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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2510/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1344/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate IO, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249005063364000, notificata il 9 luglio
2024, in relazione alle sottese sei cartelle esattoriali, elencate nello stesso atto introduttivo ed inerenti a tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed a tassa automobilistica, per annualità differenti, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
1. La resistente Agenzia delle Entrate IO ha fornito prova documentale della rituale notificazione con PEC all'indirizzo del destinatario, in data 19 maggio 2022 ed in data 8 giugno 2022, dell'intimazione di pagamento n. 03020229001538807000, inerente alla cartella di pagamento n. 03020180003337728000, e dell'intimazione di pagamento n. 03020229001922834000, concernente le restanti cinque cartelle esattoriali
(v. le pertinenti allegazione nel fascicolo telematico della resistente).
In mancanza di tempestiva impugnazione delle due richiamate intimazioni di pagamento, le relative pretese tributarie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti alla mancata notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione delle stesse intimazioni di pagamento.
2. Dalla notificazione delle due anzidette intimazioni non sono decorsi, sino al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, il termine triennale e quello quinquennale di prescrizione previsti per i crediti tributari d'interesse, senza nemmeno tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Agenzia delle Entrate IO è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida in complessivi in euro 233,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
AT, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2510/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005063364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1344/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate IO, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249005063364000, notificata il 9 luglio
2024, in relazione alle sottese sei cartelle esattoriali, elencate nello stesso atto introduttivo ed inerenti a tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed a tassa automobilistica, per annualità differenti, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
1. La resistente Agenzia delle Entrate IO ha fornito prova documentale della rituale notificazione con PEC all'indirizzo del destinatario, in data 19 maggio 2022 ed in data 8 giugno 2022, dell'intimazione di pagamento n. 03020229001538807000, inerente alla cartella di pagamento n. 03020180003337728000, e dell'intimazione di pagamento n. 03020229001922834000, concernente le restanti cinque cartelle esattoriali
(v. le pertinenti allegazione nel fascicolo telematico della resistente).
In mancanza di tempestiva impugnazione delle due richiamate intimazioni di pagamento, le relative pretese tributarie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti alla mancata notificazione di atti presupposti e al merito del credito vantato, anche riferiti alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla notificazione delle stesse intimazioni di pagamento.
2. Dalla notificazione delle due anzidette intimazioni non sono decorsi, sino al momento della notificazione dell'intimazione impugnata, il termine triennale e quello quinquennale di prescrizione previsti per i crediti tributari d'interesse, senza nemmeno tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla disciplina emergenziale per il Covid-19.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Agenzia delle Entrate IO è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d.l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente e che liquida in complessivi in euro 233,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
AT, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico