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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/11/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 804 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. Parte_1
F. rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCALZO LUCIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente Parte_1
a quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio e negli scritti successivi, stante le conclusioni della CTU, insiste per l'integrale accoglimento del ricorso con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Chiede la liquidazione degli onorari di causa, con distrazione diretta, essendosi dichiarata antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/06/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Lombosciatalgia per ernia discale (stenosi del neuroforame L5-S1 a sinistra)
Cervicobrachialgia dx con sofferenza neurogena (C4-C6-C7)
Coxartrosi a sinistra
Per le su esposte considerazioni ritengo che la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini, dell'Assicurato è ridotta a meno di un terzo e con tutta Parte_1 verosimiglianza era tale anche in occasione della domanda 08/02/2023(vedi RMN rachide CP_2 lombare anno 2023, elettromiografia 2022, visita specialistica ortopedica 2023). Presenta infermità fisico–mentale che determina la riduzione della capacita lavorativa superiore a 2/3 in occupazione confacenti alle attitudini del soggetto. Ritengo indispensabile, per quanto su esposto, una revisione di giudizio medico legale da parte dei medici dell' cosi come previsto dalle leggi vigenti in CP_2 materia alla scadenza triennale dell'assegno ordinario di invalidità cosi da verificare la possibilità dello svolgimento dell'assicurato di mansioni dell'area, categoria o qualifica di nuovo inquadramento compatibili con il suo stato di salute.
Ha ance risposto alle controdeduzioni del CTP Dott. relativa alle CP_2 Persona_2 condizioni psico-fisiche del sig. . Parte_1
“Il sottoscritto, alla luce delle osservazioni della controparte, leggendo attentamente le stesse osservazioni e riguardando la documentazione allegata in fascicolo, conferma che il periziando ha diritto ad usufruire dell'assegno ordinario di invalidità in quanto il paziente come da esame obiettivo ha importanti difficoltà motorie e presenta una deambulazione insicura rallentata e zoppicante a sinistra che avviene con aiuto di bastone canadese, tale condizione è derivante dall'importante coxartrosi e dalle discopatie lombo-sacrali, per tanto le condizioni psico-fisiche non gli permettono di svolgere in maniera sicura per se stesso e per i colleghi le attività lavorative svolte come addetto antincendio nel corpo della forestale, inoltre presenta difficoltà a sopportare i notevoli sforzi fisici richiesti dall'attività lavorativa espletata e non potendo garantire le giuste reattività.
Quindi affermo che il ricorrente, Sig. presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini (bracciante agricolo, età 63 anni) del soggetto,
a meno di un terzo con diritto ad usufruire dell'assegno ordinario di invalidità dall'08/02/2023, data di presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'08/02/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'08/02/2023,
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. Parte_1
F. rappresentato e difeso dall'Avv. LO SCALZO LUCIA C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente Parte_1
a quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio e negli scritti successivi, stante le conclusioni della CTU, insiste per l'integrale accoglimento del ricorso con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Chiede la liquidazione degli onorari di causa, con distrazione diretta, essendosi dichiarata antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
17/06/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Lombosciatalgia per ernia discale (stenosi del neuroforame L5-S1 a sinistra)
Cervicobrachialgia dx con sofferenza neurogena (C4-C6-C7)
Coxartrosi a sinistra
Per le su esposte considerazioni ritengo che la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini, dell'Assicurato è ridotta a meno di un terzo e con tutta Parte_1 verosimiglianza era tale anche in occasione della domanda 08/02/2023(vedi RMN rachide CP_2 lombare anno 2023, elettromiografia 2022, visita specialistica ortopedica 2023). Presenta infermità fisico–mentale che determina la riduzione della capacita lavorativa superiore a 2/3 in occupazione confacenti alle attitudini del soggetto. Ritengo indispensabile, per quanto su esposto, una revisione di giudizio medico legale da parte dei medici dell' cosi come previsto dalle leggi vigenti in CP_2 materia alla scadenza triennale dell'assegno ordinario di invalidità cosi da verificare la possibilità dello svolgimento dell'assicurato di mansioni dell'area, categoria o qualifica di nuovo inquadramento compatibili con il suo stato di salute.
Ha ance risposto alle controdeduzioni del CTP Dott. relativa alle CP_2 Persona_2 condizioni psico-fisiche del sig. . Parte_1
“Il sottoscritto, alla luce delle osservazioni della controparte, leggendo attentamente le stesse osservazioni e riguardando la documentazione allegata in fascicolo, conferma che il periziando ha diritto ad usufruire dell'assegno ordinario di invalidità in quanto il paziente come da esame obiettivo ha importanti difficoltà motorie e presenta una deambulazione insicura rallentata e zoppicante a sinistra che avviene con aiuto di bastone canadese, tale condizione è derivante dall'importante coxartrosi e dalle discopatie lombo-sacrali, per tanto le condizioni psico-fisiche non gli permettono di svolgere in maniera sicura per se stesso e per i colleghi le attività lavorative svolte come addetto antincendio nel corpo della forestale, inoltre presenta difficoltà a sopportare i notevoli sforzi fisici richiesti dall'attività lavorativa espletata e non potendo garantire le giuste reattività.
Quindi affermo che il ricorrente, Sig. presenta una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini (bracciante agricolo, età 63 anni) del soggetto,
a meno di un terzo con diritto ad usufruire dell'assegno ordinario di invalidità dall'08/02/2023, data di presentazione della domanda amministrativa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'08/02/2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'08/02/2023,
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 08/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini