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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2485/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
), con l'Avv. CA- Parte_1 C.F._1
SANO KATIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con l'Avv.to CA- CP_1 C.F._2
PONE CARLO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/02/2025, Parte_1
chiedeva che il Tribunale adito disponesse la revoca del suo contri- buto mensile al mantenimento della figlia di quasi Persona_1
ventinove anni o, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 100,00 mensili o altra somma ritenuta congrua.
Fissata la comparizione personale delle parti, con memoria del
09/05/2025 si costituiva in giudizio chie- CP_1
dendo che la domanda ex adverso formulata fosse rigettata.
All'udienza del 19/05/2025 le parti confermavano le rispettive ri- chieste iniziali e la causa veniva riservata per la decisione in osse- quio all'articolo 473 bis. 28 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È risaputo che la possibilità di ottenere ex articolo 473-bis.29
c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sen- tenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in quel giudizio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suddetta che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribui- sce al procedimento ex articolo 473-bis.29 c.p.c. natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iu- dicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamen- tazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussi- stenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la loro de- terminazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto come circostanza nuova che la figlia ha concluso il suo percorso di studi dopo il consegui- mento, nel mese di ottobre 2024, della laurea in “giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione” presso l'Università di
Bologna, come emerge dalla documentazione universitaria in atti.
Ha aggiunto che, in ragione della successione testamentaria della nonna paterna, deceduta nel 2018, la figlia ha ereditato la nuda Per_1
proprietà di un appartamento il cui usufrutto era legato allo stesso
(come risulta dal verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del 22/10/2018, in atti), oltre ad aver beneficiato nel 2018 della polizza vita intestata alla nonna paterna per il considerevole importo di € 122.289,74. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi versate in atti dal ricorrente attestano una significativa contrazione della sua capacità contributiva.
Del resto, a sostegno della fondatezza della domanda, milita an- che la mancata produzione da parte della resistente della documen- tazione che dimostri l'iscrizione di sua figlia al Master in Risorse
Umane e Organizzazione presso l'Università Cattolica (MI) e, co- munque, la disponibilità in capo alla figlia della somma sopra citata, permette di ritenere che la stessa ha risorse economiche per affron- tare il percorso d'inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, tali circostanze giustificano l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che la domanda della parte ricorrente va accolta, con eliminazione del suo contributo a far data dal mese di marzo 2025.
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento della domanda ed in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della resistente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio R.G. 2485/2025 introdotto con ricorso del 25/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra CP_1
questione, così provvede:
1. elimina, da marzo 2025, il contributo paterno al manteni- mento della figlia Per_1
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 101,00 per spese ed €
2000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2485/2025, avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del 19/05/2025
TRA
), con l'Avv. CA- Parte_1 C.F._1
SANO KATIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), con l'Avv.to CA- CP_1 C.F._2
PONE CARLO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/02/2025, Parte_1
chiedeva che il Tribunale adito disponesse la revoca del suo contri- buto mensile al mantenimento della figlia di quasi Persona_1
ventinove anni o, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 100,00 mensili o altra somma ritenuta congrua.
Fissata la comparizione personale delle parti, con memoria del
09/05/2025 si costituiva in giudizio chie- CP_1
dendo che la domanda ex adverso formulata fosse rigettata.
All'udienza del 19/05/2025 le parti confermavano le rispettive ri- chieste iniziali e la causa veniva riservata per la decisione in osse- quio all'articolo 473 bis. 28 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È risaputo che la possibilità di ottenere ex articolo 473-bis.29
c.p.c. la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sen- tenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in quel giudizio: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suddetta che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribui- sce al procedimento ex articolo 473-bis.29 c.p.c. natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iu- dicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamen- tazione dei rapporti (economici, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussi- stenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la loro de- terminazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze.
Al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto come circostanza nuova che la figlia ha concluso il suo percorso di studi dopo il consegui- mento, nel mese di ottobre 2024, della laurea in “giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione” presso l'Università di
Bologna, come emerge dalla documentazione universitaria in atti.
Ha aggiunto che, in ragione della successione testamentaria della nonna paterna, deceduta nel 2018, la figlia ha ereditato la nuda Per_1
proprietà di un appartamento il cui usufrutto era legato allo stesso
(come risulta dal verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del 22/10/2018, in atti), oltre ad aver beneficiato nel 2018 della polizza vita intestata alla nonna paterna per il considerevole importo di € 122.289,74. Inoltre, le dichiarazioni dei redditi versate in atti dal ricorrente attestano una significativa contrazione della sua capacità contributiva.
Del resto, a sostegno della fondatezza della domanda, milita an- che la mancata produzione da parte della resistente della documen- tazione che dimostri l'iscrizione di sua figlia al Master in Risorse
Umane e Organizzazione presso l'Università Cattolica (MI) e, co- munque, la disponibilità in capo alla figlia della somma sopra citata, permette di ritenere che la stessa ha risorse economiche per affron- tare il percorso d'inserimento nel mondo del lavoro.
Pertanto, tali circostanze giustificano l'accoglimento del ricorso.
Ne consegue che la domanda della parte ricorrente va accolta, con eliminazione del suo contributo a far data dal mese di marzo 2025.
Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento della domanda ed in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della resistente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio R.G. 2485/2025 introdotto con ricorso del 25/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra CP_1
questione, così provvede:
1. elimina, da marzo 2025, il contributo paterno al manteni- mento della figlia Per_1
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in € 101,00 per spese ed €
2000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato