Articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 814Articolo 823
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Art. 815. Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono cosi' determinate:
a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027 e 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente; (101)
b) ((1.775 fino all'anno 2024, 1.800 per l'anno 2025, 1.825 per l'anno 2026 e 1.850 dall'anno 2027, in ferma ovvero in rafferma)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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