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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al N. 28811/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 27/01/2025, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 17/04/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Giugliano Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Ripuaria, 149, presso lo studio degli Avv.ti Zambardino Pier Paolo e Ier- volino Florida, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
-ATTRICE-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato al Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio Napoli, presso lo studio dell'Avv. Di Fiore Giulia dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non comprese in altre mate- rie(art 2043 cc e norme speciali cod. oggetto 145999).
Conclusioni: come da atti di causa e verbali di udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26/11/2021, conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il per sentirlo condanna- Controparte_1
re, previa declaratoria di esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 09/07/2019, alle ore 13.30 circa, in alla Via Filangieri. Parte attrice deduceva: CP_1
che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel mentre l'istante percorreva a piedi la già menzionata strada, in direzione piazzetta Rodinò, quando, in prossimità del bancomat della sita al civico n. 50/51, nell'intento di attraversare la fila Controparte_2
di persone presente allo sportello automatico, rovinava violentemente a terra e riportava lesioni alla persona;
che, più precisamente, la caduta era provocata dall'improvviso movimento di un utente, che nell'azione di farla passare, le impediva di avere la giusta visuale per evitare il di- slivello esistente nel mattonato del marciapiede, “non segnalato, né visibile”,
che alla sig.ra , a seguito della caduta, trasportata presso il pronto soccorso “Buon Pt_1
Consiglio” Fatebenefratelli di veniva diagnosticata “Frattura rotula dx in porta- CP_1 trice di artroprotesi anca omolaterale e lombalgia post traumatica” con una prognosi di
30 giorni e il ricovero immediato (come da referto del 09/07/2019);
che in data 15/07/2019 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con flangia di trazione” (come da cartella clinica v. 6300 dell'Ospedale
“Buon Consiglio” in atti;
che in data 4/08/2020 veniva ricoverata in regime day- service, presso la casa di
[...] di Avellino per “rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula” con una CP_3 diagnosi di “complicazioni meccaniche non specificate di dispositivi, impianti e innesti ortopedici interni” (come da cartella clinica 0758 del 04/08/2020);
che l'istante riportava postumi dolorosi ed invalidanti di natura permanente;
che, a seguito di CTP, espletata dal dott. all'istante venivano ricono- Persona_1
sciuti i seguenti postumi: quale danno biologico, nella misura del 7% con una invalidità totale di giorni 8, una invalidità parziale al 75% di gg. 28 e giorni 30 al 50%, e 30 al
25% ed aveva diritto al rimborso di spese mediche per euro 477/00;
2
che l'istante, tramite pec del 18/05/2020 inviata per il tramite per suo procuratore, ri- chiesta di risarcimento dei danni;
L'attrice formulava le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato secondo le modalità descritte in premessa;
b) per l'effetto, condannare Il in persona del Sindaco p.t, nell'indicata qualità, al risarcimento dei Controparte_1 danni tutti, sia diretti che indiretti, nessuno eccettuato, in favore dell'istante IG.ra
[...]
, danni che si quantificano in € 10.080,74 o quella maggiore o minore somma Pt_1 che il Giudicante riterrà equa e giusta, così distinta: € 7.635,00 (valore punto 7% - se- condo la tabella del danno biologico per invalidità permanente biologica), € 379,92 per
ITT di giorni 8; € 997,29 per ITP al 75% di giorni 28; € 712,35 per ITP al 50% di gior- ni 30; € 356,18 per ITP al 25% di giorni 30 (cfr elaborato peritale versato in atti); c) condannare Il in persona del Sindaco p.t al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute dalla IG.ra per l'importo complessivo di € 477,00 (quattrocen- Parte_1
tosettantasette/00) , così come risulta dal totale delle fatture allegate;
d) condannare Il in persona del Sindaco p.t al pagamento delle spese, diritti ed onora- Controparte_1 ri di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
In data 07/03/2022, si costituiva il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare, eccepiva la mancata prova del nesso causale con il danno lamentato;
la mancanza di responsabili- tà del in considerazione dell'estensività del bene, che ne rendeva impossibile CP_1
un continuo ed efficace controllo;
il configurarsi del caso fortuito per il comportamento negligente della controparte.
Il concludeva chiedendo: “-per il rigetto della domanda per le ecce- Controparte_1
zioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed in- fondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, e, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa del danneggiato, esclusivo o prevalente;
-in ogni caso per il rigetto della domanda non sussistendo prova del danno, che comunque si contesta nella sua eccessiva ed ingiustificata quantificazione. Con vit- toria di spese ed onorario di giudizio, oltre oneri riflessi.”
Acquisita la documentazione prodotta, concessi i termini ex art 183 comma 6 cpc, am- messi i mezzi di prova, all'udienza del 25.10.2023 veniva escusso il teste di parte attrice sig. il quale dichiarava: “ ADR: capi delle memorie 183 comma 6 n. Testimone_1
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2 cpc di parte attrice: “Sono il genero di e mi trovavo con mia OC il Parte_1
09.07.2019 ad ora di pranzo ( ore 13.30 circa) in via Filangieri sul marciapie- CP_1 de sinistro direzione Piazzetta Rodinò all'altezza del Bancomat Unicredit. Mia OC stava davanti a me e insieme a noi c'era mio cugino . Ci stava Persona_2
gente sul marciapiede incolonnati in fila per fare il bancomat. Ho visto mia OC ca- dere a terra tra la folla, inciampare e cadere sul lato destro. Avvicinandomi ho notato che ci stava una mattonella a terra sollevata dove aveva poggiato il piede mia OC prima di cadere. Ci stavano molte persone vicino a questa mattonella di cui non era se- gnalato il pericolo. Riconosco nelle foto presenti in produzione di parte attrice la mat- tonella. Mia OC aveva un'andatura normale. stava vicino Per_2 Persona_2
a me. Fu chiamata l'ambulanza e mia OC fu portata all'ospedale Fatebenefratelli dove venne operata. So che mia OC ha avuto problemi con il primo interventi e si è dovuta di nuovo operare. So che ha fatto diverse terapie dopo l'incidente”. ADR: “Io ho visto che mia OC inciampava con la punta della scarpa nella mattonella sul marciapiede e rovinava al suolo. Mia OC, prima di questo incidente camminava a passo veloce. E' una donna di corporatura normale e prima dell'incidente non aveva problemi di deambulazione. Quel giorno non pioveva. Le persone che stavano in fila al bancomat non permettevano di vedere la mattonella in oggetto, e mia OC si infilò tra le stesse per passare e cadde tra la folla”.
Alla successiva udienza, tenutasi in data 22.05.2024, veniva escussa il secondo teste di parte attrice, il sig. , il quale dichiarava: “ADR “Sono il nipote di Persona_2 [...]
e mi trovavo con lei il giorno 09.07.2019 alle ore 13.30 in alla via Fi- Pt_1 CP_1
langieri. Percorrevamo il marciapiede che da via Dei Mille va verso Piazzetta Rodinò, sul marciapiede sinistro e all'altezza della Ivi mia zia cadde perché Controparte_2
inciampò su una mattonella che era sollevata da terra e che non si vedeva perché
c'era un po' di gente vicino alla banca che stava in fila per entrare. Io stavo poco dietro di lei e vidi mia zia cadere al suolo e la stessa si fece male al ginocchio destro. Fu chiamata l'ambulanza che la portò al Fatebenefratelli. Io non l'accompagnai in ambu- lanza e mi consta che la settimana successiva all'incidente venne operata presso il me- desimo ospedale. Dopo aver fatto terapia le venne consigliato di sottoporsi ad un altro intervento. Mi sembra che fu fatto un altro intervento ma non conosco l'ospedale dove si fece il secondo intervento. Non posso riferire sull'importo delle spese mediche sop- portate. Mi vengono mostrate le fotografie che sono allegate all'atto di citazione e ri- conosco i luoghi. ADR a domanda dell'avvocato Di Fiore: “Mia zia conosceva quella
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zona perché pur vivendo a Casoria era solita andarci perché all'epoca lavorava a
Piazza Vittoria. In quel giorno era con me e stavamo andando a fare delle compere. In- sieme a me ci stava anche mio cugino ”. Testimone_1
All'esito veniva espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice. Con perizia de- positata in data 19.12.2024 il Prof. riconosceva la compatibilità delle le- Persona_3 sioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita, consistente in una caduta per strada, quantificando i postumi permanenti nella misura del 7%, con una ITT di 10 giorni e una ITP di 30 giorni al 75%, una di 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25% (relati- vi al progressivo recupero delle funzionalità motorie), rilevando altresì che il livello di sofferenza patito dall'istante era stato di media entità.
All'udienza del 27.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ex art 190 cpc, con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali veniva a scade- re il 17.04.2025.
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Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
La presente fattispecie, come descritta da parte attrice, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c. Siffatta norma prevede la responsabilità di soggetti che esercitano, a qualun- que titolo, un potere effettivo sulle cose, gravando sugli stessi un conseguente obbligo di vigilanza volto ad impedire che tali cose arrechino danni a terzi. Non è, pertanto, condivisibile la tesi, avanzata in dottrina, secondo la quale, alla fattispecie concreta, sa- rebbe applicabile l'art. 2043 c.c., anziché l'art 2051 c.c., a causa dell'estensione del be- ne demaniale che non consentirebbe al custode di esercitare la custodia, intesa come po- tere di fatto sulla cosa. Appare, certamente preferibile l'indirizzo, stigmatizzato in seno alla Suprema Corte, secondo il quale la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. trovi un limite solo con riguardo ai beni demaniali, la cui estensione renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo, rimanendo applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza. Orbene, ritenuto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ab- bia natura oggettiva, il suo accertamento dipende dall'esistenza del nesso causale inter- corrente tra la res in custodia e il danno, senza che rilevi al riguardo la condotta del cu- stode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass.
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14065/2023). Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa in cu- stodia ed il danno, al custode è fatta salva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass. SS.UU n.
20943/2022). Quel che ne consegue è che, sul piano strettamente probatorio, spetterà al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico - l'esistenza, l'entità del danno e la sua derivazione causale dalla cosa;
sul custode grava invece l'onere di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass. n. 8005/2010).
Dunque, riassumendo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, potrà affermarsi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad in- terrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660). La norma, però, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale del- la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. Ai fini dell'ap- prezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il pri- mo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p.
(in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo tempe- ramento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrile- vanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo del- la serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie
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causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determina- re l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) – in- tegra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente neces- sario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Ovviamente, anche l'imprevedibilità che vale a connotare il fortuito dev'essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adegua- ta – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell'assenza o meno di colpa del cu- stode (sull'insieme di tali principi, cfr. da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 2477 del
01/02/2018 e Cas 14065/2023). Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinami- smo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento interno
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimo- strare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio
2013, n° 2660). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può rite- nersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di norma- le interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in rela- zione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). Tuttavia, la giurispruden- za ha inteso temprare, fino ad escludere, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051
c.c. quando:
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a) la vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di peri- colo dipendente dalla cosa altrui, con il suo comportamento vi si esponga volontaria- mente (Cass. civ., Sez. III, 13 dicembre 2012, n° 22898 e di recente Cass 16034/2023 );
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio
2012, n° 13681);
c) è la vittima, con il suo comportamento colposo ad aver usato la cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2012, n° 21727).
Tali principi vanno, però, a loro volta temperati, alla luce dell'applicazione, anche uffi- ciosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga con- to del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, ricondu- cibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle cir- costanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886, Cassazione civi- le sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile 16149/2019).
Orbene, resta da verificare se la situazione di pericolo fosse, anche solo in parte, preve- dibile e superabile dal danneggiato con uno sforzo diligente adeguato alle concrete cir- costanze del caso concreto, tale da integrare un eventuale concorso ex art. 1227 comma
1 cc.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che il concorso del danneggiato ex art 1227 comma 1 cc si realizzi ogni volta si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione, si dovrà tener conto che: quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da par- te del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo cau- sale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (Cassazione Civ. 2525/2021).
Tutto quanto sopra rilevato, è confermato dalle S.U. della Corte di cassazione, che con la decisione del 30/06/2022 n. 20943, hanno ribadito che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa
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in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del ca- so fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
La Corte ha colto, in tale contesto, l'occasione per rimarcare ulteriori principi di caratte- re generale di questa particolare tipologia di responsabilità extracontrattuale, così sinte- tizzabili:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescin- de da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di crite- ri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa
e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedi- bilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispon- dere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclu- siva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragio- nevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
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danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente pre- vedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Inoltre, ancor più di recente Cass 09/05/2024 n. 12760 riprendendo il ragionamento se- guito dalle sezioni unite nel 2022 ha ulteriormente sostenuto che ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provoca- to dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente pro- vare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva di- namica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, produ- cendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento .
In via definitiva, vengono così evocati i principi che caratterizzano l'attuale statuto della responsabilità del custode sulla res, che si basa sia su elementi positivi - la dimostrazio- ne che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire al- la sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiu- de con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – che nega- tivi (l'indifferenza di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
Sempre di recente nella pronuncia 16034/2023 la Cassazione, sempre nel solco della pronuncia delle sezioni unite del 2022, ma in una prospettiva maggiormente severa ha ulteriormente chiarito e precisato la rilevanza della condotta del danneggiato sia in punto di caso fortuito che di applicazione dell'art 1227 comma 1 ed ha affermato
:“(…)sul piano della struttura della fattispecie (…), il caso fortuito appartiene morfolo- gicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diret- ta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento sogget- tivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, 1 ° comma, cod.civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sull'ammissibilità del concor-
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so tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, cfr.
Cass. 16/10/2007, n. 21619; Cass. 21/07/2011, n. 15991), intesa, nella specie, come ca- ratterizzazione di una condotta 'oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente im- prevedibile' da parte del custode;
di tal che, l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, (…) la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuri- dicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod.pen., volta che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità cod.pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno;
4.1.1) in questi termini, va così ripetuto e precisato che sia il fatto naturale (fortuito) che la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pon- gono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio penali- stico che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale (erroneamente confusa, talvolta, con la causalità natu- rale) senza peraltro cancellarne l'efficienza naturalistica;
e ciò tanto nell'ipotesi di ef- ficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente (sia del fortuito, sia delle condotte umane) poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato;
4.2) il dato normativo va, pertanto, applicato gover- nando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modula- zione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcito- rio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma an- che sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabi- lità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzio- ne, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”; 4.3)
l'irrilevanza della colpa del custode, quale criterio per risalire al responsabile, è con-
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dizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli di ragionamento che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilità pur sempre nel fatto dell'uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinché la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n.
5031), ma non anche della teoria del riconoscimento - altrettanto erroneo - di una pre- sunzione di responsabilità in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fos- se stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilità - secondo tale, a sua volta non condivisibile ricostruzione della fattispecie - il custode si libere- rebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli at- tribuisce, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sfor- zo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
4.4) ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilità – esclusa espressamente, come si è detto, anche dalla già ricordata pronuncia delle Sezioni Unite – è indice di una resistenza ad eman- ciparsi dal criterio della colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fon- dare, in via di regola, la responsabilità del custode, ma (comunque) per escluderla, del tutto impropriamente, in via di eccezione;
la capacità di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose, difatti, non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, bensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiega- zione di “un effetto giuridico che sta a prescindere da essi”; l'intento di responsabiliz- zare il custode della res o di controbilanciare la signoria di fatto concessagli dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con
l'obbligazione risarcitoria (Cass. 01/02/2018, n. 2480, …) possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode 5) non è stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perché l'art. 2051 cod. civ. si è limitato a tradurre l'espressione francese sous sa garde che appariva nell'art. 1384, 1° comma,
Code Napoleon. Questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avu- to già occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come crite- rio di determinazione della responsabilità rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto
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di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configu- razione giustinianea per cui la custodia non è che un particolare tipo di diligentia;
b) quella custodiendae rei, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilità; c) quella più recente che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva;
a quest'ultima, che “si concretizza in un criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il compor- tamento del custode e l'evento”, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; 6) non può mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla sola custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859;
Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l'articolo 2051 cod. civ. attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, né possono nutrirsi riserve circa il fat- to che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la proprietà, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non è elemento costitutivo della respon- sabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicché re- sponsabile ex art. 2051 cod. civ. può ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla res (Cass. 6/07/2006, n. 153684), atteso che rileva esclusiva- mente la relazione di fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. si arresta soltanto dinanzi alle cose insu- scettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria: Cass. 20/02/2006, n. 3651); 7)
l'indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di poliva- lenza, consentirebbe, in astratto di considerarlo tanto come limite della responsabilità per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilità; nondi- meno, quando il caso fortuito è evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in correlazione con il contesto e con la ratio legis;
per quanto non decisivo, orienta in tal senso anche il tenore letterale dell'art. 2051 cod.civ (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) se confrontato con quello dell'art. 2050 cod. civ. (“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), dell'art. 2053 cod. civ. (“Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni ca- gionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manuten-
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zione o a vizio di costruzione”), e dell'art. 2054 cod. civ. (“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dan- no”); 7.1) il contenuto della prova liberatoria non solo è stato tipizzato dal legislatore, ma è stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in consi- derazione;
quando la prova liberatoria è costituita dalla ricorrenza del caso fortuito
(cfr. anche l'art. 2052 cod. civ. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”)
è segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cui all'art.
2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto ad evitare il danno né con la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato no- nostante la diligenza da lui esigibile, data l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, tantomeno con la prova che l'intervento del caso fortuito abbia reso oggetti- vamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di mino- re prossimità, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ. e all' art. 114 cod. consumo); (…) 8.1) deve ribadirsi che si può ben dire che il responsabile deve essere individuato in colui che ha creato il rischio o il pericolo o che non ha impedito il verifi- carsi del danno o situazioni assimilabili, ma muovendo dall'assunto (come condivisi- bilmente osservato in dottrina) che il soggetto non viene condannato al risarcimento del danno “perché il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione bensì perché il danno si è verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione. Il rischio, la creazione di pericolo, in capo a colui che la norma eventualmente sceglie tra coloro ai quali il costo del danno può es- sere riferito possono spiegare all'interprete la ratio della norma, ma non gli chiedono di scegliere, all'interno del ventaglio di teoria generale della responsabilità civile, tra prevenzione, riparazione, distribuzione del costo del danno, punizione, perché tale scel- ta è stata fatta dal legislatore”;8.2) in sostanza, il riferimento al rischio, al pericolo, all'incapacità del custode di prevenire il danno serve solo per giudicare se si siano concretizzati gli elementi di fatto che integrano, dal punto di vista fenomenologico, il criterio di imputazione dell'obbligazione risarcitoria, tenendo bene a mente, peraltro, che la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita (…)pertanto, il giudice a quo ha correttamente ritenuto non predicabi-
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le alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna ri- corrente, individuando – con accertamento di fatto insindacabile in questa sede - nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
com- portamento che ha fatto sì che la cosa – l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in al- tri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a se stessa le conse- guenze pregiudizievoli derivanti(…)”.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice in citazione è stata confermata dalla deposizione dei testi e Testimone_1
Persona_2
In particolare, i testi di parte attrice, che erano con lei al momento della caduta, hanno dichiarato che la signora cadeva rovinosamente a causa di una mattonella rialzata, resa difficilmente visibile dal colore nonché dalla presenza di alcuni utenti in fila allo spor- tello automatico della e non segnalata. Controparte_2
Peraltro, nella fattispecie concreta risulta che il sinistro si è verificato alle 13.30 circa del giorno 9/07/2019, in condizioni di perfetta visibilità atteso che, non essendo state al- legate particolari condizioni atmosferiche, è fatto notorio che la luce di quell'ora rende perfettamente visibile la strada;
il marciapiede , come confermato dai testi escussi, era particolarmente affollato in prossimità dell'ingresso della filiale CP_2
Tale circostanza consente, in particolare, di ritenere rilevante la condotta dell'attrice che, verosimilmente, nel cercare di farsi spazio tra la folla, non ha visto la mattonella rialzata. Si apprezza dunque l'assenza di condizioni atmosferiche idonee a rendere sci- volosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale. Si osservi, inoltre, che l'ampiezza del marciapiede avrebbe consentito alla IG. di camminare altrove, Pt_1
senza necessariamente passare attraverso la folla .Inoltre risulta ex actis che la signora era già stata operata per artroprotesi all' anca omolaterale ed era di età non parti- Pt_1
colarmente giovane, il che avrebbe consigliato alla stessa sia di servirsi di bastone, sia di farsi aiutare dai suoi parenti presenti con lei quel giorno (magati appoggiandosi agli stessi) , evitando di buttarsi nella folla . In altri termini proprio l'età e le condizioni fisi- che della danneggiata avrebbero consigliato maggior prudenza nella deambulazione.
Inoltre le foto evidenziano la visibilità dell'anomalia della strada in quanto i lastroni
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appaiono scollegati e non perfettamente aderenti al suolo ad occhio nudo e, dunque, appariva visibile anche per il restante marciapiedi il pericolo insito in esso, dato riscon- trabile da documentazione fotografica.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, la quale vedendo più persone che affollavano quel punto del marciapiede non ha ritento di dover porre maggior attenzione, abbia inciso nella misura del 60% nel verificarsi del danno ed il risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
In conclusione, va diminuito del 60 % il risarcimento spettante a in virtù Parte_1
del concorso del suo fatto colposo ex art. 1227 comma 1 cc, alla produzione del sinistro e quindi all'evento danno va affermata la responsabilità del convenuto nella CP_1
residua misura del 40%.
Venendo al danno alla persona, si rimanda alla documentazione medica esibita ed esa- minata dal CTU.
Vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito di un'indagine coerente e lineare condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderli attendibili e rilevanti an- che in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni.
Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass n. 33742 del 16/11/2022
) il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal con- sulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni con-
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tenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consu- lenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune.
Di recente si è poi affermato che “Se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi an- che sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espres- samente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta af- fetta da nullità )”( Cass n. 15804 del 06/06/2024).
Nessuna delle parti ha formulato osservazioni al consulente nei termini ex art 195 cpc e la semplice contestazione degli esiti della consulenza da parte del appare ol- CP_1
tremodo generica e non frutto di puntuale rilievo critico. La CTu in sostanza concorda con le conclusioni della ctp attorea ante causam.
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giuri- sprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzional- mente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale ine- renti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa
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rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n.
7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent.
Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costi- tuzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantifica- zione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale
(sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017
n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di en- trambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risar- cibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previ- sti” (Sent Cass n. 901/2018 ), che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biolo- gico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica inciden- za sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con rife- rimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l.
n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefetti- bilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece du-
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plicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquida- zione (ord. Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unita- ria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve es- sere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che ten- ga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori fram- mentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesio- ne della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predica- ta dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nes- suna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezza- bilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e
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la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente ri- sarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto imprescindibili generalizzazioni, in ordine alle le- sioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono solo in parte desumibili dalla documen- tazione allegata.
In base alla relazione del CTU i postumi permanenti vanno quantificati nell'7% (- Esiti di frattura della rotula trattata incruentemente: 2 -5% ; - Esiti di frattura della rotula trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi: 6% ; - Limitazione del movimento di flessione [del ginocchio] con escursione articolare possibile oltre i 90° ed estensione completa : 2 -9%; - Classe I: il pregiudizio estetico è lievissimo […] cicatri- ci lineari e/o nastriformi, piane e/o modicamente rilevate e lievemente discromiche, di estensione compresa tra 3 e 5 cm alle mani e fino a 10 cm al tronco o agli arti (mani escluse) : 1 -5%) con una ITT di 10 gg, una ITP di giorni 30 al 75%, 30 giorni al 50% e
30 giorni al 25%; quanto alla sofferenza interiore patita, questo giudice fa sue le dedu- zione del CTU, a parere del quale “alle lesioni subite dalla perizianda ed all'iter dia- gnostico-terapeutico è conseguito un livello di sofferenza medio in considerazione del dolore fisico, della tipologia di trattamento chirurgico, del tempo di allontanamento dai comuni e quotidiani piaceri della vita durante il periodo di malattia”.
Vanno applicate le Tabelle di Milano 2024 (cfr. in tema sent Cass n. 8532/2020: “Le ta- belle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liqui- dazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Va riconosciuto il danno morale da sofferenza considerando l'iter terapeutico subito , in una paziente di sesso femminile a cui è residuata lieve zoppia , paziente peraltro già provato da pregressi interventi ortopedici;
il dolore fisico, in conformità a quanto ri- scontrato dal CTU , va inoltre circostanziato in termini spazio temporali essendo il si- nistro accaduto in pieno luglio , avendo comportato forzoso riposo per l'intero periodo autunnale .Non va invece riconosciuta personalizzazione, non essendo stato provata una specifica alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione.
In base a tali tabelle per le lesioni riscontrate, vanno applicati i seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
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Età del danneggiato alla data del sinistro 69 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
a)Danno biologico risarcibile € 9.655,00
b)Danno MORALE PER SOFFERENZA SOGGETTIVA € 2414
Totale danno biologico (A+B) € 12.069
c)Invalidità temporanea totale € 1.150,00
D)Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
E)Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
F)Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo ( € 6.325,00 C.F._2
Spese mediche € 477,00
Totale generale: € 18.871,00
Il 40% di tale importo a carico del convenuto riconoscibile è pari ad euro CP_1
7.548,40.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm
147/2022 (sul valore compreso tra 5.200,00 ed euro 26.000,00), con distrazione in fa- vore dei procuratori anticipatari.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, cadono definitivamente a carico di parte convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Renata
Palmieri, così provvede:
1. Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara la responsabilità per il 40 % del in persona del Sindaco pro tempore, nella produzione causale Controparte_1 dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio con concorso ex art 1227 comma 1 cc dell'attrice alla causazio- Parte_1
ne del sinistro nella misura del 60%;
2. Condanna, per l'effetto, il convenuto in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Parte_1
7.548,40 ;
3. Condanna il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
al pagamento - in favore di parte attrice - delle spese di giudizio, che si liquidano in €
280/00 per esborsi ed in € 5.077/00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettarie se dovute nelle misure di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Iervoli- no Florida e Zambardino Pier Paolo ex art. 93 cpc per dichiarato anticipo;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso in Napoli il 19/4/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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