Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4912
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di locazione, l'acquirente di un bene locato, in base al principio di cui all'art. 1602 cod. civ. - a mente del quale l'acquirente stesso, pur non potendo invocare a suo favore i fatti che abbiano ormai esaurito i loro effetti al momento dell'acquisto, conserva pur tuttavia azione da tale momento nei confronti del conduttore per gli adempimenti cui lo stesso è attualmente tenuto -, può reclamare i danni conseguenti al deterioramento della cosa locata esistente al momento della compravendita del bene e non ancora risarciti al precedente proprietario, atteso che tale deterioramento costituisce uno stato permanente della cosa locata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4912
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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