Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 882
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Regolarità notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non sia stata regolarmente notificata a causa di un errato indirizzo di notifica e della mancata corretta procedura informativa. Di conseguenza, l'atto di pignoramento è illegittimo nella parte in cui riporta i crediti dell'intimazione. Per altre cartelle di pagamento, la notifica è stata ritenuta regolare, mentre per altre ancora, non risultano notificate o sono state notificate con rito non corretto.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte ha disatteso l'eccezione generale di difetto di giurisdizione, affermando che il giudice tributario ha giurisdizione quando il contribuente contesta la legittimità dell'atto esecutivo per omessa o invalida notifica degli atti presupposti di natura tributaria. Tuttavia, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento non aventi natura tributaria.

  • Rigettato
    Tardività della notifica del ricorso

    La Corte ha disatteso l'eccezione di tardività, richiamando il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento (avvenuta il 2 luglio 2024), e considerando il termine di sospensione feriale.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto che la recente data di notifica delle cartelle di pagamento (anno 2023) esclude l'insorgenza di prescrizioni successive, mentre per quelle precedenti era onere del ricorrente provvedere alla loro tempestiva impugnazione a far data dalla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 882
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 882
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo