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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 789/2024, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, promosso, in via congiunta, da:
, nato a [...] l'[...] (C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Località Barrabisa, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Orecchioni (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Nino di Gallura nr. 27;
e
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cherchi (C.F.:
pagina 1 di 5 del Foro di Nuoro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia, Via Giudice Saltaro nr. 33;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM in sede: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Arzachena il 01.05.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Arzachena, atto nr. 12, parte II, serie A;
- che, a causa di incompatibilità caratteriali, tra i coniugi veniva meno l'affectio coniugalis, così decidevano di separarsi e, con decreto nr. 59 dell'08.05.2008, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale tra gli stessi;
- che, dalla data della separazione, trascorrevano ormai 15 anni, senza che tra i coniugi intervenisse alcuna riconciliazione, ovvero intenzione di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio, pertanto, gli stessi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 30 gennaio 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Il Pm in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il Giudice Relatore spediva la causa a sentenza, ed il procedimento veniva riferito al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 4 febbraio 2025.
pagina 2 di 5 *****
La domanda è fondata, e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi si sono separati in via consensuale, secondo le condizioni di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 08.05.2008 (nr. 59; R.G. n. 640/2007).
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è ampiamente decorso il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si ritiene acclarata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, stante la cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dagli ex coniugi possono essere integralmente recepite nel dispositivo, ad eccezione della condizione nr. 1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto”, in quanto condizione tipica della separazione, non della pronuncia di divorzio, che determina la cessazione dello status di coniuge e, per l'effetto, il venir meno di tutti i diritti ad esso connessi.
Vista la natura congiunta del presente procedimento, non occorre pronunciarsi sulle spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
pagina 3 di 5 visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] l'[...]; Parte_1
e
, nata ad [...] il 12.071956; Controparte_2
celebrato in Arzachena il 1° maggio 1983, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Arzachena, anno 1983, nr. 12, parte II, serie A;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- la casa coniugale resterà nella disponibilità di;
Controparte_2
- si obbliga a corrispondere a l'assegno di mantenimento pari ad Parte_1 Controparte_2
euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- i ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo patrimoniale.
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
pagina 4 di 5 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 789/2024, avente ad oggetto “RICORSO PER LA CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, promosso, in via congiunta, da:
, nato a [...] l'[...] (C.F.: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Località Barrabisa, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Orecchioni (C.F.: ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Via Nino di Gallura nr. 27;
e
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cherchi (C.F.:
pagina 1 di 5 del Foro di Nuoro, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia, Via Giudice Saltaro nr. 33;
ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM in sede: nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Arzachena il 01.05.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Arzachena, atto nr. 12, parte II, serie A;
- che, a causa di incompatibilità caratteriali, tra i coniugi veniva meno l'affectio coniugalis, così decidevano di separarsi e, con decreto nr. 59 dell'08.05.2008, l'intestato Tribunale omologava la separazione consensuale tra gli stessi;
- che, dalla data della separazione, trascorrevano ormai 15 anni, senza che tra i coniugi intervenisse alcuna riconciliazione, ovvero intenzione di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio, pertanto, gli stessi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni rassegnate in via congiunta nel ricorso introduttivo.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 30 gennaio 2025, le parti si richiamavano a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate in via congiunta.
Il Pm in sede nulla opponeva rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il Giudice Relatore spediva la causa a sentenza, ed il procedimento veniva riferito al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 4 febbraio 2025.
pagina 2 di 5 *****
La domanda è fondata, e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi si sono separati in via consensuale, secondo le condizioni di cui al decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 08.05.2008 (nr. 59; R.G. n. 640/2007).
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è ampiamente decorso il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si ritiene acclarata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, stante la cessazione della comunione morale e materiale fra i coniugi, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dagli ex coniugi possono essere integralmente recepite nel dispositivo, ad eccezione della condizione nr. 1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto”, in quanto condizione tipica della separazione, non della pronuncia di divorzio, che determina la cessazione dello status di coniuge e, per l'effetto, il venir meno di tutti i diritti ad esso connessi.
Vista la natura congiunta del presente procedimento, non occorre pronunciarsi sulle spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
pagina 3 di 5 visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] l'[...]; Parte_1
e
, nata ad [...] il 12.071956; Controparte_2
celebrato in Arzachena il 1° maggio 1983, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Arzachena, anno 1983, nr. 12, parte II, serie A;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- la casa coniugale resterà nella disponibilità di;
Controparte_2
- si obbliga a corrispondere a l'assegno di mantenimento pari ad Parte_1 Controparte_2
euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese;
- i ricorrenti, per il resto dichiarano di non aver null'altro da pretendere sotto il profilo patrimoniale.
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
pagina 4 di 5 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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