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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GHIUZAN MIHAELA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. GHIUZAN CP_1 C.F._2
MIHAELA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 03.04.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, contratto da coniugi nel Comune di Alba
Iulia (Romania) il 11.07.1998 con il certificato romeno di matrimonio Serie CB – N.089150, mediante divorzio diretto in forza della legge rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c)
pagina 1 di 4 del Regolamento CE n. 1259/2010 e dell'art. 374 del codice civile rumeno, senza alcun addebito.
2.Dichiararsi che la ricorrente riacquisirà il proprio cognome precedente al matrimonio ovverosia quello di POPA, mentre il resistente manterrà il proprio cognome di ai Pt_1 sensi dell'art. 383 codice civile rumeno.
3.Dichiararsi l'obbligo della ricorrente alla corresponsione della somma di € 18.500,00 a favore del resistente, entro tre mesi dalla data dell'udienza del 26.03.2025, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a fronte dell'obbligo del resistente al rilascio spontaneo dell'immobile coniugale, sempre entro tre mesi dalla data dell'udienza del 26.03.2025.
4.Dichiararsi l'obbligo della ricorrente al mantenimento della figlia Persona_1
, dato atto che la predetta non è pienamente autosufficiente sul piano economico.
[...]
5.Dichiararsi la compensazione delle spese legali tra le parti.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . CP_1
Il signor è comparso personalmente all'udienza del 26 marzo 2025. In CP_1
quella sede il difensore della ricorrente ha precisato che le parti avevano comunque raggiunto un'intesa omnicomprensiva, relativa sia all'applicazione della legge rumena
(entrambe le parti sono cittadini rumeni – il signor è anche cittadino italiano), CP_1 che prevede il cosiddetto “divorzio diretto”, sia in relazione alla regolamentazione delle condizioni di divorzio. Lo stesso signor ha confermato personalmente la CP_1
richiesta di applicare alla pronuncia di divorzio la legge rumena e gli accordi raggiunti.
Analoga conferma è stata data dalla ricorrente personalmente.
A questo punto, poiché si è prospettata la possibilità che il signor si CP_1
costituisse anche formalmente in giudizio, è stato disposto un breve rinvio a trattazione scritta. Il resistente si è quindi costituito in giudizio con il medesimo difensore della ricorrente.
pagina 2 di 4 Nelle successive note scritte in sostituzione di udienza del 03.04.2025 le parti, confermando le intese già raggiunte, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi poi formulate nelle note scritte del nei termini di cui in epigrafe.
Si precisa che sussiste la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande svolte.
Al di là della doppia cittadinanza in capo al resistente, in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), sussiste sulla domanda divorzile la giurisdizione italiana quando – come nel caso in esame – l'abituale residenza dei coniugi è posta in Italia. Analogamente è a dirsi quanto al mantenimento della figlia maggiorenne delle parti, non ancora autosufficiente sul piano economico, proprio in ragione della residenza abituale della giovane, posta in Italia, come da art. 3 del regolamento CE n. 4/2009 lett. a), b), d).
Ai fini dell'individuazione della legge da applicare in concreto quanto allo status, occorre far riferimento all'art. 5 del Regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”), che consente alle parti, entrambe cittadine rumene, di chiedere di comune accordo l'applicazione della legge rumena che, peraltro, prevede la pronuncia diretta del divorzio senza dover procedere prima alla separazione personale dei coniugi.
Nel caso in esame la richiesta congiunta di applicazione della legge nazionale rumena è stata tempestiva e risponde a tutti i requisiti di forma.
Quanto, invece, al mantenimento della figlia, il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua la legge applicabile in quella dello Stato di residenza abituale della medesima. Va quindi applicata sul punto la legge italiana.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti, secondo l'art. 373 a) e l'art. 374 del codice civile rumeno, applicabile nel caso in esame, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Alba Iulia (Romania) in data 11.07.1998
(matrimonio non trascritto in Italia). È infatti risultato che ambo le parti sono pervenute alla determinazione di divorziare con libero consenso privo di vizi.
Per istanza delle parti va inoltre disposto in ordine al cognome della ricorrente, nel senso che ella riacquisirà il proprio cognome precedente al matrimonio ovverosia quello di POPA, mentre il resistente manterrà il proprio cognome di ai sensi dell'art. 383 codice Pt_1
civile rumeno.
pagina 3 di 4 Va altresì recepito quanto concordato tra le parti in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente sul piano economico. Si prende inoltre atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Romania il 11/07/1998 tra e (matrimonio non trascritto in Italia), alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite (anche quanto a cognome delle parti);
2) prende atto delle ulteriori dichiarazioni e degli ulteriori accordi di cui alle conclusioni in epigrafe;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) promossa da:
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GHIUZAN MIHAELA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. GHIUZAN CP_1 C.F._2
MIHAELA come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 03.04.2025 le parti hanno precisato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, contratto da coniugi nel Comune di Alba
Iulia (Romania) il 11.07.1998 con il certificato romeno di matrimonio Serie CB – N.089150, mediante divorzio diretto in forza della legge rumena, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c)
pagina 1 di 4 del Regolamento CE n. 1259/2010 e dell'art. 374 del codice civile rumeno, senza alcun addebito.
2.Dichiararsi che la ricorrente riacquisirà il proprio cognome precedente al matrimonio ovverosia quello di POPA, mentre il resistente manterrà il proprio cognome di ai Pt_1 sensi dell'art. 383 codice civile rumeno.
3.Dichiararsi l'obbligo della ricorrente alla corresponsione della somma di € 18.500,00 a favore del resistente, entro tre mesi dalla data dell'udienza del 26.03.2025, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a fronte dell'obbligo del resistente al rilascio spontaneo dell'immobile coniugale, sempre entro tre mesi dalla data dell'udienza del 26.03.2025.
4.Dichiararsi l'obbligo della ricorrente al mantenimento della figlia Persona_1
, dato atto che la predetta non è pienamente autosufficiente sul piano economico.
[...]
5.Dichiararsi la compensazione delle spese legali tra le parti.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . CP_1
Il signor è comparso personalmente all'udienza del 26 marzo 2025. In CP_1
quella sede il difensore della ricorrente ha precisato che le parti avevano comunque raggiunto un'intesa omnicomprensiva, relativa sia all'applicazione della legge rumena
(entrambe le parti sono cittadini rumeni – il signor è anche cittadino italiano), CP_1 che prevede il cosiddetto “divorzio diretto”, sia in relazione alla regolamentazione delle condizioni di divorzio. Lo stesso signor ha confermato personalmente la CP_1
richiesta di applicare alla pronuncia di divorzio la legge rumena e gli accordi raggiunti.
Analoga conferma è stata data dalla ricorrente personalmente.
A questo punto, poiché si è prospettata la possibilità che il signor si CP_1
costituisse anche formalmente in giudizio, è stato disposto un breve rinvio a trattazione scritta. Il resistente si è quindi costituito in giudizio con il medesimo difensore della ricorrente.
pagina 2 di 4 Nelle successive note scritte in sostituzione di udienza del 03.04.2025 le parti, confermando le intese già raggiunte, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni concordi poi formulate nelle note scritte del nei termini di cui in epigrafe.
Si precisa che sussiste la giurisdizione italiana in relazione a tutte le domande svolte.
Al di là della doppia cittadinanza in capo al resistente, in base al Reg. UE 1111/2019, art. 3, lett. a) i), sussiste sulla domanda divorzile la giurisdizione italiana quando – come nel caso in esame – l'abituale residenza dei coniugi è posta in Italia. Analogamente è a dirsi quanto al mantenimento della figlia maggiorenne delle parti, non ancora autosufficiente sul piano economico, proprio in ragione della residenza abituale della giovane, posta in Italia, come da art. 3 del regolamento CE n. 4/2009 lett. a), b), d).
Ai fini dell'individuazione della legge da applicare in concreto quanto allo status, occorre far riferimento all'art. 5 del Regolamento CE n. 1259/2010 (“Roma III”), che consente alle parti, entrambe cittadine rumene, di chiedere di comune accordo l'applicazione della legge rumena che, peraltro, prevede la pronuncia diretta del divorzio senza dover procedere prima alla separazione personale dei coniugi.
Nel caso in esame la richiesta congiunta di applicazione della legge nazionale rumena è stata tempestiva e risponde a tutti i requisiti di forma.
Quanto, invece, al mantenimento della figlia, il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, art. 3, individua la legge applicabile in quella dello Stato di residenza abituale della medesima. Va quindi applicata sul punto la legge italiana.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti, secondo l'art. 373 a) e l'art. 374 del codice civile rumeno, applicabile nel caso in esame, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti nel Comune di Alba Iulia (Romania) in data 11.07.1998
(matrimonio non trascritto in Italia). È infatti risultato che ambo le parti sono pervenute alla determinazione di divorziare con libero consenso privo di vizi.
Per istanza delle parti va inoltre disposto in ordine al cognome della ricorrente, nel senso che ella riacquisirà il proprio cognome precedente al matrimonio ovverosia quello di POPA, mentre il resistente manterrà il proprio cognome di ai sensi dell'art. 383 codice Pt_1
civile rumeno.
pagina 3 di 4 Va altresì recepito quanto concordato tra le parti in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente sul piano economico. Si prende inoltre atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
Non occorre statuire alcunché sulle ulteriori iniziali domande di parte, in quanto oggetto di implicita rinuncia.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Romania il 11/07/1998 tra e (matrimonio non trascritto in Italia), alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui all'accordo raggiunto integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite (anche quanto a cognome delle parti);
2) prende atto delle ulteriori dichiarazioni e degli ulteriori accordi di cui alle conclusioni in epigrafe;
3) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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