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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1528/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SARA BILLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 1684/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Convivenza separata, residenza dei coniugi e del figlio minore I coniugi vivranno separati, libero ognuno di trasferire la propria residenza e/o il proprio domicilio dove lo ritenga più opportuno e necessario, portandosi reciproco rispetto. La sig.ra si è Parte_1 trasferita dal 1/03/2025 a Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, via Giardo Est n. 9, nell'abitazione a lei concessa in locazione, con contratto del 17.01.2025, presso la quale si impegna a prendere la residenza (DOC. 08), mentre il sig. si è trasferito sempre dal 1/03/2025 presso Pt_2
l'abitazione di sua proprietà sita a Forte dei Marmi (LU), via Carlo Del Prete n. 2, dove abiterà e si impegnerà a prendere la residenza assieme al figlio Persona_1
I coniugi dichiarano espressamente e concordemente che la decisione di far risiedere il figlio,
con il padre, è dipesa esclusivamente da ragioni di convenienza organizzativa Persona_1
(residenza anagrafica), motivo per cui, le parti, anche a fronte del diritto di visita pressoché
1 paritetico, non escludono, per il futuro, un diverso collocamento del figlio, con residenza, da concordare previamente, presso l'abitazione della madre. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché di recapito anche telefonico.
2. Abitazione coniugale La casa coniugale sita in Capezzano Pianore (LU), piazza Don Beniamino Bedini n. 6 di proprietà della sig.ra (DOC. 09), acquistata dalla stessa con rogito del Notaio Dott.ssa Parte_1
del 05.05.2023 (DOC. 10), per la quale è stato sottoscritto apposito contratto di Persona_2 mutuo, cointestato ad entrambi i ricorrenti, presso l'istituto bancario Intesa San Paolo (DOC. 11), è attualmente in vendita. Il sig. inoltre, è intestatario del contratto di finanziamento n. Pt_2
POF00003020012793168 acceso in data 30.04.2022 con scadenza il 01.05.2032 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo, anch'esso richiesto a suo tempo per sostenere le spese necessarie e conseguenti all'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare. I coniugi pattuiscono sin da ora che, al momento della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, verranno detratti: l'importo del mutuo residuo da chiudere, l'importo del finanziamento
– sopra menzionato- residuo da chiudere, oltre a tutte le spese annesse e connesse che pattuiranno precedentemente tra loro. Il ricavato al netto delle voci di spesa indicate, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Le parti procederanno personalmente e di comune accordo alla divisione della mobilia e dei beni mobili di loro proprietà presenti all'interno della casa coniugale, ripartendoli tra loro in maniera equa.
3. Affidamento condiviso Il figlio, sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso e con il padre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
4. Diritto di visita del genitore non residente con il figlio La madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Persona_1
1. fine settimana alternati: la madre prenderà con sé il figlio nel fine settimana di sua spettanza dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà all'asilo/scuola (n. 2 pernotti con la madre);
2. la madre terrà con sé il figlio durante la settimana: settimana 1: il mercoledì prenderà il bambino dall'uscita dell'asilo/scuola e lo riporterà al padre il sabato mattina, quando il fine settimana sarà di spettanza del padre (n. 3 pernotti infrasettimanali con la madre); settimana 2: il mercoledì prenderà il bambino dall'uscita dell'asilo/scuola e lo riporterà all'asilo/scuola il venerdì mattina e lo riprenderà il sabato mattina sino al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo/scuola (n. 2 pernotti infrasettimanali). I genitori tendenzialmente assicureranno al figlio un tempo mensile paritetico da trascorrere con l'uno e con l'altro. Entrambi i coniugi si impegneranno a far sì che il figlio continui ad avere un rapporto stabile e continuativo con l'altro genitore per il bene e la crescita dello stesso, nonché con i nonni sia paterni che materni. Le parti si impegnano a prediligere, in caso di momentanea assenza/impossibilità del genitore
2 affidatario del bambino in quel momento, l'altro genitore rispetto a terze persone, a cui potranno rivolgersi solo in caso di assenza/impossibilità anche del genitore interpellato.
5. Feste principali Il figlio minore trascorrerà con i rispettivi genitori le festività principali, Persona_1 secondo il seguente calendario e con le seguenti modalità: a. Vigilia di Natale, Natale e S. Stefano: il figlio trascorrerà il 24/12/2025 con la madre, il 25/12/2025 e il 26/12/2025 con il padre, mentre per l'anno 2026 si invertiranno i giorni, con il criterio dell'alternanza; b. Ultimo dell'anno e primo giorno dell'anno e festa dell'Epifania: il figlio trascorrerà l'ultimo dell'anno con un genitore e il 1° dell'anno con l'altro genitore ad anni alterni, e trascorrerà la festa dell'Epifania ad anni alterni con il padre e con la madre;
c. Pasqua e Pasquetta: il figlio trascorrerà col padre o con la madre, ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d. le altre festività durante l'anno della durata di un giorno: seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto se il figlio trascorrerà il 25 aprile con la madre, trascorrerà il 1° maggio con il padre e così a seguire;
e. festa della mamma e giorno del suo compleanno: il figlio, indipendentemente dal calendario di visita, trascorrerà la giornata con la madre;
f. festa del papà e giorno del suo compleanno: il figlio, indipendentemente dal calendario di visita, trascorrerà la giornata con il padre;
g. giorno del compleanno di il figlio trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena Persona_1 con l'altro, in modo che entrambi i genitori possano trascorrere del tempo con il bambino nel giorno del suo compleanno. Resta salva la possibilità che le parti si accordino in maniera diversa a seconda delle rispettive future esigenze di lavoro e sempre tenendo presente l'interesse preminente del minore e garantendo sempre il diritto di visita per entrambi i genitori.
6. Vacanze estive Nell'arco dell'anno ciascun genitore potrà condurre con sé il figlio minore in vacanza e/o in viaggi previa tempestiva comunicazione all'altro genitore. Relativamente al periodo estivo,
[...]
trascorrerà due settimane, anche non consecutive (fino al compimento del 6° anno di età Per_1 del bambino, i coniugi stabiliscono che le settimane di vacanza dovranno essere non consecutive), con ciascuno dei genitori, a seconda delle necessità lavorative e nel pieno rispetto delle esigenze del minore. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo si continuerà ad applicare lo stesso calendario concordato per il periodo invernale. Faranno carico a ciascun genitore i costi dei viaggi intrapresi autonomamente con il figlio.
7. Decisioni riguardo al figlio minore genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, potrà effettuare autonomamente Per_3 le scelte relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (a titolo di esempio: relative alla salute, all'indirizzo scolastico;
vacanze senza genitori;
stage di qualunque natura in Italia e/o all'estero) dovranno essere adottati di concerto tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni del minore. I genitori sin da ora dichiarano reciprocamente ed espressamente di non acconsentire alla pubblicazione delle foto e delle immagini ritraenti il figlio minore sui social, portali, whatsapp e in
3 generale su tutte le piattaforme internet di facile accesso per terze persone, pertanto vicendevolmente eviteranno pubblicazioni delle stesse, sia da parte loro che da parte dei propri familiari, amici e terze persone.
8. Condizioni economico patrimoniali dei coniugi Il sig. è medico di base presso gli studi medici della Casa di cura di proprietà dell'Asl Toscana Pt_2
Nord Ovest di Pietrasanta (LU), in merito alla sua condizione economico/patrimoniale, dichiara quanto segue: i.reddito netto mensile: € 6.000,00 circa;
ii.Spese: € 2.000,00 circa per servizi di collaboratore di studio, infermieristici ecc. (DOC. 12); € 750,00/780,00 rata mutuo (tasso variabile) per immobile sito in Buggiano (PT) (DOC. 13) € 290,00 al mese circa - costo incarichi a medici sostituti nei periodi di assenza (circa € 3.500,00 annui); E così per un reddito netto mensile effettivo di circa € 3.000,00. Il sig. è inoltre proprietario dell'immobile sito in Forte dei Marmi (LU), via Carlo Del Prete n. Pt_2
8, oltre che degli immobili siti nel Comune di Pistoia (DOC. 14). La sig.ra di professione Parte_1 informatrice scientifica con contratto da lavoratrice dipendente a tempo pieno e indeterminato presso Novartis S.p.a. in merito alla sua condizione economico/patrimoniale, dichiara quanto segue: i.reddito netto mensile di € 2.500,00 circa;
ii. Spese: € 700,00 locazione abitazione (già DOC. 08); E così per un reddito netto mensile effettivo di circa € 1.800,00. La stessa dichiara di non essere proprietaria/comproprietaria di beni immobili (fabbricati/terreni), salvo l'immobile adibito a casa coniugale, attualmente in vendita.
9. Mantenimento ordinario del figlio Stante il diritto di visita pressoché paritetico tra i genitori, la differenza di reddito percepito tra il padre e la madre, e la diversa percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie per il figlio, il marito verserà alla sig.ra mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1 del figlio, con bonifico sul conto corrente della madre, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere versato dal sig. a far data dal mese di maggio 2025. Pt_2
10. Assegno unico e detrazioni per figli a carico I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dalla madre e dal padre, i quali si impegnano ed obbligano, reciprocamente e nell'interesse del figlio stesso, a versare la quota parte percepita a detto titolo, su un libretto/fondo/conto che verrà aperto da entrambi i genitori, a nome del figlio Persona_4
[...]
Le detrazioni fiscali in caso di oneri deducibili fiscalmente in favore del figlio, spetteranno nella stessa misura percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie per il figlio, da parte di ciascun genitore (60% padre e 40% madre come previsto al punto 11) che immediatamente segue). 11. Spese di natura straordinaria I genitori provvederanno nella misura del 60% il sig. e del 40% la sig.ra al Pt_2 Parte_1 pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative al figlio. I genitori si riservano eventualmente, di aprire un conto corrente comune, dove entrambi faranno pervenire, la quota parte prevista, in relazione alla diversa percentuale di competenza, delle somme necessarie a far fronte/rimborsare all'altro le spese straordinarie per il figlio In caso di mancata apertura Per_1 di detto conto, i genitori effettueranno a fine di ogni mese, il conteggio dare/avere delle spese
4 sostenute dall'uno e/o dall'altro, con impegno del genitore a debito, di rimborsare il genitore a credito entro il giorno 10 del mese successivo. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: “Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).” I regali acquistati per il figlio, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte. I genitori dichiarano espressamente e reciprocamente che la decisione per l'acquisto (e/o uso) di un telefono smartphone al figlio minore dovrà essere previamente concordata tra le parti, affinché vi sia il consenso di entrambi i genitori: in caso di disaccordo tra gli stessi, il telefono non potrà essere acquistato nemmeno a titolo di regalo, e in caso di dono di terze persone, non potrà essere dato in uso al figlio, se non previo consenso unanime di entrambi i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per tutte le spese straordinarie per le quali sia possibile più di un'alternativa, nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le parti stabiliscono concordemente che tra le spese straordinarie da ripartirsi al 60% padre e 40% madre, dovranno rientrare anche quelle per il vestiario/scarpe del bambino con il limite di spesa massima
5 di € 1.000,00 all'anno (€ 600,00 per il padre ed € 400,00 per la madre); oltre detta soglia, se non previamente concordate e accordate dall'altro genitore, le somme spese costituiranno un mero regalo da parte del genitore che le ha sostenute, e non potranno essere richieste, né prelevate dall'eventuale conto in comune appositamente aperto, in quota parte all'altro. Tra le spese straordinarie da ripartirsi nella percentuale anzidetta 60% e 40% rientreranno Pt_2 Parte_1 anche quelle relative ai medicinali, alle visite e alle cure eventualmente necessarie dei cani
A” intestato al sig. e “S intestato alla sig.ra come meglio indicato al Pt_2 Parte_1 punto n. 13) che segue, specificando espressamente che le parti dovranno obbligatoriamente prediligere le alternative prestate a titolo gratuito da eventuali familiari e/o amici dei ricorrenti, rispetto alle prestazioni a pagamento, che dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente, qualora non sia possibile in alcun modo ottenere prestazioni gratuite.
12. Mantenimento dei coniugi I coniugi reciprocamente e vicendevolmente rinunciano all'assegno di mantenimento in quanto entrambi si dichiarano economicamente indipendenti.
13. Animali domestici Il cane A” di razza meticcia preso dal sig. e a lui intestato, resterà a vivere con la Pt_2 sig.ra assieme al cane “S di razza meticcia preso dalla sig.ra e a lei Parte_1 Parte_1 intestato. La sig.ra si occuperà in via esclusiva del mantenimento ordinario di entrambi i Parte_1 cani, fatta eccezione per le spese straordinarie come indicate al punto 11) che potranno essere eventualmente necessarie per le cure di detti animali di affezione, che faranno carico per il 60% al sig. e per il 40% alla sig.ra Pt_2 Parte_1
14. Autoveicoli La sig.ra è locataria del veicolo -auto aziendale - Volkswagen Tiguan tg. GW463SE a lei Parte_1 in uso, e per il quale la sig.ra si occuperà in via esclusiva di ogni e qualsiasi eventuale Parte_1 spesa. Il sig. è proprietario esclusivo del veicolo auto Fiat Cinquecento tg. FD613MV a lui in uso, e Pt_2 che resterà allo stesso intestato, e per il quale il sig. si occuperà in via esclusiva di ogni e Pt_2 qualsiasi spesa.
15. Conti correnti Le parti, intestatarie di separati conti, resteranno titolari ognuno del proprio conto corrente personale senza che l'altro possa vantare alcunché in merito, per qualsiasi ragione o titolo, fatta eccezione per il conto corrente n. 1000_00004119 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo intestato alla sig.ra nel quale, di fatto, in costanza di matrimonio, venivano versate Parte_1 proporzionalmente ai propri guadagni, da entrambi i ricorrenti, le somme per fare fronte alle spese familiari (mutuo, bollette ecc). Le parti acconsentono ad utilizzare questo conto per far accreditare l'importo della vendita della casa coniugale prevista al punto 2) del presente ricorso. Le somme in esso contenute al netto delle spese indicate sempre al punto n. 2) del presente ricorso, verranno ripartite, dopo l'effettiva conclusione della compravendita della casa coniugale, al 50% ciascuno tra le parti, fatta eccezione per l'importo di € 7.000,00 che rimarrà sul conto al fine di consentire alla sig.ra di fronteggiare un'eventuale spesa (risparmio per l'agevolazione acquisto prima Parte_1 casa goduto dalla , relativa all'immobile, che al momento non è certa. Quest'ultima si Parte_1 rende disponibile nei confronti del sig. a ripartire al 50% detto importo, qualora la spesa di € Pt_2
7.000,00 non venga dalla stessa effettivamente sostenuta. A seguito di tali adempimenti, la sig.ra gestirà in maniera autonoma, esclusiva e personale detto rapporto di conto corrente, Parte_1
6 potendolo anche chiudere, dopo aver effettuato le ripartizioni come sopra indicate.
16. Passaporti I coniugi si rilasciano fin da ora vicendevolmente il consenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per loro e per il figlio minore, nonché per ogni altra licenza o concessione per la quale occorra tale consenso.
17. Dichiarazione ex art. 473 bis.51 2° comma c.p.c. - note scritte in sostituzione dell'udienza - I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
18. Altre disposizioni Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta eccezione per quelle espressamente previste per una data successiva». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 19/9/2020, dal quale è nato il figlio (nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di Persona_1 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
7 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Buggiano (PT) in data 19/9/2020, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 9, Parte 1, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SARA BILLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 1684/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Convivenza separata, residenza dei coniugi e del figlio minore I coniugi vivranno separati, libero ognuno di trasferire la propria residenza e/o il proprio domicilio dove lo ritenga più opportuno e necessario, portandosi reciproco rispetto. La sig.ra si è Parte_1 trasferita dal 1/03/2025 a Camaiore (LU), località Capezzano Pianore, via Giardo Est n. 9, nell'abitazione a lei concessa in locazione, con contratto del 17.01.2025, presso la quale si impegna a prendere la residenza (DOC. 08), mentre il sig. si è trasferito sempre dal 1/03/2025 presso Pt_2
l'abitazione di sua proprietà sita a Forte dei Marmi (LU), via Carlo Del Prete n. 2, dove abiterà e si impegnerà a prendere la residenza assieme al figlio Persona_1
I coniugi dichiarano espressamente e concordemente che la decisione di far risiedere il figlio,
con il padre, è dipesa esclusivamente da ragioni di convenienza organizzativa Persona_1
(residenza anagrafica), motivo per cui, le parti, anche a fronte del diritto di visita pressoché
1 paritetico, non escludono, per il futuro, un diverso collocamento del figlio, con residenza, da concordare previamente, presso l'abitazione della madre. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché di recapito anche telefonico.
2. Abitazione coniugale La casa coniugale sita in Capezzano Pianore (LU), piazza Don Beniamino Bedini n. 6 di proprietà della sig.ra (DOC. 09), acquistata dalla stessa con rogito del Notaio Dott.ssa Parte_1
del 05.05.2023 (DOC. 10), per la quale è stato sottoscritto apposito contratto di Persona_2 mutuo, cointestato ad entrambi i ricorrenti, presso l'istituto bancario Intesa San Paolo (DOC. 11), è attualmente in vendita. Il sig. inoltre, è intestatario del contratto di finanziamento n. Pt_2
POF00003020012793168 acceso in data 30.04.2022 con scadenza il 01.05.2032 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo, anch'esso richiesto a suo tempo per sostenere le spese necessarie e conseguenti all'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare. I coniugi pattuiscono sin da ora che, al momento della vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, verranno detratti: l'importo del mutuo residuo da chiudere, l'importo del finanziamento
– sopra menzionato- residuo da chiudere, oltre a tutte le spese annesse e connesse che pattuiranno precedentemente tra loro. Il ricavato al netto delle voci di spesa indicate, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Le parti procederanno personalmente e di comune accordo alla divisione della mobilia e dei beni mobili di loro proprietà presenti all'interno della casa coniugale, ripartendoli tra loro in maniera equa.
3. Affidamento condiviso Il figlio, sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso e con il padre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
4. Diritto di visita del genitore non residente con il figlio La madre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Persona_1
1. fine settimana alternati: la madre prenderà con sé il figlio nel fine settimana di sua spettanza dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà all'asilo/scuola (n. 2 pernotti con la madre);
2. la madre terrà con sé il figlio durante la settimana: settimana 1: il mercoledì prenderà il bambino dall'uscita dell'asilo/scuola e lo riporterà al padre il sabato mattina, quando il fine settimana sarà di spettanza del padre (n. 3 pernotti infrasettimanali con la madre); settimana 2: il mercoledì prenderà il bambino dall'uscita dell'asilo/scuola e lo riporterà all'asilo/scuola il venerdì mattina e lo riprenderà il sabato mattina sino al lunedì mattina quando lo riporterà all'asilo/scuola (n. 2 pernotti infrasettimanali). I genitori tendenzialmente assicureranno al figlio un tempo mensile paritetico da trascorrere con l'uno e con l'altro. Entrambi i coniugi si impegneranno a far sì che il figlio continui ad avere un rapporto stabile e continuativo con l'altro genitore per il bene e la crescita dello stesso, nonché con i nonni sia paterni che materni. Le parti si impegnano a prediligere, in caso di momentanea assenza/impossibilità del genitore
2 affidatario del bambino in quel momento, l'altro genitore rispetto a terze persone, a cui potranno rivolgersi solo in caso di assenza/impossibilità anche del genitore interpellato.
5. Feste principali Il figlio minore trascorrerà con i rispettivi genitori le festività principali, Persona_1 secondo il seguente calendario e con le seguenti modalità: a. Vigilia di Natale, Natale e S. Stefano: il figlio trascorrerà il 24/12/2025 con la madre, il 25/12/2025 e il 26/12/2025 con il padre, mentre per l'anno 2026 si invertiranno i giorni, con il criterio dell'alternanza; b. Ultimo dell'anno e primo giorno dell'anno e festa dell'Epifania: il figlio trascorrerà l'ultimo dell'anno con un genitore e il 1° dell'anno con l'altro genitore ad anni alterni, e trascorrerà la festa dell'Epifania ad anni alterni con il padre e con la madre;
c. Pasqua e Pasquetta: il figlio trascorrerà col padre o con la madre, ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d. le altre festività durante l'anno della durata di un giorno: seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto se il figlio trascorrerà il 25 aprile con la madre, trascorrerà il 1° maggio con il padre e così a seguire;
e. festa della mamma e giorno del suo compleanno: il figlio, indipendentemente dal calendario di visita, trascorrerà la giornata con la madre;
f. festa del papà e giorno del suo compleanno: il figlio, indipendentemente dal calendario di visita, trascorrerà la giornata con il padre;
g. giorno del compleanno di il figlio trascorrerà il pranzo con l'uno e la cena Persona_1 con l'altro, in modo che entrambi i genitori possano trascorrere del tempo con il bambino nel giorno del suo compleanno. Resta salva la possibilità che le parti si accordino in maniera diversa a seconda delle rispettive future esigenze di lavoro e sempre tenendo presente l'interesse preminente del minore e garantendo sempre il diritto di visita per entrambi i genitori.
6. Vacanze estive Nell'arco dell'anno ciascun genitore potrà condurre con sé il figlio minore in vacanza e/o in viaggi previa tempestiva comunicazione all'altro genitore. Relativamente al periodo estivo,
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trascorrerà due settimane, anche non consecutive (fino al compimento del 6° anno di età Per_1 del bambino, i coniugi stabiliscono che le settimane di vacanza dovranno essere non consecutive), con ciascuno dei genitori, a seconda delle necessità lavorative e nel pieno rispetto delle esigenze del minore. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo si continuerà ad applicare lo stesso calendario concordato per il periodo invernale. Faranno carico a ciascun genitore i costi dei viaggi intrapresi autonomamente con il figlio.
7. Decisioni riguardo al figlio minore genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, potrà effettuare autonomamente Per_3 le scelte relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (a titolo di esempio: relative alla salute, all'indirizzo scolastico;
vacanze senza genitori;
stage di qualunque natura in Italia e/o all'estero) dovranno essere adottati di concerto tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni del minore. I genitori sin da ora dichiarano reciprocamente ed espressamente di non acconsentire alla pubblicazione delle foto e delle immagini ritraenti il figlio minore sui social, portali, whatsapp e in
3 generale su tutte le piattaforme internet di facile accesso per terze persone, pertanto vicendevolmente eviteranno pubblicazioni delle stesse, sia da parte loro che da parte dei propri familiari, amici e terze persone.
8. Condizioni economico patrimoniali dei coniugi Il sig. è medico di base presso gli studi medici della Casa di cura di proprietà dell'Asl Toscana Pt_2
Nord Ovest di Pietrasanta (LU), in merito alla sua condizione economico/patrimoniale, dichiara quanto segue: i.reddito netto mensile: € 6.000,00 circa;
ii.Spese: € 2.000,00 circa per servizi di collaboratore di studio, infermieristici ecc. (DOC. 12); € 750,00/780,00 rata mutuo (tasso variabile) per immobile sito in Buggiano (PT) (DOC. 13) € 290,00 al mese circa - costo incarichi a medici sostituti nei periodi di assenza (circa € 3.500,00 annui); E così per un reddito netto mensile effettivo di circa € 3.000,00. Il sig. è inoltre proprietario dell'immobile sito in Forte dei Marmi (LU), via Carlo Del Prete n. Pt_2
8, oltre che degli immobili siti nel Comune di Pistoia (DOC. 14). La sig.ra di professione Parte_1 informatrice scientifica con contratto da lavoratrice dipendente a tempo pieno e indeterminato presso Novartis S.p.a. in merito alla sua condizione economico/patrimoniale, dichiara quanto segue: i.reddito netto mensile di € 2.500,00 circa;
ii. Spese: € 700,00 locazione abitazione (già DOC. 08); E così per un reddito netto mensile effettivo di circa € 1.800,00. La stessa dichiara di non essere proprietaria/comproprietaria di beni immobili (fabbricati/terreni), salvo l'immobile adibito a casa coniugale, attualmente in vendita.
9. Mantenimento ordinario del figlio Stante il diritto di visita pressoché paritetico tra i genitori, la differenza di reddito percepito tra il padre e la madre, e la diversa percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie per il figlio, il marito verserà alla sig.ra mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1 del figlio, con bonifico sul conto corrente della madre, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere versato dal sig. a far data dal mese di maggio 2025. Pt_2
10. Assegno unico e detrazioni per figli a carico I coniugi concordano che l'assegno unico universale per il figlio, verrà percepito nella misura del 50% ciascuno dalla madre e dal padre, i quali si impegnano ed obbligano, reciprocamente e nell'interesse del figlio stesso, a versare la quota parte percepita a detto titolo, su un libretto/fondo/conto che verrà aperto da entrambi i genitori, a nome del figlio Persona_4
[...]
Le detrazioni fiscali in caso di oneri deducibili fiscalmente in favore del figlio, spetteranno nella stessa misura percentuale di compartecipazione alle spese straordinarie per il figlio, da parte di ciascun genitore (60% padre e 40% madre come previsto al punto 11) che immediatamente segue). 11. Spese di natura straordinaria I genitori provvederanno nella misura del 60% il sig. e del 40% la sig.ra al Pt_2 Parte_1 pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative al figlio. I genitori si riservano eventualmente, di aprire un conto corrente comune, dove entrambi faranno pervenire, la quota parte prevista, in relazione alla diversa percentuale di competenza, delle somme necessarie a far fronte/rimborsare all'altro le spese straordinarie per il figlio In caso di mancata apertura Per_1 di detto conto, i genitori effettueranno a fine di ogni mese, il conteggio dare/avere delle spese
4 sostenute dall'uno e/o dall'altro, con impegno del genitore a debito, di rimborsare il genitore a credito entro il giorno 10 del mese successivo. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: “Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).” I regali acquistati per il figlio, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte. I genitori dichiarano espressamente e reciprocamente che la decisione per l'acquisto (e/o uso) di un telefono smartphone al figlio minore dovrà essere previamente concordata tra le parti, affinché vi sia il consenso di entrambi i genitori: in caso di disaccordo tra gli stessi, il telefono non potrà essere acquistato nemmeno a titolo di regalo, e in caso di dono di terze persone, non potrà essere dato in uso al figlio, se non previo consenso unanime di entrambi i genitori. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per tutte le spese straordinarie per le quali sia possibile più di un'alternativa, nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto. Le parti stabiliscono concordemente che tra le spese straordinarie da ripartirsi al 60% padre e 40% madre, dovranno rientrare anche quelle per il vestiario/scarpe del bambino con il limite di spesa massima
5 di € 1.000,00 all'anno (€ 600,00 per il padre ed € 400,00 per la madre); oltre detta soglia, se non previamente concordate e accordate dall'altro genitore, le somme spese costituiranno un mero regalo da parte del genitore che le ha sostenute, e non potranno essere richieste, né prelevate dall'eventuale conto in comune appositamente aperto, in quota parte all'altro. Tra le spese straordinarie da ripartirsi nella percentuale anzidetta 60% e 40% rientreranno Pt_2 Parte_1 anche quelle relative ai medicinali, alle visite e alle cure eventualmente necessarie dei cani
A” intestato al sig. e “S intestato alla sig.ra come meglio indicato al Pt_2 Parte_1 punto n. 13) che segue, specificando espressamente che le parti dovranno obbligatoriamente prediligere le alternative prestate a titolo gratuito da eventuali familiari e/o amici dei ricorrenti, rispetto alle prestazioni a pagamento, che dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente, qualora non sia possibile in alcun modo ottenere prestazioni gratuite.
12. Mantenimento dei coniugi I coniugi reciprocamente e vicendevolmente rinunciano all'assegno di mantenimento in quanto entrambi si dichiarano economicamente indipendenti.
13. Animali domestici Il cane A” di razza meticcia preso dal sig. e a lui intestato, resterà a vivere con la Pt_2 sig.ra assieme al cane “S di razza meticcia preso dalla sig.ra e a lei Parte_1 Parte_1 intestato. La sig.ra si occuperà in via esclusiva del mantenimento ordinario di entrambi i Parte_1 cani, fatta eccezione per le spese straordinarie come indicate al punto 11) che potranno essere eventualmente necessarie per le cure di detti animali di affezione, che faranno carico per il 60% al sig. e per il 40% alla sig.ra Pt_2 Parte_1
14. Autoveicoli La sig.ra è locataria del veicolo -auto aziendale - Volkswagen Tiguan tg. GW463SE a lei Parte_1 in uso, e per il quale la sig.ra si occuperà in via esclusiva di ogni e qualsiasi eventuale Parte_1 spesa. Il sig. è proprietario esclusivo del veicolo auto Fiat Cinquecento tg. FD613MV a lui in uso, e Pt_2 che resterà allo stesso intestato, e per il quale il sig. si occuperà in via esclusiva di ogni e Pt_2 qualsiasi spesa.
15. Conti correnti Le parti, intestatarie di separati conti, resteranno titolari ognuno del proprio conto corrente personale senza che l'altro possa vantare alcunché in merito, per qualsiasi ragione o titolo, fatta eccezione per il conto corrente n. 1000_00004119 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo intestato alla sig.ra nel quale, di fatto, in costanza di matrimonio, venivano versate Parte_1 proporzionalmente ai propri guadagni, da entrambi i ricorrenti, le somme per fare fronte alle spese familiari (mutuo, bollette ecc). Le parti acconsentono ad utilizzare questo conto per far accreditare l'importo della vendita della casa coniugale prevista al punto 2) del presente ricorso. Le somme in esso contenute al netto delle spese indicate sempre al punto n. 2) del presente ricorso, verranno ripartite, dopo l'effettiva conclusione della compravendita della casa coniugale, al 50% ciascuno tra le parti, fatta eccezione per l'importo di € 7.000,00 che rimarrà sul conto al fine di consentire alla sig.ra di fronteggiare un'eventuale spesa (risparmio per l'agevolazione acquisto prima Parte_1 casa goduto dalla , relativa all'immobile, che al momento non è certa. Quest'ultima si Parte_1 rende disponibile nei confronti del sig. a ripartire al 50% detto importo, qualora la spesa di € Pt_2
7.000,00 non venga dalla stessa effettivamente sostenuta. A seguito di tali adempimenti, la sig.ra gestirà in maniera autonoma, esclusiva e personale detto rapporto di conto corrente, Parte_1
6 potendolo anche chiudere, dopo aver effettuato le ripartizioni come sopra indicate.
16. Passaporti I coniugi si rilasciano fin da ora vicendevolmente il consenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per loro e per il figlio minore, nonché per ogni altra licenza o concessione per la quale occorra tale consenso.
17. Dichiarazione ex art. 473 bis.51 2° comma c.p.c. - note scritte in sostituzione dell'udienza - I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio, e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
18. Altre disposizioni Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta eccezione per quelle espressamente previste per una data successiva». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) il 19/9/2020, dal quale è nato il figlio (nato l'[...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di Persona_1 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e
7 conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Buggiano (PT) in data 19/9/2020, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 9, Parte 1, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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