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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8613 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 20.11.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2438.2025
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Belvedere n. 32 int.20 p.2 is. h – CAP: 80056 - c.f.: ; rapp.to e C.F._1 difeso dall'Avv. Caterina Albizzi, C.F: , del foro di Napoli, presso lo C.F._2 studio del quale elett.te domicilia in Ercolano (NA) alla via Croce dei Monti n.14
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Avvocatura ), presso l'avv. Amodio CP_1
RZ ( ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/2/2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
pagina1 di 8 - Di essere titolare della pensione categoria INVICIV n. dal 01 novembre P.IVA_3
2016 per l'importo di € 289,80;
- Che nel mese di novembre dell'anno 2020 riceveva dall' la seguente CP_1 comunicazione: “la informo che la pensione numero 07210257 categoria INVICIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 01 gennaio 2020. Il ricalcolo prevede
l'adeguamento al milione rivalutato, con decorrenza dal 01/07/2020, come previsto dall'art. 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificata dall'art. 15 del D. L. 14 agosto 2020, n.104. Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2020, un credito a suo favore di euro 1.646,00. Gli arretrati saranno corrisposti unitamente alla prossima rata di pensione”;
- Che a luglio 2023 riceva ulteriore comunicazione : “La informiamo che, da un CP_1 controllo effettuato, non risulta che lei abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 per la pensione in oggetto. … La invitiamo, quindi a presentare la dichiarazione mancante entro i prossimi 60 giorni.
…”,
- Che in data 27.7.2023 il ricorrente comunicava i redditi propri e del coniuge come richiesto ed presentava domanda di ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis d.l. 207/2008 a cui l dava seguito il 7.3.2024: “Rideterminazione CP_1 della prestazione n.044-510007210257 Cat. INVCIV – Gentile Signore, la sua pensione n. 044-510007210257 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020 pervenuta a seguito di sollecito. Il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello
ObisM o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono così variati: Prestazione al netto delle trattenute: 333,33. Pertanto, da luglio 2020 a CP_ marzo 2024 sulla prestazione n. 044-510007210257 Cat. INVCIV l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 17.555,55. Il recupero sulla pensione può essere effettuato entro il limite massimo di 72 rate mensili. Pertanto: - una parte di tale importo, pari a euro 1.920,24, sarà recuperato sulle pensioni di cui lei è titolare attraverso una trattenuta, per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile;
- la parte eccedente, pari a euro 15.635,31, dovrà essere versata, mediante Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e art. 65, comma 2, comma d.lgs. n.
pagina2 di 8 217/2017, così come modificato dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 135/2018) inviato in allegato, entro 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nel suddetto Avviso di pagamento pagoPA”.
- che in data 12.12.2024 riceveva ulteriore comunicazione : “Accertamento CP_1 somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. Parte_1
INVCIV n.07210257 - … a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07210257 per un importo complessivo di euro 101,77 per i seguenti motivi: - è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
- Evidenziava che dal novembre 2020 al luglio 2023 non vi era stata alcuna variazione della propria situazione reddituale, costituita esclusivamente dalla pensione categoria “INVCIV n° 044-510007210257 nonché dal reddito dal reddito del coniuge come da MODELLO 730 regolarmente presentato all'Agenzia delle
Entrate.
Riteneva illegittima la pretesa restitutoria dell' richiamando giurisprudenza di CP_1 legittimità a sostegno delle sue ragioni.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la illegittimità
e/o nullità della richiesta di pagamento della somma di euro 17.555,55 avanzata dall' CP_1 nei confronti del sig. con nota n. 66494671348-2 del 07 marzo 2024 Parte_1 nonché la richiesta di pagamento della somma di euro 101,77 avanzata dall' con nota CP_1
n. 24PRO4G0020119 del 05 aprile 2024 e conseguentemente annullare le posizioni di indebito ad esse connesse, per i motivi esposti in ricorso;
➢ in via subordinata, accertare
e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui ai punti precedenti, la minor somma eventualmente dovuta dal sig. ; ➢ in ogni caso, in Parte_1 conseguenza del diritto di cui ai punti che precedono, condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t. alla restituzione di tutto quanto eventualmente trattenuto nelle more del giudizio, a tale titolo sulla pensione della ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi e/o alla rivalutazione come per legge dalla data delle singole trattenute sino alla data dell'effettivo soddisfo;
➢ condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al CP_1
pagamento delle spese e compensi di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice anticipataria”.
pagina3 di 8 Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l , il quale chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 stante il ritardo delle comunicazioni reddituali del ricorrente.
All'udienza del 20.11.2025, tenutasi ax art. 127-ter, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l del Lavoro)”. CP_2
In particolare, in tema di indebito generato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo
a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
In ordine all'obbligo di comunicazione in capo al titolare di prestazioni collegate al reddito, secondo Cassazione n. 13223/2020: “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli
pagina4 di 8 interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ” (cfr. Cass. 30/06/2020 n. 13223). CP_1
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1 disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1 sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei
pagina5 di 8 dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La stessa pronuncia n. 13223/2020 afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_1 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art.
42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere”.
Il ragionamento dei Giudici di legittimità nella sentenza n. 13223/2020 si fonda sull'estensione alla materia assistenziale della stessa regola dell'indebito previdenziale, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. ). CP_3
Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione è dunque il seguente:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del
2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati
pagina6 di 8 a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
In conclusione, può affermarsi -come regola valutativa della legittimità della pretesa restitutoria che sussiste il diritto a pretendere le somme versate, solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Orbene poiché nel caso di specie deve affermarsi che l'istante abbia legittimamente fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione nella misura liquidata e che la riduzione della prestazione può legittimamente essere fatta valere solo per il tempo successivo al provvedimento, deve trovare accoglimento il ricorso.
Difatti i provvedimenti di indebito sono stati comunicati solo in data 7.3.2024 e in data
12.12.2024 e non possono avere effetti retroattivi in relazione agli anni a partire dal 2020.
Per altro verso, e ciò è utile ad assorbire ogni ulteriore questione, l già era a CP_1 conoscenza del reddito del coniuge del ricorrente come da MODELLO 730 regolarmente presentato all'Agenzia delle Entrate.
Ne consegue che la domanda così come proposta va accolta e va dichiarata illegittima la richiesta di pagamento della somma di euro 17.555,55 avanzata dall' nei confronti del CP_1 sig. con nota n. 66494671348-2 del 07 marzo 2024 nonché la Parte_1 richiesta di pagamento della somma di euro 101,77 avanzata dall' con nota n. CP_1
24PRO4G0020119 del 05 aprile 2024 con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione di tutto quanto eventualmente trattenuto nelle more del giudizio, a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi a delle singole trattenute sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia OR, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima della richiesta di pagamento della somma di euro 17.555,55 avanzata dall' nei confronti del sig. con CP_1 Parte_1 nota n. 66494671348-2 del 07 marzo 2024 nonché la richiesta di pagamento della pagina7 di 8 somma di euro 101,77 avanzata dall' con nota n. 24PRO4G0020119 del 05 CP_1 aprile 2024, con conseguente condanna dell' alla restituzione di tutto quanto CP_1 eventualmente trattenuto nelle more del giudizio, a tale titolo sulla pensione del ricorrente, oltre interessi maturati e maturandi a delle singole trattenute sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Condanna altresì l al pagamento delle spese di lite che in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in €.1600,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Napoli, 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia OR
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