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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
TRISCARI GIANCARLO, AT
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14191/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00148 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045756231000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IVA-ALTRO 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030050441882000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972011010374202001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120070203817001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120254511318000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130343950916001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160048739442000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089600915000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160154339831000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972017029891759001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097210700465260250000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081206836000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170150838764000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180022891266001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138844154000 ICIAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972090200656002000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235284346000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113701566000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210198984687000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210249384021000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201200433800 ADDIZIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196286963000 ADDIZIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230025040786001 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084737486000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150028802582001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso deducendo che solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202400016922/001, avrebbe avuto conoscenza di 36 cartelle di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento n. 09720239045756231000 del 30.11.2023.
Con riferimento a quest'ultimo atto, evidenzia che, una volta avutane visione, aveva constatato che, nell'avviso di ricevimento, era stato indicato il proprio nome nello spazio dedicato all'indirizzo del destinatario, con conseguente inesistenza della notifica. Anche la successiva comunicazione di avvenuto deposito sarebbe stata irregolare, in quanto era avvenuta presso l'indirizzo di Via Indirizzo_2 in Roma, mentre egli risiedeva in tale via ma presso il civico 79.
Anche le cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento non erano state a lui notificate, in particolare la cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001 dell'1 dicembre 2009, che rappresenta la parte sostanziale del debito, relativa al mancato versamento dell'IVA, dell' IRPEG, dell' IRAP oltre che della sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 1.462.865,42, che è contenuta nell'atto di intimazione che aveva preceduto l'atto di pignoramento di crediti presso terzi.
Evidenzia a tal proposito che la cartella di pagamento era stata notificata presso un indirizzo in cui lo stesso ricorrente non era più residente, poiché in data 11 novembre 2019 si era trasferito da Ladispoli a Roma e, nonostante questo, la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., cioè per temporanea assenza.
Il ricorrente inoltre prospettata l'intervenuta prescrizione della pretesa di cui alle cartelle di pagamento.
Si è costituita in data 20 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha eccepito, in primo luogo,
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Deduce, in particolare, che il pignoramento presso terzi è stato notificato il 2 luglio 2024 mentre il ricorso è stato notificato in data 2 settembre 2024 e depositato in data 5 settembre 2024, quindi oltre «Il termine perentorio per proporre opposizione [che] è di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza». In secondo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché la controversia riguarderebbe una fase esecutiva e, più precisamente, la procedura di pignoramento, sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato, attesa la regolare notifica degli atti prodromici al pignoramento e la mancata prescrizione delle pretese, posta la notifica di plurimi atti interruttivi nonché la proroga dei termini di cui alla disciplina emergenziale da Covid-19. Segnala, in particolare, per quanto riguarda la prescrizione della cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001, la «sentenza n. 4937/2022 resa nell'ambito del procedimento avente RG. N 12024/2020 istaurato dall'odierno ricorrente innanzi all'On.le Corte di Giustizia
Tributaria di Roma».
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con successiva ordinanza del 6 ottobre 2025 ha disposto «che la segreteria di questa Corte richieda all'ufficio anagrafe del Comune di Roma di attestare, mediante certificato storico, le date in cui Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, ha avuto la sua residenza in Roma e presso quale indirizzo».
A tale richiesta il Comune di Roma ha adempiuto con atto pervenuto il 13 ottobre 2025.
In data 16 dicembre 2025 si è costituita Roma Capitale con la quale si è chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di dichiararlo infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della resistente di difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la controversia di competenza del giudice ordinario.
Parte ricorrente, ricevuta in data 2 luglio 2024 la notifica dell'atto di pignoramento del credito presso terzi, ha infatti contestato dinanzi al giudice tributario la legittimità di tale atto in quanto non preceduto dalla regolare notifica degli atti ad esso presupposti, in particolare dell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000, che risulterebbe notificata il 30 novembre 2023, nonché delle cartelle di pagamento pur esse prodromiche.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel principio, già affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 24965 del 2017 e ribadito dalle Sezioni unite n. 17126 del 2018, (da ultimo, Cassazione sezione tributaria civile, ordinanza n. 7699 del 2025), secondo cui «la giurisdizione del giudice tributario in relazione ad un atto di pignoramento scaturito da crediti erariali sussiste laddove il contribuente attinto dalla procedura esecutiva assuma in quella sede che l'atto dell'esecuzione è viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti», come è nel caso di specie.
Va tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alla legittimità dell'atto di pignoramento crediti presso terzi per la parte in cui ha riguardo all'eventuale omessa notifica di quelle cartelle di pagamento che non riguardano tributi, in particolare: cartella n. 097 20120078913566000; n. 097 2012
285645084000; n. 097 20140211738758000; n. 09720140290531590000; n. 0972016 0158338831000; n.
097 20160208360804000; n. 097 20170001488347000; n. 09720170135192629000; n. 097
20190138844154000.
Va altresì disattesa l'eccezione di tardività della notifica del ricorso.
Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente Agenzia delle entrate-riscossione, il termine per l'impugnazione, trattandosi di controversia instaurata dinanzi al giudice tributario, è quello di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè di sessanta giorni che decorre dal momento della notifica dell'atto impugnato ovvero da quando il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto da impugnare.
Nel caso di specie, la conoscenza degli atti prodromici che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non sarebbero stati ad essa notificati, è avvenuta al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, cioè il 2 luglio 2024. Il ricorso, pertanto, è tempestivo, considerato il termine di sospensione feriale, applicabile anche ai ricorsi tributari.
Con riferimento al merito, va osservato preliminarmente che l'atto di pignoramento di crediti presso terzi risulta basato su pretese dell'amministrazione finanziaria consistenti nell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000 nonché su 36 cartelle di pagamento in esso specificamente indicate.
La prima questione da esaminare riguarda la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente si evince che la raccomandata con a. r. era stata spedita in data 14 giugno 2023 e che in data 23 ottobre 2023 il notificatore aveva rilevato l'assenza del destinatario e, pertanto, aveva provveduto alla notifica della raccomandata informativa.
Per quanto riguarda, in particolare, l'indirizzo presso il quale era avvenuta la notifica, lo stesso è indicato sia in alto che in calce allo spazio dell'avviso di ricevimento riservato alle operazioni di notifica, in via “ Indirizzo_1”. Si tratta, tuttavia, di un mero errore di indicazione, posto che nel frontespizio del medesimo avviso di ricevimento era invece indicato l'indirizzo di Via Indirizzo_2 in Roma.
Non può, inoltre, ritenersi che la notifica della prima raccomandata sia viziata, ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, dalla documentazione ricevuta dal Comune di Roma si evince che il ricorrente risultava iscritto all'anagrafe del citato Comune, presso l'indirizzo di via Indirizzo_2, dal 13 luglio 2009 al 12 gennaio 2024, data in cui è stato cancellato per irreperibilità. Successivamente, il ricorrente risulta iscritto in data 23 gennaio 2024 in via Indirizzo_3, sempre presso il medesimo Comune.
Il ricorrente non ha dato prova che, in realtà, alla data della notifica del 23 ottobre 2023, quando cioè gli è stata notificata la prima raccomandata e riscontrata la sua assenza, avesse residenza presso altro indirizzo.
In secondo luogo, va rilevato che anche per altre notifiche temporalmente vicine a quella in esame (vedi ad esempio la notifica della cartella di pagamento n. 097 2022 0196286963), il ricorrente le ha ricevute personalmente (il 2 ottobre 2023).
Tuttavia, a rendere invalida la notifica dell'intimazione di pagamento è la successiva notifica della raccomandata informativa.
Nell'avviso di ricevimento della medesima, infatti, non risultano sbarrate le caselle relative all'esito del tentativo di consegna. Risulta solo che il plico è stato restituito al mittente e, a margine, in alto, risulta unicamente la data del 2 luglio 2024 con aggiunta a penna una indicazione che potrebbe essere “ass”, cioè destinatario assente.
Oltre che evidenziare l'incertezza dell'espressione evidenziata al fine di una chiara comprensione della ragione della mancata consegna al destinatario, va principalmente osservato che alla data del 2 luglio 2024 il ricorrente risiedeva in via Indirizzo_3, come risulta attestato dal certificato anagrafico ricevuto dal Comune di Roma, sicché non correttamente non si è provveduto a tentare la notifica presso quest'ultimo indirizzo.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720239045756231000, il cui credito è stato posto alla base dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi, non è stata regolarmente notificata, con conseguente illegittimità di quest'ultimo atto nella parte in cui, invece, ne riporta il corrispondente credito.
Pertanto, l'atto di pignoramento crediti presso terzi è illegittimo nella parte in cui ha riguardo ai crediti, indicati nell'intimazione di pagamento citata e rientrati nella giurisdizione del giudice tributario.
Non rileva, va precisato, quanto sostenuto dalla difesa resistente circa il fatto che, per la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001 il ricorrente aveva già proposto ricorso dinanzi al giudice tributario che si era concluso con la sentenza n. 4937 del 2022 di inammissibilità del ricorso che il medesimo ricorrente aveva proposto avverso la citata cartella di pagamento.
In quel giudizio, infatti, il ricorrente aveva sostenuto di avere avuto conoscenza della cartella di pagamento solo consultando l'estratto di ruolo. Il giudice tributario aveva quindi fatto applicazione della disposizione sopravvenuta di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre
2021, n. 215 che aveva limitato le ipotesi in cui era consentito al contribuente di contestare la pretesa contenuta nell'estratto di ruolo.
La conseguenza di tale decisione, tuttavia, è che il ricorrente ha potuto impugnare la cartella di pagamento nel momento in cui gli è stato giuridicamente possibile, cioè quando gli è stato notificato un atto successivo avente a presupposto proprio il credito portato dalla citata cartella di pagamento.
Circa, poi, gli altri crediti indicati nel medesimo atto di pignoramento presso terzi, gli stessi sono relativi alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 097 20190200656002000; cartella di pagamento n. 097 20190235284346; n. 09720200004217539000; cartella di pagamento n. 097 20210113701566000; cartella di pagamento n. 097 20210198984687000; cartella di pagamento n. 097 2021 0249384021000; cartella di pagamento n.0972022 0126004338000; cartella di pagamento n. 098 2022 0196286963000; cartella di pagamento n. 097 2023 0025040786001; cartella di pagamento n. 097 2023 0084737486000.
Con riferimento ad esse, va osservato che, come si evince dal certificato anagrafico, il ricorrente alla data delle relative notifiche (che sono tutte dell'anno 2023) risultava iscritto all'anagrafe del Comune di Roma all'indirizzo di via Indirizzo_2.
Le notifiche delle cartelle di pagamento risultano eseguite presso questo indirizzo, in particolare: la cartella di pagamento n. 097 20190200656002000, risulta notificata il 12 ottobre 2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 097 20190235284346 risulta notificata il 18 ottobre 2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 097 20210198984687000 risulta notificata con consegna personale al destinatario il 4 ottobre 2023; la cartella di pagamento n.0972022 0126004338000 risulta notificata l' 11.12.2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 098 2022 0196286963000 risulta notificata personalmente al destinatario il 02.10.2023.
Sotto tale profilo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto di pignoramento crediti presso terzi
è legittimo nella parte in cui riporta i crediti relativi alle citate cartelle di pagamento.
Peraltro, la recente data di notifica (anno 2023) esclude l'eventuale insorgenza di prescrizioni successive alla data delle notifiche. Per quelle precedenti, era onere del ricorrente provvedere alla loro tempestiva impugnazione a far data dalla notifica.
Invece, non risultano notificate le cartelle di pagamento n. 09720200004217539000 e n. 097 2021
0249384021000 e 2023. Inoltre, le cartella di pagamento n. 097 20210113701566000, n. 097 2023
0025040786001, n. 097 2023 0084737486000 risultano notificate con il rito degli irrepetibili, mentre avrebbe dovuto essere notificata presso l'indirizzo risultante all'anagrafe.
In conclusione, preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato non di competenza del giudice tributario, secondo quanto specificato in parte motiva. Nel merito, l'atto impugnato va annullato parzialmente in ragione di quanto precisato in parte motiva. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria;
Accoglie il ricorso parzialmente nei termini di cui in motivazione;
dichiara compesate le spese processuali. Roma 13.1.2026 Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
TRISCARI GIANCARLO, AT
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14191/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00148 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045756231000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IVA-ALTRO 1999 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090233148360001 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720030050441882000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972011010374202001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120070203817001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120254511318000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130343950916001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160048739442000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089600915000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160154339831000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972017029891759001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097210700465260250000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081206836000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170150838764000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180022891266001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138844154000 ICIAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972090200656002000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235284346000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113701566000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210198984687000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210249384021000 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201200433800 ADDIZIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196286963000 ADDIZIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230025040786001 ADDIZIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084737486000 ADDIZIONALE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150028802582001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso deducendo che solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202400016922/001, avrebbe avuto conoscenza di 36 cartelle di pagamento nonché dell'intimazione di pagamento n. 09720239045756231000 del 30.11.2023.
Con riferimento a quest'ultimo atto, evidenzia che, una volta avutane visione, aveva constatato che, nell'avviso di ricevimento, era stato indicato il proprio nome nello spazio dedicato all'indirizzo del destinatario, con conseguente inesistenza della notifica. Anche la successiva comunicazione di avvenuto deposito sarebbe stata irregolare, in quanto era avvenuta presso l'indirizzo di Via Indirizzo_2 in Roma, mentre egli risiedeva in tale via ma presso il civico 79.
Anche le cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento non erano state a lui notificate, in particolare la cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001 dell'1 dicembre 2009, che rappresenta la parte sostanziale del debito, relativa al mancato versamento dell'IVA, dell' IRPEG, dell' IRAP oltre che della sanzioni ed interessi, per l'importo complessivo di euro 1.462.865,42, che è contenuta nell'atto di intimazione che aveva preceduto l'atto di pignoramento di crediti presso terzi.
Evidenzia a tal proposito che la cartella di pagamento era stata notificata presso un indirizzo in cui lo stesso ricorrente non era più residente, poiché in data 11 novembre 2019 si era trasferito da Ladispoli a Roma e, nonostante questo, la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., cioè per temporanea assenza.
Il ricorrente inoltre prospettata l'intervenuta prescrizione della pretesa di cui alle cartelle di pagamento.
Si è costituita in data 20 settembre 2024 l'Agenzia delle entrate-riscossione che ha eccepito, in primo luogo,
l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Deduce, in particolare, che il pignoramento presso terzi è stato notificato il 2 luglio 2024 mentre il ricorso è stato notificato in data 2 settembre 2024 e depositato in data 5 settembre 2024, quindi oltre «Il termine perentorio per proporre opposizione [che] è di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza». In secondo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché la controversia riguarderebbe una fase esecutiva e, più precisamente, la procedura di pignoramento, sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato, attesa la regolare notifica degli atti prodromici al pignoramento e la mancata prescrizione delle pretese, posta la notifica di plurimi atti interruttivi nonché la proroga dei termini di cui alla disciplina emergenziale da Covid-19. Segnala, in particolare, per quanto riguarda la prescrizione della cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001, la «sentenza n. 4937/2022 resa nell'ambito del procedimento avente RG. N 12024/2020 istaurato dall'odierno ricorrente innanzi all'On.le Corte di Giustizia
Tributaria di Roma».
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con ordinanza del 15 gennaio 2025 il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, con successiva ordinanza del 6 ottobre 2025 ha disposto «che la segreteria di questa Corte richieda all'ufficio anagrafe del Comune di Roma di attestare, mediante certificato storico, le date in cui Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, ha avuto la sua residenza in Roma e presso quale indirizzo».
A tale richiesta il Comune di Roma ha adempiuto con atto pervenuto il 13 ottobre 2025.
In data 16 dicembre 2025 si è costituita Roma Capitale con la quale si è chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque di dichiararlo infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della resistente di difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la controversia di competenza del giudice ordinario.
Parte ricorrente, ricevuta in data 2 luglio 2024 la notifica dell'atto di pignoramento del credito presso terzi, ha infatti contestato dinanzi al giudice tributario la legittimità di tale atto in quanto non preceduto dalla regolare notifica degli atti ad esso presupposti, in particolare dell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000, che risulterebbe notificata il 30 novembre 2023, nonché delle cartelle di pagamento pur esse prodromiche.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel principio, già affermato dalle Sezioni unite con sentenza n. 24965 del 2017 e ribadito dalle Sezioni unite n. 17126 del 2018, (da ultimo, Cassazione sezione tributaria civile, ordinanza n. 7699 del 2025), secondo cui «la giurisdizione del giudice tributario in relazione ad un atto di pignoramento scaturito da crediti erariali sussiste laddove il contribuente attinto dalla procedura esecutiva assuma in quella sede che l'atto dell'esecuzione è viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti», come è nel caso di specie.
Va tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alla legittimità dell'atto di pignoramento crediti presso terzi per la parte in cui ha riguardo all'eventuale omessa notifica di quelle cartelle di pagamento che non riguardano tributi, in particolare: cartella n. 097 20120078913566000; n. 097 2012
285645084000; n. 097 20140211738758000; n. 09720140290531590000; n. 0972016 0158338831000; n.
097 20160208360804000; n. 097 20170001488347000; n. 09720170135192629000; n. 097
20190138844154000.
Va altresì disattesa l'eccezione di tardività della notifica del ricorso.
Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente Agenzia delle entrate-riscossione, il termine per l'impugnazione, trattandosi di controversia instaurata dinanzi al giudice tributario, è quello di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè di sessanta giorni che decorre dal momento della notifica dell'atto impugnato ovvero da quando il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto da impugnare.
Nel caso di specie, la conoscenza degli atti prodromici che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non sarebbero stati ad essa notificati, è avvenuta al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, cioè il 2 luglio 2024. Il ricorso, pertanto, è tempestivo, considerato il termine di sospensione feriale, applicabile anche ai ricorsi tributari.
Con riferimento al merito, va osservato preliminarmente che l'atto di pignoramento di crediti presso terzi risulta basato su pretese dell'amministrazione finanziaria consistenti nell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000 nonché su 36 cartelle di pagamento in esso specificamente indicate.
La prima questione da esaminare riguarda la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720239045756231000.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente si evince che la raccomandata con a. r. era stata spedita in data 14 giugno 2023 e che in data 23 ottobre 2023 il notificatore aveva rilevato l'assenza del destinatario e, pertanto, aveva provveduto alla notifica della raccomandata informativa.
Per quanto riguarda, in particolare, l'indirizzo presso il quale era avvenuta la notifica, lo stesso è indicato sia in alto che in calce allo spazio dell'avviso di ricevimento riservato alle operazioni di notifica, in via “ Indirizzo_1”. Si tratta, tuttavia, di un mero errore di indicazione, posto che nel frontespizio del medesimo avviso di ricevimento era invece indicato l'indirizzo di Via Indirizzo_2 in Roma.
Non può, inoltre, ritenersi che la notifica della prima raccomandata sia viziata, ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, dalla documentazione ricevuta dal Comune di Roma si evince che il ricorrente risultava iscritto all'anagrafe del citato Comune, presso l'indirizzo di via Indirizzo_2, dal 13 luglio 2009 al 12 gennaio 2024, data in cui è stato cancellato per irreperibilità. Successivamente, il ricorrente risulta iscritto in data 23 gennaio 2024 in via Indirizzo_3, sempre presso il medesimo Comune.
Il ricorrente non ha dato prova che, in realtà, alla data della notifica del 23 ottobre 2023, quando cioè gli è stata notificata la prima raccomandata e riscontrata la sua assenza, avesse residenza presso altro indirizzo.
In secondo luogo, va rilevato che anche per altre notifiche temporalmente vicine a quella in esame (vedi ad esempio la notifica della cartella di pagamento n. 097 2022 0196286963), il ricorrente le ha ricevute personalmente (il 2 ottobre 2023).
Tuttavia, a rendere invalida la notifica dell'intimazione di pagamento è la successiva notifica della raccomandata informativa.
Nell'avviso di ricevimento della medesima, infatti, non risultano sbarrate le caselle relative all'esito del tentativo di consegna. Risulta solo che il plico è stato restituito al mittente e, a margine, in alto, risulta unicamente la data del 2 luglio 2024 con aggiunta a penna una indicazione che potrebbe essere “ass”, cioè destinatario assente.
Oltre che evidenziare l'incertezza dell'espressione evidenziata al fine di una chiara comprensione della ragione della mancata consegna al destinatario, va principalmente osservato che alla data del 2 luglio 2024 il ricorrente risiedeva in via Indirizzo_3, come risulta attestato dal certificato anagrafico ricevuto dal Comune di Roma, sicché non correttamente non si è provveduto a tentare la notifica presso quest'ultimo indirizzo.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento n. 09720239045756231000, il cui credito è stato posto alla base dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi, non è stata regolarmente notificata, con conseguente illegittimità di quest'ultimo atto nella parte in cui, invece, ne riporta il corrispondente credito.
Pertanto, l'atto di pignoramento crediti presso terzi è illegittimo nella parte in cui ha riguardo ai crediti, indicati nell'intimazione di pagamento citata e rientrati nella giurisdizione del giudice tributario.
Non rileva, va precisato, quanto sostenuto dalla difesa resistente circa il fatto che, per la cartella di pagamento la cartella di pagamento n. 0972009 0233148360001 il ricorrente aveva già proposto ricorso dinanzi al giudice tributario che si era concluso con la sentenza n. 4937 del 2022 di inammissibilità del ricorso che il medesimo ricorrente aveva proposto avverso la citata cartella di pagamento.
In quel giudizio, infatti, il ricorrente aveva sostenuto di avere avuto conoscenza della cartella di pagamento solo consultando l'estratto di ruolo. Il giudice tributario aveva quindi fatto applicazione della disposizione sopravvenuta di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre
2021, n. 215 che aveva limitato le ipotesi in cui era consentito al contribuente di contestare la pretesa contenuta nell'estratto di ruolo.
La conseguenza di tale decisione, tuttavia, è che il ricorrente ha potuto impugnare la cartella di pagamento nel momento in cui gli è stato giuridicamente possibile, cioè quando gli è stato notificato un atto successivo avente a presupposto proprio il credito portato dalla citata cartella di pagamento.
Circa, poi, gli altri crediti indicati nel medesimo atto di pignoramento presso terzi, gli stessi sono relativi alle seguenti cartelle di pagamento: cartella di pagamento n. 097 20190200656002000; cartella di pagamento n. 097 20190235284346; n. 09720200004217539000; cartella di pagamento n. 097 20210113701566000; cartella di pagamento n. 097 20210198984687000; cartella di pagamento n. 097 2021 0249384021000; cartella di pagamento n.0972022 0126004338000; cartella di pagamento n. 098 2022 0196286963000; cartella di pagamento n. 097 2023 0025040786001; cartella di pagamento n. 097 2023 0084737486000.
Con riferimento ad esse, va osservato che, come si evince dal certificato anagrafico, il ricorrente alla data delle relative notifiche (che sono tutte dell'anno 2023) risultava iscritto all'anagrafe del Comune di Roma all'indirizzo di via Indirizzo_2.
Le notifiche delle cartelle di pagamento risultano eseguite presso questo indirizzo, in particolare: la cartella di pagamento n. 097 20190200656002000, risulta notificata il 12 ottobre 2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 097 20190235284346 risulta notificata il 18 ottobre 2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 097 20210198984687000 risulta notificata con consegna personale al destinatario il 4 ottobre 2023; la cartella di pagamento n.0972022 0126004338000 risulta notificata l' 11.12.2023 con destinatario assente;
la cartella di pagamento n. 098 2022 0196286963000 risulta notificata personalmente al destinatario il 02.10.2023.
Sotto tale profilo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto di pignoramento crediti presso terzi
è legittimo nella parte in cui riporta i crediti relativi alle citate cartelle di pagamento.
Peraltro, la recente data di notifica (anno 2023) esclude l'eventuale insorgenza di prescrizioni successive alla data delle notifiche. Per quelle precedenti, era onere del ricorrente provvedere alla loro tempestiva impugnazione a far data dalla notifica.
Invece, non risultano notificate le cartelle di pagamento n. 09720200004217539000 e n. 097 2021
0249384021000 e 2023. Inoltre, le cartella di pagamento n. 097 20210113701566000, n. 097 2023
0025040786001, n. 097 2023 0084737486000 risultano notificate con il rito degli irrepetibili, mentre avrebbe dovuto essere notificata presso l'indirizzo risultante all'anagrafe.
In conclusione, preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di cui alle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato non di competenza del giudice tributario, secondo quanto specificato in parte motiva. Nel merito, l'atto impugnato va annullato parzialmente in ragione di quanto precisato in parte motiva. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara il difetto di giurisdizione per le pretese di natura non tributaria;
Accoglie il ricorso parzialmente nei termini di cui in motivazione;
dichiara compesate le spese processuali. Roma 13.1.2026 Il Presidente