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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI SA Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. GI Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 268 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
IU IN, OD LA DI, BR DI, GI DI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 marzo 2019, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse dichiarato insussistente il credito CP_2
vantato nei suoi confronti dall' per €. 8.801,71, come da nota del 1 Controparte_3
novembre 2018, che venisse conseguentemente dichiarato che ella aveva diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2017 e che l' fosse condannato al pagamento, in CP_2
suo favore, dei ratei maturati, oltre interessi legali fino al saldo e spese di lite.
***
L' si era ritualmente costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto delle CP_2
avverse domande.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 529/2023 del 17 aprile 2023, aveva accolto le domande proposte dalla ricorrente, aveva dichiarato che la medesima aveva diritto di percepire la pensione di inabilità con decorrenza dal 1 gennaio 2017, aveva condannato l' al pagamento, CP_2
in favore della stessa, dei ratei di pensione maturati e non corrisposti, oltre interessi legali fino al saldo, e aveva accertato che l' convenuto non aveva diritto alla restituzione della somma CP_1
di €. 8.801,71, risultante dalla nota del 1 novembre2018.
Il primo giudice, inoltre, aveva condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_2
spese di lite, che aveva quantificato in complessivi €. 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori,
distraendole in favore dei difensori antistatari.
Sul punto, il Tribunale, in ragione della speciale semplicità della questione, aveva ritenuto di riconoscere le spese di lite quantificandole “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione
della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la
semplicità della controversia alla luce della giurisprudenza menzionata”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' si è ritualmente costituito nella presente fase del giudizio. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €4.636,50 oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con
distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni
rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.”
Nell'interesse dell'ente appellato:
“la Corte di Appello adita Voglia così giudicare
1) Rigettare l'appello
2) In subordine accogliere l'appello avverso per quanto di ragione come in narrativa.
3) Spese del presente grado compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato Parte_1
nel tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, dei criteri “della speciale semplicità della
questione” e della “semplicità della controversia”, visto che l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014
prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle caratteristiche,
3 dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e
del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”.
Il Tribunale, nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, non solo non aveva individuato alcuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non aveva neanche indicato alcuna motivazione a supporto delle asserite caratteristiche di semplicità della questione,
così adottando una motivazione apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione non si era consentito di comprendere le ragioni della decisione, e, comunque, anche erronea, visto che la asserita semplicità appariva contraddetta dallo stesso sviluppo della vicenda processuale,
avendo il Tribunale specificamente fissato un'udienza al fine di consentire all' di dedurre CP_2
su un precedente giurisprudenziale da lei richiamato e, in ogni caso, impiegato 4 anni e 6 udienze per arrivare alla conclusione del procedimento.
2) Violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
liquidato le spese di lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i compensi riconosciuti per ciascuna delle fasi del giudizio e senza dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato, non mettendola così nelle condizioni di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
3) Violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva derogato ai minimi tariffari.
Infatti, ha osservato l'appellante, la Suprema Corte, anche di recente, aveva ribadito, anche a seguito delle varie novelle intervenute in materia, la natura vincolante dei minimi tariffari, che il
4 giudice doveva, quindi, rispettare.
Il valore della causa, ha affermato l'appellante, doveva considerarsi ricompreso tra €. 26.000,01
e €. 52.000,00, in ragione degli €. 8.801,71 di credito riconosciuto insussistente e degli €. CP_2
24.869,36 di ratei della pensione di inabilità maturati e, quindi, le spese di lite dovevano essere ricalcolate, utilizzando i valori minimi, nella misura di €. 4.636,50, di cui € 850,50 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.346,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.837,50 per la fase decisionale, oltre spese generali e accessori di legge.
***
L' , nel costituirsi in giudizio, si è rimesso alle valutazioni della Corte in ordine alla CP_2
violazione dei minimi tariffari, contestando unicamente il diritto alla maggiorazione per i collegamenti ipertestuali fatto valere dall'appellante nel punto 1 delle conclusioni, visto che gli stessi risultavano assenti negli atti di controparte.
***
Nelle note di trattazione scritta depositate il 30 settembre 2025, la difesa dell'appellante ha dato atto della presenza nelle conclusioni di un errore materiale, laddove era stato erroneamente richiesto, a causa di un refuso, in relazione alla rideterminazione delle spese relative al primo grado di giudizio, l'incremento dei compensi previsto nell'art. 4 comma 1-bis, D.M. 55/2014,
visto che, infatti, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio non conteneva collegamenti ipertestuali.
***
In difetto di elementi obiettivi dai quali desumere la sussistenza dell'asserito errore materiale,
tanto più che l'asserita presenza del medesimo è stata allegata solo dopo la costituzione della parte appellata e la formulazione, da parte della medesima, della relativa censura, la deduzione al riguardo formulata dall'appellante deve considerarsi alla stregua di una rinuncia all'aumento sopra indicato.
5 Sul punto, quindi, deve dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere.
***
Per il resto, l'appello è fondato.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
6 dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_4
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Questa Corte, quindi, a prescindere dalle ulteriori questioni formulate dall'appellante in relazione alla insufficienza ovvero apparenza della motivazione utilizzata dal primo giudice per giustificare l'avvenuta riduzione al di sotto dei minimi tariffari delle spese liquidate e in relazione alla dedotta onnicomprensività della liquidazione effettuata, che rimangono assorbite,
deve procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €.
52.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, correttamente applicato dalla parte appellante e non contestato dall' appellato. CP_1
***
Per tutte le ragioni esposte, quindi, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
le spese di lite spettanti a quest'ultima per il primo grado del giudizio devono essere rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da
€. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 4.636,50 [(€. 1.701,00 + 1.204,00 + €. 2.693,00 + €. 3.675,00) : 2], oltre
7 spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
***
L'applicazione dei principi della soccombenza virtuale in ordine all'aumento originariamente richiesto ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 e la condotta processuale tenuta dall' nella CP_2
presente fase del giudizio, giustificano in questo grado di appello la compensazione tra le parti,
nella misura della metà, delle spese di lite, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22,
secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con l'aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali utilizzati nell'atto introduttivo della presente fase, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellante. CP_2
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in ordine alla richiesta di applicazione, nella rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014;
per il resto, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina in € 4.636,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, le spese del giudizio di primo grado
CP_ poste a carico dell' disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari dell'attuale appellante;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della restante parte, che CP_2
liquida in complessivi €.528,83, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per
8 legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 3 novembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu………………………………………..…………dott. RI SA Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. RI SA Scarpa PRESIDENTE
dott. LA Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. GI Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 268 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
IU IN, OD LA DI, BR DI, GI DI, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Marina Olla, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 20 marzo 2019, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse dichiarato insussistente il credito CP_2
vantato nei suoi confronti dall' per €. 8.801,71, come da nota del 1 Controparte_3
novembre 2018, che venisse conseguentemente dichiarato che ella aveva diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2017 e che l' fosse condannato al pagamento, in CP_2
suo favore, dei ratei maturati, oltre interessi legali fino al saldo e spese di lite.
***
L' si era ritualmente costituito in giudizio e aveva resistito, domandando il rigetto delle CP_2
avverse domande.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 529/2023 del 17 aprile 2023, aveva accolto le domande proposte dalla ricorrente, aveva dichiarato che la medesima aveva diritto di percepire la pensione di inabilità con decorrenza dal 1 gennaio 2017, aveva condannato l' al pagamento, CP_2
in favore della stessa, dei ratei di pensione maturati e non corrisposti, oltre interessi legali fino al saldo, e aveva accertato che l' convenuto non aveva diritto alla restituzione della somma CP_1
di €. 8.801,71, risultante dalla nota del 1 novembre2018.
Il primo giudice, inoltre, aveva condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle CP_2
spese di lite, che aveva quantificato in complessivi €. 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori,
distraendole in favore dei difensori antistatari.
Sul punto, il Tribunale, in ragione della speciale semplicità della questione, aveva ritenuto di riconoscere le spese di lite quantificandole “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione
della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la
semplicità della controversia alla luce della giurisprudenza menzionata”.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' si è ritualmente costituito nella presente fase del giudizio. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“la Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1)- condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura di €4.636,50 oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese
generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con
distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle
spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare
nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate
nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del
beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni
rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.”
Nell'interesse dell'ente appellato:
“la Corte di Appello adita Voglia così giudicare
1) Rigettare l'appello
2) In subordine accogliere l'appello avverso per quanto di ragione come in narrativa.
3) Spese del presente grado compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n. 4 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato Parte_1
nel tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, dei criteri “della speciale semplicità della
questione” e della “semplicità della controversia”, visto che l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014
prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle caratteristiche,
3 dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e
del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene
particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti”.
Il Tribunale, nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, non solo non aveva individuato alcuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non aveva neanche indicato alcuna motivazione a supporto delle asserite caratteristiche di semplicità della questione,
così adottando una motivazione apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione non si era consentito di comprendere le ragioni della decisione, e, comunque, anche erronea, visto che la asserita semplicità appariva contraddetta dallo stesso sviluppo della vicenda processuale,
avendo il Tribunale specificamente fissato un'udienza al fine di consentire all' di dedurre CP_2
su un precedente giurisprudenziale da lei richiamato e, in ogni caso, impiegato 4 anni e 6 udienze per arrivare alla conclusione del procedimento.
2) Violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M 55/2014.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
liquidato le spese di lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i compensi riconosciuti per ciascuna delle fasi del giudizio e senza dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato, non mettendola così nelle condizioni di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
3) Violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi.
Con un terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale aveva derogato ai minimi tariffari.
Infatti, ha osservato l'appellante, la Suprema Corte, anche di recente, aveva ribadito, anche a seguito delle varie novelle intervenute in materia, la natura vincolante dei minimi tariffari, che il
4 giudice doveva, quindi, rispettare.
Il valore della causa, ha affermato l'appellante, doveva considerarsi ricompreso tra €. 26.000,01
e €. 52.000,00, in ragione degli €. 8.801,71 di credito riconosciuto insussistente e degli €. CP_2
24.869,36 di ratei della pensione di inabilità maturati e, quindi, le spese di lite dovevano essere ricalcolate, utilizzando i valori minimi, nella misura di €. 4.636,50, di cui € 850,50 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.346,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.837,50 per la fase decisionale, oltre spese generali e accessori di legge.
***
L' , nel costituirsi in giudizio, si è rimesso alle valutazioni della Corte in ordine alla CP_2
violazione dei minimi tariffari, contestando unicamente il diritto alla maggiorazione per i collegamenti ipertestuali fatto valere dall'appellante nel punto 1 delle conclusioni, visto che gli stessi risultavano assenti negli atti di controparte.
***
Nelle note di trattazione scritta depositate il 30 settembre 2025, la difesa dell'appellante ha dato atto della presenza nelle conclusioni di un errore materiale, laddove era stato erroneamente richiesto, a causa di un refuso, in relazione alla rideterminazione delle spese relative al primo grado di giudizio, l'incremento dei compensi previsto nell'art. 4 comma 1-bis, D.M. 55/2014,
visto che, infatti, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio non conteneva collegamenti ipertestuali.
***
In difetto di elementi obiettivi dai quali desumere la sussistenza dell'asserito errore materiale,
tanto più che l'asserita presenza del medesimo è stata allegata solo dopo la costituzione della parte appellata e la formulazione, da parte della medesima, della relativa censura, la deduzione al riguardo formulata dall'appellante deve considerarsi alla stregua di una rinuncia all'aumento sopra indicato.
5 Sul punto, quindi, deve dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere.
***
Per il resto, l'appello è fondato.
Deve, infatti, essere condivisa la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari,
considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM
37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM
55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
6 dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_4
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
Questa Corte, quindi, a prescindere dalle ulteriori questioni formulate dall'appellante in relazione alla insufficienza ovvero apparenza della motivazione utilizzata dal primo giudice per giustificare l'avvenuta riduzione al di sotto dei minimi tariffari delle spese liquidate e in relazione alla dedotta onnicomprensività della liquidazione effettuata, che rimangono assorbite,
deve procedere alla rideterminazione delle spese di lite dovute per il primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €.
52.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza, correttamente applicato dalla parte appellante e non contestato dall' appellato. CP_1
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Per tutte le ragioni esposte, quindi, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
le spese di lite spettanti a quest'ultima per il primo grado del giudizio devono essere rideterminate sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da
€. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a €. 4.636,50 [(€. 1.701,00 + 1.204,00 + €. 2.693,00 + €. 3.675,00) : 2], oltre
7 spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
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L'applicazione dei principi della soccombenza virtuale in ordine all'aumento originariamente richiesto ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014 e la condotta processuale tenuta dall' nella CP_2
presente fase del giudizio, giustificano in questo grado di appello la compensazione tra le parti,
nella misura della metà, delle spese di lite, le quali, per la parte restante, seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22,
secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 1.100,01 a €. 5.200,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con l'aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali utilizzati nell'atto introduttivo della presente fase, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellante. CP_2
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in ordine alla richiesta di applicazione, nella rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014;
per il resto, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina in € 4.636,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, le spese del giudizio di primo grado
CP_ poste a carico dell' disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari dell'attuale appellante;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della restante parte, che CP_2
liquida in complessivi €.528,83, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per
8 legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 3 novembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. LA Coinu………………………………………..…………dott. RI SA Scarpa
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