Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/03/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.1029/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Bronte, Via Alessandro Magno 10, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Antonio Giovanni Petronaci, che la rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso il Palazzo Controparte_1
Municipale in Randazzo (CT) Piazza Municipio 1, elettivamente domiciliato in in via Coclite CP_1
83, presso lo studio dell'avv. Claudio Biagio Caruso che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 13/11/2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato in data 24/01/2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio il chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €12.125,98, oltre interessi e rivalutazione, derivanti dal sinistro occorsole in data 31/03/2019, alle ore 17.00 circa, quando, mentre percorreva a piedi la Via
1
numero civico 72, procedendo verso il marciapiede, era caduta rovinosamente per terra a causa di un'insidia, sbattendo violentemente le mani sul selciato.
Ha invocato la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode CP_1 della strada ove avvenne il sinistro, e, in subordine, ai sensi dell'art 2043 c.c.
Con comparsa depositata in data 13/05/2021, si è costituito in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. Ha contestato l'effettivo verificarsi del fatto con le modalità descritte dalla parte attrice, in primo luogo, in quanto sarebbe rimasto ignoto il motivo per cui quest'ultima, residente a [...], si trovasse in quella zona del Comune di , CP_1
priva di luoghi di interesse, ed, in secondo luogo, in quanto risulterebbe incomprensibile la circostanza che la danneggiata si fosse recata presso il pronto soccorso di Bronte e non invece presso il più vicino presidio ospedaliero di . CP_1
In diritto, poi, con riguardo all'art. 2051 c.c., si è chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che il presunto evento dannoso fosse stato cagionato esclusivamente dal comportamento imprudente della danneggiata tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e che comunque, in ogni caso, sul presupposto che difettasse un reale potere di controllo dell'ente, in quanto la deformazione sarebbe stata provocata dalle ingenti precipitazioni dei giorni precedenti al sinistro;
con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., sul presupposto che la ritenuta insidia non fosse tale, in quanto trattavasi di “screpolatura” dell'asfalto chiaramente visibile e percepibile.
In subordine, ha contestato la quantificazione del danno lamentato, in quanto meramente forfettaria, non provata, generica, indeterminata e comunque eccessiva e sproporzionata.
Espletata l'istruttoria, articolatasi nell'escussione della teste indicata dalla parte attrice e in una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art 190
c.p.c. ridotti a 20+20.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
L'art. 2051 c.c. pone in capo al custode, ovvero al soggetto che ha il “governo della res”, controllandone di fatto le modalità d'uso e conservazione, l'obbligo di risarcire i danni causati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.
Così, la Suprema Corte ha ribadito che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art 2051 c.c., opera anche per la PA in relazione ai beni demaniali, [...], rimanendo
l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
2 neppure con la più diligente attività di manutenzione[...]” (cfr. Cass. n. 7805/2017, Cass. n. 6703/2018
e Cass. n. 16295/2019).
Ciò premesso, con riferimento al rapporto tra custode e bene custodito, per quanto attiene alla natura della responsabilità evocata, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il proprio orientamento secondo cui “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.
2051 c.c., ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità” (Cass. n.11152/2023).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, il cui onere probatorio spetta al danneggiato.
Qualora la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, come nel caso che ci occupa, ai fini della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa l'utilizzazione del bene.
Una volta fornita tale prova, grava sul custode convenuto l'onere di dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo del tutto eccezionale ed imprevedibile che sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Occorre, sul punto, richiamare il principio secondo cui, “ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode
(integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.” (si v., ex multiis, Cass. n.
999/2014, Cass. n. 287/2015, Cass. n.2483/2018).
Inoltre, la Corte ha precisato che “Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito
a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 commi 1 e 2
3 c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” (Cass. n.
37059/2022).
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che è incontestato e dunque provato il rapporto di custodia tra la strada ed il . Controparte_1
In secondo luogo, deve ritenersi che dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa, risulta raggiunta la prova del nesso causale tra cosa e danno-evento.
L'attrice ha dedotto di essersi imbattuta “in una pericolosa insidia stradale, non segnalata e pertanto imprevedibile, non transennata e non visibile, costituita da un dissesto del manto stradale” e di essere caduta per terra, “sbattendo violentemente le mani sul selciato”, in data 31/03/2019, alle ore 17:00 circa, mentre, in compagnia della propria sorella, procedeva a piedi la Via Galliano sita nel Comune di
. L'attrice ha dedotto altresì di aver manifestato forti dolori a causa della caduta, soprattutto al CP_1
polso sinistro, e di essere stata accompagnata al P.S. del P. O. di Bronte, ove le era stato diagnosticato
“trauma contusivo al polso sinistro”, “guaribile in giorni sei”.
Non è condivisibile il rilievo del convenuto volto a contestare l'attendibilità del narrato della danneggiata. In sede di memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. la parte attrice ha puntualmente replicato che la danneggiata si trovava presso il Comune di , in quanto ivi risiedeva la sorella, e che il CP_1
ricovero presso il P.S. di Bronte si giustificava in quanto nel Comune di non esiste alcun CP_1
presidio ospedaliero, bensì un semplice P.T.A., ove sono ubicati alcuni poliambulatori, tra i quali non figura quello di ortopedia.
La narrazione dell'attrice è stata confermata dalla teste escussa. Infatti, , sorella Controparte_2
della danneggiata, ha dichiarato che il giorno 31/03/2019, ore 17:00 circa, nella via Galliano, nel comune di , stava passeggiando poco dietro la sorella quando questa, nell'attraversare la CP_1
strada, cadeva per terra.
A quel punto, solo dopo la caduta, la dichiarante si era accorta della presenza di più buche sul manto stradale e di una in particolare, la più grande, sita vicino al marciapiede, sulla quale era inciampata la sorella. Ha aggiunto, inoltre, che le buche non erano assolutamente segnalate, né tantomeno transennate. La teste ha precisato che il tempo era buono, tant'è vero che le due sorelle stavano passeggiando a piedi. Ha poi confermato che la sorella, dopo aver essere caduta a terra, aveva lamentato forti dolori al polso e alla mano sinistra.
4 La dichiarante ha tuttavia negato che la sorella non riuscisse a svolgere le normali azioni quotidiane quali lavarsi, cucinare, guidare, pur precisando che svolgere le suddette stesse attività le venisse difficoltoso. Ha riferito tuttavia che la sorella aveva perso un po' di sensibilità nella mano.
Ha negato anche che la sorella non riuscisse ad utilizzare la mano infortunata per suonare il pianoforte, precisando tuttavia che la stessa non avesse più la dimestichezza di prima nel farlo (“anche l'ottava nota non gli viene più bene a farla;
lo suono anche io lei è più brava di me;
suona in famiglia per le feste familiari come il Natale;
suona ancora anche se ha delle difficoltà; è un hobbies, non un lavoro”).
Anche la C.T.U., esaminata la documentazione medica agli atti e sottoposta l'attrice a visita medico- legale, ha concluso che le lesioni riportate dalla stessa nell'incidente ossia “Trauma contusivo polso sinistro” risultano compatibili con la dinamica del sinistro, con conseguente ulteriore conferma della sussistenza nella specie del nesso causale tra cosa e danno evento.
Non coglie nel segno la censura della parte convenuta volta a rilevare che la fotografia della buca prodotta in atti non riporti alcun elemento atto ad indicare con chiarezza la data in cui venne scattata.
Essa infatti , quale indizio, risulta corroborata dalle dichiarazioni della teste escussa, che ha confermato in giudizio le modalità, i tempi ed il luogo del fatto.
Allo stesso modo, non rileva quanto sostenuto in merito alla asserita “modalità suggestiva” (volta ad enfatizzare la profondità della crepa nell'asfalto) con la quale sarebbe stata scattata la suddetta fotografia.
In secondo luogo, per quanto supra anticipato, non ricorre nella specie il c.d. caso fortuito come dedotto dal convenuto per avere l'attrice tenuto una condotta tale da interrompere il nesso causale. La prova della ricorrenza del c.d. caso fortuito incombe sul convenuto e nella specie non è stata CP_1
fornita, essendosi questo limitato ad allegare il verificarsi di eventi temporaleschi nei giorni antecedenti al fatto.
Peraltro, come efficacemente sottolineato dalla parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 co.6
c.p.c., la buca non può essere stata causata dalle precipitazioni dei giorni precedenti al fatto, in quanto dalla fotografia allegata, si riscontra la presenza di fili d'erba e ciò è incompatibile con la ritenuta genesi della buca soltanto pochi giorni prima del fatto occorso.
In ogni caso, anche ammesso che la buca fosse sorta soltanto il giorno 27/03/19 (circostanza – si ribadisce - allegata ma non provata dal convenuto), deve ritenersi sussistente in capo al custode delle strade urbane un onere di controllo e di intervento particolarmente stringente e rinforzato: il CP_1
avrebbe comunque avuto quattro giorni tra la fine delle precipitazioni ed il fatto per intervenire per rimuovere o comunque per segnalare la situazione di pericolo.
5 Sulla scorta dei principi poc'anzi citati, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima può non essere sufficiente a configurare il caso fortuito, pur potendo tuttavia rilevare ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 e 2 c.c., richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale. Non risulta che la condotta della danneggiata abbia assunto dei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità essendosi la stessa limitata ad attraversare la strada, senza che siano emersi nella sua condotta elementi di anomalia tali da interrompere il nesso causale.
Tuttavia, la condotta della danneggiata, nella specie, concorre colposamente ex art. 1227 co. 1 c.c. nella verificazione dell'evento di danno.
Infatti, pur non essendo fattore imprevedibile ed eccezionale (essendo anzi del tutto prevedibile che un utente – magari non particolarmente agile ed avveduto - possa cadere nell'attraversare una strada parzialmente dissestata), la condotta della danneggiata può qualificarsi come colposa, e per tale via idonea ad integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Lo stato della res, ossia la presenza sul manto stradale della buca, ha senz'altro costituito una delle concause del danno, unitamente però alla negligenza dell'attrice, tenuto conto che la caduta è avvenuta in condizioni di buona visibilità e più che discreta luminosità (alle ore 17:00 circa del 31/03/19, ben prima dell'orario del tramonto).
Infatti, dalla ricostruzione della dinamica del fatto operata sulla base della riportata deposizione del teste oculare e della documentazione fotografica in atti, si ricava che l'oggettiva pericolosità del dissesto del manto stradale ed il fattore esterno rappresentato dal comportamento negligente della danneggiata hanno costituito le due concause dell'evento di danno: da un lato, è innegabile che, ove l'ostacolo non vi fosse stato, la caduta non sarebbe avvenuta ma, dall'altro, una maggiore attenzione era senz'altro esigibile, date le condizioni della strada e la luminosità tali da permettere all'attrice di avvedersi dell'ostacolo.
In conclusione, l'attrice, stante le condizioni del manto stradale, deformato per la presenza di buche sull'asfalto, utilizzando la diligenza media senz'altro esigibile nel percorrere le strade della città, notoriamente non in perfetto stato manutentivo, non sarebbe incorsa nella caduta e pertanto, come sopra anticipato, non adottando la dovuta cautela, ha senz'altro concorso, con la sua condotta a cagionare l'evento dannoso.
Ne consegue l'accertamento della responsabilità del con concorso di colpa Controparte_1 dell'attrice che si ritiene congruo quantificare nella misura del 50%.
6 Occorre a questo punto procedere all'accertamento dei danni conseguenza derivanti dall'evento.
L'attrice ha dedotto che, in ragione del sinistro, è stata costretta ad effettuare una serie di visite mediche. In primo luogo, presso il Pronto Soccorso del P.O. di Bronte dove il medico di turno, effettuati gli accertamenti di rito puntualmente descritti nel verbale di pronto soccorso aveva diagnosticato “trauma contusivo al polso sinistro” guaribile in sei giorni. Inoltre, aveva prescritto terapia farmacologica, applicazione intermittente di ghiaccio e rivalutazione in caso di sintomatologia dolorosa. In secondo luogo, a causa del perdurare della sintomatologia algica a carico del polso sinistro,
l'attrice, in data 19/04/2019, si era sottoposta ad esame ecografico del polso sinistro, presso lo studio del Dott. , Primario Radiologo di Bronte, che evidenziava “…la tumefazione obiettivabile Persona_1
sul versante dorsale ed esterno del polso sn è sostenuta da piccola raccolta sovrafluida con rari spot iperecogeni nel contesto, estesa per circa cm 2,0 e spesso mm 7 in seno ai fasci del muscolo adduttore lungo del pollice (piccolo ematoma), con aumento di flusso in CFM;
indenne la sua continuazione tendinea. Distensione sinoviale fluida del tendine estensore breve del pollice che conserva la sua struttura fibrillare e senza aumenti di flusso in CW…” (cfr. documento allegato alla citazione n. 2).
Nella medesima giornata, l'attrice si era sottoposta a visita ortopedica presso l'U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia del P. O. “Castiglione Prestianni” di Bronte, ove lo specialista di turno consigliava riposo per ulteriori giorni 20 (venti) e indossare il tutore (cfr. documento allegato alla citazione n. 3).
Alla visita ortopedica di controllo, eseguita in data 02/05/2019 presso il medesimo nosocomio, il sanitario di turno prescriveva esame RM del gomito-avambraccio-polso-mano sinistra (cfr. documento allegato alla citazione n. 4). Pertanto, l'attrice in data 18/05/2019 eseguiva, presso il centro “Nuova
Diagnostica” di Catania, un esame RM del polso sinistro, dell'avambraccio sinistro e della mano sinistra da cui si rilevava “…presenza di discreta e modesta quota di versamento libero in corrispondenza dell'articolazione radio-ulnare e radio-carpica, con presenza di modesto versamento libero in corrispondenza della superficie dorsale del carpo e prevalentemente in corrispondenza del versante mediale del polso, con spiccata condizione di tenosinovite dell'estensore ulnare del radio e del tendine flessore lungo del pollice, che mostra spiccata iperintensità di segnale con distensione liquida del peritenonio, in assenza per quanto valutabile, di soluzioni di continui Rm evidenziabili. In corrispondenza della epifisi distale del radio si rileva una vasta area di spiccata iperintensità di segnale della spongiosa ossea in relazione ad edema intraspongioso da frattura in fase subacuta con frammenti ossei in asse per quanto RM evidenziabile;
concomita diffuso edema dei tessuti molli in tale sede con manicotto flogistico pericorticale a tale livello…” (cfr. documento allegato alla citazione n.
5). Alla successiva visita ortopedica, eseguita in data 24/05/2019 presso l'U.O.C. di Ortopedia e
7 Castiglione Prestianni” di Bronte, lo specialista di turno indicava trattamento Controparte_3
fisiokinesiterapico e terapia farmacologica (cfr. documento allegato alla citazione n. 6). Al controllo ortopedico del 31/05/2019, eseguito presso il Centro Clinico Diagnostico “G. B. Morgagni” di Catania, il sanitario di turno asseriva: “…lesione sub totale abduttore lungo del pollice sx da due mesi per un trauma passata inosservata ai vari esami eseguiti dalla paziente. Ritengo che sia necessario eseguire una trasposizione tendinea utilizzando l'estensore proprio dell'indice sec. la tecnica di Pulvertaft.
Dopo l'intervento tutore o stecca gessata per 4-5 settimane. Risultati discreti o buoni…” (cfr. documento allegato alla citazione n. 7). Infine, in data 03/06/2019, l'attrice si sottoponeva a visita ortopedica presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del “Castiglione Prestianni” di Bronte, CP_3
ove il sanitario di turno la giudicava guarita con postumi da valutare in sede medico legale (cfr. documento allegato alla citazione n. 8).
La danneggiata ha dedotto, quindi, di aver effettuato spese mediche (cfr. documenti allegati all'atto di citazione dal n. 9 al n. 17), che ammontano a complessivi euro 1.089,23.
Ha richiesto la liquidazione, a titolo di danno biologico, inteso come alterazione dell'integrità psico- fisica del soggetto in sé e per sé considerato, di una somma quantificabile nella misura del 6% del totale.
Dalla c.t.u., risulta accertato che dal sinistro derivate lesioni che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), un periodo di inabilità temporanea parziale al
50% di giorni 10 (dieci), un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 10 (dieci), che sono residuati postumi permanenti consistenti in “Esiti di trauma distorsivo polso sinistro”, valutabili nella misura del 2% (due per cento) e che le spese mediche sostenute e ritenute congrue sono quantificabili in complessivi euro 601,23.
Nessuna parte ha presentato osservazioni alla relazione, le cui conclusioni ben argomentate e motivate risultano pienamente condivisibili.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano 2024, considerando l'età della danneggiata all'epoca del fatto (66 anni) e la percentuale di invalidità permanente da lei riportata (2%), il danno non patrimoniale subito deve essere quantificato come segue: danno biologico permanente quantificabile nella misura del 2%: euro 1.998,00; invalidità temporanea parziale al 75% euro 2.587,50; invalidità temporanea parziale al 50% euro 575,00; invalidità temporanea parziale al 25% euro 287,50;
8 Sul totale del danno pari ad €5.448,00, vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro (€4.616,95) e via via rivalutata, anno per anno, per un totale definitivo di €5.957,51, già comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Vanno poi riconosciute a titolo di danno patrimoniale le spese mediche ritenute congrue dal CTU e documentate in atti per l'importo di euro 601,23, oltre interessi legali dall'esborso.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale richiesto da parte attrice non trattandosi di un danno risarcibile in re ipsa. Sebbene sia possibile il ricorso alla prova presuntiva, il danneggiato in ogni caso “deve allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. n.
26972/2008).
Nel caso di specie, la danneggiata non ha allegato tali elementi limitandosi a riportare, nella sola comparsa conclusionale, le dichiarazioni rese dalla teste . Quest'ultima ha, Controparte_2 peraltro, riferito che “Non è vero che non riesce a svolgere le normali azioni quotidiane quali lavarsi, cucinare, guidare” ed ha aggiunto che “suona anche a casa mia ma non ha più la dimestichezza di prima nel farlo;
anche l'ottava nota non gli viene più bene a farla…suona in famiglia per le feste familiari come il Natale;
suona ancora anche se ha delle difficoltà; è un hobbies, non un lavoro…”.
Pertanto, non vi sono elementi da valorizzare ai fini del riconoscimento di una somma risarcitoria a titolo di danno morale, né a titolo di personalizzazione del danno.
Il danno non patrimoniale subito è pertanto pari ad euro 5.957,51. Tale importo, ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, va defalcato della metà, con condanna del CP_1
al pagamento della somma di euro 2.978,75, già comprensivo di rivalutazione e interessi
[...]
compensativi, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza, oltre all'importo di €300,61, per le spese sostenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.55/15 e succ. mod., come in dispositivo, in base al valore della lite, per tutte le fasi, tenuto conto del valore determinato sulla scorta del criterio del decisum.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accerta la responsabilità del per il sinistro meglio descritto in parte motiva e, ritenuto il Controparte_1
9 concorso di colpa in capo all'attrice nella misura del 50%, condanna il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 2.978,75, già comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di €300,62, oltre interessi legali dall'esborso; condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di Controparte_1 [...]
in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., Parte_1
c.p.a. se dovute per legge;
pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del convenuto soccombente.
Così è deciso in Catania, in data 7.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Carlo Varrasi, magistrato ordinario in tirocinio.
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