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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17228/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/04/1979, con il patrocinio dell'Avv. OLIVETI MARCO e dell'Avv. OLIVETI
FRANCESCA Pec: ) con elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore in via della Giuliana n.72;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/05/1980, con il patrocinio dell'Avv. CAPONETTI STEFANO,
, con elezione di domicilio presso lo Email_2 studio del difensore in Roma Piazza Benedetto Cairoli n.2;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/03/2022 ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Gandolfo (Roma) in data 22.4.2017 con
, precisando che dall'unione non erano nati figli e che a far data Controparte_2
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con decreto di omologa in data 14.10.2020, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Ha chiesto pertanto stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento revocando l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere in favore di CP_2
l'assegno di mantenimento mensile stabilito nella misura pari ad Euro
[...]
180,00.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che i rapporti di coppia si erano deteriorati quasi immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio con la conseguenza che la resistente si era allontanata dalla casa familiare, che l'elargizione stabilita in favore della era stata accordata al solo fine di CP_2
pervenire ad un accordo sulla separazione.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_2
da controparte ed ha sostenuto di avere convissuto per oltre dieci anni con il ricorrente deducendo quindi di avere contribuito al menagè familiare, di avere investito nel progetto familiare e nell'acquisto della casa in comproprietà delle parti, rimasta nella disponibilità del ricorrente a seguito della separazione. La resistente insisteva quindi nella domanda di assegno divorzile.
All'udienza del 23.2.2023 il Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n.
898/70, confermando le statuizioni della separazione, ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n.6071/2023 pubblicata l'11.4.2023, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di cui c'è l'opposizione di controparte. Controparte_2
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline
2 sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere
3 patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la breve durata del matrimonio pari a tre anni, di cui solo un anno di effettiva convivenza, e la giovane età della resistente, nata nel 1980, unitamente alla circostanza che è stata la ad allontanarsi dalla CP_2
casa familiare escludono la debenza del richiesto assegno divorzile. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si evince che la resistente si è allontanata di casa dopo appena un anno dalla celebrazione delle nozze e che i motivi del diverbio tra le parti erano incentrati sul rifiuto di di Controparte_2
trovare una propria occupazione lavorativa stabile e regolare. Nel corso della lunga convivenza le parti, intrapresa nel 2009, le parti hanno acquistato un immobile in comproprietà per il quale è stato acceso un mutuo regolarmente pagato fino ad ora solo dal ricorrente
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso quindi che il sta contribuendo CP_1
economicamente in favore della moglie, onerandosi in via prevalente del pagamento del mutuo, e che non sussistono per il resto i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
17228/2022, preso atto della sentenza parziale n.6071/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile.
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2 CP_1
che liquida nella complessiva somma pari ad Euro 3000,00 oltre IVA e
[...]
CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17228/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
07/04/1979, con il patrocinio dell'Avv. OLIVETI MARCO e dell'Avv. OLIVETI
FRANCESCA Pec: ) con elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore in via della Giuliana n.72;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/05/1980, con il patrocinio dell'Avv. CAPONETTI STEFANO,
, con elezione di domicilio presso lo Email_2 studio del difensore in Roma Piazza Benedetto Cairoli n.2;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/03/2022 ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel Gandolfo (Roma) in data 22.4.2017 con
, precisando che dall'unione non erano nati figli e che a far data Controparte_2
dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con decreto di omologa in data 14.10.2020, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Ha chiesto pertanto stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento revocando l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere in favore di CP_2
l'assegno di mantenimento mensile stabilito nella misura pari ad Euro
[...]
180,00.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che i rapporti di coppia si erano deteriorati quasi immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio con la conseguenza che la resistente si era allontanata dalla casa familiare, che l'elargizione stabilita in favore della era stata accordata al solo fine di CP_2
pervenire ad un accordo sulla separazione.
, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto Controparte_2
da controparte ed ha sostenuto di avere convissuto per oltre dieci anni con il ricorrente deducendo quindi di avere contribuito al menagè familiare, di avere investito nel progetto familiare e nell'acquisto della casa in comproprietà delle parti, rimasta nella disponibilità del ricorrente a seguito della separazione. La resistente insisteva quindi nella domanda di assegno divorzile.
All'udienza del 23.2.2023 il Presidente f.f., dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n.
898/70, confermando le statuizioni della separazione, ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Con sentenza parziale n.6071/2023 pubblicata l'11.4.2023, l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 3.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di cui c'è l'opposizione di controparte. Controparte_2
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline
2 sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere
3 patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che la breve durata del matrimonio pari a tre anni, di cui solo un anno di effettiva convivenza, e la giovane età della resistente, nata nel 1980, unitamente alla circostanza che è stata la ad allontanarsi dalla CP_2
casa familiare escludono la debenza del richiesto assegno divorzile. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente si evince che la resistente si è allontanata di casa dopo appena un anno dalla celebrazione delle nozze e che i motivi del diverbio tra le parti erano incentrati sul rifiuto di di Controparte_2
trovare una propria occupazione lavorativa stabile e regolare. Nel corso della lunga convivenza le parti, intrapresa nel 2009, le parti hanno acquistato un immobile in comproprietà per il quale è stato acceso un mutuo regolarmente pagato fino ad ora solo dal ricorrente
Dalla complessiva istruttoria svolta è emerso quindi che il sta contribuendo CP_1
economicamente in favore della moglie, onerandosi in via prevalente del pagamento del mutuo, e che non sussistono per il resto i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
17228/2022, preso atto della sentenza parziale n.6071/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile.
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_2 CP_1
che liquida nella complessiva somma pari ad Euro 3000,00 oltre IVA e
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CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 15/01/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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