Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 420/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 13/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/02/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. STANISLAO MARCELLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Portico di Caserta (Ce) in data 04/06/2016; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nato un figlio (13/05/2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Portico di Caserta (CE) alla Via Trento n. 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi presenti, viene assegnata alla sig.ra (essendo, tra l'altro, di sua proprietà esclusiva) che continuerà ad Parte_1 abitarla anche nell'interesse del figlio minore. Si stabilisce che il sig. lascerà detta abitazione, restituendo Parte_2 anche tutte le chiavi di cui è in possesso, entro la data di fissazione dell'udienza Presidenziale prelevando e portando con sé
i soli effetti personali, dando comunicazione della nuova dimora e/o residenza stante la presenza del figlio minore;
3. Il piccolo resta affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno ambo la Persona_2 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. I ricorrenti si impegnano, inoltre, a conservare al figlio minore rapporti
continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi. In ogni caso si stabilisce che il bimbo risiederà prevalentemente ed in via privilegiata presso la madre.
4. Il padre, potrà vederlo con le più ampie modalità, previo avviso ed accordo con la madre, come del Parte_2 resto è avvenuto sino ad oggi. In caso di disaccordo il figlio frequenterà il padre con la seguente modulazione: a) Quando il turno lavorativo capita di mattina: per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre avendo anche cura di portarlo alla scuola calcio;
quando il turno lavorativo capita di pomeriggio: prelevandolo presso l'abitazione materna nelle mattine dal lunedì al venerdì, per accompagnarlo a scuola entro le ore 08:15 dove, poi, andrà a prenderlo la madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni ludici e/o scolastici del minore;
b) a settimane alterne l'intero week and (per il momento senza pernotto) a decorrere dalle ore 11:00 e sino alle ore 22:00 del sabato e dalle ore 11:00 sino alle 21:00 della domenica;
c) per le festività natalizie
(24/25/26 dicembre, 31/1 gennaio nonché 6 gennaio) e per quelle Pasquali (Pasqua/lunedì in albis) i coniugi concordano che le stesse saranno trascorse con il figlio ad anni alterni così come anche per il ferragosto. d) Per il periodo estivo, durante i mesi di luglio ed agosto, per 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore secondo il calendario che gli stessi concorderanno entro il mese di aprile di ogni anno. e) Resta comunque concordato che i genitori, a prescindere da quanto precede, hanno diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno ed onomastico con il figlio nonché di festeggiare con questi, ad anni alterni, il compleanno e l'onomastico del medesimo.
5. I coniugi convengono qui di rilasciarsi reciproco consenso all'espatrio proprio e del minore;
6. Resta qui espressamente concordato e pattuito che il sig. verserà alla moglie, entro il giorno 5 (cinque) Parte_2 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul C/c a lui già noto, ovvero su altro e diverso conto che sarà comunicato dal coniuge, quale contributo per il mantenimento del figlio (minorenne ed economicamente non autosufficiente), un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. Detto assegno, al termine del finanziamento indicato al capo d) che precede e, dunque, dal 26.06.2032, sarà maggiorato di € 100,00 mensili fermo quanto nelle more maturerà per rivalutazione monetaria. Il sig. concorrerà, inoltre, nella misura del 50% a tutte Pt_2 le eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio da intendersi tali quelle previste dal vigente protocollo di intesa così come recepito dall'adito Tribunale. In caso di anticipazione da parte della madre si impegna al relativo rimborso previa esibizione di scontrino/ fattura/ricevuta.
7. Nulla per il mantenimento dell'uno verso l'altro facendovi espressa rinuncia la sig.ra cui, però, viene Parte_1 riconosciuto dal coniuge il diritto a percepire, a fa data dall'udienza Presidenziale, il 100% dell'assegno unico e, per il futuro, di quanto prevederà il legislatore a tale titolo. Il sig. perciò, si impegna ed obbliga a fare tutto quanto Pt_2 necessita affinché ciò avvenga quanto prima e, comunque, non oltre giorni 30 (trenta) dalla indicata data, stabilendosi che in caso di sua comprovata inerzia e, dunque, mancata percezione del citato assegno unico per tale esclusivo motivo, il mantenimento innanzi indicato lieviterà ad € 500,00 mensili. I coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto che il sig. rinuncia già in questa sede ad ogni rivendicazione in merito ai beni mobili che arredano la casa Controparte_1 coniugale perché di tanto si è tenuto conto nella determinazione del mantenimento così come innanzi quantificato. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
3
ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 13/06/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
02/01/1986 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, Uff.1, anno 2016);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese