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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. ALESSANDRA COGNI, ammessa al Patrocinio a spese dello C.F._2
Stato con provvedimento del 4 marzo 2024 del COA di Piacenza
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con Controparte_1 C.F._3
l'avv. GIAMBATTISTA BADINOTTI
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, e chiedeva: Controparte_1
- l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e Persona_1
con collocamento delle stesse presso Persona_2
l'abitazione materna e prevedendo che il padre possa vederle a fine settimana alternati, per un pomeriggio o una mattina, in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
- porsi a carico del padre il versamento di un contributo mensile a titolo di mantenimento delle figlie minori di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, prevedendo che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre;
- di porre a carico del
Resistente l'obbligo di versamento di un assegno divorzile in favore della Ricorrente di € 300,00 mensili.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Egitto e dalla loro unione nascevano le figlie Persona_1
, il 6 marzo 2017 e , il 15
[...] Persona_2
aprile 2019; - a causa di dissidi insanabili, la convivenza diveniva intollerabile e la coppia otteneva il divorzio in Egitto in data 3 febbraio 2022; - al tempo della fine della relazione coniugale il
Resistente aveva costretto moglie e figlie ad andare via di casa e per tale ragione pendeva a proprio carico il processo penale n. 692/22 RGNR per il reato di cui all'art. 570 c.p.; da quel momento il padre aveva interrotto ogni rapporto con le figlie;
- quanto agli aspetti patrimoniali, le sentenze pronunciate in Egitto e giuridicamente rilevanti in Italia, avevano previsto a carico del Resistente il versamento di complessivi € 20,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, ma anche tale modesto importo non le veniva corrisposto e pertanto erano i familiari della Donna a provvedere interamente al nucleo familiare dal punto di vista economico;
- aveva frequentato un corso con tirocinio per conseguire il diploma di Oss presso l'Istituto “Don Orione” ed era in attesa di occupazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 28 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 4 febbraio 2025, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica del Ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
advero dedotto e chiedendo: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederle ogni fine settimana con la possibilità di pernottamento almeno una volta ogni 15 giorni e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 100,00, avuto riguardo alla limitata capacità economica reddituale del padre;
- di rigettare la richiesta di assegno divorzile formulata dalla Ricorrente non avendone la stessa diritto.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - la Ricorrente aveva abbandonato spontaneamente la casa coniugale e che il Resistente versava puntualmente quanto statuito dai giudici egiziani per il mantenimento delle figlie, oltre all'importo (già previsto al momento del matrimonio) dovuto in caso di scioglimento del matrimonio pari ad € 526,00, all'importo di €
947,00 dovuto dal marito alla moglie in caso di divorzio ed all'importo di € 7.954,00 a titolo di rimborso delle spese abitative sostenute dalla moglie, la quale invece non gli consentiva di vedere e frequentare le figlie e per tale ragione, era stato costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti della stessa;
- dal mese di ottobre 2022, lavorava con contratto part time a tempo determinato, con scadenza a gennaio 2025, come macellaio in un'azienda in provincia di Verona e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, con il quale faceva fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile in provincia di Cuneo dove abitava la famiglia nonché la sua quota parte del canone della casa sita nei pressi del luogo di lavoro che condivideva con altri inquilini;
- a seguito del divorzio, si era nuovamente sposato in Egitto ed aveva un'altra figlia che viveva con la madre in Egitto;
- nonostante gli ostacoli frapposti dalla Ricorrente al mantenimento del rapporto padre-figlie queste ultime hanno un ottimo rapporto con il padre.
A seguito della costituzione in giudizio del Resistente, con istanza congiunta, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di affidamento delle figlie minori e dichiaravano, pertanto, di rinunciare a comparire alla prima udienza fissata per il 31 gennaio
2025, chiedendo che la stesse si svolgesse mediante trattazione scritta per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte.
Con ordinanza in data 5 febbraio 2025, verificato il deposito delle note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
pagina 3 di 5 Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione delle Parti, le stesse hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine al regime di affidamento delle figlie minori Persona_1
e , così come da
[...] Persona_2
conclusioni congiunte rassegnate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni - così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo - sono accoglibili, in quanto rispondenti all'interesse delle Minori, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustificano la previsione di un importo così modesto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (che si aggiunge alle somme già stabiliti a tale titolo dal Tribunale Egiziano ed all'importo messo a disposizione della
Ricorrente per le spese abitative nonché all'assegno unico universale che viene percepito integralmente dalla madre), dal momento che il Resistente versa in una situazione economica precaria, lavorando part time come macellaio, con contratto a tempo determinato e percependo una retribuzione intorno ai mille euro mensili e si è, nel frattempo, risposato ed ha avuto un'altra figlia che vive in Egitto con la madre, alla quale deve provvedere, fermo restando che, laddove la situazione economica del padre dovesse migliorare, anche l'importo concordato dalle Parti a titolo di contributo al mantenimento delle figlie potrà essere aumentato.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accorso anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori, con
[...] Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
- dà atto che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni sabato o domenica negli orari che verranno previamente concordati dai genitori, con graduale introduzione del pernottamento presso la residenza dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali saranno concordare tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, da individuarsi secondo il protocollo del CNF;
somma da intendersi aggiuntiva ed integrativa rispetto agli importi già stabiliti dal Tribunale Egiziano;
pagina 4 di 5 - dà atto che il padre rinuncia alla propria quota parte dell'Assegno Unico e che lo stesso sarà
percepito integralmente dalla madre;
- dà atto che la Ricorrente dichiara di rinunciare alla costituzione di Parte Civile nel processo penale pendente a carico del Resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. (RGNR 692/22);
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. ALESSANDRA COGNI, ammessa al Patrocinio a spese dello C.F._2
Stato con provvedimento del 4 marzo 2024 del COA di Piacenza
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con Controparte_1 C.F._3
l'avv. GIAMBATTISTA BADINOTTI
- Resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, e chiedeva: Controparte_1
- l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e Persona_1
con collocamento delle stesse presso Persona_2
l'abitazione materna e prevedendo che il padre possa vederle a fine settimana alternati, per un pomeriggio o una mattina, in presenza della madre o di persona di fiducia della stessa;
- porsi a carico del padre il versamento di un contributo mensile a titolo di mantenimento delle figlie minori di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, prevedendo che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla madre;
- di porre a carico del
Resistente l'obbligo di versamento di un assegno divorzile in favore della Ricorrente di € 300,00 mensili.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Egitto e dalla loro unione nascevano le figlie Persona_1
, il 6 marzo 2017 e , il 15
[...] Persona_2
aprile 2019; - a causa di dissidi insanabili, la convivenza diveniva intollerabile e la coppia otteneva il divorzio in Egitto in data 3 febbraio 2022; - al tempo della fine della relazione coniugale il
Resistente aveva costretto moglie e figlie ad andare via di casa e per tale ragione pendeva a proprio carico il processo penale n. 692/22 RGNR per il reato di cui all'art. 570 c.p.; da quel momento il padre aveva interrotto ogni rapporto con le figlie;
- quanto agli aspetti patrimoniali, le sentenze pronunciate in Egitto e giuridicamente rilevanti in Italia, avevano previsto a carico del Resistente il versamento di complessivi € 20,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, ma anche tale modesto importo non le veniva corrisposto e pertanto erano i familiari della Donna a provvedere interamente al nucleo familiare dal punto di vista economico;
- aveva frequentato un corso con tirocinio per conseguire il diploma di Oss presso l'Istituto “Don Orione” ed era in attesa di occupazione.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e, con provvedimento del Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Piacenza del 28 settembre 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 4 febbraio 2025, assegnando termine alla Ricorrente per la notifica del Ricorso e del decreto di fissazione udienza, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio contestando quanto ex Controparte_1
advero dedotto e chiedendo: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederle ogni fine settimana con la possibilità di pernottamento almeno una volta ogni 15 giorni e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 100,00, avuto riguardo alla limitata capacità economica reddituale del padre;
- di rigettare la richiesta di assegno divorzile formulata dalla Ricorrente non avendone la stessa diritto.
A sostegno di tali conclusioni, Parte Resistente eccepiva che: - la Ricorrente aveva abbandonato spontaneamente la casa coniugale e che il Resistente versava puntualmente quanto statuito dai giudici egiziani per il mantenimento delle figlie, oltre all'importo (già previsto al momento del matrimonio) dovuto in caso di scioglimento del matrimonio pari ad € 526,00, all'importo di €
947,00 dovuto dal marito alla moglie in caso di divorzio ed all'importo di € 7.954,00 a titolo di rimborso delle spese abitative sostenute dalla moglie, la quale invece non gli consentiva di vedere e frequentare le figlie e per tale ragione, era stato costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti della stessa;
- dal mese di ottobre 2022, lavorava con contratto part time a tempo determinato, con scadenza a gennaio 2025, come macellaio in un'azienda in provincia di Verona e percepiva una retribuzione mensile di circa € 1.000,00, con il quale faceva fronte al pagamento del canone di locazione dell'immobile in provincia di Cuneo dove abitava la famiglia nonché la sua quota parte del canone della casa sita nei pressi del luogo di lavoro che condivideva con altri inquilini;
- a seguito del divorzio, si era nuovamente sposato in Egitto ed aveva un'altra figlia che viveva con la madre in Egitto;
- nonostante gli ostacoli frapposti dalla Ricorrente al mantenimento del rapporto padre-figlie queste ultime hanno un ottimo rapporto con il padre.
A seguito della costituzione in giudizio del Resistente, con istanza congiunta, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di affidamento delle figlie minori e dichiaravano, pertanto, di rinunciare a comparire alla prima udienza fissata per il 31 gennaio
2025, chiedendo che la stesse si svolgesse mediante trattazione scritta per consentire alle Parti di formulare conclusioni congiunte.
Con ordinanza in data 5 febbraio 2025, verificato il deposito delle note scritte, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
pagina 3 di 5 Nelle more dell'udienza fissata per la comparizione delle Parti, le stesse hanno raggiunto un accordo definitivo in ordine al regime di affidamento delle figlie minori Persona_1
e , così come da
[...] Persona_2
conclusioni congiunte rassegnate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni - così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo - sono accoglibili, in quanto rispondenti all'interesse delle Minori, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustificano la previsione di un importo così modesto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie (che si aggiunge alle somme già stabiliti a tale titolo dal Tribunale Egiziano ed all'importo messo a disposizione della
Ricorrente per le spese abitative nonché all'assegno unico universale che viene percepito integralmente dalla madre), dal momento che il Resistente versa in una situazione economica precaria, lavorando part time come macellaio, con contratto a tempo determinato e percependo una retribuzione intorno ai mille euro mensili e si è, nel frattempo, risposato ed ha avuto un'altra figlia che vive in Egitto con la madre, alla quale deve provvedere, fermo restando che, laddove la situazione economica del padre dovesse migliorare, anche l'importo concordato dalle Parti a titolo di contributo al mantenimento delle figlie potrà essere aumentato.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti trovato un accorso anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori Persona_1
e ad entrambi i genitori, con
[...] Persona_2
collocamento prevalente presso la madre;
- dà atto che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni sabato o domenica negli orari che verranno previamente concordati dai genitori, con graduale introduzione del pernottamento presso la residenza dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali saranno concordare tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, da individuarsi secondo il protocollo del CNF;
somma da intendersi aggiuntiva ed integrativa rispetto agli importi già stabiliti dal Tribunale Egiziano;
pagina 4 di 5 - dà atto che il padre rinuncia alla propria quota parte dell'Assegno Unico e che lo stesso sarà
percepito integralmente dalla madre;
- dà atto che la Ricorrente dichiara di rinunciare alla costituzione di Parte Civile nel processo penale pendente a carico del Resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. (RGNR 692/22);
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 18 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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