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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3009/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3009/2023
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Mauro Carboni sostituito dall'Avv. Fabrizio Pizzoni per l'opponente il quale si riporta alle note conclusive depositate e contesta le note difensive di controparte, conclude come all'atto di citazione in opposizione a precetto con condanna di controparte alle spese di lite come da nota spese depositata;
l'Avv. Sandro Picchiarelli per l'opposto il quale si riporta agli scritti difensivi, contesta quanto dedotto da controparte e conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Autorizza i procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 15.57 pronuncia sentenza come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3009/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Mauro Carboni Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
-opponente-
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Sandro Picchiarelli ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione notificato il al Sig. Parte_2
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva stante la nullità dell'atto di precetto perché notificato in violazione dell'art 14 d.l. 669/1996 e di condannare l'opposto alle spese di lite, per intervenuto pagamento prima della notifica dell'atto di precetto di somma pari a € 22.178,47 e per erronea indicazione della somma precettata.
pagina 2 di 5 Ha dedotto a sostegno delle proprie domande che: -in data 4.7.2023 aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto, oggetto di causa, contenente l'intimazione di pagamento della somma di euro
44.853,08, oltre spese e accessori, precetto intimato in forza di Sentenza civile n. 248/2023 depositata il
4.4.2023, emessa nel giudizio rubricato al NRG 488/2020 dalla Corte di Appello di Perugia, notificata unitamente all'atto di precetto;
-l'intimazione era stata notificata con il termine consueto dilatorio di adempimento di giorni dieci, con violazione del termine dilatorio di 120 gg. previsto dall'art 14 d.l.
669/1996 per la notifica dell'atto di precetto nei confronti della pubblica amministrazione;
-l'importo precettato risulta eccessivo perché non tiene conto delle somme già incassate dall'opposto e pari a €
22.178,47, importo versato in data 16.5.2023; - gli importi calcolati a titolo di interessi sulla somma maggiore non risultano dovuti.
L'opposto nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Part Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese che: -le non sono espressione di alcuna comunità e si caratterizzano per essere enti pubblici economici che svolgono l'attività in un regime di diritto privato, ciò riverberandosi in tutti i rapporti contrattuali, escludendo il carattere pubblicistico dell' ed esaltandone il carattere privatistico, con la conseguenza che alla Pt_3 Parte_4
non può essere applicato il termine dilatorio;
- il rilievo relativo al mancato conteggio della somma di euro 22.178,47 già corrisposta è corretto (poiché l'importo corrisposto dalla coobbligata non è stato correttamente conteggiato); - successivamente l'opponente ha pagato l'importo corretto ed il precetto è scaduto senza essere stato messo in esecuzione, con tacita rinuncia alle somme erroneamente richieste e conseguente cessazione della materia del contendere;
evidenziava peraltro che la rinuncia alle somme richieste in eccesso, antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, ha fatto venir meno l'interesse stesso all'azione ex adverso esercitata.
L'opponente contestava ulteriormente quanto dedotto dalla opposta, rilevando il deposito della iscrizione in data 11.07.2023 e scaricata dalla Cancelleria in data 12.07.2023 e il difetto di rinuncia da parte opposta al precetto.
All'udienza odierna, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti concludevano come in atti.
Pacifico è il mancato rispetto da parte dell'opposto del termine ex art. dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000 per la notifica del precetto. La detta norma prevede che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di pagina 3 di 5 centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9117/23, pubblicata in data 31 marzo 2023, ha confermato il principio, secondo cui le hanno natura Parte_5 giuridica di enti pubblici non economici se non altro ai fini dell'instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, principio già ampiamente espresso in precedenti pronunce.
La Corte di Cassazione ha in diverse occasioni anche sottolineato che “l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, …., di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione... La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione” (così ex multis Cass.
7360/2009).
Pertanto, la presente opposizione a precetto, da qualificare come opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. è fondata, in quanto alla data della notifica del precetto non esisteva il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata non essendosi verificata la condizione di efficacia del titolo esecutivo prevista dall'art. 14 cit., con conseguente nullità del precetto medesimo.
L'opposto, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate nel dispositivo nella misura minima tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
-condanna l'opposto a rifondere pagina 4 di 5 all'opponente le spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 20 marzo 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3009/2023
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Mauro Carboni sostituito dall'Avv. Fabrizio Pizzoni per l'opponente il quale si riporta alle note conclusive depositate e contesta le note difensive di controparte, conclude come all'atto di citazione in opposizione a precetto con condanna di controparte alle spese di lite come da nota spese depositata;
l'Avv. Sandro Picchiarelli per l'opposto il quale si riporta agli scritti difensivi, contesta quanto dedotto da controparte e conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Autorizza i procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 15.57 pronuncia sentenza come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3009/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Mauro Carboni Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
-opponente-
contro
, con il patrocinio dell'Avv. Sandro Picchiarelli ed elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in persona del legale rapp.te p.t., con atto di citazione notificato il al Sig. Parte_2
ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva stante la nullità dell'atto di precetto perché notificato in violazione dell'art 14 d.l. 669/1996 e di condannare l'opposto alle spese di lite, per intervenuto pagamento prima della notifica dell'atto di precetto di somma pari a € 22.178,47 e per erronea indicazione della somma precettata.
pagina 2 di 5 Ha dedotto a sostegno delle proprie domande che: -in data 4.7.2023 aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto, oggetto di causa, contenente l'intimazione di pagamento della somma di euro
44.853,08, oltre spese e accessori, precetto intimato in forza di Sentenza civile n. 248/2023 depositata il
4.4.2023, emessa nel giudizio rubricato al NRG 488/2020 dalla Corte di Appello di Perugia, notificata unitamente all'atto di precetto;
-l'intimazione era stata notificata con il termine consueto dilatorio di adempimento di giorni dieci, con violazione del termine dilatorio di 120 gg. previsto dall'art 14 d.l.
669/1996 per la notifica dell'atto di precetto nei confronti della pubblica amministrazione;
-l'importo precettato risulta eccessivo perché non tiene conto delle somme già incassate dall'opposto e pari a €
22.178,47, importo versato in data 16.5.2023; - gli importi calcolati a titolo di interessi sulla somma maggiore non risultano dovuti.
L'opposto nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto delle domande attoree. Part Ha dedotto a sostegno delle proprie pretese che: -le non sono espressione di alcuna comunità e si caratterizzano per essere enti pubblici economici che svolgono l'attività in un regime di diritto privato, ciò riverberandosi in tutti i rapporti contrattuali, escludendo il carattere pubblicistico dell' ed esaltandone il carattere privatistico, con la conseguenza che alla Pt_3 Parte_4
non può essere applicato il termine dilatorio;
- il rilievo relativo al mancato conteggio della somma di euro 22.178,47 già corrisposta è corretto (poiché l'importo corrisposto dalla coobbligata non è stato correttamente conteggiato); - successivamente l'opponente ha pagato l'importo corretto ed il precetto è scaduto senza essere stato messo in esecuzione, con tacita rinuncia alle somme erroneamente richieste e conseguente cessazione della materia del contendere;
evidenziava peraltro che la rinuncia alle somme richieste in eccesso, antecedente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, ha fatto venir meno l'interesse stesso all'azione ex adverso esercitata.
L'opponente contestava ulteriormente quanto dedotto dalla opposta, rilevando il deposito della iscrizione in data 11.07.2023 e scaricata dalla Cancelleria in data 12.07.2023 e il difetto di rinuncia da parte opposta al precetto.
All'udienza odierna, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti concludevano come in atti.
Pacifico è il mancato rispetto da parte dell'opposto del termine ex art. dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000 per la notifica del precetto. La detta norma prevede che “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di pagina 3 di 5 centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9117/23, pubblicata in data 31 marzo 2023, ha confermato il principio, secondo cui le hanno natura Parte_5 giuridica di enti pubblici non economici se non altro ai fini dell'instaurazione dei processi esecutivi nei loro confronti, con la conseguenza che ad esse è applicabile l'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla legge n. 30 del 1997, nel testo modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla legge n. 326 del 2003, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nemmeno minacciando con l'intimazione del precetto, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, principio già ampiamente espresso in precedenti pronunce.
La Corte di Cassazione ha in diverse occasioni anche sottolineato che “l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, …., di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione... La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione” (così ex multis Cass.
7360/2009).
Pertanto, la presente opposizione a precetto, da qualificare come opposizione all'esecuzione cd. preventiva ex art. 615 comma 1 c.p.c. è fondata, in quanto alla data della notifica del precetto non esisteva il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata non essendosi verificata la condizione di efficacia del titolo esecutivo prevista dall'art. 14 cit., con conseguente nullità del precetto medesimo.
L'opposto, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate nel dispositivo nella misura minima tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto;
-condanna l'opposto a rifondere pagina 4 di 5 all'opponente le spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 20 marzo 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
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