Articolo 598 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 585Articolo 599
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9 ottobre 2010
Art. 598. Pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia 1. L'onere derivante dalla corresponsione della pensione straordinaria ai decorati dell'Ordine militare d'Italia di cui all'articolo 1922, e' autorizzato nel limite di euro 1.397.661,00 a decorrere dall'anno 1985.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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