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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4519/2020 R.G.A.C.
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonella Perrotta, c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Caserta, al Corso Trieste n. 146, in virtù di procura allegata all'atto di appello
Appellante
E
c.f. , assegnataria dell'intero compendio Controparte_1 P.IVA_1 aziendale della società scissa Intesa OL Personal Finance S.p.A., come da “atto di scissione parziale a favore di società preesistente” del 20.05.2015 per notaio
[...]
in Milano (rep. n. 1498- racc. n. 1043) Persona_1
Appellata contumace già c.f. , e per essa, quale Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice, c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_3 dall'avv.to Carlotta Casamorata, c.f. , e dall'avv.to Marina Vandini, c.f. C.F._3
presso il loro studio elettivamente domiciliata in Ravenna, alla via C.F._4
Alfredo Bacarini, n. 59, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.11.2024
Appellata
, c.f. titolare della CA OP, residente Controparte_3 C.F._5 in Modena, al viale Lodovico Antonio Muratori n. 225
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1362/2020 pubblicata il 5.06.2020.
Conclusioni per l'TE : in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2011 del Tribunale di
1 Santa Maria Capua Vetere;
“in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dell'TE ad essere estromesso dal giudizio e manlevato dal terzo chiamato sig. da Controparte_3 qualsivoglia responsabilità e/o condanna derivata all'esito del presente procedimento con condanna diretta del terzo chiamato a quanto eventualmente dovuto all'TE”.
Conclusioni per l'appellata e per essa, quale procuratrice, Controparte_2
rigettare l'appello in quanto infondato. Parte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Nola, CP_4
nuova denominazione di già espose
[...] Controparte_5 Controparte_6 che era creditrice di , debitore principale, e di , Persona_2 Parte_1 fideiussore, in forza di contratto di finanziamento, con allegato atto costitutivo di garanzia fideiussoria;
che, con raccomandate a.r. inviate il 15.10.2010 ai , aveva comunicato Parte_1 la decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento della residua sorta capitale e degli interessi, essendo state pagate le sole prime sei rate del finanziamento.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto n. 93/2011, ingiunse a e Per_2
, in solido, il pagamento a favore della della somma Parte_1 Controparte_4 di euro 70.483,30, comprensiva degli interessi convenzionali moratori, come richiesto nel ricorso monitorio.
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, premettendo: a) che Parte_1 il 1° aprile 2003 aveva acquistato dalla Persona_2 Controparte_7 un'autovettura modello Mercedes SI 350 al prezzo di euro 87.607,00, da consegnare
[...] entro il 20 maggio 2003; b) che l'acquirente aveva dato in permuta la propria autovettura, BMW
XS 30D, per il valore concordato di euro 57.359,00, e la CA aveva provveduto ad estinguere il finanziamento relativo all'acquisto della BMW XS 30D, versando alla società finanziaria l'importo di euro 19.352,00; c) che, pertanto, dalla somma complessiva di euro 106.959,00
(87.607,00 + 19.352,00) spettante alla CA, doveva essere sottratto l'importo di euro
57.359,00, residuando la somma di euro 49.600,00; c) che aveva versato Persona_2 euro 9.600,00 contestualmente alla stipula del contratto di acquisto dell'autovettura, e, per il residuo importo, aveva stipulato con la il contratto di finanziamento Controparte_6 posto dalla controparte a fondamento del procedimento monitorio;
d) che il modello contrattuale, unilateralmente predisposto dalla , prevedeva espressamente la Controparte_6 delega a quest'ultima per il versamento diretto alla CA dell'importo finanziato;
e) che, a causa della mancata consegna della Mercedes SI 350, concordò con la Persona_2
CA, in data 10.7.2003, l'annullamento del contratto di acquisto dell'autovettura e la restituzione dell'importo di euro 48.000,00, con contestuale obbligo della CA di provvedere all'estinzione del finanziamento, a sua cura e spese, entro il mese di settembre del
2 2003.
L'opponente lamentò che la gli aveva richiesto il pagamento del saldo Controparte_6 dell'esposizione debitoria nonostante le ampie rassicurazioni della CA in ordine all'avvenuta estinzione del finanziamento.
Tanto premesso, la difesa dell'opponente eccepì la “carenza di legittimazione attiva” dell'opposta la prescrizione del diritto di credito azionato, la violazione CP_4 CP_4 del disposto di cui all'art. 1957 c.c., sul rilievo che società finanziaria non aveva proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto.
Chiese la revoca del decreto ingiuntivo anche sul presupposto della risoluzione del contratto di compravendita, a causa della mancata consegna dell'autovettura, e dell'“annullamento” del contratto di finanziamento funzionalmente collegato all'acquisto, nonché la restituzione degli importi versati alla società finanziaria, indebitamente trattenuti.
Inoltre, l'opponente, autorizzato dal primo giudice, chiamò in causa , titolare Controparte_3 della CA OP, “in quanto tenuto a manlevare i debitori da ogni responsabilità eventualmente derivante dal presente giudizio”.
Il chiamato in causa rimase contumace.
Si costituì la videnziando di aver prodotto copie dei verbali dell'assemblea Controparte_4 straordinaria degli azionisti del 06/04/04 e del 18/05/05, dai quali si evinceva che l'allora contraente, aveva mutato la propria denominazione sociale dapprima Controparte_6 in e, poi, in e che, quindi, quest'ultima era titolare Controparte_5 Controparte_4 di tutti i rapporti giuridici già costituiti in capo alla compreso il credito Controparte_6 vantato nei confronti di , quale debitore principale, e di Persona_2 [...]
, quale fideiussore. Parte_1
Con riguardo alla violazione del disposto dell'art. 1957 c.c., la rappresentò Controparte_4 che l'art. 7 delle condizioni generali di contratto dispensava esplicitamente la finanziaria dall'onere di agire preventivamente nei confronti del debitore principale.
Quanto all'eccepita nullità del contratto di fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto,
l'opposta sottolineò che nella fideiussione era stato indicato il numero del contratto di finanziamento garantito e che si trattava di una garanzia specifica.
Dedusse, infine, l'assoluta autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di compravendita dell'autovettura.
Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.05.2015 il difensore della CP_4 rappresentò che Intesa OL Finance S.p.A. era subentrata in tutti i rapporti giuridici
[...] della Controparte_4
Dopo la riserva della causa in decisione, nella comparsa conclusionale, il difensore di
[...]
[...
[...] [...]
[...]
espose che a seguito di scissione parziale di Intesa OL CP_8 Controparte_1
Finance S.p.A., era subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima.
Il primo giudice rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore di poi Parte_1 Controparte_4
Intesa OL Personal Finance S.p.A..
La decisione del Tribunale si fonda, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame, sui seguenti motivi: a) la prescrizione decennale del diritto di credito risulta interrotta con la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13.12.2010 (l'ultima rata di pagamento del contratto di finanziamento scadeva il 15.05.2006); b) il fideiussore
[...]
ha rinunciato all'operatività dell'art. 1957 c.c. (cfr. art. 7 dell'atto costitutivo della Parte_1 fideiussione;
c) il contratto di finanziamento è autonomo rispetto al contratto di compravendita dell'autovettura, atteso che l'art. 3 delle condizioni del contratto di finanziamento dispone che la società finanziaria non ha alcun rapporto di esclusiva con il venditore convenzionato ed è estranea ai rapporti tra cliente e soggetti fornitori di merci e servizi, e che il cliente riconosce che la società finanziaria non è responsabile delle prestazioni dei soggetti convenzionati, scelti liberamente dal cliente;
d) l'annullamento del contratto di acquisto dell'autovettura, concordato tra la CA OP e il 10.07.2003, non incide sulla validità Persona_2 dell'autonomo contratto di finanziamento;
e) conseguentemente, la domanda riconvenzionale del di condanna della società finanziaria alla restituzione degli importi corrisposti, Parte_1 quali rate del finanziamento, va rigettata, anche perché l'attuale opponente, in quanto fideiussore e non debitore principale, è privo di legittimazione attiva, non avendo effettuato i pagamenti delle rate dei quali chiede la restituzione.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello - articolato Parte_1 in sette motivi di gravame - notificato ad già Intesa OL Personal Controparte_1
Finance S.p.A., all'indirizzo pec dell'avv.to Mario Luiz de Menezes, nonché, personalmente, a
, titolare della CA OP, contumace in primo grado. Controparte_3
Non si sono costituite le parti appellate e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.03.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Con ordinanza depositata il 4.07.2024 la Corte ha dichiarato la contumacia di Controparte_3 titolare della CA OP, e ha rimesso la causa sul ruolo disponendo la notifica dell'atto di appello, personalmente, ad sul rilievo che l'atto di impugnazione era Controparte_1 stato notificato all'avv.to Mario Luiz de Menezes, costituito in primo grado quale difensore di
Intesa OL Personal Finance S.p.A. e non di quest'ultima Controparte_1 subentrata alla prima, in forza di atto notarile del 20.05.2015 di scissione parziale, attuata mediante assegnazione dell'intero compendio aziendale di Intesa OL Personal Finance
S.p.A. a favore di Intesa OL S.p.A..
4 A seguito di rituale notifica, non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.11.2024 si è costituita Controparte_2
- incorporante cessionaria ai sensi dell'art. 58 TUB del credito di Controparte_2 [...]
- e per essa, quale procuratrice, resistendo Controparte_1 Parte_2 all'impugnazione.
All'udienza del 18.12.2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e il difensore dell'TE ha rinunciato all'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” della controparte.
La Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Con i primi due motivi di gravame - rubricati rispettivamente “omessa pronuncia sulla domanda di manleva e condanna del terzo chiamato - violazione dell'art. 112 cpc nullità della sentenza di primo grado” e “omessa pronuncia in ordine alla condanna diretta del terzo chiamato con manleva dell'TE da qualsivoglia responsabilità e/o condanna” -
l'TE lamenta che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda, espressamente formulata, di condanna di titolare della CA OP, a manlevare Controparte_3
da qualsivoglia responsabilità eventualmente derivante dal giudizio. Parte_1
L'TE, a sostegno del motivo, richiama l'accordo di annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura, in forza del quale la CA OP si era impegnata ad estinguere il finanziamento, a propria cura e spese, entro il mese di settembre del 2003. La difesa dell'TE evidenzia, inoltre, che , poi deceduto, ha pagato le rate Persona_2 iniziali del finanziamento (nonostante la mancata consegna dell'autovettura) ed ha interrotto i pagamenti “solo a seguito della espressa assunzione di responsabilità” da parte della ditta venditrice.
§ 2.2. Il terzo motivo di gravame è rubricato “Omessa insufficiente motivazione in ordine ad una eccezione fondamentale: carenza di legittimazione attiva”.
L'TE si duole del fatto che il primo giudice ha ritenuto sussistente la titolarità del credito dedotto in lite in capo a che “L'errore Controparte_9 grossolano in cui incorre il Giudice è evidente laddove da un lato pone riferimento ad operazioni societarie che avrebbero comportato il mero 'cambio di denominazione sociale' tra gli istituti di credito succedutisi nella titolarità della presente azione, e dall'altro espressamente richiama da ultimo le operazioni di scissione parziale e relativo subentro rispetto alle quali è pacifico l'obbligo per il richiedente di documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce
è compreso tra quelli compravenduti e/o ceduto nell'ambito delle operazioni denunciate e richiamate giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione”.
5 § 2.3. Il quarto motivo di gravame è rubricato “erronea ed insufficiente pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione del diritto e decadenza dal diritto alla proposizione della domanda violazione dell'art. 1957 c.c. nullità della clausola di cui all'art 7 contratto di fideiussione”.
L'TE lamenta che la clausola contrattuale derogativa dell'art. 1957 c.c. non è stata specificamente sottoscritta, ed aggiunge che quando, come nel caso di specie, il garante riveste la qualità di consumatore, la conclusione dell'accordo derogatorio deve essere oggetto di trattativa, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del d.lgs 206/2005, non essendo sufficiente neanche la specifica approvazione per iscritto.
Tanto premesso, la difesa dell'TE invoca la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione e la consequenziale decadenza dal diritto di proposizione dell'azione giudiziale nei confronti del fideiussore.
§ 2.4. Con il quinto e il sesto motivo di gravame l'TE deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto l'autonomia del contratto di finanziamento, con l'accessoria fideiussione, rispetto al contratto di vendita dell'autovettura, laddove avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del contratto di finanziamento, perché travolto dalla caducazione del contratto di compravendita.
Evidenzia che nel caso di specie è pacifico che il contratto di compravendita è stato annullato e che il finanziamento era finalizzato all'acquisto dell'autovettura, specificamente indicata nel contratto di finanziamento, come previsto dall'art. 124 TUB, e precisa che il contratto di acquisto dell'autovettura, nel descrivere le modalità di pagamento del prezzo, richiama espressamente il finanziamento concesso a . Persona_2
§ 2.5. Il settimo motivo di gravame è rubricato: “omessa pronuncia in ordine alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione”.
L'TE deduce che il contratto di fideiussione è nullo per indeterminatezza dell'oggetto e, in ogni caso, contiene clausole nulle, come quella di cui all'art. 5, che prevede una “dispensa contro il debitore principale”, oltre a quella di cui all'art. 7, già indicata nel quarto motivo di gravame.
§ 3. Occorre procedere alla disamina dei motivi di impugnazione.
Il terzo motivo di gravame - del quale, per ragioni di ordine logico, si imporrebbe il preliminare vaglio, attenendo alla titolarità del credito dedotto in lite in capo a Intesa OL Personal
Finance S.p.A. e, poi, in capo a che lo ha ceduto a Controparte_1 Controparte_2
- non va esaminato, per rinuncia del difensore dell'TE, formulata all'udienza di
[...] precisazione delle conclusioni del 18.12.2024, all'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” della controparte.
§ 3.1. Segue, in ordine logico, l'esame del quinto e del sesto motivo di gravame, relativi all'invocato collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento, con l'accessoria fideiussione, e il contratto di vendita dell'autovettura, collegamento che il primo giudice ha escluso.
6 Il motivo di gravame è fondato.
Come evidenziato dall'TE, il contratto di acquisto dell'autovettura nel descrivere le modalità di pagamento del prezzo, richiama espressamente il finanziamento concesso a dalla . Persona_2 Controparte_6
Inoltre, nel contratto di finanziamento vengono specificamente indicati: a) l'autovettura, oggetto del contratto di compravendita e il prezzo di acquisto della stessa;
b) l'ammontare complessivo dell'acconto versato dal alla CA;
c) l'importo che la finanziaria versava Parte_1 direttamente alla CA, quale residuo saldo del prezzo;
d) l'importo di euro 45.288,00 da rimborsare alla per il prestito, di cui euro 40.000,00 versate direttamente alla CP_6 venditrice, oltre alla maggiorazione di euro 5.158,00 per i costi del prestito, ed euro 130,00 per le spese di istruttoria, da rimborsare alla in 36 rate da 1.258,00, rate indicate Controparte_6 anche nel contratto di acquisto dell'autovettura, nella parte in cui richiama il contratto di finanziamento.
Ciò posto, non vi è dubbio che il prestito sia stato concesso per l'acquisto dell'autovettura.
Si osserva, poi, che il contratto di finanziamento è stato stipulato conformemente al dettato dell'art. 121, che fornisce la “Nozione “ del credito al consumo, e dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale dispone che i contratti di credito al consumo, che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contengano, a pena di nullità, la descrizione analitica dei beni e dei servizi e l'indicazione del prezzo di acquisto degli stessi, nonché l'ammontare dell'eventuale acconto.
Va dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, in parte motiva, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 19522/2015, secondo cui “Nel recepire la direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre 1986, dapprima con la legge comunitaria 19 settembre 1992 n. 142, poi trasfusa nelle norme del T.U.B., il legislatore italiano, a differenza di quello di altri Paesi europei, non ha espressamente ricondotto quest'ultima tipologia contrattuale alla nozione del collegamento negoziale, vale a dire che non ha espressamente qualificato il contratto di credito avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi come contratto collegato al contratto di compravendita. Tuttavia, il dato normativo sopra riportato, tanto più tenuto conto della normativa di fonte comunitaria con esso recepita e delle successive vicende di questa e della normativa interna derivata, di cui appresso, è inequivocabilmente nel senso di riconoscere l'esistenza di un collegamento tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di acquisto. [ ] E' rilevante evidenziare come sia la legge stessa a configurare un collegamento negoziale a carattere funzionale per il quale, a determinate condizioni
(inserimento nel contratto dei requisiti di cui alle lettere a, b, e o), contratto di credito e contratto di acquisto vengono ad essere unitariamente considerati sotto il profilo giuridico (e non solo economico), onde tutelare la parte comune ai due contratti, cioè il consumatore, finanziato ed acquirente. Si tratta di un collegamento negoziale in senso proprio dal momento
7 che il nesso tra i negozi non è affatto occasionale, bensì dipendente dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trova la propria causa nell'altro, sicché
è la legge stessa che coordina i negozi, facendo assurgere la connessione teleologica ad elemento della fattispecie.[ ]. Orbene, l'unitarietà della causa economica sottesa alla pluralità dei contratti (di finanziamento e di fornitura) consente di qualificare in termini di collegamento negoziale la fattispecie delineata dal legislatore nel precedente art. 124, comma terzo, a prescindere dall'esistenza dell'accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, contemplato nel successivo art. 125. E' questa una delle due condizioni poste per consentire l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non è certo condizione necessaria per riconoscere l'esistenza di un contratto di credito al consumo, la cui nozione generale è delineata dall'art. 121. In particolare, la tipologia di contratto di credito al consumo prevista dal terzo comma dell'art. 124 prescinde dal rapporto tra finanziatore e fornitore, spesso peraltro presente in forma di convenzione (non esclusiva), essendo sufficiente che l'operazione di finanziamento risulti finalizzata all'acquisto di un bene (o servizio) determinato, scelto dal consumatore prima di accedere al finanziamento,
e perciò individuato già nel contratto di finanziamento e pagato direttamente dal finanziatore al fornitore”.
Per quanto esposto non va condivisa la statuizione del primo giudice il quale, dopo aver sottolineato che, con il contratto di finanziamento, è stata autorizzata la corresponsione dell'importo finanziato direttamente dalla alla CA, ha ritenuto che il Controparte_6 contratto di finanziamento fosse autonomo, alla luce del contenuto della clausola di cui all'art. 3 delle condizioni del contratto di finanziamento.
E invero, conformemente al richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza del rapporto di esclusiva non è di ostacolo al collegamento negoziale, atteso che l'attribuzione al finanziatore dell'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore
(cfr. art. 125 TUB) è una condizione che consente l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, ma non è una condizione necessaria ai fini della configurabilità del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del bene. Non incide su tale collegamento, il riferimento della clausola di cui al citato art. 3 all'estraneità della finanziaria ai rapporti tra cliente e soggetti fornitori di merci e servizi, e al riconoscimento, da parte del cliente, che la società finanziaria non è responsabile delle prestazioni dei soggetti convenzionati fornitori dei beni, scelti liberamente dal cliente. Difatti tale clausola, evocando profili di responsabilità, potrebbe verosimilmente avere rilievo per escludere la possibilità di azioni risarcitorie dei confronti della finanziaria, in caso di inadempimento del fornitore di beni.
Ciò posto è pacifico che il contratto di compravendita sia stato annullato. In calce al contratto di acquisto dell'autovettura si legge: “P.S. In data 10.07.2010 si concorda tra le parti quanto segue: il presente contratto viene annullato e si restituisce la somma di € 48.000,00 al sig.
8 ”. Coerente con la suddetta dicitura è il documento intitolato “Allegato al contratto Parte_1 del Sig. del 1.04.2003”, sottoscritto dalla CA OP , nel Parte_1 Controparte_7 quale si legge: “La restituzione della somma concordata di € 48.000,00 viene così rimborsata:
€ 16.000,00 in data 11/7/2003, € 16.000,00 in data 31/7/2003, € 16.000,00 in data 15/7/2003.
La ditta CA OP, inoltre, si impegna ad estinguere il saldo residuo del finanziamento
a propria cura e spese entro settembre 2003 per conto del Sig. . CP_6 Parte_3
Pertanto, l'annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura comporta la caducazione del collegato contratto di finanziamento, con conseguente insussistenza dell'obbligazione accessoria, in capo al fideiussore , per il lamentato Parte_1 inadempimento del debitore principale, . Persona_2
La fondatezza del motivo di gravame rende superfluo l'esame degli altri motivi di impugnazione, imponendo, in accoglimento dell'appello, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
§ 4. Alla riforma dell'impugnata sentenza consegue un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
La soccombenza della società finanziarie, succedutesi nella dedotta titolarità del credito, comporta che le spese processuali del giudizio di primo grado vanno poste a carico di Intesa
OL Personal Finance S.p.A. e quelle del gravame vanno poste a carico della
[...]
e per essa, la sua mandataria, .. Controparte_2 Parte_2
Le spese dei due gradi di giudizio, con riguardo al rapporto processuale tra
[...]
e la vanno dichiarate irripetibili, atteso che Parte_1 Controparte_7
l'esame della domanda di manleva proposta dal primo nei confronti della seconda risulta assorbito dall'accoglimento dell'opposizione.
I compensi si liquidano in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00), nella misura pari ai medi di tariffa, per il giudizio di primo grado, e, per il giudizio di secondo grado, nella misura pari ai minimi di tariffa, per la fase istruttoria/trattazione, poiché non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede di gravame, e nella misura pari ai medi di tariffa per le altre fasi processuali.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento dell'appello, accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 93/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna Intesa OL Personal Finance S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di , spese che si liquidano in euro 14.103,00 per Parte_1
9 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- condanna e, per essa, la mandataria, al Controparte_2 Parte_2 pagamento a favore dell'TE delle spese processuali del gravame, spese che si liquidano in euro 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- dichiara irripetibili le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con riguardo al rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_7
Napoli, 26.03.2025
Il consigliere est. dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente dott. Giulio Cataldi
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