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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ND Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1147/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Craparo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. William Giacalone, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.04.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.01.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 1.528,89 Controparte_1 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa nonché al pagamento dell'indennità di risultato, da liquidarsi in via equitativa, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
chiede altresì condannarsi l' convenuta alla CP_1 corresponsione - a titolo di risarcimento del danno subito in ragione del mancato adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa - del medesimo importo pari a 1.528,89 euro. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1 la prescrizione delle pretese azionate e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione periodica (corrisposta ad anno o a periodi più brevi) ex art. 2948, n. 4, c.c. (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, il diritto all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa e il diritto all'indennità di risultato azionati da parte ricorrente relativamente al rapporto di lavoro cessato in data
31.07.2018 risultavano già prescritti rispettivamente alla data di invio della diffida versata in atti
(13.12.2023) e alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (20.05.2024). Sul punto, va altresì precisato che non merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, in quanto - a differenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Palermo e menzionato in ricorso – il caso di specie non trae origine dall'omesso compimento delle attività propedeutiche di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, ma verte sulla mancata corresponsione dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai
CCNL succedutisi nel tempo, con riguardo alla quale la parte ricorrente – sulla quale gravava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'entità del danno subito.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla novità e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ND Di AL
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ND Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1147/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Craparo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. William Giacalone, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.04.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.01.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 1.528,89 Controparte_1 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa nonché al pagamento dell'indennità di risultato, da liquidarsi in via equitativa, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
chiede altresì condannarsi l' convenuta alla CP_1 corresponsione - a titolo di risarcimento del danno subito in ragione del mancato adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa - del medesimo importo pari a 1.528,89 euro. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1 la prescrizione delle pretese azionate e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione periodica (corrisposta ad anno o a periodi più brevi) ex art. 2948, n. 4, c.c. (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza
n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Segnatamente, il diritto all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa e il diritto all'indennità di risultato azionati da parte ricorrente relativamente al rapporto di lavoro cessato in data
31.07.2018 risultavano già prescritti rispettivamente alla data di invio della diffida versata in atti
(13.12.2023) e alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (20.05.2024). Sul punto, va altresì precisato che non merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, in quanto - a differenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Palermo e menzionato in ricorso – il caso di specie non trae origine dall'omesso compimento delle attività propedeutiche di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, ma verte sulla mancata corresponsione dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai
CCNL succedutisi nel tempo, con riguardo alla quale la parte ricorrente – sulla quale gravava ex art. 2697 c.c. il relativo onere probatorio - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'entità del danno subito.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla novità e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ND Di AL