 'Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela' si leggeva altresì che “l'art. 20 del decreto antiriciclaggio stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica sono graduati in base al rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o transazione. Per la valutazione del rischio:[…]; - area geografica di residenza del cliente o della controparte;
” In terzo luogo, secondo parte convenuta non era condivisibile la tesi attorea secondo cui il Ministero aveva erroneamente applicato gli indici di anomalia D.M. Giustizia 16 aprile 2010, in quanto l'istruttoria aveva permesso di accertare circostanze di fatto - confermate dalle dichiarazioni rese dalla cliente - riconducibili agli indicatori di cui ai nn. 7, 8 e 17 di cui al richiamato Decreto Ministeriale, essendo la sig.ra cittadina straniera che opera in “opera in Paesi con regime antiriciclaggio non RSona_2 equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea” ( indice numero 7), la quale non solo aveva richiesto “ il compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale” (indice num. 8) ma aveva altresì acquistato beni a un prezzo molto elevato rispetto all'anzidetto profilo ( indice num.11). In particolare, l'istruttoria aveva accertato che: la situazione della sig.ra non le consentiva di emettere gli assegni dell'importo RSona_2
di euro 130.000,00 per il brevo arco temporale di un mese;
i fondi provenivano non dalla liquidità della bensì dalla Cina, come dichiarato dal notaio in sede di conferimento CP_4 Pt_1
incarico. Con riferimento al quantum della sanzione, la legittimità della quantificazione della stessa veniva sostenuta dal per le seguenti ragioni. In primo luogo, il maggior ammontare della CP_1 sanzione irrogata era dovuta, ai sensi dell'art. 67, lett. a) del d.lgs. n. 231/2007, alla gravità e durata della violazione, consistente nel aver omesso di ogni forma di attivazione al fine di approfondire, in particolare, la provenienza dei fondi utilizzati per l'operazione, nonché di verificare la congruità dell'operazione stessa in relazione al profilo economico/patrimoniale del cliente, sulla base del quale era possibile qualificare il livello responsabilità come moderato, dato la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio: non aveva tenuto conto del fatto che la società costituita il 20 aprile CP_4
2016, soltanto pochi giorni prima dell'atto in contestazione, con un capitale sociale di soli euro
12.000, si apprestava ad acquistare un'attività sita in una zona centralissima di Venezia, senza che fossero stati acquisiti elementi circostanziati circa la provenienza e la genesi della provvista utilizzata;
del pari, i redditi dichiarati dalle ditte individuali e/o familiari riconducibili alla sig.ra
Pagina 9 RS erano inconsistenti ovvero poco credibili trattandosi di attività ubicate nel centro storico di
Venezia, area ad alto flusso turistico e, pertanto, ad elevato valore commerciale, come la ditta individuale “L's Chic Di Gao Xiaofei”, con luogo di esercizio in Sestiere San Marco, o la “Ae
Rasse Srl”, in Sestiere Castello. In secondo luogo, la quantificazione della sanzione irrogata al professionista appare inoltre congrua anche in considerazione dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/1981, nonché dall'art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, alla luce del combinato disposto degli artt. 58, comma 2 e 69, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007, nonché dell'art. 57, comma 4 del medesimo provvedimento, vigente in data anteriore al 4 luglio 2017 e non era suscettibile di riduzione, anche in considerazione del fatto che controparte non ha dedotto argomenti tali da suggerirne una rideterminazione. Con riferimento infine alla sospensione dell'esecuzione, il MEF evidenziava quanto segue: l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 invocato dalla difesa di parte ricorrente ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio, disponeva che detta sospensione può essere disposta dal giudice quando ricorrono “gravi e circostanziate ragioni” esplicitamente indicate in motivazione;
il ricorrente non aveva prospettato alcuna grave e circostanziata ragione che giustifichi l'adozione di un provvedimento di inibitoria in suo favore, né
d'altra parte la sospensione può essere disposta, sotto il profilo del periculum, in ragione del solo ammontare della sanzione, essendo questo profilo non circostanziato, ma invocabile da tutti i destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie di valore non irrisorio. Il giorno 8 maggio 2024, il
Giudice rinviava l'udienza di discussione al 2 luglio 2024. Con provvedimento del 23 luglio 2024, il Giudice Dott. Pietro RSico, sciolta la riserva assunta a verbale di udienza del 2 luglio 2024, ritenuta la causa istruita sul piano documentale, rinviava la causa suddetta all'udienza del 9 aprile
2025 per la discussione. In data 26 marzo gli avv.ti Francesco Capozza (C.F.
), dirigente, e EP Miceli (C.F. ), funzionario, C.F._5 C.F._6
Con dell' , in materia valutaria e antiriciclaggio del Dipartimento Tesoro, Controparte_3
riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dagli avv.ti IA VI,
AR VI e LA TT, si costituivano quali nuovi difensori del Controparte_1
, in sostituzione degli avv.ti IA VI e LA TT e, riportandosi alle
[...]
argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del MEF, chiedevano che il ricorso venisse rigettato con condanna alle spese di lite riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate così: “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermare la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio e, di conseguenza, convalidare il decreto opposto ed accertare l'obbligo del ricorrente di adempiere alla sanzione pecuniaria con il medesimo irrogata;
- in ogni caso, condannare l'odierno opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, anche nel caso in
Pagina 10 cui codesto Ill.mo Giudice, pur confermando l'integrale impianto accusatorio emerso dagli accertamenti, dovesse legittimamente usare il potere di rideterminare l'ammontare della sanzione comminata”. Con decreto del 3 aprile 2025 il giudice rinviava al 24-6-2025 l'udienza per la discussione orale e lettura del dispositivo secondo il rito del lavoro, precedentemente fissata per il 9 aprile 2025. Gli obblighi derivanti dagli artt. 35/41 del D. Lgs. 231/2007 si basano sulla consapevolezza da parte del professionista di fondati e ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è collegato a situazioni oggettive essendo desumibile dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti. Quindi in presenza di situazioni anomale scatta l'obbligo legale della segnalazione sospetta dell'operazione.
Nel caso di specie non vi è ragione di dubitare degli accertamenti compiuti evidenziati dalla difesa del MEF in ordine alla situazione patrimoniale di rispetto alla capacità di emettere RSona_2 assegni di importo di € 130.000,00 nel breve arco temporale ed in ordine alla provenienza dei fondi.
Appaiono evidenti, quindi, oggettive anomalie tali da imporre la segnalazione dell'operazione sospetta non potendosi escludere potenziali elementi di sospetto in ordine all'attività di riciclaggio.
In definitiva il decreto sanzionatorio del MEF, sufficientemente motivato anche per relationem, non può essere censurato in ordine ai fatti contestati. Tuttavia, sulla quantificazione della sanzione irrogata, escludendosi che si versi nell'ipotesi “di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”, di cui all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, appare sicuramente più calzante al caso concreto l'ipotesi prevista dal primo comma del suddetto articolo 58 D. Lgs. 231/2007, dovenodsi tener conto del comportamento della ricorrente , dell'elemento soggettivo di colpa attenuato Pt_8
dal fatto che si tratta di una sola operazione compiuta da persone già clienti della Notaio in altre diverse operazioni passate sulle quali non risultano riscontrate particolari anomalie, considerata anche l'attività di verifica normalmente effettuata dalla Notaio ricorrente, per cui la sanzione pecuniaria definitiva da irrogare deve essere determinata in € 3.000,00. Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata, si reputano sussistente giustificati motivi di reciproca soccombenza per la compensazione delle spese del giudizio.
Roma, 24-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro RSico
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