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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/12/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicatola seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Irene Eballi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ricorso
-ATTORE-
CONTRO
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR MU per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli Avvocati Ornella Agnello e AR MU
sito in Agrigento – San Leone- nella via Eolo n. 8, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
TI EN presso lo studio professionale della quale è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTI -
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni verificatisi nel proprio appartamento, al 2 piano del Controparte_2
8, a causa delle infiltrazioni provenienti sia dai balconi dell'appartamento del terzo piano in
[...] proprietà del convenuto sia dalla terrazza a livello, di proprietà esclusiva del Controparte_1
predetto convenuto, costituente parziale copertura dell'edificio condominiale.
Indi, in ragione di detta prospettazione, supportata dalla relazione del CTP riversata in atti, ha allegato: la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto in via esclusiva quanto alle CP_1 infiltrazioni provenienti dai balconi dell'appartamento dello stesso e quanto alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo anche la responsabilità del in quanto tenuto secondo gli CP_2
articoli 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4 del codice civile alla manutenzione straordinaria relativa alle parti comuni dell'edificio; - instato per la condanna al risarcimento dei danni all'appartamento quantificati in € 7.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- chiesto la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori idonei ad eliminare le lamentate infiltrazioni;
- la condanna delle controparti alle refusione delle spese e dei compensi di causa incluso l'onorario del C.T.P.-
Il convenuto MU nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande attoree assumendo la non riconducibilità dei lamentati danni da infiltrazioni dalla terrazza per l'avvenuta esecuzione, a proprie spese, di lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza nell'anno 2014, a regola d'arte, come dalla prodotta dichiarazione datata 5.9.2024 della ditta esecutrice dei lavori, nonché di avere mantenuto in perfetto stato manutentivo sia la terrazza che i balconi. Ha allegato, a contrario che: - Le denunciate infiltrazioni/lesioni – ravvisate anche dal sig. nel proprio appartamento – hanno piuttosto origini diverse e CP_1 concomitanti ovvero: 1) “la sigillatura delle scossaline in lamiera poste sulla copertura condominiale, che ormai risulta sfaldata e non più idonea a isolare gli appartamenti sottostanti;
2) lavori di ristrutturazione eseguiti dallo stesso sig. odierno attore, Pt_1
all'interno del proprio appartamento (come ad esempio, l'abbattimento del muro di spina nel soggiorno).” Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi.
Il costituendosi in giudizio ha contestato le domande attoree chiedendone Controparte_2 conseguentemente il rigetto, ed, a tal uopo, ha allegato che “gli interventi strutturali, di manutenzione ed impermeabilizzazione peraltro, sono stati eseguiti, dal e Controparte_1
dallo stesso attore, indi ha chiesto di “ accertare l'esclusione di ogni qualsivoglia responsabilità in capo al atteso che risulterebbe parte danneggiata dai lavori mal CP_2
eseguiti su proprietà esclusiva di e , senza, peraltro, il Controparte_1 Parte_1 consenso del convenuto rappresentato;
- condannare il sig. a risarcire gli Controparte_1
eventuali danni patiti dall'attore; Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
La causa, all'esito del deposito della C.T.U., è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.
Orbene, il C.T.U. in risposta al primo quesito, con il quale gli è stato demandato di accertare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà dell'attore e di quantificare i danni conseguiti, ha preliminarmente escluso la provenienza delle infiltrazioni dal terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto per avere riscontrato e documentato CP_1 fotograficamente l'ottimo stato di conservazione del piano di calpestio. “ Infatti sia il pavimento che il battiscopa nonché la fuga cementizia interposta tra le varie piastrelle risultano realizzati a regola d'arte ed ancora integri” come da documentazione fotografica riversata in atti. Indi, ha affermato che “le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare di proprietà del Sig. sono ascrivibili alle criticità riscontrate Parte_1 in corrispondenza della copertura e della parete lato Ovest. Infatti, ----- sul prospetto esterno della parete lato Ovest nonché sui muretti delle pensiline del terzo piano sono presenti delle lesioni di varia grandezza ed estensione. Oltre a ciò, sono state riscontrate anche delle anomalie in corrispondenza della copertura del terzo piano, ovvero sul montaggio delle scossaline in lamiera e della gronda lato Nord. Pertanto, appare pacifico, che in occasione di un evento piovoso sia inevitabile che l'acqua piovana a causa dell'errato montaggio delle scossaline in lamiera, in parte si infiltra nelle pareti sottostanti ed in parte scorra esternamente sulle superficie fino ad incontrare le varie lesioni successivamente affiorare nell'intradosso del solaio e delle pareti interne dell'unità immobiliare del Sig. Pt_1
Ed ancora, per quanto attiene al fenomeno di infiltrazione nelle pareti sottostanti si fa notare che in occasione del sopralluogo eseguito in data 14.02.23 presso l'unità immobiliare del
Sig. è stata riscontrata la presenza di umidità con rigonfiamento dell'intonaco in CP_1 corrispondenza della parete esterna lato Nord (parete sottostante la gronda per la raccolta acqua) e delle pareti lato Est ed Ovest (pareti sottostanti le scossaline) oltre che di acqua piovana sulla pavimentazione in corrispondenza delle pareti oggetto di infiltrazioni. Quanto riscontrato sta ad indicare che, in occasione di un evento piovoso di particolare durata e intensità, l'acqua piovana, che si infiltra in corrispondenza della gronda e delle scossaline, oltre ad affiorare all'interno dell'appartamento del Sig. continua il suo percorso CP_1 all'interno delle pareti fino ad apparire nell'appartamento del Sig. ” Pt_1
Ha quindi quantificato il costo degli interventi riparativi nell'immobile dell'attore nell'importo complessivo di € 6.061,86.
In risposta al secondo quesito che gli ha demandato l'individuazione degli interventi da eseguirsi ai fini della risoluzione del fenomeno infiltrativo, ha indicato le seguenti opere manutentive ordinarie e straordinarie:
- Revisione della copertura con particolare attenzione alle scossaline ed alla gronda poste al di sopra dell'unità immobiliare di proprietà del Sig. ; Controparte_1
- Revisione della fuga cementizia interposta tra le varie piastrelle delle pensiline del terzo piano;
- Ripristino muretti e soglie copri-muretti presenti nelle pensiline del terzo piano;
- Eliminazione delle fessure riscontrate sui prospetti;
Orbene, questo giudice fa proprie le conclusioni del C.T.U. in quanto esiti di un accertamento completo, esaustivo, immune da vizi logico-giuridici nonché le valutazioni espresse sulle osservazioni del CTP dell'attore volte ad ottenere la stima anche dei danni al mobilio della stanza delle figlie del sig. quantificati in € 2.500,00, nonché, ai fini della definizione Pt_1 del problema infiltrativo, la verifica dello stato delle mura perimetrali con particolare riguardo alle zone interessate dalle lesioni. Infatti, rileva con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il fatto che il C.T.U. non abbia rilevato danni evidenti agli stessi anche perché il mobilio in MDF (pannello in fibra a media densità) dopo aver assorbito una grande quantità di acqua, nel giro di pochi giorni avrebbe dovuto rigonfiarsi come dalla esplicitazione del
CTU di seguito riportata. “ Pertanto si ritiene che in occasione del sopralluogo del
14.02.2023, sopraluogo eseguito quattro giorni dopo l'evento piovoso del 10.02.2023 in cui si è verificata l'infiltrazione di acqua documentata con foto e video trasmessi allo scrivente ed alle parti, si avrebbe già dovuto riscontrare il rigonfiamento nella mobilia della cameretta delle figlie del Sig. A ciò si aggiunga che parte attrice non ha messo a conoscenza, Pt_1 né lo scrivente C.T.U. né le parti in causa, di eventuali rigonfiamenti della mobilia avvenuti successivamente al sopralluogo del 14.02.2023 né tanto meno, nelle osservazioni trasmesse, ha prodotto alcuna documentazione fotografica comprovante il rigonfiamento della mobilia della cameretta. In ordine alla chiesta verifica dello stato delle mura perimetrali con particolare riguardo alle zone interessate dalle lesioni, correttamente il CTU non vi ha provveduto poiché esulante dai quesiti postigli che erano funzionali alla sola verifica dell'origine delle infiltrazioni.
Parimenti estranea ai quesiti peritali e soprattutto non funzionale alla verifica demandata al
C.T.U. circa le cause delle infiltrazioni la richiesta formulata da parte attrice volta ad ottenere l'individuazione del “complesso di interventi a carattere strutturale eseguiti, con o senza titolo edilizio, in proprietà e .” Pt_1 CP_1
Quanto alla domanda formulata dall'attore volta ad ottenere anche il rimborso del canone di locazione di un altro alloggio, resosi necessario a seguito delle infiltrazioni del 10.02.2023, pari ad € 917,00 mensili decorrente dal 1.3.2023 sino alla data in cui saranno eseguii i lavori, si osserva trattarsi di domanda nuova non avendo la parte nell'introdurre il giudizio allegato lo stato di inabitabilità dell'immobile né chiesto l'estensione dell'incarico peritale a detta verifica considerato peraltro che la relazione di CTU è stata depositata nella data ampiamente successiva del 30.08.2023.
Inoltre, non è ammissibile né fondata la domanda volta ad ottenere la refusione del costo dell'indagine termografica poiché decisa autonomamente, non su richiesta dal C.T.U.-
Inammissibile la domanda per il riconoscimento degli ulteriori ammaloramenti che si sarebbero verificati nella persistenza delle infiltrazioni poiché la chiesta condanna alla riparazione non può prescindere dal relativo accertamento tecnico in contraddittorio.
Infondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali essendosi risolta in una mera allegazione del tutto sfornita di prova.
In conclusione l'istanza risarcitoria dell'attore risulta essere stata infondatamente formulata nei confronti del convenuto il cui immobile peraltro risulta essere parimenti interessato CP_1 dalle infiltrazioni che originano nelle parti comuni dello stabile condominiale come peraltro dallo stesso convenuto allegato in comparsa di risposta.
Dall'avvenuto accertamento dell'origine delle infiltrazioni da parti comuni dell'edificio consegue la responsabilità, a norma dell'art. 2051 c.c., del convenuto che CP_2
risponde in qualità di custode delle parti comuni atteso l'accertato nesso causale tra dette parti ed il danno. " Il convenuto va parimenti condannato al ristoro dei danni occorsi all'attore, come quantificati dal CTU in € 6.061,86, tale importo, quale debito di valore espresso in valori monetari coevi alla data di deposito in data 30.08.2023 della relazione di CTU dovrà essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento del suddetto deposito e quello della sua liquidazione, calcolata secondo le variazioni dell'indice istat, non potendo, del resto, individuarsi un preciso momento temporale in cui l'illecito si è prodotto. Dal deposito della sentenza e sino al soddisfo saranno dovuti gli ulteriori interessi sulla somma come sopra determinata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del convenuto;
Controparte_1
- dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del convenuto CP_2
, in ordine ai danni causati all'immobile di proprietà dell'attore, e,
[...] Parte_1 per l'effetto
- condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, Controparte_2
in favore dell'attore dell'importo di € di € 6.061,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria come stabilito in parte motiva;
- Condanna il all'esecuzione di lavori individuati dal C.T.U. e riportati in Controparte_2 parte motiva per la risoluzione del fenomeno infiltrativo;
- condanna il alla refusione in favore dell'attore e del convenuto Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in € 2.540,00 per compensi, CP_4
oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, oltre per l'attore le spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo e le notifiche nonché il compenso del C.T.P pari ad € 1.500,00 oltre accessori come per legge. Pone definitivamente a carico del il compenso già liquidato con separato decreto al C.T.U.- Controparte_2
- rigettate le altre domande-
Così deciso in Agrigento il 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico ha emesso e pubblicatola seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Irene Eballi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ricorso
-ATTORE-
CONTRO
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR MU per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli Avvocati Ornella Agnello e AR MU
sito in Agrigento – San Leone- nella via Eolo n. 8, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore dott.ssa , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
TI EN presso lo studio professionale della quale è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTI -
OGGETTO: danni a cose.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni verificatisi nel proprio appartamento, al 2 piano del Controparte_2
8, a causa delle infiltrazioni provenienti sia dai balconi dell'appartamento del terzo piano in
[...] proprietà del convenuto sia dalla terrazza a livello, di proprietà esclusiva del Controparte_1
predetto convenuto, costituente parziale copertura dell'edificio condominiale.
Indi, in ragione di detta prospettazione, supportata dalla relazione del CTP riversata in atti, ha allegato: la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del convenuto in via esclusiva quanto alle CP_1 infiltrazioni provenienti dai balconi dell'appartamento dello stesso e quanto alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo anche la responsabilità del in quanto tenuto secondo gli CP_2
articoli 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4 del codice civile alla manutenzione straordinaria relativa alle parti comuni dell'edificio; - instato per la condanna al risarcimento dei danni all'appartamento quantificati in € 7.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- chiesto la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori idonei ad eliminare le lamentate infiltrazioni;
- la condanna delle controparti alle refusione delle spese e dei compensi di causa incluso l'onorario del C.T.P.-
Il convenuto MU nel costituirsi in giudizio ha contestato le domande attoree assumendo la non riconducibilità dei lamentati danni da infiltrazioni dalla terrazza per l'avvenuta esecuzione, a proprie spese, di lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza nell'anno 2014, a regola d'arte, come dalla prodotta dichiarazione datata 5.9.2024 della ditta esecutrice dei lavori, nonché di avere mantenuto in perfetto stato manutentivo sia la terrazza che i balconi. Ha allegato, a contrario che: - Le denunciate infiltrazioni/lesioni – ravvisate anche dal sig. nel proprio appartamento – hanno piuttosto origini diverse e CP_1 concomitanti ovvero: 1) “la sigillatura delle scossaline in lamiera poste sulla copertura condominiale, che ormai risulta sfaldata e non più idonea a isolare gli appartamenti sottostanti;
2) lavori di ristrutturazione eseguiti dallo stesso sig. odierno attore, Pt_1
all'interno del proprio appartamento (come ad esempio, l'abbattimento del muro di spina nel soggiorno).” Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi.
Il costituendosi in giudizio ha contestato le domande attoree chiedendone Controparte_2 conseguentemente il rigetto, ed, a tal uopo, ha allegato che “gli interventi strutturali, di manutenzione ed impermeabilizzazione peraltro, sono stati eseguiti, dal e Controparte_1
dallo stesso attore, indi ha chiesto di “ accertare l'esclusione di ogni qualsivoglia responsabilità in capo al atteso che risulterebbe parte danneggiata dai lavori mal CP_2
eseguiti su proprietà esclusiva di e , senza, peraltro, il Controparte_1 Parte_1 consenso del convenuto rappresentato;
- condannare il sig. a risarcire gli Controparte_1
eventuali danni patiti dall'attore; Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge.”
La causa, all'esito del deposito della C.T.U., è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.
Orbene, il C.T.U. in risposta al primo quesito, con il quale gli è stato demandato di accertare le cause delle infiltrazioni nell'immobile di proprietà dell'attore e di quantificare i danni conseguiti, ha preliminarmente escluso la provenienza delle infiltrazioni dal terrazzo di proprietà esclusiva del convenuto per avere riscontrato e documentato CP_1 fotograficamente l'ottimo stato di conservazione del piano di calpestio. “ Infatti sia il pavimento che il battiscopa nonché la fuga cementizia interposta tra le varie piastrelle risultano realizzati a regola d'arte ed ancora integri” come da documentazione fotografica riversata in atti. Indi, ha affermato che “le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare di proprietà del Sig. sono ascrivibili alle criticità riscontrate Parte_1 in corrispondenza della copertura e della parete lato Ovest. Infatti, ----- sul prospetto esterno della parete lato Ovest nonché sui muretti delle pensiline del terzo piano sono presenti delle lesioni di varia grandezza ed estensione. Oltre a ciò, sono state riscontrate anche delle anomalie in corrispondenza della copertura del terzo piano, ovvero sul montaggio delle scossaline in lamiera e della gronda lato Nord. Pertanto, appare pacifico, che in occasione di un evento piovoso sia inevitabile che l'acqua piovana a causa dell'errato montaggio delle scossaline in lamiera, in parte si infiltra nelle pareti sottostanti ed in parte scorra esternamente sulle superficie fino ad incontrare le varie lesioni successivamente affiorare nell'intradosso del solaio e delle pareti interne dell'unità immobiliare del Sig. Pt_1
Ed ancora, per quanto attiene al fenomeno di infiltrazione nelle pareti sottostanti si fa notare che in occasione del sopralluogo eseguito in data 14.02.23 presso l'unità immobiliare del
Sig. è stata riscontrata la presenza di umidità con rigonfiamento dell'intonaco in CP_1 corrispondenza della parete esterna lato Nord (parete sottostante la gronda per la raccolta acqua) e delle pareti lato Est ed Ovest (pareti sottostanti le scossaline) oltre che di acqua piovana sulla pavimentazione in corrispondenza delle pareti oggetto di infiltrazioni. Quanto riscontrato sta ad indicare che, in occasione di un evento piovoso di particolare durata e intensità, l'acqua piovana, che si infiltra in corrispondenza della gronda e delle scossaline, oltre ad affiorare all'interno dell'appartamento del Sig. continua il suo percorso CP_1 all'interno delle pareti fino ad apparire nell'appartamento del Sig. ” Pt_1
Ha quindi quantificato il costo degli interventi riparativi nell'immobile dell'attore nell'importo complessivo di € 6.061,86.
In risposta al secondo quesito che gli ha demandato l'individuazione degli interventi da eseguirsi ai fini della risoluzione del fenomeno infiltrativo, ha indicato le seguenti opere manutentive ordinarie e straordinarie:
- Revisione della copertura con particolare attenzione alle scossaline ed alla gronda poste al di sopra dell'unità immobiliare di proprietà del Sig. ; Controparte_1
- Revisione della fuga cementizia interposta tra le varie piastrelle delle pensiline del terzo piano;
- Ripristino muretti e soglie copri-muretti presenti nelle pensiline del terzo piano;
- Eliminazione delle fessure riscontrate sui prospetti;
Orbene, questo giudice fa proprie le conclusioni del C.T.U. in quanto esiti di un accertamento completo, esaustivo, immune da vizi logico-giuridici nonché le valutazioni espresse sulle osservazioni del CTP dell'attore volte ad ottenere la stima anche dei danni al mobilio della stanza delle figlie del sig. quantificati in € 2.500,00, nonché, ai fini della definizione Pt_1 del problema infiltrativo, la verifica dello stato delle mura perimetrali con particolare riguardo alle zone interessate dalle lesioni. Infatti, rileva con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra considerazione il fatto che il C.T.U. non abbia rilevato danni evidenti agli stessi anche perché il mobilio in MDF (pannello in fibra a media densità) dopo aver assorbito una grande quantità di acqua, nel giro di pochi giorni avrebbe dovuto rigonfiarsi come dalla esplicitazione del
CTU di seguito riportata. “ Pertanto si ritiene che in occasione del sopralluogo del
14.02.2023, sopraluogo eseguito quattro giorni dopo l'evento piovoso del 10.02.2023 in cui si è verificata l'infiltrazione di acqua documentata con foto e video trasmessi allo scrivente ed alle parti, si avrebbe già dovuto riscontrare il rigonfiamento nella mobilia della cameretta delle figlie del Sig. A ciò si aggiunga che parte attrice non ha messo a conoscenza, Pt_1 né lo scrivente C.T.U. né le parti in causa, di eventuali rigonfiamenti della mobilia avvenuti successivamente al sopralluogo del 14.02.2023 né tanto meno, nelle osservazioni trasmesse, ha prodotto alcuna documentazione fotografica comprovante il rigonfiamento della mobilia della cameretta. In ordine alla chiesta verifica dello stato delle mura perimetrali con particolare riguardo alle zone interessate dalle lesioni, correttamente il CTU non vi ha provveduto poiché esulante dai quesiti postigli che erano funzionali alla sola verifica dell'origine delle infiltrazioni.
Parimenti estranea ai quesiti peritali e soprattutto non funzionale alla verifica demandata al
C.T.U. circa le cause delle infiltrazioni la richiesta formulata da parte attrice volta ad ottenere l'individuazione del “complesso di interventi a carattere strutturale eseguiti, con o senza titolo edilizio, in proprietà e .” Pt_1 CP_1
Quanto alla domanda formulata dall'attore volta ad ottenere anche il rimborso del canone di locazione di un altro alloggio, resosi necessario a seguito delle infiltrazioni del 10.02.2023, pari ad € 917,00 mensili decorrente dal 1.3.2023 sino alla data in cui saranno eseguii i lavori, si osserva trattarsi di domanda nuova non avendo la parte nell'introdurre il giudizio allegato lo stato di inabitabilità dell'immobile né chiesto l'estensione dell'incarico peritale a detta verifica considerato peraltro che la relazione di CTU è stata depositata nella data ampiamente successiva del 30.08.2023.
Inoltre, non è ammissibile né fondata la domanda volta ad ottenere la refusione del costo dell'indagine termografica poiché decisa autonomamente, non su richiesta dal C.T.U.-
Inammissibile la domanda per il riconoscimento degli ulteriori ammaloramenti che si sarebbero verificati nella persistenza delle infiltrazioni poiché la chiesta condanna alla riparazione non può prescindere dal relativo accertamento tecnico in contraddittorio.
Infondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali essendosi risolta in una mera allegazione del tutto sfornita di prova.
In conclusione l'istanza risarcitoria dell'attore risulta essere stata infondatamente formulata nei confronti del convenuto il cui immobile peraltro risulta essere parimenti interessato CP_1 dalle infiltrazioni che originano nelle parti comuni dello stabile condominiale come peraltro dallo stesso convenuto allegato in comparsa di risposta.
Dall'avvenuto accertamento dell'origine delle infiltrazioni da parti comuni dell'edificio consegue la responsabilità, a norma dell'art. 2051 c.c., del convenuto che CP_2
risponde in qualità di custode delle parti comuni atteso l'accertato nesso causale tra dette parti ed il danno. " Il convenuto va parimenti condannato al ristoro dei danni occorsi all'attore, come quantificati dal CTU in € 6.061,86, tale importo, quale debito di valore espresso in valori monetari coevi alla data di deposito in data 30.08.2023 della relazione di CTU dovrà essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento del suddetto deposito e quello della sua liquidazione, calcolata secondo le variazioni dell'indice istat, non potendo, del resto, individuarsi un preciso momento temporale in cui l'illecito si è prodotto. Dal deposito della sentenza e sino al soddisfo saranno dovuti gli ulteriori interessi sulla somma come sopra determinata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del convenuto;
Controparte_1
- dichiara la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del convenuto CP_2
, in ordine ai danni causati all'immobile di proprietà dell'attore, e,
[...] Parte_1 per l'effetto
- condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, Controparte_2
in favore dell'attore dell'importo di € di € 6.061,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria come stabilito in parte motiva;
- Condanna il all'esecuzione di lavori individuati dal C.T.U. e riportati in Controparte_2 parte motiva per la risoluzione del fenomeno infiltrativo;
- condanna il alla refusione in favore dell'attore e del convenuto Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida per ciascuno di essi in € 2.540,00 per compensi, CP_4
oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, oltre per l'attore le spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo e le notifiche nonché il compenso del C.T.P pari ad € 1.500,00 oltre accessori come per legge. Pone definitivamente a carico del il compenso già liquidato con separato decreto al C.T.U.- Controparte_2
- rigettate le altre domande-
Così deciso in Agrigento il 23 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò